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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 24/06/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona della Dott.ssa EMANUELA GIORDANO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5222/2023 promossa da:
e , rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'avv. PATTAY GIOVANNI
ATTORI
CONTRO rappresentato e difeso dagli Avv.ti FERRARI Controparte_1
MASSIMO e RAFFO LUCA;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa rejetta, accogliere la domanda e per l'effetto, in via principale: 1) dichiarare tenuta e condannare la (P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a P.IVA_1 [...]
tutti i danni da questo subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa;
Parte_1 danni che si indicano in euro 38.945,77 ovvero nella somma meglio vista e da determinarsi, occorrendo, tramite idonea CTU;
2) dichiarare tenuta e condannare la (P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire a P.IVA_1 Parte_2
tutti i danni da questa subiti in conseguenza dei fatti per cui è causa;
danni che si
[...] indicano in euro 15.866,17 ovvero nella somma meglio vista e da determinarsi, occorrendo, tramite idonea CTU;
3) con interessi;
4) con vittoria delle spese di lite.” Parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, premesse le declaratorie del caso, così giudicare
1 in via preliminare e pregiudiziale di rito dichiarare la nullità della citazione, per omessa esposizione in modo chiaro e specifico degli elementi costitutivi della domanda ex art. 163 cpc numero 4, o come meglio visto, adottando ogni consequenziale provvedimento per il rigetto della domanda. in via subordinata e in ogni caso nel merito, salvo gravame, respingere, con ogni miglior formula, le domande tutte proposte con l'atto introduttivo del giudizio, e/o con la memoria integrativa, perché infondate in fatto e in diritto.
In via ulteriormente subordinata di merito, nella denegata ipotesi di condanna al risarcimento del danno, limitare l'entità del risarcimento in considerazione del realizzo dei titoli e delle cedole percepite.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, oltre iva e cpa.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i coniugi e Parte_1
hanno convenuto in giudizio per sentirlo Parte_2 Controparte_2 condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di investimenti finanziari effettuati per il tramite dell'istituto di credito, asseritamente non conformi al loro profilo di rischio e posti in essere in violazione degli obblighi informativi e di diligenza gravanti sull'intermediario.
Gli attori hanno sostenuto di essere totalmente inesperti in fatto di investimenti e hanno lamentato di essere stati indotti da ad adottare una strategia di CP_2 investimento caratterizzata da una elevata diversificazione del portafoglio, ma con una classe di rischio prevalentemente (se non quasi esclusivamente) alta o medio alta, non compatibile con il livello di rischio Moderato-Medio Basso, corrispondente al loro profilo.
In particolare, ha sostenuto che, viste le rilevanti perdite già riscontrabili al Pt_1
20.12.2021, l'istituto di credito lo aveva convinto a diversificare ulteriormente i propri investimenti all'inizio del 2022, acquistando titoli azionari Telecom Italia Post Fusione. In tal modo, l'attore aveva impiegato la maggior parte del proprio capitale in conto corrente, ottenendo l'unico risultato di aggravare ulteriormente le proprie perdite.
Gli attori hanno precisato di aver agito, in quanto persone fisiche, per scopi diversi dallo svolgimento di qualsiasi attività professionale e si ritengono titolari dei diritti riconosciuti ai consumatori dall'art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche (Codice del Consumo).
Secondo la tesi attorea, l'istituto di credito avrebbe omesso di ottemperare:
- al proprio obbligo di esauriente informazione e di corretta pubblicità, gravante su nei confronti dei clienti ai sensi dell'art. 67 sexies del Codice del Consumo;
CP_2
- agli obblighi previsti dall'art. 21 TUF in tema di diligenza, correttezza e trasparenza, omettendo di fornire ai clienti un adeguata e continua informazione in esito all'andamento dei propri investimenti;
2 - a quanto previsto dagli artt. 28 e 29 del Regolamento n. 11522/1998, CP_3 avendo consigliato agli attori operazioni di investimento ad altro rischio senza aver fornito informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio.
Nel costituirsi in giudizio la convenuta , ha contestato la fondatezza della CP_2 domanda, chiedendone il rigetto. In via preliminare ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per genericità ex art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c., ossia per omessa o insufficiente esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda.
Nel merito, ha puntualizzato che e avevano instaurato rapporti con la Pt_1 Pt_2 banca rispettivamente nel 2009 e nel 2017, quando già era in vigore la prima normativa MiFID, per cui alla presente causa non risultava applicabile la normativa richiamata dalla difesa attorea, ovvero il Regolamento Consob 11522/98.
La difesa della parte convenuta ha, inoltre, contestato l'applicabilità al caso di specie della normativa del Codice del Consumo, richiamata dalle parti attrici, segnalando che le uniche norme del codice di consumo che si affiancano agli obblighi di comunicazione previsti dal TUF sono l'art. 33 comma 3 e 4, che, in tema di prestazione di servizi finanziari, prevede l'obbligo di comunicazione dell'avvenuta modifica unilaterale con conseguente diritto di recesso da parte del consumatore, gli artt. 67bis – 67 vicies – bis, che prevedono gli obblighi informativi a carico dell'intermediario nella commercializzazione a distanza di servizi finanziari;
questioni tutte non riferibili al caso in esame.
La banca convenuta ha, inoltre, allegato che:
❖ gli attori avevano stipulato dei regolari contratti quadro per la prestazione di servizi di investimento, dando atto di avere ricevuto tutti i documenti informativi necessari (prod. 2, 11, 14 e 19 convenuta);
❖ entrambi gli attori disponevano di un livello di esperienza perlomeno medio, come dimostrato dagli investimenti effettuati dall'uno e dall'altra (prod. n. 11 e 19 Convenuta); in particolare, nell'arco di oltre un decennio aveva Pt_1 acquistato titoli diversi per tipologia, inclusi quelli Telecom, con il chiaro intento di raggiungere una elevata diversificazione del proprio portafoglio (profili di e di prodd. n. 6, 9, 16 e 17 Convenuta); Pt_1 Pt_2
❖ i servizi prestati agli attori avevano ad oggetto l'"esecuzione di ordini per conto dei clienti", nonché "custodia ed amministrazione", ma non la consulenza, né la gestione di portafogli, per i quagli gli obblighi informativi sono più stringenti;
❖ la non era tenuta a fornire indicazione di strategie di investimento agli CP_4 attori, in quanto tali informazioni non erano previste dai contratti sottoscritti dai medesimi;
❖ aveva acquisto azioni Telecom Italia Post Fusione, cod. Isin Pt_1
0003497168 in modo consapevole, dopo avere ricevuto un'informativa preventiva sull'inadeguatezza dell'operazione ed aver sottoscritto i relativi ordini, come da Prod. n. 12 Convenuta (cfr. Cass. n. 10113/2018 e n. 22463/2018 richiamata in comparsa di costituzione);
3 ❖ sulla pretesa violazione degli obblighi informativi: aveva assolto ai generici CP_2 obblighi di informazione attivi, di cui all'art. 31 del Reg. 16190, mediante consegna ai clienti del “Documento Unico”, che i medesimi avevano dichiarato di avere “letto e compreso”, e agli obblighi di informazione passivi mediante la profilatura dei clienti stessi;
❖ sulla pretesa violazione degli obblighi informativi successivi: nell'ambito dei rapporti di negoziazione, “l'intermediario deve fornire le informazioni relative alla singola operazione solo ed esclusivamente quando l'investitore dichiara di volerla compiere” (pag. 28 Comparsa), e quindi questo non aveva alcun obbligo di monitorare l'andamento di ogni operazione (Cass. Ord. n. 17949/2020; Cass. n. 9023/2020; Cass. Ord. 30001/2018; Cass. Ord. 22463/2018; Cass. n. 10112/2018; Cass. n. 16318/2017; Cass. n. 4602/2017; Cass. n. 10161/2016);
❖ sulla pretesa creazione di portafoglio in danno del cliente: tale asserzione era del tutto infondata e perfino fantasiosa.
Ciò posto, parte convenuta ha sostenuto che le parti attrici non avevano fornito la prova di un collegamento causale tra inadempimento e la perdita subita ed ha, altresì, contestato la quantificazione del danno lamentato dagli attori, che sarebbe stata attuata senza tenere conto “né dell'importo realmente speso per l'acquisto, né delle cedole percepite, né dell'attuale valore degli strumenti detenuti” (pag. 35 Comparsa).
Con ordinanza del 05.09.2023, il Tribunale ha rilevato la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c. per omessa o insufficiente indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda, in particolare segnalando la mancanza, per ciascuno degli attori: - dell'indicazione specifica dei titoli acquistai;
- della data dei singoli acquisti;
- dell'importo investito in ciascun titolo;
- dell'attuale permanenza dei titoli contestati nel portafoglio;
- dell'indicazione delle informazioni di cui si contesta l'omissione in relazione a ciascuno dei titoli acquistati;
- delle perdite lamentate in relazione a ciascun titolo acquistato, ed ha assegnato agli attori termine per l'integrazione, a cui ha fatto seguito il deposito di memoria integrativa del 18.10.2023.
Con ordinanza del 19.12.2023, è stata fissata la prima udienza di comparizione al 26.02.2024, con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c..
All'esito della prima udienza, la causa è stata rinviata per assegnazione a sentenza previa concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
* * *
Con memoria integrativa parte attrice ha allegato i seguenti prospetti:
- quanto a Pt_1
4 - quanto a Pt_2
Da tali prospetti si evincono per ciascuno degli attori:
- l'indicazione specifica dei titoli acquistati;
5 - per alcuni titoli, la data dei singoli acquisti (per gli altri soltanto la generica indicazione della presenza del titolo nel portafoglio alla data del 31.12.2018);
- l'importo investito in ciascun titolo;
- l'attuale permanenza o meno dei titoli contestati nel portafoglio;
- le perdite lamentate in relazione a ciascun titolo acquistato.
Sulla base di tali prospetti, il danno da ciascuno reclamato è stato quantificato come segue:
- quanto a € 38.945,77 di cui Parte_1
• perdita effettiva al 30/6/2023: € 22.059,80
• perdita potenziale al 30/6/2023: € 16.885,97
- quanto a € 15.866,17 di cui Parte_2
• perdita effettiva al 30/6/2023: € 15.109,59
• perdita potenziale al 30/6/2023: € 756,58
Tali importi, come è stato specificato nell'atto, sono stati calcolati considerando il differenziale tra il prezzo d'acquisto e il ricavato della vendita dei titoli ovvero le quotazioni al 30/6/2023 per i titoli non venduti, e le cedole maturate e i dividendi riscossi durante il periodo di possesso. Gli utili conseguiti sono stati computati in diminuzione delle perdite accertate. In comparsa conclusionale, peraltro, è stata invece allegata – come già in atto di citazione – una perdita, di € 29.706,10 per e di € Pt_1 17.718,52 per sulla base del raffronto tra i dati del 28.12.2021 e quelli di un anno Pt_2 dopo.
Con riferimento alla richiesta di integrazione relativa all'“indicazione delle informazioni di cui si contesta l'omissione in relazione a ciascuno dei titoli acquistati”, parte attrice si è limitata ad allegare - in relazione alla sola posizione -, Pt_1
“ come già in citazione, eccepisce che non siano stati evidenziati i rischi di Pt_1 i to per tutti i titoli azionari i quali non erano investimenti adeguati al profilo di rischio dell'investitore.” Nulla è stato specificato per la . Pt_2
All'udienza del 26.2.2024, a fronte di richiesta di chiarimento da parte del Giudice, la difesa di parte attrice ha dichiarato che “la domanda riguarda tutti i titoli azionari in particolare i titoli Telecom post fusione.”
Gli investimenti oggetto della domanda attorea devono quindi essere identificati con i soli investimenti in azioni.
Gli investimenti in titoli azionari sono riferibili al solo e quelli che hanno Pt_1 registrato perdite sono relativi al titolo “TELECOM ITALIA POST FUSIONE [...] e al titolo AS s.p.a..
risulta avere investito solo in Fondi e non in titoli azionari. Pt_2
La domanda deve quindi intendersi rivolta ai soli titoli Telecom e AS acquistati dal
Pt_1
6 Sulla scorta della documentazione prodotta da parte convenuta (doc.12 e doc. 30), risulta avere acquistato azioni Telecom nel febbraio 2018, nel settembre 2018 e Pt_1 nell' aprile 2021 e azioni AS nell'aprile 2019 e nel febbraio 2020.
Gli acquisti sono quindi avvenuti nella vigenza del regolamento Regolamento Intermediari n. 16190/2007 (che ha sostituito il Regolamento n. CP_3 CP_3 11522/1998).
Va preliminarmente chiarito che, a seguito dell'entrata in vigore del Reg. n. CP_3 16190/2007 - che ha sostituito il reg. Consob n. 11522/1998 – è stato introdotto il duplice criterio di adeguatezza (Capo I) e di appropriatezza (Capo II) nella valutazione rimessa all'intermediario, a seconda del tipo di servizio d'investimento che viene prestato.
Nel caso dei servizi di consulenza e di gestione del portafoglio, in cui rileva maggiormente la discrezionalità dell'intermediario finanziario, deve essere valutata l'adeguatezza dell'investimento, secondo il disposto di cui all'art. 39, mentre nelle altre ipotesi è sufficiente una valutazione di appropriatezza, secondo il disposto di cui all'art. 41.
Il Capo I art. 39 prevede infatti:
Capo I
Adeguatezza
Art. 39
(Informazioni dai clienti nei servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)
1. Al fine di raccomandare i servizi di investimento e gli strumenti finanziari adatti al cliente o potenziale cliente, nella prestazione dei servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafoglio, gli intermediari ottengono dal cliente o potenziale cliente le informazioni necessarie in merito:
a) alla conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio;
b) alla situazione finanziaria;
c) agli obiettivi di investimento.
2. Le informazioni di cui al comma 1, lettera a), includono i seguenti elementi, nella misura in cui siano appropriati tenuto conto delle caratteristiche del cliente, della natura e dell'importanza del servizio da fornire e del tipo di prodotto od operazione previsti, nonché della complessità e dei rischi di tale servizio, prodotto od operazione:
a) i tipi di servizi, operazioni e strumenti finanziari con i quali il cliente ha dimestichezza;
b) la natura, il volume e la frequenza delle operazioni su strumenti finanziari realizzate dal cliente e il periodo durante il quale queste operazioni sono state eseguite;
c) il livello di istruzione, la professione o, se rilevante, la precedente professione del cliente.
3. Le informazioni di cui al comma 1, lettera b), includono, ove pertinenti, dati sulla fonte e sulla consistenza del reddito del cliente, del suo patrimonio complessivo, e dei suoi impegni finanziari.
7 4. Le informazioni di cui al comma 1, lettera c), includono dati sul periodo di tempo per il quale il cliente desidera conservare l'investimento, le sue preferenze in materia di rischio, il suo profilo di rischio e le finalità dell'investimento, ove pertinenti.
5. Gli intermediari possono fare affidamento sulle informazioni fornite dai clienti o potenziali clienti a meno che esse non siano manifestamente superate, inesatte o incomplete.
6. Quando gli intermediari che forniscono il servizio di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli non ottengono le informazioni di cui al presente articolo si astengono dal prestare i menzionati servizi.
7. Gli intermediari non possono incoraggiare un cliente o potenziale cliente a non fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.
Il Capo II art. 41 prevede invece
Capo II
Appropriatezza
Art. 41
(Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)
1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l'articolo 39, commi 2, 5 e 7.
La valutazione di appropriatezza presuppone quindi una più limitata acquisizione di informazioni dal cliente limitate alla sua “conoscenza e esperienza nel settore d'investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto”
Il giudizio di appropriatezza ai sensi dell'art. 42 consiste nella verifica, da parte dell'intermediario, che "il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta" (art. 42 comma 1 reg. n. 16190/2007). Il regolamento continua precisando che "qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standard" (art. 42 comma 3 reg. n. 16190/2007). Infine "qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all'articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui inappropriato. L'avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato" (art. 42 comma 4 reg. n. 16190/2007).
Nel regime di appropriatezza quindi le informazioni richieste prescindono dalla definizione del profilo di rischio del cliente e sono finalizzate solamente ad appurare che il cliente sia conscio dei rischi e della complessità degli strumenti finanziari che andrà ad acquistare.
In data 22.4.2009 concludeva con contratto per la “prestazione del Pt_1 CP_2 servizio di custodia, amministrazione, collocamento, ricezione e trasmissione ordini,
8 esecuzione di ordini per conto del cliente e negoziazione per conto proprio, su prodotti e strumenti finanziari” (doc. 2 parte convenuta).
Non essendo prevista la prestazione di servizio di consulenza o gestione del portafoglio, in base alla normativa sopra citata, gli investimenti erano sottoposti ad una mera verifica di appropriatezza.
Il questionario profilo cliente compilato in data 31.1.2011 e sottoscritto dal Pt_1 (doc.7 parte convenuta) attestava la seguente conoscenza dei titoli azionari:
Dalle informative pre-ordine sottoscritte da parte attrice in occasione di ciascun acquisto di azioni Telecom e di azioni AS (doc. 12 e 30 parte convenuta), risulta che: i) l'investimento era indicato come non adeguato, ii) la banca raccomandava di non procedere all'investimento e iii) motivava le ragioni dell'inadeguatezza con la incompatibilità con il profilo di rischio del cliente.
Il livello di rischio dell'investimento era classificato nei suddetti documenti come
“MOLTO ALTO”.
Deve quindi concludersi che la sebbene tenuta ad una semplice valutazione di CP_4 appropriatezza, ha compiuto una valutazione di inadeguatezza sconsigliando l'investimento, motivandone le ragioni.
Non versandosi nell'ambito di un rapporto di consulenza, la non era tenuta ad CP_4 astenersi dal dare corso all'ordine.
Sotto tale profilo non sussiste quindi il lamentato inadempimento.
Sotto il profilo della carenza di informazione, la domanda è rimasta del tutto generica, non avendo parte attrice assolto all'onere di indicare quali fossero le informative di cui è lamentata l'omissione.
Parte attrice si è limitata a lamentare l' omessa informazione circa la rischiosità tipica dello strumento azionario ( come già in citazione, eccepisce che non siano stati Pt_1 evidenziati i rischi di investim tutti i titoli azionari i quali non erano investimenti adeguati al profilo di rischio dell'investitore.”), delle cui caratteristiche peraltro il Pt_1 si era dichiarato a conoscenza nel questionario sopra richiamato, ove aveva dichiarato di essere a conoscenza dell'estrema imprevedibilità dello strumento azionario e della possibilità di rilevanti perdite in conto capitale al momento del disinvestimento.
La Corte di Cassazione, in merito agli oneri di allegazione ha stabilito che "L'investitore che lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario ha l'onere di allegare, in modo specifico e puntuale, quali siano le informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare. Una contestazione generica e di stile sulla rischiosità dell'operazione o sulla carenza informativa non è sufficiente a integrare l'onere di allegazione." ( Cass. n. 2730 del 30/01/2025; n. 10111 del 24/04/2018).
9 Il mero richiamo al contenuto delle disposizioni di legge in materia di informative dovute dall'intermediario non soddisfa l'onere di allegazione circa il contenuto specifico che, nel caso concreto, l'informativa avrebbe dovuto assumere.
Quanto al richiamo operato da parte attrice all'art. 67 sexies del Codice del Consumo, va comunque osservato che tale disposizione si applica ai contratti a distanza per servizi finanziari ossia ai contratti per servizi finanziari che – secondo la definizione di contratto a distanza di cui all'art. 45 g) Cod. Cons - sono conclusi tra il professionista e il consumatore “nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Tale disposizione non è applicabile alla vicenda in esame in cui non risulta che le operazioni siano state effettuate a distanza.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda deve essere respinta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da seguente tabella
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.127,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.416,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore personalizzato: € 2.500,00
Fase decisionale, valore personalizzato: € 2.500,00
Compenso tabellare € 8.543,00
P.Q.M.
Il Giudice respinge la domanda attorea;
condanna gli attori al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 8.543,00 per compenso di avvocato oltre spese generali ed oneri di legge.
Genova 24.6.2025
Il Giudice
Emanuela Giordano
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