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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1875 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2145/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2145/2022 promossa da:
(C.F. ), nella persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massai;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Fabbri;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 461/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 22/04/2022.
CONCLUSIONI In data 28/05/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 461/2022 del Tribunale di Arezzo emessa in data 22.04.2022, R.G. 393/2019, depositata in cancelleria in data 22.04.2022, accogliere totalmente l'impugnazione proposta e il conseguente accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado e confermate nei successivi scritti difensivi e così decidere;
- Per l'effetto, In totale riforma della sentenza n. 461/2022 del Tribunale di Arezzo, accogliere le conclusioni per quanto compatibili di cui all'atto introduttivo di CP_1 in primo grado;
pagina 1 di 9 - Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap di legge per i quali si dichiara sin da ora antistatario”
Per la parte appellata:
“In via preliminare
Dichiarare l'Appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel Merito
Dichiarare inammissibili e/o Respingere i motivi di Appello proposti e confermare integralmente la Sentenza n. 471/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21.04.2022 nella Causa n. 393/2019 R.G.
Condannare Controparte alla refusione integrale delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del Giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1439/2018 emesso in data
29.11.2018, il Tribunale di Arezzo ingiungeva a di pagare immediatamente a CP_1
(già la somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese, in forza di CP_2 CP_3 quanto stabilito nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 13.5.2014, con cui si conveniva la cessione, da a della titolarità del permesso a costruire n. CP_3 CP_1
0/10/76 del 30.7.2010, rilasciato dal Comune di Arezzo per la realizzazione di un nuovo fabbricato abitativo in Via Fiorentina, e, nell'ambito della regolamentazione delle rispettive obbligazioni, si prevedeva l'impegno di a versare la suindicata cifra a titolo di CP_1
“contributo economico concordato” per gli oneri di spettanza dei professionisti già incaricati da CP_3
2. proponeva opposizione al decreto sostenendo che, avendo CP_1 CP_2 contestualmente assunto, nella medesima scrittura, l'obbligo di “definire gli impegni assunti verso i professionisti incaricati”, la corresponsione del contributo economico presupponesse il pagamento di questi ultimi. Allegava al riguardo che “ mancava del tutto di CP_2 adempiere all'obbligazione assunta, ingenerando il rifiuto del progettista e direttore dei lavori [Geom. di proseguire nel suo incarico in difetto di pagamento, al Parte_1 punto che si vedeva costretta, visto l'interesse alla prosecuzione dei lavori, a CP_1 provvedere al suo pagamento in luogo del debitore, ricorrendo, peraltro, ad un accordo con la Ditta che aveva in appalto l'esecuzione delle opere, affinché essa stessa provvedesse a saldare i compensi professionali relativi alla redazione del progetto, alla presentazione presso gli Uffici comunali competenti per l'ottenimento della licenza”, con esborso della pagina 2 di 9 somma di € 4.324,00. Aggiungeva che anche l'Ing. (progettista delle Persona_1 strutture in c.a.) e il Geologo non erano stati pagati. Eccepiva, quindi, l'inesigibilità Per_2 del credito e, per altro verso, l'inadempimento della controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., nonché, comunque, la riduzione del credito originariamente vantato da in forza della scrittura privata, nella misura di € 4.324,00, chiedendo perciò la revoca CP_2 dell'ingiunzione, con integrale rigetto della domanda di pagamento avanzata, e, in subordine, la limitazione dell'importo dovuto ad € 5.676,00.
3. Si costituiva in giudizio la quale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, CP_2 rilevava come il credito riguardante il pagamento della somma ingiunta non fosse condizionato all'adempimento di altre, diverse, obbligazioni, intercorse tra essa convenuta ed i professionisti incaricati che avevano svolto prestazioni per la pratica edilizia;
osservava inoltre di avere integralmente saldato questi ultimi e come non corrispondesse al vero la ricostruzione dell'opponente sul punto, poiché la ditta appaltatrice (Napa Costruzioni s.r.l.) aveva pagato solo una fattura emessa dal Geom. risalente al 2016, che nulla aveva Parte_1
a che vedere con gli accordi oggetto di causa.
4. Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di testi indicati dalla società opposta;
a conclusione del giudizio, quindi, il Tribunale pronunciava sentenza, n. 461/2022, pubblicata in data 22.4.2022, con la quale rigettava le domande proposte con l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite.
In particolare, rilevato come l'obbligazione di pagamento a carico di fosse CP_1 incontestata, il Tribunale osservava che dall'interpretazione del contratto era da escludere che detta obbligazione, consacrata all'art. 3 della scrittura, fosse sospensivamente condizionata al previo pagamento, da parte di , dei professionisti incaricati nell'ambito della pratica CP_2 edilizia, emergendo piuttosto dalla lettera della clausola e dalla valutazione complessiva del negozio, il dato contrario, “ovvero che fosse il pagamento del contributo economico a costituire il presupposto funzionale per l'adempimento, da parte di all'obbligo di CP_2 pagamento dei professionisti”.
Il primo giudice riteneva inoltre infondata l'eccezione di inadempimento, sia per l'estraneità dell'obbligo di pagamento dei professionisti da parte di al rapporto CP_2 sinallagmatico, sia, comunque, per la raggiunta prova dell'adempimento di tale obbligo, sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze raccolte.
pagina 3 di 9 Rilevava poi come nemmeno vi fossero i presupposti per accogliere la richiesta di riduzione della condanna, in relazione alla dedotta circostanza dell'avvenuto versamento di somme in favore del Geom. da parte della stessa opponente mediante delegazione Parte_1 di pagamento, non avendo fornito alcuna prova “né di essersi effettivamente CP_1 surrogata alla società opposta, nell'adempimento del proprio obbligo di pagamento del professionista EO con gli effetti cui agli art. 1180 e 1181 c.c.; né di Parte_1 aver conferito una delega, ex art. 1269 c.c., alla società Napa Costruzioni Srl in ordine all'effettuazione del pagamento medesimo”. E ciò tenuto conto che le produzioni documentali offerte a sostegno dell'assunto (fattura dell'11.1.2016 di € 2.162,00 e nota pro forma del
6.7.2016 di pari importo emesse dal suddetto professionista nei confronti della Napa
Costruzioni) attestavano semplicemente l'effettuazione “peraltro in un arco temporale successivo ai fatti di cui alla presente causa” di “uno o più pagamenti da parte della Napa
Costruzioni Srl, senza tuttavia individuare il titolo giustificativo dei versamenti medesimi”, neppure facendo “alcun riferimento ad un'eventuale delegazione del pagamento da parte di
”; per di più, il citato geometra, escusso come teste, aveva dichiarato espressamente di CP_1 essere stato saldato dalla per il lavoro di cui alla pratica edilizia, senza fare Parte_2 menzione di pagamenti parziali ricevuti, direttamente o indirettamente, da CP_1
Infine osservava il Tribunale come non potessero apprezzarsi le ulteriori deduzioni dell'opponente circa “asseriti accordi orali, conclusi con la controparte in epoca successiva alla scrittura privata del 13.05.2014, nonché circa presunti danni, che sarebbero derivati dall'inadempimento della controparte all'obbligo di consegna della documentazione tecnica ed amministrativa, di cui all'art. 3 della scrittura medesima”; infatti, tali circostanze erano state “dedotte dalla parte opponente, per la prima volta, soltanto con la memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. e, pertanto, tardivamente, come già rilevato nell'ordinanza del 25.11.2019” che aveva respinto le istanze istruttorie avanzate sul punto.
5. ha proposto appello alla decisione, affidato ad un unico motivo, con il CP_1 quale ha censurato la sentenza per “vizio di motivazione ed errata ricostruzione dei fatti”, in relazione a quanto affermato dal giudice a pag. 9, dal rigo 4 al rigo 15 e dal rigo 28 al rigo 30.
Vi sarebbero, infatti, in base alla scrittura privata del 13.5.2014, due rapporti obbligatori diversi e indipendenti: il primo riguardante la cessione del permesso a costruire al corrispettivo di € 30.000,00; il secondo riguardante l'impegno di a consentire, CP_2 fornire e produrre la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso e a definire gli impegni assunti verso i professionisti incaricati, dietro pagamento della somma di € pagina 4 di 9 10.000,00; quest'ultima obbligazione pecuniaria sarebbe dunque all'evidenza collegata in modo sinallagmatico a quella di relativa alla consegna della documentazione ed al CP_2 pagamento dei professionisti;
non avrebbe dimostrato di avere adempiuto a tali CP_2 incombenti, sicché non sarebbe stata legittimata a richiedere la controprestazione, meritando così accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata da Si legge ancora CP_1 nell'atto di appello che “il giudizio e ragionamento espresso dal Giudice adito e nello specifico l'aver ritenuto per provato l'adempimento dell'obbligazione spettante alla CP_2
e nello stesso tempo svincolarla dal contributo, che quest'ultima avrebbe dovuto dare
[...] alla costituisce una valutazione e una interpretazione errata, erronea e CP_1 ingiusta della scrittura privata intercorsa fra le parti, la quale espressamente subordina il contributo e la partecipazione al contributo alla preventiva presentazione della documentazione da parte della favore della . CP_2 CP_1
6. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dei canoni redazionali imposti dall'art. 342 c.p.c. ovvero per manifesta infondatezza;
ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
7. Orbene, l'appello, pur essendo ammissibile nei limiti della critica specificamente rivolta al ragionamento compiuto dal primo giudice, deve essere rigettato per l'insufficienza della censura esposta a condurre ad un diverso esito della lite, considerate le autonome rationes decidendi della sentenza gravata, non attinte, tutte, da puntuali motivi di gravame.
7.1 Invero, l'appellante si è limitata, espressamente, a censurare l'assunto del Tribunale
– espresso in inciso a pag. 9 della sentenza – secondo cui il sinallagma contrattuale tra le parti vedrebbe, in via esclusiva, da un lato la “obbligazione” a carico di “di cessione del CP_2 permesso a costruire” e, dall'altro, l'obbligo a carico di “di pagamento del CP_1 corrispettivo, pari ad euro 30.000,00 e del versamento del contributo economico di euro
10.000,00”, laddove avrebbe dovuto considerarsi, in correlazione con quest'ultima obbligazione di pagamento, l'impegno di a definire i rapporti economici con i CP_2 professionisti incaricati nel contesto della pratica edilizia. pagina 5 di 9 7.2 Da questo punto di vista – a parte l'imprecisione del riferimento in sentenza ad un
“obbligo” di cessione della titolarità del permesso a costruire, stante l'efficacia immediatamente traslativa del diritto che può senz'altro riconoscersi alla scrittura prodotta – si può convenire con quanto sostenuto dall'appellante, in quanto l'art. 3 del contratto (di cui si riporta il testo: “In particolare la si impegna a consentire, fornire e produrre la CP_3 documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso nonché a definire gli impegni assunti verso i Professionisti incaricati ed, in particolare, per la parte architettonica e D.L.
Geom. strutture Ing. Geologo in ordine a Parte_1 Persona_1 Per_2 tali oneri di spettanza dei Professionisti, la si impegna e si obbliga a CP_4 corrispondere un contributo economico concordato nella misura di € 10.000,00 usufruendo comunque dell'opera ad oggi prestata (es. i progetti)”) racchiude in una unitaria pattuizione e in evidente collegamento tra loro, per l'attinenza al medesimo oggetto, l'impegno della cedente a definire gli impegni assunti verso una serie di professionisti e l'obbligo della CP_2 cessionaria di concorrere al pagamento degli oneri di spettanza di questi ultimi con CP_1 il versamento della somma di € 10.000,00, in relazione alla possibilità di fruire del loro operato. Ciò in aggiunta al “corrispettivo” di € 30.000,00 previsto al successivo art. 5 della scrittura.
Non è errato, perciò, predicare l'esistenza di un rapporto di corrispettività tra le anzidette prestazioni (pur se una di queste consiste nell'adempimento di obbligazioni già assunte da uno dei contraenti nei confronti di terzi), mentre non può apprezzarsi la tesi – che torna in qualche ad affacciarsi nelle difese dell'appellante e già disattesa dal Tribunale (cfr. pag. 6, 7 e 8 della sentenza appellata), con motivazione non fatta oggetto di specifica censura
– secondo cui vi sarebbe stata una vera e propria “subordinazione” del pagamento del contributo a quello dei professionisti, ciò che si tradurrebbe in una condizione sospensiva dell'efficacia dell'obbligazione di pagamento a carico di (tesi peraltro contraddetta, CP_1 come già sottolineato in sentenza, dalla stessa affermazione di circa l'immediata CP_1 esigibilità di entrambe le obbligazioni previste all'art. 3). Subordinazione che viene dedotta anche in riferimento alla consegna della documentazione tecnica e amministrativa inerente alla concessione edilizia, per lamentare, in modo assolutamente tardivo rispetto al thema decidendum cristallizzatosi in primo grado allo scadere dei termini delle preclusioni assertive, anche il mancato adempimento di all'obbligo di fornire la citata documentazione. CP_2
7.3 Ciò posto, va nondimeno rilevato che l'appellante non ha specificamente sottoposto a censura tutta la parte della sentenza che ha motivato sull'adempimento di CP_2
pagina 6 di 9 all'obbligo di provvedere al pagamento delle spettanze dei professionisti e ha portato il
Tribunale a concludere che “in ogni caso, avendo comunque l'opposta provato il proprio adempimento all'obbligo di pagamento dei professionisti, l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, ex art. 1460 c.c., deve essere respinta” (leggasi la parte in cui si osserva in sentenza che “Nello specifico, tale prova è stata fornita sia per via documentale – mediante la produzione in giudizio di una dichiarazione del EO (cfr. Parte_1 all.to n. 3 alla comparsa di costituzione), con la quale egli dichiara “ (…) di essere stato integralmente pagato da (già , per le prestazioni a questa rese (…)”, CP_2 CP_3 nonché dalle fatture attestanti l'intervenuto pagamento nei confronti del Geologo
[...]
(cfr. all.to n. 4 alla comparsa di costituzione) –; sia tramite le testimonianze CP_5 rilasciate dai due professionisti medesimi in questo giudizio. Infatti, il teste indifferente,
, all'udienza del 29.01.2020, ha dichiarato “(…) si, è vero, confermo che Parte_1 sono stato pagato da per l'attività svolta, confermo la mia dichiarazione (…)”; Parte_2 mentre l'altro professionista, ovvero il teste indifferente , ha a sua volta CP_5
Contr affermato “(…) si, sono stato saldato, la mi ha saldato integralmente per questo lavoro
(…)”).
In proposito l'appellante si è limitata a ribadire l'inadempimento di senza CP_2 spendere alcun tipo di critica mirata in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, alla base del suo contrario convincimento, tornando, nell'atto di appello, a denunciare solo ed esclusivamente “una valutazione e una interpretazione errata, erronea e ingiusta della scrittura privata intercorsa fra le parti” (non anche, quindi,
l'apprezzamento della prova dell'adempimento).
Sotto questo profilo, il gravame, sebbene investa formalmente anche il rigetto dell'eccezione di inadempimento per la ritenuta prova dell'adempimento di CP_2 all'obbligo di pagamento dei professionisti, si rivela inammissibile, in quanto non rispettoso dei canoni imposti dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alla controversia, a mente del quale esso avrebbe dovuto contenere non solo “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare” ma anche quella “delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” e “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. In breve, l'esposizione puntuale delle critiche, in fatto ed in diritto, al ragionamento sul punto del primo giudice.
pagina 7 di 9 A nulla rileva, su questo piano, il fatto che (solo) in comparsa conclusionale l'appellante si spenda in considerazioni sulle prove documentali e testimoniali dell'adempimento fornite in primo grado, per contestarne l'efficacia, giacché manca alla base un atto di appello ritualmente ed adeguatamente confezionato con riguardo a tale profilo.
7.4 Sul tema dell'eccezione ex art. 1460 c.c., peraltro, rileva quanto osservato dal
Tribunale, sia in corso di processo (cfr. l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.) che in sentenza (cfr. pag. 7), pur a proposito della questione del condizionamento o meno dell'obbligazione di pagamento di al previo pagamento dei professionisti da parte di CP_1
; vale a dire il fatto che il tenore del contratto depone, piuttosto, nel senso che il CP_2 versamento del “contributo” di € 10.000,00 fosse funzionale all'adempimento di al CP_2 proprio incombente (consentendole, evidentemente, di disporre di liquidità per definire i rapporti con i tecnici). Tale lettura, affatto condivisibile (diversamente, d'altronde, le parti avrebbero fatto più esatto riferimento ad un “rimborso”), porta a ritenere che l'eccezione sia stata sollevata in modo, comunque, infondato, poiché, per dettato normativo, essa è impedita non solo “quando termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”, ma anche se, “avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto
è contrario alla buona fede”.
7.5 Da ultimo deve rilevarsi come l'appellante, pur avendo chiesto, in riforma della sentenza, il “conseguente accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado”, non abbia specificamente impugnato il rigetto della domanda subordinata di riduzione del credito ingiunto.
7.6 In virtù di tutto quanto sopra, in definitiva, la decisione impugnata, poggiando, come detto, su plurime rationes decidendi, senza arrestarsi alla questione interpretativa del significato della scrittura, merita conferma, con conseguente rigetto dell'appello.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§ 12, secondo i parametri medi per le prime due fasi e secondo i parametri minimi per le ultime due (per la fase 3 attesa la modesta attività di trattazione e per la fase 4 stante il carattere ripetitivo delle difese svolte).
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.001 ad € 26.000.
Pertanto: pagina 8 di 9 € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto €
3.933,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.933,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, TERZA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati:
Carlo Breggia Presidente
Marco Cecchi Consigliere
Paolo Masetti Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2145/2022 promossa da:
(C.F. ), nella persona del liquidatore e Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Massai;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Fabbri;
PARTE APPELLATA avverso la sentenza n. 461/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo pubblicata il 22/04/2022.
CONCLUSIONI In data 28/05/2022 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte D'Appello di Firenze in integrale riforma dell'impugnata sentenza n. 461/2022 del Tribunale di Arezzo emessa in data 22.04.2022, R.G. 393/2019, depositata in cancelleria in data 22.04.2022, accogliere totalmente l'impugnazione proposta e il conseguente accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado e confermate nei successivi scritti difensivi e così decidere;
- Per l'effetto, In totale riforma della sentenza n. 461/2022 del Tribunale di Arezzo, accogliere le conclusioni per quanto compatibili di cui all'atto introduttivo di CP_1 in primo grado;
pagina 1 di 9 - Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario, Iva e Cap di legge per i quali si dichiara sin da ora antistatario”
Per la parte appellata:
“In via preliminare
Dichiarare l'Appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Nel Merito
Dichiarare inammissibili e/o Respingere i motivi di Appello proposti e confermare integralmente la Sentenza n. 471/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo in data 21.04.2022 nella Causa n. 393/2019 R.G.
Condannare Controparte alla refusione integrale delle spese e competenze di lite di ogni fase e grado del Giudizio”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1439/2018 emesso in data
29.11.2018, il Tribunale di Arezzo ingiungeva a di pagare immediatamente a CP_1
(già la somma di € 10.000,00, oltre interessi e spese, in forza di CP_2 CP_3 quanto stabilito nella scrittura privata sottoscritta dalle parti in data 13.5.2014, con cui si conveniva la cessione, da a della titolarità del permesso a costruire n. CP_3 CP_1
0/10/76 del 30.7.2010, rilasciato dal Comune di Arezzo per la realizzazione di un nuovo fabbricato abitativo in Via Fiorentina, e, nell'ambito della regolamentazione delle rispettive obbligazioni, si prevedeva l'impegno di a versare la suindicata cifra a titolo di CP_1
“contributo economico concordato” per gli oneri di spettanza dei professionisti già incaricati da CP_3
2. proponeva opposizione al decreto sostenendo che, avendo CP_1 CP_2 contestualmente assunto, nella medesima scrittura, l'obbligo di “definire gli impegni assunti verso i professionisti incaricati”, la corresponsione del contributo economico presupponesse il pagamento di questi ultimi. Allegava al riguardo che “ mancava del tutto di CP_2 adempiere all'obbligazione assunta, ingenerando il rifiuto del progettista e direttore dei lavori [Geom. di proseguire nel suo incarico in difetto di pagamento, al Parte_1 punto che si vedeva costretta, visto l'interesse alla prosecuzione dei lavori, a CP_1 provvedere al suo pagamento in luogo del debitore, ricorrendo, peraltro, ad un accordo con la Ditta che aveva in appalto l'esecuzione delle opere, affinché essa stessa provvedesse a saldare i compensi professionali relativi alla redazione del progetto, alla presentazione presso gli Uffici comunali competenti per l'ottenimento della licenza”, con esborso della pagina 2 di 9 somma di € 4.324,00. Aggiungeva che anche l'Ing. (progettista delle Persona_1 strutture in c.a.) e il Geologo non erano stati pagati. Eccepiva, quindi, l'inesigibilità Per_2 del credito e, per altro verso, l'inadempimento della controparte ai sensi e per gli effetti dell'art. 1460 c.c., nonché, comunque, la riduzione del credito originariamente vantato da in forza della scrittura privata, nella misura di € 4.324,00, chiedendo perciò la revoca CP_2 dell'ingiunzione, con integrale rigetto della domanda di pagamento avanzata, e, in subordine, la limitazione dell'importo dovuto ad € 5.676,00.
3. Si costituiva in giudizio la quale, nel chiedere il rigetto dell'opposizione, CP_2 rilevava come il credito riguardante il pagamento della somma ingiunta non fosse condizionato all'adempimento di altre, diverse, obbligazioni, intercorse tra essa convenuta ed i professionisti incaricati che avevano svolto prestazioni per la pratica edilizia;
osservava inoltre di avere integralmente saldato questi ultimi e come non corrispondesse al vero la ricostruzione dell'opponente sul punto, poiché la ditta appaltatrice (Napa Costruzioni s.r.l.) aveva pagato solo una fattura emessa dal Geom. risalente al 2016, che nulla aveva Parte_1
a che vedere con gli accordi oggetto di causa.
4. Respinta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto e concessi alle parti i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa veniva istruita con escussione di testi indicati dalla società opposta;
a conclusione del giudizio, quindi, il Tribunale pronunciava sentenza, n. 461/2022, pubblicata in data 22.4.2022, con la quale rigettava le domande proposte con l'opposizione e condannava l'opponente al rimborso delle spese di lite.
In particolare, rilevato come l'obbligazione di pagamento a carico di fosse CP_1 incontestata, il Tribunale osservava che dall'interpretazione del contratto era da escludere che detta obbligazione, consacrata all'art. 3 della scrittura, fosse sospensivamente condizionata al previo pagamento, da parte di , dei professionisti incaricati nell'ambito della pratica CP_2 edilizia, emergendo piuttosto dalla lettera della clausola e dalla valutazione complessiva del negozio, il dato contrario, “ovvero che fosse il pagamento del contributo economico a costituire il presupposto funzionale per l'adempimento, da parte di all'obbligo di CP_2 pagamento dei professionisti”.
Il primo giudice riteneva inoltre infondata l'eccezione di inadempimento, sia per l'estraneità dell'obbligo di pagamento dei professionisti da parte di al rapporto CP_2 sinallagmatico, sia, comunque, per la raggiunta prova dell'adempimento di tale obbligo, sulla base dei documenti prodotti e delle testimonianze raccolte.
pagina 3 di 9 Rilevava poi come nemmeno vi fossero i presupposti per accogliere la richiesta di riduzione della condanna, in relazione alla dedotta circostanza dell'avvenuto versamento di somme in favore del Geom. da parte della stessa opponente mediante delegazione Parte_1 di pagamento, non avendo fornito alcuna prova “né di essersi effettivamente CP_1 surrogata alla società opposta, nell'adempimento del proprio obbligo di pagamento del professionista EO con gli effetti cui agli art. 1180 e 1181 c.c.; né di Parte_1 aver conferito una delega, ex art. 1269 c.c., alla società Napa Costruzioni Srl in ordine all'effettuazione del pagamento medesimo”. E ciò tenuto conto che le produzioni documentali offerte a sostegno dell'assunto (fattura dell'11.1.2016 di € 2.162,00 e nota pro forma del
6.7.2016 di pari importo emesse dal suddetto professionista nei confronti della Napa
Costruzioni) attestavano semplicemente l'effettuazione “peraltro in un arco temporale successivo ai fatti di cui alla presente causa” di “uno o più pagamenti da parte della Napa
Costruzioni Srl, senza tuttavia individuare il titolo giustificativo dei versamenti medesimi”, neppure facendo “alcun riferimento ad un'eventuale delegazione del pagamento da parte di
”; per di più, il citato geometra, escusso come teste, aveva dichiarato espressamente di CP_1 essere stato saldato dalla per il lavoro di cui alla pratica edilizia, senza fare Parte_2 menzione di pagamenti parziali ricevuti, direttamente o indirettamente, da CP_1
Infine osservava il Tribunale come non potessero apprezzarsi le ulteriori deduzioni dell'opponente circa “asseriti accordi orali, conclusi con la controparte in epoca successiva alla scrittura privata del 13.05.2014, nonché circa presunti danni, che sarebbero derivati dall'inadempimento della controparte all'obbligo di consegna della documentazione tecnica ed amministrativa, di cui all'art. 3 della scrittura medesima”; infatti, tali circostanze erano state “dedotte dalla parte opponente, per la prima volta, soltanto con la memoria depositata, ex art. 183, comma sesto, n. 2, c.p.c. e, pertanto, tardivamente, come già rilevato nell'ordinanza del 25.11.2019” che aveva respinto le istanze istruttorie avanzate sul punto.
5. ha proposto appello alla decisione, affidato ad un unico motivo, con il CP_1 quale ha censurato la sentenza per “vizio di motivazione ed errata ricostruzione dei fatti”, in relazione a quanto affermato dal giudice a pag. 9, dal rigo 4 al rigo 15 e dal rigo 28 al rigo 30.
Vi sarebbero, infatti, in base alla scrittura privata del 13.5.2014, due rapporti obbligatori diversi e indipendenti: il primo riguardante la cessione del permesso a costruire al corrispettivo di € 30.000,00; il secondo riguardante l'impegno di a consentire, CP_2 fornire e produrre la documentazione tecnica e amministrativa in suo possesso e a definire gli impegni assunti verso i professionisti incaricati, dietro pagamento della somma di € pagina 4 di 9 10.000,00; quest'ultima obbligazione pecuniaria sarebbe dunque all'evidenza collegata in modo sinallagmatico a quella di relativa alla consegna della documentazione ed al CP_2 pagamento dei professionisti;
non avrebbe dimostrato di avere adempiuto a tali CP_2 incombenti, sicché non sarebbe stata legittimata a richiedere la controprestazione, meritando così accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata da Si legge ancora CP_1 nell'atto di appello che “il giudizio e ragionamento espresso dal Giudice adito e nello specifico l'aver ritenuto per provato l'adempimento dell'obbligazione spettante alla CP_2
e nello stesso tempo svincolarla dal contributo, che quest'ultima avrebbe dovuto dare
[...] alla costituisce una valutazione e una interpretazione errata, erronea e CP_1 ingiusta della scrittura privata intercorsa fra le parti, la quale espressamente subordina il contributo e la partecipazione al contributo alla preventiva presentazione della documentazione da parte della favore della . CP_2 CP_1
6. si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_2 violazione dei canoni redazionali imposti dall'art. 342 c.p.c. ovvero per manifesta infondatezza;
ne ha chiesto comunque il rigetto nel merito, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 28/05/2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
* * *
7. Orbene, l'appello, pur essendo ammissibile nei limiti della critica specificamente rivolta al ragionamento compiuto dal primo giudice, deve essere rigettato per l'insufficienza della censura esposta a condurre ad un diverso esito della lite, considerate le autonome rationes decidendi della sentenza gravata, non attinte, tutte, da puntuali motivi di gravame.
7.1 Invero, l'appellante si è limitata, espressamente, a censurare l'assunto del Tribunale
– espresso in inciso a pag. 9 della sentenza – secondo cui il sinallagma contrattuale tra le parti vedrebbe, in via esclusiva, da un lato la “obbligazione” a carico di “di cessione del CP_2 permesso a costruire” e, dall'altro, l'obbligo a carico di “di pagamento del CP_1 corrispettivo, pari ad euro 30.000,00 e del versamento del contributo economico di euro
10.000,00”, laddove avrebbe dovuto considerarsi, in correlazione con quest'ultima obbligazione di pagamento, l'impegno di a definire i rapporti economici con i CP_2 professionisti incaricati nel contesto della pratica edilizia. pagina 5 di 9 7.2 Da questo punto di vista – a parte l'imprecisione del riferimento in sentenza ad un
“obbligo” di cessione della titolarità del permesso a costruire, stante l'efficacia immediatamente traslativa del diritto che può senz'altro riconoscersi alla scrittura prodotta – si può convenire con quanto sostenuto dall'appellante, in quanto l'art. 3 del contratto (di cui si riporta il testo: “In particolare la si impegna a consentire, fornire e produrre la CP_3 documentazione tecnica ed amministrativa in suo possesso nonché a definire gli impegni assunti verso i Professionisti incaricati ed, in particolare, per la parte architettonica e D.L.
Geom. strutture Ing. Geologo in ordine a Parte_1 Persona_1 Per_2 tali oneri di spettanza dei Professionisti, la si impegna e si obbliga a CP_4 corrispondere un contributo economico concordato nella misura di € 10.000,00 usufruendo comunque dell'opera ad oggi prestata (es. i progetti)”) racchiude in una unitaria pattuizione e in evidente collegamento tra loro, per l'attinenza al medesimo oggetto, l'impegno della cedente a definire gli impegni assunti verso una serie di professionisti e l'obbligo della CP_2 cessionaria di concorrere al pagamento degli oneri di spettanza di questi ultimi con CP_1 il versamento della somma di € 10.000,00, in relazione alla possibilità di fruire del loro operato. Ciò in aggiunta al “corrispettivo” di € 30.000,00 previsto al successivo art. 5 della scrittura.
Non è errato, perciò, predicare l'esistenza di un rapporto di corrispettività tra le anzidette prestazioni (pur se una di queste consiste nell'adempimento di obbligazioni già assunte da uno dei contraenti nei confronti di terzi), mentre non può apprezzarsi la tesi – che torna in qualche ad affacciarsi nelle difese dell'appellante e già disattesa dal Tribunale (cfr. pag. 6, 7 e 8 della sentenza appellata), con motivazione non fatta oggetto di specifica censura
– secondo cui vi sarebbe stata una vera e propria “subordinazione” del pagamento del contributo a quello dei professionisti, ciò che si tradurrebbe in una condizione sospensiva dell'efficacia dell'obbligazione di pagamento a carico di (tesi peraltro contraddetta, CP_1 come già sottolineato in sentenza, dalla stessa affermazione di circa l'immediata CP_1 esigibilità di entrambe le obbligazioni previste all'art. 3). Subordinazione che viene dedotta anche in riferimento alla consegna della documentazione tecnica e amministrativa inerente alla concessione edilizia, per lamentare, in modo assolutamente tardivo rispetto al thema decidendum cristallizzatosi in primo grado allo scadere dei termini delle preclusioni assertive, anche il mancato adempimento di all'obbligo di fornire la citata documentazione. CP_2
7.3 Ciò posto, va nondimeno rilevato che l'appellante non ha specificamente sottoposto a censura tutta la parte della sentenza che ha motivato sull'adempimento di CP_2
pagina 6 di 9 all'obbligo di provvedere al pagamento delle spettanze dei professionisti e ha portato il
Tribunale a concludere che “in ogni caso, avendo comunque l'opposta provato il proprio adempimento all'obbligo di pagamento dei professionisti, l'eccezione di inadempimento, sollevata dall'opponente, ex art. 1460 c.c., deve essere respinta” (leggasi la parte in cui si osserva in sentenza che “Nello specifico, tale prova è stata fornita sia per via documentale – mediante la produzione in giudizio di una dichiarazione del EO (cfr. Parte_1 all.to n. 3 alla comparsa di costituzione), con la quale egli dichiara “ (…) di essere stato integralmente pagato da (già , per le prestazioni a questa rese (…)”, CP_2 CP_3 nonché dalle fatture attestanti l'intervenuto pagamento nei confronti del Geologo
[...]
(cfr. all.to n. 4 alla comparsa di costituzione) –; sia tramite le testimonianze CP_5 rilasciate dai due professionisti medesimi in questo giudizio. Infatti, il teste indifferente,
, all'udienza del 29.01.2020, ha dichiarato “(…) si, è vero, confermo che Parte_1 sono stato pagato da per l'attività svolta, confermo la mia dichiarazione (…)”; Parte_2 mentre l'altro professionista, ovvero il teste indifferente , ha a sua volta CP_5
Contr affermato “(…) si, sono stato saldato, la mi ha saldato integralmente per questo lavoro
(…)”).
In proposito l'appellante si è limitata a ribadire l'inadempimento di senza CP_2 spendere alcun tipo di critica mirata in ordine alla valutazione delle risultanze istruttorie operata dal primo giudice, alla base del suo contrario convincimento, tornando, nell'atto di appello, a denunciare solo ed esclusivamente “una valutazione e una interpretazione errata, erronea e ingiusta della scrittura privata intercorsa fra le parti” (non anche, quindi,
l'apprezzamento della prova dell'adempimento).
Sotto questo profilo, il gravame, sebbene investa formalmente anche il rigetto dell'eccezione di inadempimento per la ritenuta prova dell'adempimento di CP_2 all'obbligo di pagamento dei professionisti, si rivela inammissibile, in quanto non rispettoso dei canoni imposti dall'art. 342 c.p.c., nella formulazione applicabile alla controversia, a mente del quale esso avrebbe dovuto contenere non solo “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare” ma anche quella “delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado” e “l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. In breve, l'esposizione puntuale delle critiche, in fatto ed in diritto, al ragionamento sul punto del primo giudice.
pagina 7 di 9 A nulla rileva, su questo piano, il fatto che (solo) in comparsa conclusionale l'appellante si spenda in considerazioni sulle prove documentali e testimoniali dell'adempimento fornite in primo grado, per contestarne l'efficacia, giacché manca alla base un atto di appello ritualmente ed adeguatamente confezionato con riguardo a tale profilo.
7.4 Sul tema dell'eccezione ex art. 1460 c.c., peraltro, rileva quanto osservato dal
Tribunale, sia in corso di processo (cfr. l'ordinanza di rigetto dell'istanza ex art. 649 c.p.c.) che in sentenza (cfr. pag. 7), pur a proposito della questione del condizionamento o meno dell'obbligazione di pagamento di al previo pagamento dei professionisti da parte di CP_1
; vale a dire il fatto che il tenore del contratto depone, piuttosto, nel senso che il CP_2 versamento del “contributo” di € 10.000,00 fosse funzionale all'adempimento di al CP_2 proprio incombente (consentendole, evidentemente, di disporre di liquidità per definire i rapporti con i tecnici). Tale lettura, affatto condivisibile (diversamente, d'altronde, le parti avrebbero fatto più esatto riferimento ad un “rimborso”), porta a ritenere che l'eccezione sia stata sollevata in modo, comunque, infondato, poiché, per dettato normativo, essa è impedita non solo “quando termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto”, ma anche se, “avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto
è contrario alla buona fede”.
7.5 Da ultimo deve rilevarsi come l'appellante, pur avendo chiesto, in riforma della sentenza, il “conseguente accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo di primo grado”, non abbia specificamente impugnato il rigetto della domanda subordinata di riduzione del credito ingiunto.
7.6 In virtù di tutto quanto sopra, in definitiva, la decisione impugnata, poggiando, come detto, su plurime rationes decidendi, senza arrestarsi alla questione interpretativa del significato della scrittura, merita conferma, con conseguente rigetto dell'appello.
8. In applicazione del principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante.
La liquidazione si opera in base al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022,
§ 12, secondo i parametri medi per le prime due fasi e secondo i parametri minimi per le ultime due (per la fase 3 attesa la modesta attività di trattazione e per la fase 4 stante il carattere ripetitivo delle difese svolte).
Il valore della causa deve intendersi compreso nello scaglione da € 5.001 ad € 26.000.
Pertanto: pagina 8 di 9 € 1.134,00 fase 1, € 921,00 fase 2, € 922,00 fase 3 ed € 956,00 fase 4, in tutto €
3.933,00, oltre accessori di legge.
Ricorrono infine nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Firenze, sezione terza civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese processuali del presente grado, che liquida in € 3.933,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al 15% sui compensi per rimborso forfettario di spese generali, nonché oltre cap e iva secondo legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante le condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 24.10.2025
Il Consigliere estensore Paolo Masetti Il Presidente Carlo Breggia
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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