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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 27/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 540/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Pt_1 Parte_2
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, è comparso per parte ricorrente l'avv. SI, che precisa le conclusioni come in atti ai quali si riporta. Ad ore
12,34 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,25 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 16,25.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Chiodini nella causa civile iscritta al n. R.G. 540/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentatane difesa dall'avv. Parte_3 C.F._1
LO SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Milano, viale
Appiani, 22, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
All'udienza del 27 novembre 2025, visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte ricorrente come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto a questo tribunale di accertare e Parte_3
dichiarare che occupa senza titolo le unità immobiliari site in Varese, piazza Controparte_1
Biroldi, 20, costituite da un appartamento al piano terzo, con cantina al piano secondo seminterrato e autorimessa al piano primo interrato, e per l'effetto condannare l'odierno pagina 2 di 8 convenuto e chiunque si trovi senza titolo negli immobili in questione al rilascio degli stessi, con fissazione di un breve termine per l'inizio dell'esecuzione.
La ricorrente ha altresì chiesto la condanna di a versarle l'importo di € Controparte_1
3.429,00 a titolo di indennità di occupazione dei predetti immobili, dal mese di novembre
2024 sino al marzo 2025, oltre alle ulteriori mensilità sino al rilascio effettivo dei beni, nonché al pagamento dell'importo di € 3.195,00 a titolo di rimborso spese di gestione condominiale da ella versate al condominio, ove le unità immobiliari sono situate, oltre alle ulteriori che saranno versate sino al rilascio, unitamente alle altre spese per imposte quali, ad esempio IMU.
Al riguardo la ricorrente, premesso di essere sorella di ha riferito: che il Controparte_1
proprio padre, concedeva all'odierno convenuto in comodato, senza Controparte_2
termine, le unità immobiliari sopra descritte;
che in data 2 luglio 2020 le Controparte_2
donava la nuda proprietà degli immobili in questione, riservandosi il diritto di usufrutto;
che l'odierno convenuto non ha mai versato le spese condominiali, che sono state così corrisposte, dal Signor sino al suo decesso, e dall'odierna ricorrente, dopo la morte del Controparte_2
padre ; che il 2 marzo 2024 decedeva e il 15 aprile 2024 era pubblicato il Controparte_2
suo testamento olografo;
che nel testamento nominava l'odierna ricorrente Controparte_2
sua erede universale e al contempo dava atto che la quota di legittima spettante a
[...]
era stata integralmente soddisfatta, sia con le donazioni che egli aveva fatto in vita a CP_1
favore del figlio, sia per il debito risarcitorio che l'odierno convenuto aveva nei confronti del padre, in forza della sentenza del Tribunale di Varese n. 321/2024; che a seguito del decesso del padre, la ricorrente, già nuda proprietaria delle unità immobiliari in questione, è divenuta proprietaria piena delle stesse per la riunione nella sua persona dell'usufrutto (di cui era titolare il padre) e della nuda proprietà.
La ricorrente ha altresì riferito: che dopo numerose richieste, rimaste senza esito, con raccomandata 9 ottobre 2024 ella comunicava all'odierno ricorrente il recesso dal rapporto di pagina 3 di 8 comodato e gli intimava la restituzione delle chiavi degli immobili;
che l'odierno convenuto non ha ottemperato a tale richiesta e persiste, sia nell'occupazione degli immobili, sia nel non versare i contributi condominiali;
che ella ha avviato la procedura di mediazione, ma il convenuto non vi ha aderito.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed instauratosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per il convenuto, che è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con l'escussione di un teste e all'esito dell'espletamento della prova orale è stata rinviata all'udienza odierna per discussione.
** * **
Le domande del ricorrente sono fondate in parte qua per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che in tema di difesa delle proprietà vi sono due azioni: l'azione di rivendicazione e quella di restituzione. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine" di qualsiasi titolo”, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Parte ricorrente ha esperito l'azione contrattuale, perché con essa ha chiesto la restituzione degli immobili, allegando che il proprio padre li aveva concessi in comodato all'odierno convenuto.
Come è noto, il comodato è quel contratto con il quale una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinché questa se ne serva per un tempo o per un uso determinato, pagina 4 di 8 con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.).
E' altresì noto che se non è stato convenuto un termine, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda (art. 1810 c.c.).
La Suprema Corte ha affermato che il comodante che agisce per ottenere la restituzione del bene nei confronti del comodatario deve provare la consegna del bene al comodatario e il rifiuto di questi di restituirlo, mentre spetta al convenuto dimostrare di avere un titolo per detenere il bene (cfr. Cass. 5 settembre 2013 n. 20371).
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che:
- consegnava al figlio le unità immobiliari in questione (cfr. Controparte_2 CP_1
deposizione teste e nel 2019, quando i rapporti tra padre e figlio si Testimone_1
incrinavano, chiedeva la restituzione degli immobili, ma senza risultato;
- che a seguito del decesso del padre, la ricorrente, già nuda proprietaria delle unità immobiliari in questione, è divenuta proprietaria piena delle stesse per la riunione nella sua persona dell'usufrutto (di cui era titolare il padre) e della nuda proprietà;
- la ricorrente ha chiesto al convenuto la riconsegna degli immobili, sia con raccomandata r.r. 9 ottobre 2024, sia con la domanda di mediazione, sia con la proposizione del presente giudizio;
- il convenuto non ha riconsegnato le chiavi degli immobili (cfr. deposizione teste , Tes_1
dunque si è rifiutato di restituirli.
La ricorrente ha quindi assolto all'onere probatorio su di lei gravante, mentre la mancata costituzione del convenuto ha precluso allo stesso di provare l'esistenza di un titolo valido per occupare i beni.
Non risulta che parte convenuta abbia mai pagato un corrispettivo per l'utilizzo di dette unità immobiliari, né vi è prova della durata del rapporto, con la conseguenza che deve ritenersi che tra e l'odierno convenuto sia intercorso un rapporto di comodato Controparte_2
pagina 5 di 8 precario, cioè un rapporto di comodato in cui il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo chieda.
Considerato che, come già evidenziato, sia sia la ricorrente hanno chiesto Controparte_2
al convenuto la riconsegna degli immobili per cui è causa, deve dichiararsi che quest'ultimo occupa gli immobili senza titolo e pertanto deve condannarsi il convenuto al rilascio degli stessi.
Il rilascio è fissato entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza, considerato che non risulta che il convenuto abiti negli immobili in questione.
Quanto alla richiesta dell'indennità di occupazione degli immobili, la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, in quanto tale danno si ricollega alla mera perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e alla impossibilità per costui di conseguire utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso (cfr. Cass. 15 dicembre 2016 n. 25898; Cass. 9 agosto 2016 n. 16670; cfr. anche Tribunale di Roma 18 aprile 2019 n.8590).
In merito all'ammontare del danno, la sua determinazione può essere effettuata dal giudice sulla base di presunzioni semplici con riferimento al cosiddetto danno figurativo, quale è il valore locativo del bene usurpato (cfr. Cass. 16 aprile 2013 n. 9137).
Nella specie parte ricorrente ha prodotto un estratto della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risulta che il canone di locazione per appartamenti in zona, varia da € 7,00 a € 9,1 al metro quadro e per autorimesse oscilla da € 4,8 ad € 7,1.
Dall'atto di donazione e dalla visura catastale in atti risulta che l'appartamento ha una superficie di 87 metri quadri, che moltiplicati per il canone minimo di € 7,00 al mq (come chiesto dalla ricorrente) determinano un valore locatizio mensile di € 609,00, mentre pagina 6 di 8 l'autorimessa ha una superficie di 16 mq che moltiplicati per il canone minimo di € 4,8, determinano un valore locatizio di € 76,80. Quindi un'indennità totale mensile di € 685,80.
La ricorrente ha chiesto la restituzione degli immobili con raccomandata 9 ottobre 2024, ricevuta il 10 ottobre 2024, e domandato l'indennità di occupazione dal novembre 2024 sino al rilascio effettivo degli immobili.
Per quanto sin qui esposto, la domanda va accolta e deve pertanto condannarsi il convenuto a versare alla ricorrente la somma di € 8.915,40 per l'occupazione dei cespiti dal novembre 2024 al novembre 2025 (€ 685,80 x 13 mesi), oltre ad € 685,80 mensili dal dicembre 2025 alla data di effettiva riconsegna degli immobili.
Considerato infine che il comodatario è tenuto a sostenere le spese per servirsi della cosa (art. 1808 c.c.), lo stesso deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le spese condominiali ordinarie relative agli immobili occupati, che la signora risulta aver versato al CP_2
Condominio e pari ad € 3.175,76.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna del convenuto a pagare le spese condominiali successive sino al rilascio degli immobili, non essendo queste allo stato quantificabili. Nè può accogliersi la richiesta di condanna del convenuto al pagamento dell'imposta IMU, in quanto non di competenza dello stesso.
Le spese di lite, liquidate in € 3.376,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA, devono porsi a carico di parte convenuta, considerata la sua sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 540/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accertato e dichiarato che il convenuto occupa senza titolo gli immobili siti in Varese, piazza
Biroldi, 20, di proprietà della ricorrente, condanna il convenuto a restituire tali immobili a favore della ricorrente entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza;
pagina 7 di 8 condanna il convenuto a versare alla ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva della presente sentenza, € 8.915,40, oltre ad € 685,80 mensili dal dicembre 2025 alla data di effettiva riconsegna degli immobili;
condanna il convenuto a versare alla ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva della presente sentenza, € 3.175,76; condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.376,00, oltre
15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
rigetta ogni altra domanda.
Varese, 27 novembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Pt_1 Parte_2
RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO
Oggi 27 novembre 2025 ad ore 12,30 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, è comparso per parte ricorrente l'avv. SI, che precisa le conclusioni come in atti ai quali si riporta. Ad ore
12,34 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,25 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore 16,25.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Chiodini nella causa civile iscritta al n. R.G. 540/2025 promossa da:
(C.F.: ), rappresentatane difesa dall'avv. Parte_3 C.F._1
LO SI ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, in Milano, viale
Appiani, 22, giusta procura in atti
Ricorrente
contro
C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
All'udienza del 27 novembre 2025, visto l'art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni di parte ricorrente come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. ha chiesto a questo tribunale di accertare e Parte_3
dichiarare che occupa senza titolo le unità immobiliari site in Varese, piazza Controparte_1
Biroldi, 20, costituite da un appartamento al piano terzo, con cantina al piano secondo seminterrato e autorimessa al piano primo interrato, e per l'effetto condannare l'odierno pagina 2 di 8 convenuto e chiunque si trovi senza titolo negli immobili in questione al rilascio degli stessi, con fissazione di un breve termine per l'inizio dell'esecuzione.
La ricorrente ha altresì chiesto la condanna di a versarle l'importo di € Controparte_1
3.429,00 a titolo di indennità di occupazione dei predetti immobili, dal mese di novembre
2024 sino al marzo 2025, oltre alle ulteriori mensilità sino al rilascio effettivo dei beni, nonché al pagamento dell'importo di € 3.195,00 a titolo di rimborso spese di gestione condominiale da ella versate al condominio, ove le unità immobiliari sono situate, oltre alle ulteriori che saranno versate sino al rilascio, unitamente alle altre spese per imposte quali, ad esempio IMU.
Al riguardo la ricorrente, premesso di essere sorella di ha riferito: che il Controparte_1
proprio padre, concedeva all'odierno convenuto in comodato, senza Controparte_2
termine, le unità immobiliari sopra descritte;
che in data 2 luglio 2020 le Controparte_2
donava la nuda proprietà degli immobili in questione, riservandosi il diritto di usufrutto;
che l'odierno convenuto non ha mai versato le spese condominiali, che sono state così corrisposte, dal Signor sino al suo decesso, e dall'odierna ricorrente, dopo la morte del Controparte_2
padre ; che il 2 marzo 2024 decedeva e il 15 aprile 2024 era pubblicato il Controparte_2
suo testamento olografo;
che nel testamento nominava l'odierna ricorrente Controparte_2
sua erede universale e al contempo dava atto che la quota di legittima spettante a
[...]
era stata integralmente soddisfatta, sia con le donazioni che egli aveva fatto in vita a CP_1
favore del figlio, sia per il debito risarcitorio che l'odierno convenuto aveva nei confronti del padre, in forza della sentenza del Tribunale di Varese n. 321/2024; che a seguito del decesso del padre, la ricorrente, già nuda proprietaria delle unità immobiliari in questione, è divenuta proprietaria piena delle stesse per la riunione nella sua persona dell'usufrutto (di cui era titolare il padre) e della nuda proprietà.
La ricorrente ha altresì riferito: che dopo numerose richieste, rimaste senza esito, con raccomandata 9 ottobre 2024 ella comunicava all'odierno ricorrente il recesso dal rapporto di pagina 3 di 8 comodato e gli intimava la restituzione delle chiavi degli immobili;
che l'odierno convenuto non ha ottemperato a tale richiesta e persiste, sia nell'occupazione degli immobili, sia nel non versare i contributi condominiali;
che ella ha avviato la procedura di mediazione, ma il convenuto non vi ha aderito.
Fissata l'udienza di comparizione delle parti ed instauratosi il contraddittorio, nessuno si è costituito per il convenuto, che è stato dichiarato contumace.
La causa è stata istruita con l'escussione di un teste e all'esito dell'espletamento della prova orale è stata rinviata all'udienza odierna per discussione.
** * **
Le domande del ricorrente sono fondate in parte qua per le ragioni che seguono.
Occorre premettere che in tema di difesa delle proprietà vi sono due azioni: l'azione di rivendicazione e quella di restituzione. Con la prima, di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga, onde conseguirne nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza “ab origine" di qualsiasi titolo”, essendo onere del convenuto di dimostrare l'esistenza di un valido titolo (ad es. comodato) legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013).
Parte ricorrente ha esperito l'azione contrattuale, perché con essa ha chiesto la restituzione degli immobili, allegando che il proprio padre li aveva concessi in comodato all'odierno convenuto.
Come è noto, il comodato è quel contratto con il quale una parte consegna ad un'altra una cosa mobile o immobile, affinché questa se ne serva per un tempo o per un uso determinato, pagina 4 di 8 con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è un contratto essenzialmente gratuito (art. 1803 c.c.).
E' altresì noto che se non è stato convenuto un termine, il comodatario è tenuto a restituire la cosa non appena il comodante la richieda (art. 1810 c.c.).
La Suprema Corte ha affermato che il comodante che agisce per ottenere la restituzione del bene nei confronti del comodatario deve provare la consegna del bene al comodatario e il rifiuto di questi di restituirlo, mentre spetta al convenuto dimostrare di avere un titolo per detenere il bene (cfr. Cass. 5 settembre 2013 n. 20371).
Nel caso di specie, dall'istruttoria è emerso che:
- consegnava al figlio le unità immobiliari in questione (cfr. Controparte_2 CP_1
deposizione teste e nel 2019, quando i rapporti tra padre e figlio si Testimone_1
incrinavano, chiedeva la restituzione degli immobili, ma senza risultato;
- che a seguito del decesso del padre, la ricorrente, già nuda proprietaria delle unità immobiliari in questione, è divenuta proprietaria piena delle stesse per la riunione nella sua persona dell'usufrutto (di cui era titolare il padre) e della nuda proprietà;
- la ricorrente ha chiesto al convenuto la riconsegna degli immobili, sia con raccomandata r.r. 9 ottobre 2024, sia con la domanda di mediazione, sia con la proposizione del presente giudizio;
- il convenuto non ha riconsegnato le chiavi degli immobili (cfr. deposizione teste , Tes_1
dunque si è rifiutato di restituirli.
La ricorrente ha quindi assolto all'onere probatorio su di lei gravante, mentre la mancata costituzione del convenuto ha precluso allo stesso di provare l'esistenza di un titolo valido per occupare i beni.
Non risulta che parte convenuta abbia mai pagato un corrispettivo per l'utilizzo di dette unità immobiliari, né vi è prova della durata del rapporto, con la conseguenza che deve ritenersi che tra e l'odierno convenuto sia intercorso un rapporto di comodato Controparte_2
pagina 5 di 8 precario, cioè un rapporto di comodato in cui il comodatario è tenuto a restituire il bene non appena il comodante lo chieda.
Considerato che, come già evidenziato, sia sia la ricorrente hanno chiesto Controparte_2
al convenuto la riconsegna degli immobili per cui è causa, deve dichiararsi che quest'ultimo occupa gli immobili senza titolo e pertanto deve condannarsi il convenuto al rilascio degli stessi.
Il rilascio è fissato entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza, considerato che non risulta che il convenuto abiti negli immobili in questione.
Quanto alla richiesta dell'indennità di occupazione degli immobili, la Suprema Corte ha affermato che nell'ipotesi di occupazione senza titolo di un cespite immobiliare altrui, il danno per il proprietario usurpato è in re ipsa, in quanto tale danno si ricollega alla mera perdita della disponibilità del bene da parte del proprietario e alla impossibilità per costui di conseguire utilità anche solo potenzialmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera dello stesso (cfr. Cass. 15 dicembre 2016 n. 25898; Cass. 9 agosto 2016 n. 16670; cfr. anche Tribunale di Roma 18 aprile 2019 n.8590).
In merito all'ammontare del danno, la sua determinazione può essere effettuata dal giudice sulla base di presunzioni semplici con riferimento al cosiddetto danno figurativo, quale è il valore locativo del bene usurpato (cfr. Cass. 16 aprile 2013 n. 9137).
Nella specie parte ricorrente ha prodotto un estratto della Banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, dal quale risulta che il canone di locazione per appartamenti in zona, varia da € 7,00 a € 9,1 al metro quadro e per autorimesse oscilla da € 4,8 ad € 7,1.
Dall'atto di donazione e dalla visura catastale in atti risulta che l'appartamento ha una superficie di 87 metri quadri, che moltiplicati per il canone minimo di € 7,00 al mq (come chiesto dalla ricorrente) determinano un valore locatizio mensile di € 609,00, mentre pagina 6 di 8 l'autorimessa ha una superficie di 16 mq che moltiplicati per il canone minimo di € 4,8, determinano un valore locatizio di € 76,80. Quindi un'indennità totale mensile di € 685,80.
La ricorrente ha chiesto la restituzione degli immobili con raccomandata 9 ottobre 2024, ricevuta il 10 ottobre 2024, e domandato l'indennità di occupazione dal novembre 2024 sino al rilascio effettivo degli immobili.
Per quanto sin qui esposto, la domanda va accolta e deve pertanto condannarsi il convenuto a versare alla ricorrente la somma di € 8.915,40 per l'occupazione dei cespiti dal novembre 2024 al novembre 2025 (€ 685,80 x 13 mesi), oltre ad € 685,80 mensili dal dicembre 2025 alla data di effettiva riconsegna degli immobili.
Considerato infine che il comodatario è tenuto a sostenere le spese per servirsi della cosa (art. 1808 c.c.), lo stesso deve essere condannato a rimborsare alla ricorrente le spese condominiali ordinarie relative agli immobili occupati, che la signora risulta aver versato al CP_2
Condominio e pari ad € 3.175,76.
Non può invece accogliersi la domanda di condanna del convenuto a pagare le spese condominiali successive sino al rilascio degli immobili, non essendo queste allo stato quantificabili. Nè può accogliersi la richiesta di condanna del convenuto al pagamento dell'imposta IMU, in quanto non di competenza dello stesso.
Le spese di lite, liquidate in € 3.376,00, oltre 15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA, devono porsi a carico di parte convenuta, considerata la sua sostanziale soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 540/2025 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: accertato e dichiarato che il convenuto occupa senza titolo gli immobili siti in Varese, piazza
Biroldi, 20, di proprietà della ricorrente, condanna il convenuto a restituire tali immobili a favore della ricorrente entro 30 giorni dal deposito della presente sentenza;
pagina 7 di 8 condanna il convenuto a versare alla ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva della presente sentenza, € 8.915,40, oltre ad € 685,80 mensili dal dicembre 2025 alla data di effettiva riconsegna degli immobili;
condanna il convenuto a versare alla ricorrente, per la causale di cui alla parte motiva della presente sentenza, € 3.175,76; condanna il convenuto a rifondere alla ricorrente le spese di lite che liquida in € 3.376,00, oltre
15% per spese forfettarie, oltre c.p.a. ed IVA;
rigetta ogni altra domanda.
Varese, 27 novembre 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 8 di 8