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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 29/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1817 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO
- RICORRENTE contro
CP_1
con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento crediti CP_1
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.08.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02220249001779927000, notificata il giorno 8 luglio 2024 dall' relativa agli avvisi di addebito n. 32220130005133480000 (per €. Controparte_2
28.525,98) e n. 32220180003355673000 (per €. 2.255,82), asseritamente notificati, rispettivamente in data 08.02.2014 e 06.11.2018 e relativi al mancato versamento di contributi in relazione agli CP_1 anni 2007 – 2015 eccependo il decorso della prescrizione quinquennale maturata per effetto del tempo trascorso fra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento opposta. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto opposto, di dichiarare l'estinzione e/o sopravvenuta inesistenza dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 02220249001779927000, e/o ad avvisi di addebito n. 32220130005133480000 e n. 32220180003355673000, ovvero, inibire e pronunciare illegittima ed inefficace ogni pretesa in forza degli stessi azionata. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore difensore dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
2. Si costituiva ritualmente chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contradditorio nei CP_1 confronti dell' ed eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva con riferimento alle doglianze relative ai vizi dell'atto opposto;
b) la tardività del ricorso rispetto a tali doglianze essendo decorso il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto impugnato;
c) l'inammissibilità dell'opposizione quanto alle eccezioni di merito in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 Dlgs n.46/1999; d) il mancato decorso del termine di prescrizione essendo intervenuti atti interruttivi fra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
3. Con ordinanza del 30 gennaio 2025 veniva ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' che si costituiva con memoria depositata il 07.05.2025 con Controparte_3 cui, con riferimento ad entrambi gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione opposta, dava atto dell'intervenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione che non poteva pertanto ritenersi decorsa tenuto conto della sospensione del termine in virtù della disciplina introdotta durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Osservava poi che la domanda doveva ritenersi inammissibile stante l'omessa impugnazione degli atti presupposti con riferimento all'eccezione dell'intervenuta prescrizione del credito erariale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, la ricorrente eccepiva la tardività delle eccezioni sollevate dall'Agenzia in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 416 ult. comma c.p.c. e comunque idonee ad incidere nel solo rapporto fra resistente/chiamante e terzo chiamato;
la nullità delle notificazioni depositate dall' in quanto non riferibili né per CP_3 identificazione numerica, né in altro modo agli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta ed eseguite ex art. 140 c.p.c. nei confronti di “persona sempre reperibile alla propria abitazione, come si evince da certificato storico di residenza” e comunque la nullità delle stesse in quanto non
2 accompagnate da alcuna menzione delle attività di ricerca da cui sarebbe emersa l'irreperibilità della ricorrente e non recanti l'indicazione della spedizione degli avvisi di deposito (c.d. CAD).
Le altre parti convenute si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
5. In via pregiudiziale, vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di tardività del ricorso per il decorso del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. e del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs n.46/1999 sollevate da in quanto, da un lato, il ricorso in oggetto attiene alla CP_1 fondatezza della pretesa creditoria azionata (opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.)
e dell'altro, il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento si applica alle opposizioni a cartelle di pagamento o avvisi di addebito per crediti contributivi con le quali vengano fatti valere motivi di merito relativi a circostanze anteriori alla formazione del titolo, mentre invece nella fattispecie in esame viene eccepita la prescrizione sopravvenuta del credito, prescrizione maturatasi tra la notificazione degli avvisi di addebito e quella del successivo atto interruttivo della prescrizione, vale a dire l'intimazione di pagamento.
L'opposizione, in tal caso, anche in replica alle eccezioni sollevate sul punto da non essendo CP_3 nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile, fino all'esaurimento della procedura esecutiva. Ed infatti, l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito (come nella specie la prescrizione) intervenuti successivamente a tale momento.
5.1. Nel merito si osserva che ha fornito la prova della regolare notifica mediante produzione CP_1 in giudizio delle cartoline di ricevimento firmate dal ricevente (doc.1 memoria ) delle CP_1 raccomandate relative agli avvisi di addebito n. 32220130005133480000 e n.
32220180003355673000, rispettivamente, in data 08.02.2014 e 06.11.2018, non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte del ricorrente nella prima difesa utile con le note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025.
5.2. A sua volta, , incaricata della riscossione dei crediti inevasi e Controparte_4 per tale ragione chiamata in causa, con memoria di costituzione ritualmente depositata, ha versato in atti documentazione attestante la notifica di atti della riscossione antecedenti alla notifica dell'intimazione opposta riferiti ad entrambi gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
3 In particolare, quanto al credito di cui all'avviso di addebito n. 32220130005133480000 del
8.02.2014, esso risulta essere stato richiamato:
a) nell'avviso di intimazione 02220169004869287000 notificato in data 5.10.2016 alla ricorrente la cui firma si legge chiaramente nella cartolina di ricevimento dell'avviso di avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. (doc. D);
b) nell'avviso di intimazione n. 02220189005945225000 notificato con la procedura ex art. 140 c.p.c. che si sarebbe perfezionata, a detta dell' in data 21.11.2018 (doc. E); CP_3
c) nel preavviso di fermo n. 02280202300000209000 notificato con la procedura ex art. 140 c.p.c. in relazione al quale risulta restituita al mittente in data 21.03.2024 per compita giacenza la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale (doc. F).
Ed allora, con riferimento a tali atti è fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente con riferimento all'avviso di intimazione n. 02220189005945225000 del 21.11.2018 di mancato perfezionamento della notifica stante l'omessa spedizione dell'avviso di deposito presso la casa comunale risultando prodotta al doc. E solo la relata degli infruttuosi tentativi di notifica e l'avviso di deposito nella casa comunale dal 19.11.2018 al 20.11.2018, senza alcun altro atto volto a dimostrare l'invio e la recezione di tale avviso da parte della ricorrente.
Ne consegue che dovendosi ritenere perfezionata solo la notifica dell'avviso di intimazione
02220169004869287000 del 5.10.2016 e quelli successivi notificati nel 2024, risulta pacificamente decorso il termine di prescrizione quinquennale con riferimento al credito portato all'avviso di CP_1 addebito n. 32220130005133480000.
5.3. Con riferimento al credito di cui all'avviso di addebito n. 32220180003355673000, notificato in data 6.11.2018, posto che risulta agli atti, oltre alla notifica della cartella opposta in questa sede in data 8.07.2024, anche la notifica del preavviso di fermo del 21.03.2024 (doc. F), tenuto conto dei periodi di sospensione disposti dalla normativa emergenziale, ampiamente richiamati in memoria dall' , al momento della notifica di tali intimazioni il termine Controparte_4 quinquennale di prescrizione non poteva ritenersi ancora spirato con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
6. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite per un mezzo e la condanna delle parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione della metà residua, liquidata come da dispositivo.
PQM
4 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. CP_1
32220130005133480000;
2) annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione in parte qua;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese per ½ le spese di lite e condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione in favore di parte ricorrente, della parte residua liquidata in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 29.05.2025.
Il Giudice
Chiara Desenzani
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con l'avv. POLLINI VALSERIATI PIETRO
- RICORRENTE contro
CP_1
con l'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: opposizione intimazione di pagamento crediti CP_1
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 6.08.2024, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 02220249001779927000, notificata il giorno 8 luglio 2024 dall' relativa agli avvisi di addebito n. 32220130005133480000 (per €. Controparte_2
28.525,98) e n. 32220180003355673000 (per €. 2.255,82), asseritamente notificati, rispettivamente in data 08.02.2014 e 06.11.2018 e relativi al mancato versamento di contributi in relazione agli CP_1 anni 2007 – 2015 eccependo il decorso della prescrizione quinquennale maturata per effetto del tempo trascorso fra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento opposta. Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'atto opposto, di dichiarare l'estinzione e/o sopravvenuta inesistenza dei crediti di cui all'intimazione di pagamento n. 02220249001779927000, e/o ad avvisi di addebito n. 32220130005133480000 e n. 32220180003355673000, ovvero, inibire e pronunciare illegittima ed inefficace ogni pretesa in forza degli stessi azionata. Con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore difensore dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
2. Si costituiva ritualmente chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contradditorio nei CP_1 confronti dell' ed eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione Controparte_3 passiva con riferimento alle doglianze relative ai vizi dell'atto opposto;
b) la tardività del ricorso rispetto a tali doglianze essendo decorso il termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. dalla notifica dell'atto impugnato;
c) l'inammissibilità dell'opposizione quanto alle eccezioni di merito in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni ex art. 24 Dlgs n.46/1999; d) il mancato decorso del termine di prescrizione essendo intervenuti atti interruttivi fra la notifica degli avvisi di addebito e l'intimazione di pagamento impugnata. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
3. Con ordinanza del 30 gennaio 2025 veniva ordinata l'integrazione del contradditorio nei confronti dell' che si costituiva con memoria depositata il 07.05.2025 con Controparte_3 cui, con riferimento ad entrambi gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione opposta, dava atto dell'intervenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione che non poteva pertanto ritenersi decorsa tenuto conto della sospensione del termine in virtù della disciplina introdotta durante l'emergenza sanitaria Covid-19. Osservava poi che la domanda doveva ritenersi inammissibile stante l'omessa impugnazione degli atti presupposti con riferimento all'eccezione dell'intervenuta prescrizione del credito erariale. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze di causa.
4. Con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, la ricorrente eccepiva la tardività delle eccezioni sollevate dall'Agenzia in quanto proposte oltre il termine di cui all'art. 416 ult. comma c.p.c. e comunque idonee ad incidere nel solo rapporto fra resistente/chiamante e terzo chiamato;
la nullità delle notificazioni depositate dall' in quanto non riferibili né per CP_3 identificazione numerica, né in altro modo agli avvisi di addebito di cui all'intimazione opposta ed eseguite ex art. 140 c.p.c. nei confronti di “persona sempre reperibile alla propria abitazione, come si evince da certificato storico di residenza” e comunque la nullità delle stesse in quanto non
2 accompagnate da alcuna menzione delle attività di ricerca da cui sarebbe emersa l'irreperibilità della ricorrente e non recanti l'indicazione della spedizione degli avvisi di deposito (c.d. CAD).
Le altre parti convenute si riportavano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi scritti difensivi.
5. In via pregiudiziale, vanno rigettate le eccezioni di difetto di legittimazione passiva e di tardività del ricorso per il decorso del termine di 20 giorni ex art. 617 c.p.c. e del termine di 40 giorni previsto dall'art. 24 Dlgs n.46/1999 sollevate da in quanto, da un lato, il ricorso in oggetto attiene alla CP_1 fondatezza della pretesa creditoria azionata (opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.)
e dell'altro, il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento si applica alle opposizioni a cartelle di pagamento o avvisi di addebito per crediti contributivi con le quali vengano fatti valere motivi di merito relativi a circostanze anteriori alla formazione del titolo, mentre invece nella fattispecie in esame viene eccepita la prescrizione sopravvenuta del credito, prescrizione maturatasi tra la notificazione degli avvisi di addebito e quella del successivo atto interruttivo della prescrizione, vale a dire l'intimazione di pagamento.
L'opposizione, in tal caso, anche in replica alle eccezioni sollevate sul punto da non essendo CP_3 nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile, fino all'esaurimento della procedura esecutiva. Ed infatti, l'intangibilità del credito che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni, previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 del D.lgs. n. 46/99, non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi del credito (come nella specie la prescrizione) intervenuti successivamente a tale momento.
5.1. Nel merito si osserva che ha fornito la prova della regolare notifica mediante produzione CP_1 in giudizio delle cartoline di ricevimento firmate dal ricevente (doc.1 memoria ) delle CP_1 raccomandate relative agli avvisi di addebito n. 32220130005133480000 e n.
32220180003355673000, rispettivamente, in data 08.02.2014 e 06.11.2018, non oggetto di specifica e puntuale contestazione da parte del ricorrente nella prima difesa utile con le note ex art. 127 ter in sostituzione dell'udienza del 29.01.2025.
5.2. A sua volta, , incaricata della riscossione dei crediti inevasi e Controparte_4 per tale ragione chiamata in causa, con memoria di costituzione ritualmente depositata, ha versato in atti documentazione attestante la notifica di atti della riscossione antecedenti alla notifica dell'intimazione opposta riferiti ad entrambi gli avvisi di addebito richiamati nell'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
3 In particolare, quanto al credito di cui all'avviso di addebito n. 32220130005133480000 del
8.02.2014, esso risulta essere stato richiamato:
a) nell'avviso di intimazione 02220169004869287000 notificato in data 5.10.2016 alla ricorrente la cui firma si legge chiaramente nella cartolina di ricevimento dell'avviso di avvenuta notifica ex art. 140 c.p.c. (doc. D);
b) nell'avviso di intimazione n. 02220189005945225000 notificato con la procedura ex art. 140 c.p.c. che si sarebbe perfezionata, a detta dell' in data 21.11.2018 (doc. E); CP_3
c) nel preavviso di fermo n. 02280202300000209000 notificato con la procedura ex art. 140 c.p.c. in relazione al quale risulta restituita al mittente in data 21.03.2024 per compita giacenza la raccomandata contenente l'avviso dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale (doc. F).
Ed allora, con riferimento a tali atti è fondata l'eccezione sollevata dalla ricorrente con riferimento all'avviso di intimazione n. 02220189005945225000 del 21.11.2018 di mancato perfezionamento della notifica stante l'omessa spedizione dell'avviso di deposito presso la casa comunale risultando prodotta al doc. E solo la relata degli infruttuosi tentativi di notifica e l'avviso di deposito nella casa comunale dal 19.11.2018 al 20.11.2018, senza alcun altro atto volto a dimostrare l'invio e la recezione di tale avviso da parte della ricorrente.
Ne consegue che dovendosi ritenere perfezionata solo la notifica dell'avviso di intimazione
02220169004869287000 del 5.10.2016 e quelli successivi notificati nel 2024, risulta pacificamente decorso il termine di prescrizione quinquennale con riferimento al credito portato all'avviso di CP_1 addebito n. 32220130005133480000.
5.3. Con riferimento al credito di cui all'avviso di addebito n. 32220180003355673000, notificato in data 6.11.2018, posto che risulta agli atti, oltre alla notifica della cartella opposta in questa sede in data 8.07.2024, anche la notifica del preavviso di fermo del 21.03.2024 (doc. F), tenuto conto dei periodi di sospensione disposti dalla normativa emergenziale, ampiamente richiamati in memoria dall' , al momento della notifica di tali intimazioni il termine Controparte_4 quinquennale di prescrizione non poteva ritenersi ancora spirato con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
6. L'accoglimento parziale dell'opposizione giustifica la compensazione delle spese di lite per un mezzo e la condanna delle parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione della metà residua, liquidata come da dispositivo.
PQM
4 Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa, così provvede:
1) dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti oggetto dell'avviso di addebito n. CP_1
32220130005133480000;
2) annulla l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione in parte qua;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese per ½ le spese di lite e condanna le parti convenute, in solido fra loro, alla rifusione in favore di parte ricorrente, della parte residua liquidata in euro 800,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Brescia, 29.05.2025.
Il Giudice
Chiara Desenzani
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