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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 18/10/2025, n. 3735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3735 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6984/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA RU, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6984/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi res. in Viale M. Rapisardi 421, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 29, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Vittorio Antonio Anselmi (del Foro di Catania) c. f. C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 11476/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto Parte_1 da patologie gravi e permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente ed avente diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l' a liquidare la CP_1 detta indennità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 28 luglio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 10 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 2 luglio 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 11 giugno 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del pagina 2 di 6 contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'inadeguata valutazione diagnostica del consulente tecnico d'ufficio, “avendo espresso una valutazione che non rispecchia, per le anzidette patologie, la gravità della condizione effettiva in cui egli versa, avendo inopinatamente escluso il suo diritto all'indennità di accompagnamento”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, alla presenza dei consulenti di entrambe le parti, in data 12 marzo 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Esiti di remota (2011) stabilizzazione chirurgica con barre e viti transpeduncolari L3-L4-L5 associata a laminectomia decompressiva ed erniectomia L4-L5
e di remota (2019) discectomia microchirurgica C3-C6 in quadro spondiloartrosico a discreta incidenza funzionale in soggetto ipovedente per cheratopatia bollosa OS trattata con trapianto di epitelio (2021), diabetico in trattamento misto e con cardiopatia ipertensiva inquadrabile in II classe NYHA in portatore di ICM”.
Al riguardo, ha osservato “Le risultanze dell'esame obiettivo eseguito in corso di codesta visita medico legale permettono di rilevare la capacità del soggetto di deambulare
e di effettuare i cambi posturali in autonomia, seppur con le obiettivate difficoltà, e dunque permettono di escludere deficit psicofisici di entità tale da determinare la condizione di necessità di assistenza continua. NON sussistono i requisiti normativamente dettati per la concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento. (…) La condizione di handicap assume connotazione di gravità allorquando la minorazione o le minorazioni
pagina 3 di 6 riducano l'autonomia della persona, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo o sulla sfera individuale o sulla sfera relazionale della persona. Nel caso in specie le condizioni psicofisiche generali del ricorrente sono tali da concretare la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co.3 della Legge 104/92. In riferimento alla decorrenza, a mente le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, la documentazione agli atti e quanto obiettivato in corso di codesta visita medico legale, ritengo sia da far risalire all'epoca della visita di aggravamento del 17.09.2024”.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza e la nuova documentazione che attesterebbe il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è stata depositata unitamente al ricorso ma con separata nota di deposito ancorché trattasi di documento di formazione anteriore al deposito del ricorso, datata 23 maggio 2025, e non proveniente da struttura pubblica.
In ogni caso, trattasi di referto di elettromiografia che non incide in alcun modo sulle
– per altro coeve – valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, non lasciando emergere alcun deficit deambulatorio tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per altro, dall'esame obiettivo in atti1 in atti, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento della medesima.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti
pagina 4 di 6 quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente va pertanto dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla visita di aggravamento del 17 settembre 2024.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree.
pagina 5 di 6 La restante quota è liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 3 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal 17 settembre 2024;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di atp liquidandole già ridotte in € 584,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e distraendole in favore dei procuratori antistatari;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio. CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 18 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
TA RU
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Apparato osteoarticolare: Per quanto osservabile, stante la poca collaborazione all'esperimento della vista per dogliate algie, i movimenti del tronco appaiono limitati ai primi gradi. Le ginocchia appaiono asciutte, normali al termotatto con minimo deficit dei range di movimento ed in assenza di algie. Tonotrofismo degli arti inferiori ai limiti per genere ed età. La deambulazione, a base leggermente allargata, risulta autonoma seppur con necessità di appoggio. I passaggi posturali avvengono anch'essi in autonomia ma con necessità di appoggio. Sistema nervoso e psichico: Collaborante durante la visita. Orientato nel tempo e nello spazio. Dal colloquio non emergono turbe della memoria. Risponde alle domande in modo coerente con linguaggio consono all'età ed alla scolarità. Capacità di critica conservata”.
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa TA RU, in esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 6984/2025 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e ivi res. in Viale M. Rapisardi 421, c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 29, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. Vittorio Antonio Anselmi (del Foro di Catania) c. f. C.F._2
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
[...]
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10 luglio 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 6 11476/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Ha contestato l'esito dell'accertamento ed ha chiesto, previo rinnovo della ctu, “… accogliere il presente ricorso e per l'effetto statuire che il sig. è affetto Parte_1 da patologie gravi e permanenti tali da escludere in toto la sua capacità ad attendere agli atti quotidiani della vita ed a deambulare autonomamente ed avente diritto al beneficio dell'indennità di accompagnamento, e conseguentemente condannare l' a liquidare la CP_1 detta indennità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo”, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 28 luglio 2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto.
In esito all'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 10 luglio 2025, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso depositata in data 2 luglio 2025, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 11 giugno 2025.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato senza necessità di disporre il rinnovo della consulenza tecnica disposta in fase di accertamento tecnico preventivo.
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. secondo cui la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio deve depositare “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
La sanzione dell'inammissibilità a presidio della specificazione dei motivi della contestazione ha certamente lo scopo di evitare la mera duplicazione di giudizi per l'accertamento del medesimo requisito sanitario, contraria alle finalità deflattive del pagina 2 di 6 contenzioso previdenziale e assistenziale, poste alla base dell'introduzione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ciò comporta anzitutto che ove le contestazioni manchino del tutto o siano generiche il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
D'altro canto, ove le contestazioni formulate non siano tali da inficiare il giudizio del consulente nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, pur non ricorrendo un'ipotesi di inammissibilità del ricorso, non è indispensabile sempre e comunque procedere all'espletamento di una nuova consulenza.
Nel caso di specie, ricorre appunto questa seconda ipotesi poiché i motivi di contestazione proposti con il ricorso non sono tali da rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni peritali.
Parte ricorrente si è limitata ad affermare l'inadeguata valutazione diagnostica del consulente tecnico d'ufficio, “avendo espresso una valutazione che non rispecchia, per le anzidette patologie, la gravità della condizione effettiva in cui egli versa, avendo inopinatamente escluso il suo diritto all'indennità di accompagnamento”.
Il consulente tecnico d'ufficio ha sottoposto a visita la parte ricorrente, alla presenza dei consulenti di entrambe le parti, in data 12 marzo 2025 ed in esito all'esame obiettivo ed all'esame della documentazione prodotta in atti, analiticamente indicata nella relazione, ha ritenuto che sia affetta da “Esiti di remota (2011) stabilizzazione chirurgica con barre e viti transpeduncolari L3-L4-L5 associata a laminectomia decompressiva ed erniectomia L4-L5
e di remota (2019) discectomia microchirurgica C3-C6 in quadro spondiloartrosico a discreta incidenza funzionale in soggetto ipovedente per cheratopatia bollosa OS trattata con trapianto di epitelio (2021), diabetico in trattamento misto e con cardiopatia ipertensiva inquadrabile in II classe NYHA in portatore di ICM”.
Al riguardo, ha osservato “Le risultanze dell'esame obiettivo eseguito in corso di codesta visita medico legale permettono di rilevare la capacità del soggetto di deambulare
e di effettuare i cambi posturali in autonomia, seppur con le obiettivate difficoltà, e dunque permettono di escludere deficit psicofisici di entità tale da determinare la condizione di necessità di assistenza continua. NON sussistono i requisiti normativamente dettati per la concessione dei benefici connessi all'indennità di accompagnamento. (…) La condizione di handicap assume connotazione di gravità allorquando la minorazione o le minorazioni
pagina 3 di 6 riducano l'autonomia della persona, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo o sulla sfera individuale o sulla sfera relazionale della persona. Nel caso in specie le condizioni psicofisiche generali del ricorrente sono tali da concretare la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co.3 della Legge 104/92. In riferimento alla decorrenza, a mente le patologie di cui risulta affetto il ricorrente, la documentazione agli atti e quanto obiettivato in corso di codesta visita medico legale, ritengo sia da far risalire all'epoca della visita di aggravamento del 17.09.2024”.
Non risulta che parte ricorrente abbia formulato osservazioni in esito all'invio della bozza e la nuova documentazione che attesterebbe il possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non è stata depositata unitamente al ricorso ma con separata nota di deposito ancorché trattasi di documento di formazione anteriore al deposito del ricorso, datata 23 maggio 2025, e non proveniente da struttura pubblica.
In ogni caso, trattasi di referto di elettromiografia che non incide in alcun modo sulle
– per altro coeve – valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, non lasciando emergere alcun deficit deambulatorio tale da giustificare il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Per altro, dall'esame obiettivo in atti1 in atti, non emergono deficit psichici o deambulatori che possano dare luogo al riconoscimento della medesima.
Al riguardo, è opportuno richiamare quanto chiarito in via generale dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di indennità di accompagnamento e con riferimento alla sua spettanza, l'art. 1 della l. n. 18 del 1980, richiede la contestuale presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 della l. n. 118 del 1971 e, alternativamente, dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure dell'incapacità di compiere gli atti
pagina 4 di 6 quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, requisiti, quindi, diversi dalla semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (ma senza impossibilità)” (Cass. sez. lav. n. 15882/2015; conforme a Cass. n.
26092/2010).
Infine, è appena il caso di rammentare che il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento della disabilità grave non comporta il riconoscimento dei requisiti per il riconoscimento dell'inabilità e dell'indennità di accompagnamento, trattandosi di benefici oggetto di domande amministrative diverse e con presupposti differenti.
Ciò premesso, le conclusioni del consulente, pur contestate fino al deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalla parte ricorrente, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono pertanto poste alla base della presente sentenza senza necessità di alcun ulteriore approfondimento istruttorio, non emergendo lacune o errori nelle valutazioni peritali e consistendo le contestazioni formulate in atti in mero dissenso diagnostico, per altro nemmeno formulato dal consulente specialista in medicina.
Al riguardo, la suprema Corte ha chiarito “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice (Cass. n. 7341/2014).
Il ricorso va pertanto rigettato e parte ricorrente va pertanto dichiarata unicamente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dalla visita di aggravamento del 17 settembre 2024.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di accertamento tecnico preventivo in ragione del parziale accoglimento delle domande attoree.
pagina 5 di 6 La restante quota è liquidata come da dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della natura e del valore della controversia. Di essa va concessa la richiesta distrazione in favore del procuratore antistatario.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio.
Gli esborsi relativi alla c.t.u. effettuata in sede di a.t.p., già liquidati con separato decreto emesso in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 3 luglio 2025 nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara parte ricorrente disabile grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992 con decorrenza dal 17 settembre 2024;
- rigetta nel resto;
CP_
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente di metà delle spese di lite con riguardo alla fase di atp liquidandole già ridotte in € 584,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e distraendole in favore dei procuratori antistatari;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c. con riguardo alla presente fase del giudizio. CP_
- pone definitivamente dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Catania, 18 ottobre 2025 Il Giudice del Lavoro
TA RU
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “Apparato osteoarticolare: Per quanto osservabile, stante la poca collaborazione all'esperimento della vista per dogliate algie, i movimenti del tronco appaiono limitati ai primi gradi. Le ginocchia appaiono asciutte, normali al termotatto con minimo deficit dei range di movimento ed in assenza di algie. Tonotrofismo degli arti inferiori ai limiti per genere ed età. La deambulazione, a base leggermente allargata, risulta autonoma seppur con necessità di appoggio. I passaggi posturali avvengono anch'essi in autonomia ma con necessità di appoggio. Sistema nervoso e psichico: Collaborante durante la visita. Orientato nel tempo e nello spazio. Dal colloquio non emergono turbe della memoria. Risponde alle domande in modo coerente con linguaggio consono all'età ed alla scolarità. Capacità di critica conservata”.