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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1940 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10525/2022, tra
Concessionaria della riscossione Parte_1 Parte_2 per conto del in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_3
Avellino alla via S.T. Corrado n.29, presso lo studio dell'avv. Pasquale Carbone che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, , , n.q. di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di elett.te dom.ti in Villaricca al C.so Europa n.273, presso lo studio Persona_1 dell'avv. Raffella di Donato che li rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATI nonché
Parte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli, n. 1508/2022, pubblicata in data 27.03.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 15250/2019.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 1508/2022 del 27.03.2022 emessa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli nel giudizio RG n. 15250/2022. 2
Emerge dagli atti di causa che agli odierni appellati, in data 1.04.2019 veniva notificata l'ingiunzione di pagamento n. 0036248 (per la somma complessiva di € 3.871,27), relativi ai canoni idrici anno 2014 per l'immobile sito in richiesti con fatture n. Parte_3
7448, n. 7450, n. 7452, n. 7453, n. 7451 e n. 7454, tutte del 15/07/2014.
, quindi, adiva il Giudice di pace contestando gli importi richiesti su Persona_1 consumi presunti e non reali, nonché la decorrenza del termine quinquennale e la non debenza di tali somme da parte dell'istante essendo gli immobili a cui tali fatture per canoni idrici si riferiscono, condotti in locazione
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea e dichiarava “non dovuto il credito vantato dal e di cui ingiunzione di pagamento n. Parte_3
0036248 per l'importo di € 3.871,27”, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
La quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando l'omessa Parte_1 pronuncia sull'eccezione di tardività dell'impugnazione spiegata in primo grado, nonché la mancata pronuncia in ordine alla validità dei contratti di fornitura idrica, e la conseguente validità del presupposto impositivo.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti gli eredi di , chiedendo il rigetto dell'appello, con Persona_1 conferma della decisione impugnata.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente va qualificata l'azione proposta in primo grado dall'odierna appellata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (investendo l'an della pretesa creditoria a seguito di ottenuta notifica della ordinanza di ingiunzione ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011), come tale non soggetta ad alcun termine di decadenza.
Passando al merito e partendo dal primo motivo di opposizione, va rilevato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento 3
del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., ord., n. 19154 del 19/07/2018;
Cass., ord., n. 18195 del 24/06/2021; Cass., ord., n. 28984 del 18/10/2023).
Pertanto, in forza del principio di vicinanza della prova, incombe, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante, mentre sull'utente quello di dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (Cass., ord., n. 512 del
09/01/2025; Cass., ord., n. 297 del 09/01/2020).
E nel caso de quo vero è che il non si è costituito e, dunque, Parte_3 alcuna prova ha prodotto al riguardo. Ma la presunzione semplice di veridicità, che assiste la rilevazione dei consumi sulla base dei dati risultanti dal contatore, è destinata a venire meno solo nel caso in cui l'utente contesti in modo specifico i consumi esposti in bolletta: solo in tal caso il somministrante ha l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi e la corrispondenza fra il dato fornito e quello riportato in bolletta (Cass., n. 23699 del 2016; Cass., n. 13193 del 2011; Cass., n. 19154 del 2018;
Cass., n. 297 del 2020).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attore non ha contestato il rapporto di fornitura e l'utilizzo dell'utenza e neppure ha avanzato contestazioni di malfunzionamento del contatore, o documentato eventuale denuncia di malfunzionamento, limitandosi genericamente ad eccepire che i consumi siano presunti e non effettivi.
Pertanto, per questo motivo, l'opposizione va rigettata.
Passando al secondo motivo, è facilmente rilevabile come dalla data di fatturazione
(15.07.2014) a quella di notifica della ingiunzione di pagamento (1.04.2019), nessun termine prescrizionale è spirato.
Infine, a nulla rileva che i locali interessati dalla fornitura siano occupati da soggetti diversi dall'allora opponente, in quanto le utenze risultano comunque intestate al che, Per_1 viepiù, è il proprietario degli immobili (circostanza non contestata), come tale solidalmente obbligato.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata nell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
10525/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di 4
Marano di Napoli, n. 1508/2023, pubblicata in data 27.03.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 15250/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, di conseguenza, rigetta l'opposizione;
2. condanna gli eredi alla refusione delle spese di lite del doppio grado di Per_1 giudizio in favore di e nella misura di € 488,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per il primo grado e in € 147,00 per spese ed € 850,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per il grado di appello.
Aversa, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord, in persona della dott.ssa Lorella Triglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al RG n. 10525/2022, tra
Concessionaria della riscossione Parte_1 Parte_2 per conto del in persona del l.r.p.t., elett.te dom.ta in Parte_3
Avellino alla via S.T. Corrado n.29, presso lo studio dell'avv. Pasquale Carbone che la rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLANTE
e
, , , n.q. di CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 eredi di elett.te dom.ti in Villaricca al C.so Europa n.273, presso lo studio Persona_1 dell'avv. Raffella di Donato che li rappresentata e difende in virtù di procura in atti;
APPELLATI nonché
Parte_3
APPELLATO CONTUMACE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli, n. 1508/2022, pubblicata in data 27.03.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 15250/2019.
CONCLUSIONI
Come da verbali e atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, ha proposto appello Pt_1 avverso la sentenza n. 1508/2022 del 27.03.2022 emessa dal Giudice di pace di Marano di
Napoli nel giudizio RG n. 15250/2022. 2
Emerge dagli atti di causa che agli odierni appellati, in data 1.04.2019 veniva notificata l'ingiunzione di pagamento n. 0036248 (per la somma complessiva di € 3.871,27), relativi ai canoni idrici anno 2014 per l'immobile sito in richiesti con fatture n. Parte_3
7448, n. 7450, n. 7452, n. 7453, n. 7451 e n. 7454, tutte del 15/07/2014.
, quindi, adiva il Giudice di pace contestando gli importi richiesti su Persona_1 consumi presunti e non reali, nonché la decorrenza del termine quinquennale e la non debenza di tali somme da parte dell'istante essendo gli immobili a cui tali fatture per canoni idrici si riferiscono, condotti in locazione
Costituitasi in giudizio, la chiedeva il rigetto dell'opposizione. Parte_1
Il Giudice di pace di Marano di Napoli accoglieva la domanda attorea e dichiarava “non dovuto il credito vantato dal e di cui ingiunzione di pagamento n. Parte_3
0036248 per l'importo di € 3.871,27”, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
La quindi, ha impugnato la sentenza di primo grado lamentando l'omessa Parte_1 pronuncia sull'eccezione di tardività dell'impugnazione spiegata in primo grado, nonché la mancata pronuncia in ordine alla validità dei contratti di fornitura idrica, e la conseguente validità del presupposto impositivo.
Per questi motivi
, in accoglimento del gravame, ha chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti gli eredi di , chiedendo il rigetto dell'appello, con Persona_1 conferma della decisione impugnata.
L'appello è fondato per i motivi che seguono.
Preliminarmente va qualificata l'azione proposta in primo grado dall'odierna appellata come opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. (investendo l'an della pretesa creditoria a seguito di ottenuta notifica della ordinanza di ingiunzione ex art. 32 d.lgs. n. 150/2011), come tale non soggetta ad alcun termine di decadenza.
Passando al merito e partendo dal primo motivo di opposizione, va rilevato che “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento 3
del misuratore o determinare un incremento dei consumi” (Cass., ord., n. 19154 del 19/07/2018;
Cass., ord., n. 18195 del 24/06/2021; Cass., ord., n. 28984 del 18/10/2023).
Pertanto, in forza del principio di vicinanza della prova, incombe, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante, mentre sull'utente quello di dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi (Cass., ord., n. 512 del
09/01/2025; Cass., ord., n. 297 del 09/01/2020).
E nel caso de quo vero è che il non si è costituito e, dunque, Parte_3 alcuna prova ha prodotto al riguardo. Ma la presunzione semplice di veridicità, che assiste la rilevazione dei consumi sulla base dei dati risultanti dal contatore, è destinata a venire meno solo nel caso in cui l'utente contesti in modo specifico i consumi esposti in bolletta: solo in tal caso il somministrante ha l'onere di provare il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi e la corrispondenza fra il dato fornito e quello riportato in bolletta (Cass., n. 23699 del 2016; Cass., n. 13193 del 2011; Cass., n. 19154 del 2018;
Cass., n. 297 del 2020).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa l'attore non ha contestato il rapporto di fornitura e l'utilizzo dell'utenza e neppure ha avanzato contestazioni di malfunzionamento del contatore, o documentato eventuale denuncia di malfunzionamento, limitandosi genericamente ad eccepire che i consumi siano presunti e non effettivi.
Pertanto, per questo motivo, l'opposizione va rigettata.
Passando al secondo motivo, è facilmente rilevabile come dalla data di fatturazione
(15.07.2014) a quella di notifica della ingiunzione di pagamento (1.04.2019), nessun termine prescrizionale è spirato.
Infine, a nulla rileva che i locali interessati dalla fornitura siano occupati da soggetti diversi dall'allora opponente, in quanto le utenze risultano comunque intestate al che, Per_1 viepiù, è il proprietario degli immobili (circostanza non contestata), come tale solidalmente obbligato.
L'appello va, dunque, accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
Le spese seguono la soccombenza per il doppio grado di giudizio e si liquidano in dispositivo sommando i valori medi delle varie fasi (tranne quella istruttoria) dello scaglione di riferimento in base alla somma riportata nell'ingiunzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a RG n.
10525/2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza resa dal Giudice di pace di 4
Marano di Napoli, n. 1508/2023, pubblicata in data 27.03.2022 all'esito e a definizione del procedimento contenzioso RG n. 15250/2019, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, di conseguenza, rigetta l'opposizione;
2. condanna gli eredi alla refusione delle spese di lite del doppio grado di Per_1 giudizio in favore di e nella misura di € 488,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per il primo grado e in € 147,00 per spese ed € 850,00 compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, per il grado di appello.
Aversa, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Lorella Triglione