Sentenza 23 aprile 1982
Massime • 1
In tema d'imposta di ricchezza mobile, la fattispecie impositiva prevista dall'art. 81, comma secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 per le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative, richiede, indipendentemente dalla qualità del soggetto, la presenza di un intento speculativo, che deve sussistere sia al momento dell'acquisto che a quello successivo dell'alienazione del bene. Tale intento, in quanto costitutivo della fattispecie, deve essere concretamente accertato, sia pure a mezzo di presunzione, con esauriente esame di ogni modalità e circostanza inerente a dette operazioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, sfugge al Sindacato di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, è stata ritenuta tassabile la plusvalenza conseguita mediante l'acquisto e la successiva vendita frazionata di un terreno essendosi ravvisato l'intento speculativo sia dal momento dello acquisto, in considerazione della limitata estensione del fondo che non consentiva la sua destinazione ad una proficua attività agricola, sia al momento della vendita, per l'avvenuta costruzione di infrastrutture che ne indicavano la destinazione a scopi edificatori). ( V 5975/81, mass n 416755, sulla prima parte; ( V 1786/81, mass n 412468, sulla prima parte; ( V 5510/80, mass n 409017, sulla seconda parte; ( V 2469/79, mass n 398789, sulla seconda parte; ( V 1074/79, mass n 397277, sulla prima parte).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/04/1982, n. 2450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2450 |
| Data del deposito : | 23 aprile 1982 |
Testo completo
In tema d'imposta di ricchezza mobile, la fattispecie impositiva prevista dall'art. 81, comma secondo, del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 per le plusvalenze da chiunque realizzate in dipendenza di operazioni speculative, richiede, indipendentemente dalla qualità del soggetto, la presenza di un intento speculativo, che deve sussistere sia al momento dell'acquisto che a quello successivo dell'alienazione del bene. Tale intento, in quanto costitutivo della fattispecie, deve essere concretamente accertato, sia pure a mezzo di presunzione, con esauriente esame di ogni modalità e circostanza inerente a dette operazioni, il cui apprezzamento, riservato al giudice del merito, sfugge al Sindacato di legittimità, se congruamente e correttamente motivato. (nella specie, è stata ritenuta tassabile la plusvalenza conseguita mediante l'acquisto e la successiva vendita frazionata di un terreno essendosi ravvisato l'intento speculativo sia dal momento dello acquisto, in considerazione della limitata estensione del fondo che non consentiva la sua destinazione ad una proficua attività agricola, sia al momento della vendita, per l'avvenuta costruzione di infrastrutture che ne indicavano la destinazione a scopi edificatori). ( V 5975/81, mass n 416755, sulla prima parte;
( V 1786/81, mass n 412468, sulla prima parte;
( V 5510/80, mass n 409017, sulla seconda parte;
( V 2469/79, mass n 398789, sulla seconda parte;
( V 1074/79, mass n 397277, sulla prima parte).*