TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/12/2025, n. 1972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1972 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
Sezione prima civile
in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Francesco De Giorgi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 5961 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa da:
), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. prof. Corrado
Chessa, che la rappresenta e la difende in virtù di procura speciale allegata all'atto di citazione in appello;
appellante
contro
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._1
dell'avv. Stefano Lai che lo rappresenta e difende, unitamente all'avv. Anna Maria
Pellegrini, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
appellato
la causa è stata decisa sulle seguenti
conclusioni
Nell'interesse dell'appellante: “voglia l'Ill.mo Giudice del gravame adito, disattesa ogni
contraria istanza eccezione e deduzione: - in via principale e nel merito, accogliere per i
motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza
1
805/2023 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, nell'ambito del giudizio N.R.G.
1539/2022, depositata in cancelleria in data 23 giugno 2023, notificata il 29 giugno 2023,
accogliere le conclusioni avanzate in via principale nel giudizio di primo grado che qui si
riportano: “Rigettare l'opposizione per inapplicabilità e/o nullità della clausola con
riferimento al caso di specie e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di
spese, diritti ed onorari del giudizio oltre IVA e CPA come per legge" e conseguentemente
disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi oltre il
rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad
entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse dell'appellato: “voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria e diversa istanza
e domanda disattesa;
1. Dichiarare inammissibile e comunque infondato l'avverso appello
e pertanto rigettare lo stesso;
2. Confermare la sentenza di primo grado;
3. Nella denegata
e gravanda ipotesi di considerazione dell'avverso appello rigettare nel merito le avverse
pretese per le ragioni rappresentate nell'atto di citazione in opposizione al decreto
ingiuntivo;
4. Con vittoria di spese e compensi professionali e con condanna della
ai sensi dell'art. 96 u.c. c.p.c.” Parte_1
Fatti di causa
Con decreto ingiuntivo n. 2152/2021, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari in data
3.11.2021 e depositato il 4.11.2021 nel procedimento R.G. 3160/2021, veniva ingiunto a il pagamento in favore della della somma CP_1 Parte_1
di euro 1.321,27, oltre interessi al tasso legale, spese di procedura e compensi professionali.
Il provvedimento monitorio traeva fondamento dal mancato versamento, da parte del socio,
dei contributi mensili dovuti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale della Cooperativa,
come risultante dalle fatture nn. 2798/2020, 4182/2020, 5230/2020, 1560/2021 e
2781/2021.
2
Avverso detto decreto proponeva tempestiva opposizione instaurando il giudizio CP_1
iscritto al n. R.G. 1539/2022 innanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Cagliari. Con
l'opposizione, esso deduceva, in via preliminare, l'incompetenza del Giudice di Pace a conoscere della controversia in ragione della clausola compromissoria contenuta nell'art. 67 dello Statuto sociale, chiedendo, per l'effetto, la declaratoria di nullità e la revoca del decreto ingiuntivo opposto per essere la controversia sopposta alla cognizione di un collegio arbitrale da nominarsi secondo il regolamento della Camera di Commercio di
Cagliari; nel merito resisteva e domandava il rigetto di ogni pretesa creditoria della
Parte_1
Si costituiva in giudizio la contestando integralmente Parte_1
le deduzioni avverse e chiedendo il rigetto dell'opposizione, sostenendo l'inapplicabilità o comunque la nullità della clausola compromissoria invocata al caso di specie e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese.
Il Giudice di Pace di Cagliari, con sentenza n. 805/2023 depositata in data 23.6.2023,
accoglieva l'opposizione dichiarando la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale, revocava pertanto il decreto ingiuntivo opposto e condannava la al Parte_1
pagamento delle spese di lite.
Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestivo appello la sulla base di Parte_1
due motivi.
ha resistito invocando l'inammissibilità o comunque il rigetto CP_1
dell'impugnazione.
La causa, senza ulteriore istruttoria, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe all'udienza del 23.9.2025, a seguito di discussione orale ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., nuovo rito.
Ragioni della decisione
Con un primo motivo l'appellante ha censurato la decisione di primo grado per aver
3
erroneamente applicato alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame l'art. 67 dello
Statuto sociale, ritenendo operante la clausola compromissoria anche in relazione al procedimento monitorio, nonostante la previsione statutaria che esclude espressamente la competenza arbitrale per le controversie non compromettibili (così espressamente afferma l'appellante: “tale disposizione statutaria, infatti, esclude espressamente le controversie
che non possono formare oggetto di arbitrato (id est, come è noto, un procedimento
monitorio)”.
Il motivo è, in primo luogo, manifestamente inammissibile.
Esso, infatti, non confuta in alcun modo la decisione di primo grado che aveva, invece,
espressamente affrontato la questione sostenendo, contrariamente agli assunti della che il procedimento monitorio, procedimento di natura esclusivamente Parte_1
giurisdizionale, non attiene all'oggetto del contendere tra le parti ma è soltanto uno dei possibili strumenti con i quali può essere adito il giudice, esattamente al pari di un ordinario atto di citazione o di un ricorso secondo i riti previsti, mentre in concreto le pretese della
Con nei confronti del riguardanti il preteso pagamento di taluni contributi Parte_1
mensili posti a carico del socio a favore della società dall'art. 11 dello Statuto, avevano introdotto una controversia inerente i rapporti sociali tra il socio e la materia Parte_1
espressamente devoluta dall'art. 67 dello Statuto alla competenza arbitrale: “Qualsiasi
controversia sull'interpretazione e l'esecuzione del presente atto o comunque inerente i
rapporti sociali dovesse insorgere tra i soci (o loro eredi) o con gli organi sociali o la
Cooperativa, escluse solo quelle che a norma di legge non possono formare oggetto di
compromesso, sarà risolta mediante arbitrato rituale secondo diritto da un collegio
arbitrale composto da tre membri nominati in conformità del Regolamento della Camera
Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari. La modifica ovvero la soppressione
della presente clausola compromissoria dovrà essere approvata all'unanimità dai soci
rappresentanti l'intero capitale sociale”.
4
A fronte di tale specifica argomentazione del giudice di primo grado l'appellante si è
limitato a riaffermare ciò che era già stato oggetto di valutazione del Giudice di Pace con conseguente inammissibilità della doglianza secondo il principio: “Nel giudizio di appello
- che non è un "novum iudicium" - la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni
dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e tale specificità esige che alle
argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo
le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne
consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia
in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve
sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non
sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che
confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che
l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è
altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua
interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado
di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata” (cfr.
Cass. civ. n. 18932/2016)
In ogni caso è evidente la manifesta infondatezza della tesi propugnata dall'appellante,
secondo il quale la competenza a decidere una controversia sarebbe dipendente non dal suo oggetto ma dal rito prescelto, così violando il principio, costantemente affermato in sede di legittimità, secondo cui: “In tema di competenza arbitrale, la presenza di una
clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un
decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per
l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente
necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti
5
dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale” (cfr. Cass. civ. ord. n. 25939/2021). In
altri termini, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale abbia origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore eccepisce la competenza arbitrale, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo i casi.
Con un secondo motivo di appello la ha censurato la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 67 del proprio Statuto per violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, applicabile
ratione temporis, a norma del quale, per ciò che qui interessa: “
1. Gli atti costitutivi delle
società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma
dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie,
prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra
i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al
rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli
arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a
soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è
richiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.
3. La
clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio
è oggetto della controversia …”.
L'appellante ha criticato l'affermazione del Giudice di Pace secondo cui detta nullità non sarebbe ravvisabile in quanto la clausola prevedeva il numero degli arbitri, la loro modalità
6
di nomina e affidava detta nomina alla Camera di Commercio soggetto terzo rispetto alle parti in causa (“ … un collegio arbitrale composto da tre membri nominati in conformità
del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari”, così la parte della norma statutaria che interessa) in quanto egli avrebbe omesso di considerare che il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera Arbitrale, nell'art. 12, consentiva alle parti di nominare direttamente un arbitro ciascuna, in violazione del requisito di nomina da parte di un soggetto terzo estraneo alla società, imposto a pena di nullità dalla norma di legge citata. Per fondare tale motivo di impugnazione, la ha prodotto Parte_1
per la prima volta in appello il Regolamento della Camera Arbitrale (cfr. doc. 2 in atti).
Il motivo è manifestamente infondato per due ordini di ragioni.
La prima è che esso si basa su un documento, il Regolamento della Camera Arbitrale, non ritualmente prodotto nei termini nel giudizio di primo grado, sicché la produzione in questa sede è radicalmente inammissibile a norma dell'art. 345 c.p.c. che vieta la produzione di nuovi documenti salvo che la parte non dimostri di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile, nel caso di specie causa nemmeno allegata dall'appellante. La
causa di nullità dedotta nel motivo di appello, pertanto, non può essere apprezzata per l'inammissibilità della produzione sulla quale essa si fonda, conformemente al principio costantemente affermato in materia di contratto, ma applicabile anche alla fattispecie in esame, per cui: “La rilevabilità di ufficio della nullità del contratto ai sensi dell'art. 1421
cod. civ. deve essere coordinata con i principi della domanda e della disponibilità delle
prove e, pertanto, postula che risultino dagli atti i presupposti della nullità medesima, non
potendo il giudice prospettarsi questioni giuridiche, presupponenti indagini per le quali
manchino gli elementi necessari” (cfr. Cass. civ. n. 6327/1991).
La seconda, qualora si ritenesse invece ammissibile la produzione in appello del
Regolamento della Camera Arbitrale, è che proprio la disposizione invocata dall'appellante, ossia l'art. 12 del predetto regolamento, consente di escludere in radice la
7
sussistenza dell'invocata nullità: esso, infatti, così prevede al comma 7: “Se l'arbitrato è
disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. 5/2003 (come nel caso si specie, n.d.r.) ed in ogni altro
caso in cui per previsione di legge è obbligatorio deferire ad un terzo la nomina di uno o
più Arbitri, a tutte le nomine necessarie provvede il Consiglio Arbitrale”. In sostanza,
l'appellante ha prodotto irritualmente in giudizio un documento che, in ogni caso, dimostra l'infondatezza della propria doglianza.
In conclusione, l'appello è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione del d.m. 55/2014 e ss.mm.ii con applicazione dello scaglione di valore per le cause da euro 1.101 a euro 5.200 e parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e minimi per quella decisoria, con esclusione della fase istruttoria, non svoltasi, da maggiorarsi del 30% come consentito dall'art. 4, comma 8 del predetto decreto per la manifesta fondatezza delle difese svolte dalla parte appellata.
Non sussistono, invece, i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96
c.p.c. in quanto la proposizione di una impugnazione, seppur in concreto manifestamente infondata, non costituisce di per sé un abuso dello strumento processuale.
Stante l'assenza di discrezionalità sul punto, deve darsi atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza Parte_1
del Giudice di Pace di Cagliari n. 805/2023 del 23.6.2023;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di CP_1
che si liquidano in euro 1.658,80 per compensi, oltre spese generali e accessori di
[...]
legge;
8
- dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater d.p.r. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Cagliari in data 29 novembre 2025.
Il giudice dott. Francesco De Giorgi
9