TRIB
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/07/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice rel./est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1497 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
[...]
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. AZZARITI FUMAROLI LUDOVICA presso la quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_2 C.F._2 atti, dall'avv. PATRONI GRIFFI EUGENIO MARIA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/01/2025 e , Parte_1 Parte_2 premettendo: di aver contratto matrimonio in Napoli il 29/07/2022; che dal matrimonio non erano nati figli;
rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“I. I coniugi vivranno separati nel mutuo e reciproco rispetto.
II. Il sig. e la sig.ra dichiarano di essere economicamente Parte_2 Parte_1 autosufficienti e pertanto con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano, reciprocamente, di rinunziare, come in effetti rinunciano, alla richiesta di assegno di mantenimento. Entrambi i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di accettare, come in effetti accettano, sia le indicate dichiarazioni che le indicate rinunzie di cui al presente articolo;
III. La sig.ra ed il sig. dichiarano, riconoscono e si danno Parte_1 Parte_2 reciprocamente atto di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo, ragione, diritto, motivo e/o causale diretta o indiretta anche se qui non espressamente richiamata, di tutto essendosi tenuto conto nella definizione degli accordi di cui al presente ricorso, rilasciandosi ora per allora la più ampia, completa e totale quietanza liberatoria.
IV. Per quanto non espressamente previsto nei presenti patti e condizioni saranno applicate le vigenti leggi in materia.
V. I coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso si impegnano reciprocamente a confermarne i patti raggiunti in sede di separazione anche in sede divorzile.
VI. Le spese e le competenze di giudizio, per patto espresso tra le parti cederanno interamente a carico del sig. , perché di tanto le parti ne hanno tenuto conto ai Parte_2 fini della definizione del presente giudizio e con la sottoscrizione del presente atto gli avvocati
Ludovica Azzariti Fumaroli e Eugenio M. Patroni Griffi oltre ad autenticare le firme dei rispettivi difesi, reciprocamente rinunziano alla solidarietà professionale ex art. 68 L.P.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
La parte ha proposto anche domanda congiunta di divorzio e si rileva che tale domanda sarà procedibile decorso il termine previsto dalla legge nonché previo passaggio in giudicato
2 della presente sentenza e pertanto - impregiudicata ogni autonoma valutazione di ammissibilità del Collegio - si provvederà con separata ordinanza alla rimessione sul ruolo.
Nulla deve disporsi in questa sede per le spese non definendosi il giudizio che viene rimesso sul ruolo per provvedere - all'esito dei termini ex art 473 bis 49 c.p.c. - sulla domanda divorzile.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
25/10/1985 e , nato a [...] il [...] (atto n. 58, parte II, S. A, Sez. P, Parte_2 reg. Atti Matrimonio anno 2022);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) provvede con separata ordinanza in ordine alla rimessione sul ruolo per la domanda divorzile;
f) spese al definitivo.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30/05/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
3