Art. 3.
La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano gia' maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.
La disposizione di cui all'art. 2 non si applica nei confronti dei funzionari che abbiano gia' maturato alla data di entrata in vigore della presente legge, o che maturino entro tre anni dalla data predetta, l'anzianita' prescritta per l'ammissione allo scrutinio o all'esame per la promozione alla qualifica di cancelliere o segretario capo di terza classe.