Articolo 3 della Legge 13 marzo 1958, n. 249
Articolo 2
Versione
20 aprile 1958
Art. 3.

La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano gia' maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.

Entrata in vigore il 20 aprile 1958