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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2024, n. 18544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18544 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56071/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Ernesto Benedettelli
E
CP_1
Avv. Alessandro Foschiani
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza, domicilio e/o dimora;
2) Il figlio, , viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
Le decisioni di maggiore importanza per il figlio - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale del minore - verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo dello stesso, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori, nell'interesse esclusivo del figlio, si impegnano, altresì, a scambiarsi con regolarità informazioni inerenti allo stesso, a consultarsi sui problemi medici, sulle attività scolastiche e ricreative e, comunque, su tutto quanto riguardi la vita, la salute, l'educazione e la crescita di . Per_1
Il padre, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, del figlio e quelle legate alle sue eventuali malattie, nonchè con quelle personali e lavorative della moglie, previo avviso e accordo con quest'ultima, potrà vedere, frequentare e tenere presso di sé il figlio, ogni qualvolta lo desideri e comunque, in caso di Per_1
disaccordo, potrà vederlo e tenerlo presso di sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo all'uscita di scuola, sino alle ore 7:30 del lunedì, riaccompagnandolo comunque a scuola oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 11:00 del venerdì, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 10:00 del lunedì;
- nella settimana successiva a quella in cui il figlio avrà trascorso il weekend con la madre, dal lunedì pomeriggio, prelevandolo all'uscita di scuola, sino alle ore 7.30 del martedì, comunque riaccompagnandolo a scuola oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10:00 del lunedì, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 20:00 del martedì, comunque prima della cena;
- nella settimana successiva a quella in cui il figlio avrà trascorso il weekend con il padre, il mercoledì pomeriggio, prelevandolo all'uscita di scuola, sino alle ore 7:30 del giovedì, riaccompagnandolo a scuola oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10.00 del mercoledì, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 20.00 del giovedì comunque prima della cena;
- durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale (24/12) o quello di Capodanno (31/12);
- durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo;
- per quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre, quanto al periodo di ferie, entro la fine del mese di aprile di ogni anno e, comunque, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio e con gli impegni, anche lavorativi, di entrambi i coniugi, i quali, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che ciascun genitore avrà comunque diritto di trascorrere con il figlio, nel periodo delle vacanze estive, una settimana consecutiva a giugno, una a luglio ed una ad agosto, accorpabili fino ad un massimo di 15 gg. consecutivi;
- ogni anno, il figlio trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori ed insieme al singolo genitore il compleanno di ciascuno;
3) la casa coniugale sita in Roma alla Via Gaetano Donizetti, di esclusiva proprietà della moglie, resta assegnata, con i relativi arredi, a quest'ultima in funzione della collocazione prevalente del figlio presso di lei. Il Sig. se ne Parte_1
allontanerà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo ad asportare i propri beni ed effetti personali, ivi compresi quelli custoditi presso la
Villa di Genzano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) tenuto conto delle rispettive capacità economico-patrimoniali e delle modalità di visita e frequentazione concordate dalle parti, meglio descritte al punto sub. 2) che precede, i genitori si danno reciprocamente atto che ciascuno di loro provvederà autonomamente al mantenimento del figlio, e quanto alle spese Per_1
straordinarie il padre corrisponderà alla moglie il 50% di quelle di carattere medico e scolastico, obbligate o previamente concordate e di quelle di carattere sportivo, ricreativo e ludico, previamente concordate. Le parti, in ogni caso, al fine di meglio identificare le spese straordinarie, anche obbligate, richiamano e fanno espresso rinvio al Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale Civile di Roma in data
17/12/2014.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in data Parte_1 CP_1
11.12.2008 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, atto n. 00027, serie A07);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione civile
Il Collegio così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
nella causa civile iscritta al n. 56071/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Ernesto Benedettelli
E
CP_1
Avv. Alessandro Foschiani
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVAZIONE
Esaminati gli atti;
visto l'accordo tra le parti di seguito indicato:
“1) I coniugi provvederanno al proprio mantenimento e vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, con l'obiettivo primario di essere solidali nell'adempimento dei loro doveri genitoriali e con l'obbligo di comunicarsi reciprocamente ogni variazione di residenza, domicilio e/o dimora;
2) Il figlio, , viene affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
Le decisioni di maggiore importanza per il figlio - a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alle scelte della residenza abituale del minore - verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo dello stesso, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. I genitori, nell'interesse esclusivo del figlio, si impegnano, altresì, a scambiarsi con regolarità informazioni inerenti allo stesso, a consultarsi sui problemi medici, sulle attività scolastiche e ricreative e, comunque, su tutto quanto riguardi la vita, la salute, l'educazione e la crescita di . Per_1
Il padre, compatibilmente con le esigenze, anche scolastiche, del figlio e quelle legate alle sue eventuali malattie, nonchè con quelle personali e lavorative della moglie, previo avviso e accordo con quest'ultima, potrà vedere, frequentare e tenere presso di sé il figlio, ogni qualvolta lo desideri e comunque, in caso di Per_1
disaccordo, potrà vederlo e tenerlo presso di sé:
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio, prelevandolo all'uscita di scuola, sino alle ore 7:30 del lunedì, riaccompagnandolo comunque a scuola oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 11:00 del venerdì, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 10:00 del lunedì;
- nella settimana successiva a quella in cui il figlio avrà trascorso il weekend con la madre, dal lunedì pomeriggio, prelevandolo all'uscita di scuola, sino alle ore 7.30 del martedì, comunque riaccompagnandolo a scuola oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10:00 del lunedì, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 20:00 del martedì, comunque prima della cena;
- nella settimana successiva a quella in cui il figlio avrà trascorso il weekend con il padre, il mercoledì pomeriggio, prelevandolo all'uscita di scuola, sino alle ore 7:30 del giovedì, riaccompagnandolo a scuola oppure, nei giorni di chiusura della scuola, dalle ore 10.00 del mercoledì, prelevandolo presso l'abitazione materna ed ivi riaccompagnandolo alle ore 20.00 del giovedì comunque prima della cena;
- durante le festività natalizie, per sette giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni il giorno della vigilia di Natale (24/12) o quello di Capodanno (31/12);
- durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni, il giorno di Pasqua o quello di Lunedì dell'Angelo;
- per quindici giorni consecutivi, durante le vacanze estive, da concordare con la madre, quanto al periodo di ferie, entro la fine del mese di aprile di ogni anno e, comunque, compatibilmente con le esigenze scolastiche del figlio e con gli impegni, anche lavorativi, di entrambi i coniugi, i quali, in ogni caso, si danno reciprocamente atto che ciascun genitore avrà comunque diritto di trascorrere con il figlio, nel periodo delle vacanze estive, una settimana consecutiva a giugno, una a luglio ed una ad agosto, accorpabili fino ad un massimo di 15 gg. consecutivi;
- ogni anno, il figlio trascorrerà il proprio compleanno con entrambi i genitori ed insieme al singolo genitore il compleanno di ciascuno;
3) la casa coniugale sita in Roma alla Via Gaetano Donizetti, di esclusiva proprietà della moglie, resta assegnata, con i relativi arredi, a quest'ultima in funzione della collocazione prevalente del figlio presso di lei. Il Sig. se ne Parte_1
allontanerà entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, provvedendo ad asportare i propri beni ed effetti personali, ivi compresi quelli custoditi presso la
Villa di Genzano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) tenuto conto delle rispettive capacità economico-patrimoniali e delle modalità di visita e frequentazione concordate dalle parti, meglio descritte al punto sub. 2) che precede, i genitori si danno reciprocamente atto che ciascuno di loro provvederà autonomamente al mantenimento del figlio, e quanto alle spese Per_1
straordinarie il padre corrisponderà alla moglie il 50% di quelle di carattere medico e scolastico, obbligate o previamente concordate e di quelle di carattere sportivo, ricreativo e ludico, previamente concordate. Le parti, in ogni caso, al fine di meglio identificare le spese straordinarie, anche obbligate, richiamano e fanno espresso rinvio al Protocollo d'Intesa sottoscritto presso il Tribunale Civile di Roma in data
17/12/2014.”;
visto il contegno processuale delle parti e, in particolare, la loro constatata indisponibilità ad una riconciliazione, che dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale
è divenuta intollerabile;
ritenuto che possa essere pronunciata la separazione giudiziale tra i coniugi;
ritenuto che
nulla osti alla conferma delle condizioni dette, valutato l'interesse del figlio minore,
P. Q. M.
Il Tribunale così decide:
-pronuncia la separazione personale dei coniugi e coniugati in data Parte_1 CP_1
11.12.2008 in Roma;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2008, parte II, atto n. 00027, serie A07);
-conferma le condizioni concordate tra le parti di cui in parte motiva;
-nulla per le spese.
Così deciso in Roma, 22.11.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi