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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/03/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 6202 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/12/2023 ed iscritto al n 6202 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Piave 3, presso lo studio dell'avv.
Maria Cristina Mascianà (CF ) legale C.F._2 convenzionato con il Patronato , sede di Melito Porto Salvo, che la CP_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), GE M. FA C.F._3
( , GE M. LA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. ETTORE C.F._6
TRIOLO ( ) costituitosi come nuovo difensore;
C.F._7
- resistente -
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 28.12.2023 la ricorrente, premesso di essere affetta da tutto un complesso di gravi patologie analiticamente riportate nello stesso ricorso, esponeva che:
- in data 11.9.2023 presentava all' domanda per ottenere il trattamento CP_3 di famiglia di assegno per il nucleo familiare, in relazione alla pensione Cat.
SO n. 41020269, essendo vedova inabile con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro a causa delle patologie invalidanti;
- l' con provvedimento del 20.10.2023 rigettava la domanda di CP_3 trattamento di famiglia poiché a seguito del giudizio medico-legale la stessa non era stata riconosciuta inabile;
- in data 6.12.2023 presentava ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.
Nelle conclusioni chiedeva: “ 1) RITENERE e DICHIARARE che, sin dalla data della domanda del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare (11.9.2023) o, comunque, dalla data che sarà stabilita in corso di causa, la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è inabile con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
2) RITENERE E DICHIARARE che la sig.ra , sin dalla Parte_1 data della domanda (11.9.2023) o, comunque, dalla data che sarà stabilita in corso di causa, per effetto delle patologie da cui è affetta, ha diritto al riconoscimento ed alla corresponsione del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare poiché inabile;
3) CONDANNARE, conseguentemente, l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dalla data della domanda o da quella che sarà ritenuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
4) condannare, altresì, l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
§ 2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l' che osserva che la CP_3 domanda presentata in data 11.09.2023 per chiedere il riconoscimento del preteso diritto all'assegno del nucleo familiare in relazione alla pensione Cat. SO n. 41020269 è stata rigettata in sede amministrativa giacché è stata ritenuta dai Sanitari dell'Istituto non inabile.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Essendo contestato il requisito sanitario, si è reso necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio (brevemente “ctu”) medico-legale per il relativo accertamento.
Dalla ctu in atti espletata dal dr. - le cui Persona_2 risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emerso che: “ la ricorrente Sig.ra Parte_1 in atto e' invalida al 100% e che tale stato fosse gia' manifesto fin all'epoca della domanda amministrativa (11.09.23), epoca in cui per il serio deterioramento delle facolta' cardio-respiratorie e locomotorie, la periziata presentava una totale inabilita lavorativa”.
La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure , per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Pertanto il ricorso va accolto.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
p.q.m
.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
(C.F: ) ha diritto all'assegno del nucleo
[...] C.F._1 familiare in relazione alla pensione Cat. SO n. 41020269, quale persona totalmente inabile a proficuo lavoro, con la decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 11.09.2023 e condanna l' al pagamento CP_3 della relativa prestazione, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo sui singoli ratei;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, che liquida in euro CP_3
1.769,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Maria
Cristina Mascianà dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell le spese della CTU, CP_3 liquidate come da separato decreto in favore del consulente tecnico d'Ufficio dr. . Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 27.3.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
3
Seconda Sezione Civile
Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari,
- richiamato il decreto con cui l'udienza del 27.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., nella causa n. R.G. 6202 / 2023;
- viste le note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127-ter cpc, depositate entro il termine assegnato;
visti gli atti di causa e le conclusioni delle parti, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/12/2023 ed iscritto al n 6202 - 2023 RG , vertente tra
- , C.F. ( ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Reggio Calabria alla Via Piave 3, presso lo studio dell'avv.
Maria Cristina Mascianà (CF ) legale C.F._2 convenzionato con il Patronato , sede di Melito Porto Salvo, che la CP_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_2 P.IVA_1
– P. IVA ) con Sede in Roma Via Ciro il Grande 21, costituito P.IVA_2 ai sensi di legge in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, il quale agli effetti del presente giudizio elettivamente domicilia in Reggio di Calabria, via D. Romeo n. 15, presso i procuratori che lo rappresentano e difendono congiuntamente e separatamente in forza di procura generale alle liti collettivamente conferita per notaio in Fiumicino (RM) Persona_1 il 23 gennaio 2023, Repertorio 37590 - Raccolta n. 7131, agli avvocati
Angelo Labrini( ), GE M. FA C.F._3
( , GE M. LA ( ), C.F._4 C.F._5
Dario C. Adornato , nonché dall'avv. ETTORE C.F._6
TRIOLO ( ) costituitosi come nuovo difensore;
C.F._7
- resistente -
1 - disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale CONCLUSIONI delle parti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso del 28.12.2023 la ricorrente, premesso di essere affetta da tutto un complesso di gravi patologie analiticamente riportate nello stesso ricorso, esponeva che:
- in data 11.9.2023 presentava all' domanda per ottenere il trattamento CP_3 di famiglia di assegno per il nucleo familiare, in relazione alla pensione Cat.
SO n. 41020269, essendo vedova inabile con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro a causa delle patologie invalidanti;
- l' con provvedimento del 20.10.2023 rigettava la domanda di CP_3 trattamento di famiglia poiché a seguito del giudizio medico-legale la stessa non era stata riconosciuta inabile;
- in data 6.12.2023 presentava ricorso amministrativo, rimasto senza riscontro.
Nelle conclusioni chiedeva: “ 1) RITENERE e DICHIARARE che, sin dalla data della domanda del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare (11.9.2023) o, comunque, dalla data che sarà stabilita in corso di causa, la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è inabile con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
2) RITENERE E DICHIARARE che la sig.ra , sin dalla Parte_1 data della domanda (11.9.2023) o, comunque, dalla data che sarà stabilita in corso di causa, per effetto delle patologie da cui è affetta, ha diritto al riconoscimento ed alla corresponsione del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare poiché inabile;
3) CONDANNARE, conseguentemente, l' in persona del legale CP_3 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della ricorrente del trattamento di famiglia di assegno per il nucleo familiare, con decorrenza dalla data della domanda o da quella che sarà ritenuta in corso di causa, con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo;
4) condannare, altresì, l' in persona del suo legale rappresentante pro CP_3 tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre C.P.A., da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”
§ 2. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l' che osserva che la CP_3 domanda presentata in data 11.09.2023 per chiedere il riconoscimento del preteso diritto all'assegno del nucleo familiare in relazione alla pensione Cat. SO n. 41020269 è stata rigettata in sede amministrativa giacché è stata ritenuta dai Sanitari dell'Istituto non inabile.
§ 3. Nel merito il ricorso è risultato fondato e va accolto per le ragioni che seguono.
2 Essendo contestato il requisito sanitario, si è reso necessario disporre consulenza tecnica d'ufficio (brevemente “ctu”) medico-legale per il relativo accertamento.
Dalla ctu in atti espletata dal dr. - le cui Persona_2 risultanze, siccome tratte all'esito di diligente indagine, questo giudice ritiene di far proprie ed alle quali integralmente rinvia e da ritenersi qui interamente riportate e trascritte - è emerso che: “ la ricorrente Sig.ra Parte_1 in atto e' invalida al 100% e che tale stato fosse gia' manifesto fin all'epoca della domanda amministrativa (11.09.23), epoca in cui per il serio deterioramento delle facolta' cardio-respiratorie e locomotorie, la periziata presentava una totale inabilita lavorativa”.
La relazione del CTU appare motivata, dettagliatamente descrittiva dell'esame obiettivo del ricorrente, non suscettibile di censure , per questo si ritiene di non dovere effettuare ulteriori approfondimenti (sul punto cfr Cass
Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del
10/11/2011).
Pertanto il ricorso va accolto.
§ 4. Le spese processuali seguono la soccombenza, quelle legali liquidate in dispositivo ex DM 55/2014 e quelle di ctu liquidate come da separato decreto.
p.q.m
.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente Parte_1
(C.F: ) ha diritto all'assegno del nucleo
[...] C.F._1 familiare in relazione alla pensione Cat. SO n. 41020269, quale persona totalmente inabile a proficuo lavoro, con la decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 11.09.2023 e condanna l' al pagamento CP_3 della relativa prestazione, oltre accessori come per legge dal dovuto al soddisfo sui singoli ratei;
- condanna l' al pagamento delle spese legali, che liquida in euro CP_3
1.769,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali
15%, cpa e iva come per legge, il tutto da distrarsi a favore dell'Avv. Maria
Cristina Mascianà dichiaratasi procuratrice antistataria;
- pone definitivamente ed interamente a carico dell le spese della CTU, CP_3 liquidate come da separato decreto in favore del consulente tecnico d'Ufficio dr. . Persona_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Reggio Calabria, 27.3.2025
Il giudice del lavoro
Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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