TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/10/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR OR Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2269 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 22/07/1956 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 05/06/1958 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via P.Pe Di Scordia n.3 presso lo studio dell'avv. Martorana Antonino Giuseppe che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2.disporre l'assegnazione in uso della casa coniugale a favore della signora che CP_1 continuerà ad abitarla personalmente, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti;
3.disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno alimentare in misura di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili oltre al pagamento del canone di locazione mensile già indicato in precedenza, adeguato annualmente secondo i dati ISTAT, in ragione del suo 50% effettivo corrente, comprensivamente alle spese condominiali;
4.il sig. , si impegnerà a concorrere nelle spese di affitto nell'immobile attualmente Parte_1 lasciato in uso esclusivo alla sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti fino a quando la CP_1 stessa non risulterà titolare assegnataria della pensione sociale”.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...], in Parte_1 data 22/07/1956, e , nata a [...], in data [...]; CP_1
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 06/05/2025 riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 ( matrimonio celebrato in data 24/04/1975 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 275, parte II, serie A, anno 1975);
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
OR OR
2 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott. OR OR Presidente dott.ssa Sara Marino Giudice dott.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2269 del registro generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025
PROMOSSO DA
, nata/o a Palermo (PA) in data 22/07/1956 Parte_1
E
, nato/a a Palermo (PA) in data 05/06/1958 CP_1
Entrambi elettivamente domiciliati in Palermo Via P.Pe Di Scordia n.3 presso lo studio dell'avv. Martorana Antonino Giuseppe che li rappresenta e difende per mandato in atti
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 06/05/2025.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 30 settembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“1.dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separatamente, nel reciproco rispetto;
2.disporre l'assegnazione in uso della casa coniugale a favore della signora che CP_1 continuerà ad abitarla personalmente, unitamente a tutti gli arredi ivi presenti;
3.disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un Parte_1 CP_1 assegno alimentare in misura di euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili oltre al pagamento del canone di locazione mensile già indicato in precedenza, adeguato annualmente secondo i dati ISTAT, in ragione del suo 50% effettivo corrente, comprensivamente alle spese condominiali;
4.il sig. , si impegnerà a concorrere nelle spese di affitto nell'immobile attualmente Parte_1 lasciato in uso esclusivo alla sig.ra con tutti gli arredi ivi esistenti fino a quando la CP_1 stessa non risulterà titolare assegnataria della pensione sociale”.
P.Q.M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...], in Parte_1 data 22/07/1956, e , nata a [...], in data [...]; CP_1
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 06/05/2025 riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 ( matrimonio celebrato in data 24/04/1975 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Palermo al n. 275, parte II, serie A, anno 1975);
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio del giorno 2 ottobre 2025.
Il Presidente
OR OR
2 3