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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Sassari, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 23/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
NA IN, AT
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Zona Industriale 07026 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Viale Piandanna N. 10e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240019151869701 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240019151869701 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240019151869701 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Richiesta annullamento della cartelal impugnata. Iva-Irap. Anni 2016-2018.
Vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Richiesta cessata materia del contendere. Compesanzione delel spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.07.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. (P.IVA_1 con sede legale in Budoni (SS) pec: Email_4 in persona del Legale Rappresentate Rappresentante_1 nato (CF_Rappresentante_1
), elettivamente domiciliato in Sondrio, Indirizzo_1, presso e nello studio del Dottor Difensore_1, ( CF_Difensore_1), p.e.c. Email_1, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata in atti, presentava ricorso contro
- Agenzia della Riscossione – Prov. di Sassari, Viale Piandanna 10/e 07100 – Sassari (SS), pec: sar.area. territoriale.nu.or@pec.agenziariscossione.gov.it protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Territoriale di Olbia Zona Industriale – settore 3- 07026 Olbia (SS) dp.sassari@pce.agenziaentrate.it avverso la cartella esattoriale n. 10220240019151869701 – IVA anni 2016 – 2018 e IRAP anno 2018 notificata il 29 aprile 2025.
Con il ricorso sottoposto all'odierna attenzione di questa On.le Corte parte ricorrente preliminarmente puntualizzava che la cartella impugnata era stata emessa a favore della Ricorrente_1 s.r.l. società incorporata con atto di fusione dalla ricorrente.
Ne eccepiva quindi che la pretesa della cartella suddetta è da ritenere nulla in quanto il debito è stato totalmente estinto. In virtù della suddetta operazione societaria straordinaria si è creata una discrasia tra chi ha effettuato i pagamenti. In parte fatti dalla società incorporata e in parte dalla incorporante. Ne dimostrava gli avvenuti pagamenti.
Concludeva chiedendo pertanto,
- di accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità, l'annullabilità, anche parziale, della cartella esattoriale l'annullamento; impugnata e, conseguentemente, dichiararne
- sempre in via principale, e senza che questo costituisca recesso dalla domanda sopra formulata, dichiarare illegittime, erronee ed infondate ognuna e tutte le poste di richiesta di pagamento indicate dall'Agenzia della
Riscossione / Agenzia delle Entrate relativamente alla cartella esattoriale impugnata;
- respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dall'Agenzia della Riscossione / Agenzia delle Entrate di
Sassari siccome infondata, illegittima e radicalmente nulla e/o annullabile;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute le sanzioni irrogate o in subordine applicare la riduzione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. 472/97 – come sopra meglio descritto;
- dichiarare non dovute le somme reclamate da parte avversa a titolo di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente alla data della sentenza, oltre ad interessi nella misura normativamente prevista da tale data sino a quella dell'effettivo saldo;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio
- disporre, per danno grave ed irreparabile, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, la sospensione della riscossione della cartella perché il rischio di fermo amministrativo paralizzerebbe l'attività caratteristica di corriere del ricorrente.
- Disporre altresì, per danno grave ed irreparabile, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, la sospensione della riscossione della cartella perché il rischio di iscrizione ipotecaria paralizzerebbe l'attività caratteristica di valorizzazione immobiliare nel settore alberghiero del ricorrente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio Legale che con proprie memorie chiedeva l'estinzione del giudizio a seguito di sottoscrizione di diversi accordi conciliativi scaturiti a seguito della verifica dei pagamenti effettuati da parte ricorrente che come specificato dalla stessa sono stati eseguiti da diversi codici fiscali in seguito all'operazione straordinaria di fusione. Per la particolare situazione creatasi riteneva ci fosse il presupposto della reciproca soccombenza e per questo che ne chiedeva la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia dii Primo Grad di Sassari, sez.2, letti gli atti di giudizio preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate visti gli atti conciliativi depositati dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Compensa le spese.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SASSARI Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARAU ANDREA, Presidente
NA IN, AT
MANCA ANTONELLO, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 387/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Sassari - Zona Industriale 07026 Sassari SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Sassari - Viale Piandanna N. 10e 07100 Sassari SS
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240019151869701 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240019151869701 IVA-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10220240019151869701 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 592/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Richiesta annullamento della cartelal impugnata. Iva-Irap. Anni 2016-2018.
Vittoria di spese.
Resistente/Appellato: Richiesta cessata materia del contendere. Compesanzione delel spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 23.07.2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. (P.IVA_1 con sede legale in Budoni (SS) pec: Email_4 in persona del Legale Rappresentate Rappresentante_1 nato (CF_Rappresentante_1
), elettivamente domiciliato in Sondrio, Indirizzo_1, presso e nello studio del Dottor Difensore_1, ( CF_Difensore_1), p.e.c. Email_1, che la rappresenta e difende, giusta procura depositata in atti, presentava ricorso contro
- Agenzia della Riscossione – Prov. di Sassari, Viale Piandanna 10/e 07100 – Sassari (SS), pec: sar.area. territoriale.nu.or@pec.agenziariscossione.gov.it protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
- Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Sassari – Ufficio Territoriale di Olbia Zona Industriale – settore 3- 07026 Olbia (SS) dp.sassari@pce.agenziaentrate.it avverso la cartella esattoriale n. 10220240019151869701 – IVA anni 2016 – 2018 e IRAP anno 2018 notificata il 29 aprile 2025.
Con il ricorso sottoposto all'odierna attenzione di questa On.le Corte parte ricorrente preliminarmente puntualizzava che la cartella impugnata era stata emessa a favore della Ricorrente_1 s.r.l. società incorporata con atto di fusione dalla ricorrente.
Ne eccepiva quindi che la pretesa della cartella suddetta è da ritenere nulla in quanto il debito è stato totalmente estinto. In virtù della suddetta operazione societaria straordinaria si è creata una discrasia tra chi ha effettuato i pagamenti. In parte fatti dalla società incorporata e in parte dalla incorporante. Ne dimostrava gli avvenuti pagamenti.
Concludeva chiedendo pertanto,
- di accertare la illegittimità, la nullità, l'erroneità, l'annullabilità, anche parziale, della cartella esattoriale l'annullamento; impugnata e, conseguentemente, dichiararne
- sempre in via principale, e senza che questo costituisca recesso dalla domanda sopra formulata, dichiarare illegittime, erronee ed infondate ognuna e tutte le poste di richiesta di pagamento indicate dall'Agenzia della
Riscossione / Agenzia delle Entrate relativamente alla cartella esattoriale impugnata;
- respingere ogni e qualsiasi domanda proposta dall'Agenzia della Riscossione / Agenzia delle Entrate di
Sassari siccome infondata, illegittima e radicalmente nulla e/o annullabile;
- dichiarare, conseguentemente, non dovute le sanzioni irrogate o in subordine applicare la riduzione delle sanzioni ai sensi dell'Art. 7 del D.lgs. 472/97 – come sopra meglio descritto;
- dichiarare non dovute le somme reclamate da parte avversa a titolo di iscrizione provvisoria secondo le norme in vigore, ordinando conseguentemente il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dal contribuente alla data della sentenza, oltre ad interessi nella misura normativamente prevista da tale data sino a quella dell'effettivo saldo;
- condannare la parte resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio
- disporre, per danno grave ed irreparabile, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, la sospensione della riscossione della cartella perché il rischio di fermo amministrativo paralizzerebbe l'attività caratteristica di corriere del ricorrente.
- Disporre altresì, per danno grave ed irreparabile, ai sensi dell'art. 47 del D.lgs. 546/92, la sospensione della riscossione della cartella perché il rischio di iscrizione ipotecaria paralizzerebbe l'attività caratteristica di valorizzazione immobiliare nel settore alberghiero del ricorrente.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale – Ufficio Legale che con proprie memorie chiedeva l'estinzione del giudizio a seguito di sottoscrizione di diversi accordi conciliativi scaturiti a seguito della verifica dei pagamenti effettuati da parte ricorrente che come specificato dalla stessa sono stati eseguiti da diversi codici fiscali in seguito all'operazione straordinaria di fusione. Per la particolare situazione creatasi riteneva ci fosse il presupposto della reciproca soccombenza e per questo che ne chiedeva la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia dii Primo Grad di Sassari, sez.2, letti gli atti di giudizio preso atto della richiesta dell'Agenzia delle Entrate visti gli atti conciliativi depositati dichiara la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e l'estinzione del processo. Compensa le spese.
Così deciso in Sassari li, 15.12.2025 IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dr. Vincenzo Sarcina Dr. Andrea Garau