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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 03/11/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MESSINA
1a Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Augusto SABATINI Presidente
Dott.ssa Marisa SALVO Consigliere
Dott. Umberto RUBERA Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 335/2021 R.G. promossa
DA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), sia in Parte_1 C.F._1 proprio che quale titolare della omonima ditta individuale farmaceutica (P.I.:
), elettivamente domiciliata in Capo d'Orlando (ME), Via E. Boner n. 76 P.IVA_1
(studio Avv. Giancarlo Saccà), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Pietro Coppolino
(C.F.: ) giusta procura agli atti (PEC: C.F._2
; Email_1
APPELLANTE
CONTRO
(già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t. (C.F.: , società incorporante il P.IVA_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n. 5, presso lo studio
[...] degli Avv.ti Maximilian Mairov (C.F.: ) e Giorgia Lorenza Giomi C.F._3
(C.F.: ), dai quali è rappresentata e difesa giusta procura agli atti C.F._4
(PEC: Email_2
; Email_3
APPELLATA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante p.t. (C.F.: , e per Controparte_4 P.IVA_3 essa in persona del legale rappresentante p. t. Controparte_5 (C.F.: , elettivamente domiciliata in Gioiosa Marea, Via C. Alberto n. 9, P.IVA_4 presso lo studio dell'Avv. Rosaria Di Giorgio Giannitto (C.F.: , da C.F._5 cui è rappresentata e difesa giusta procura agli atti (PEC:
; Email_4
INTERVENIENTE
*****************
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 209/2021 del 9 marzo
2021, pubblicata in pari data, resa nella causa civile iscritta al n. 1958/2015
R.G. avente ad oggetto: contratti bancari.
***************
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante:
1)”accogliere le conclusioni rassegnate e precisate in primo grado, da intendersi integralmente trascritte e, per l'effetto, riformare la gravata sentenza con pronuncia di condanna dell'appellata alla refusione delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle di C.T.U.; 2)in via istruttoria si chiede disporre
l'integrazione della svolta C.T.U. per dar corso alle verifiche contabili idonee all'accoglimento delle domande tutte spiegate in prime cure, con i relativi conteggi, atti in conseguenza a dare pieno accoglimento ai proposti motivi di appello e loro corollari contabili afferenti l'esatta rideterminazione del corretto dare-avere tra le parti, secondo le determinazioni esplicative di cui già agli atti di prime cure ed ancora ai superiori motivi”.
Per l' appellata:
1)”ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto l'appello e per l'effetto, con qualsivoglia statuizione, rigettarlo confermando la pronuncia appellata;
2)dichiarare la inammissibilità dei mezzi di prova, articolati dopo il maturare delle decadenze di legge,
e del supplemento di C.T.U. di natura manifestamente esplorativa;
3)condannare parte appellante al pagamento delle spese e compensi del presente grado di giudizio”.
Per l'interveniente:
1)”quale successore a titolo particolare del nel presente Controparte_3 giudizio di appello, si riporta integralmente alle domande, conclusioni, deduzioni, eccezioni e richieste spiegate dalla suddetta Banca in tutti gli scritti difensivi depositati e nei precedenti verbali di causa, da intendersi integralmente riprodotti e trascritti, nonché fa propri tutti i documenti da essa prodotti in giudizio chiedendone la CP_6 estromissione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, , sia in proprio che nella Parte_1 qualità di titolare della omonima ditta individuale farmaceutica, ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza indicata in oggetto con cui il Tribunale di Patti ha accertato un saldo debitorio in capo all'attrice di € 14.504,67 a fronte di quello maggiore vantato dalla convenuta nella somma di € 18.120,74 compensando tra le parti le spese di lite e ponendo definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U.
L'appellante ha contestato la pronuncia di primo grado nelle parti e per i motivi di cui si dirà infra e ne ha chiesto la parziale riforma.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa del 26 luglio 2021 si è costituito il
[...]
successivamente incorporato nella e poi fuso per Controparte_3 CP_2 incorporazione nel il quale ha resistito all'appello Controparte_1 chiedendone il rigetto, con conferma della pronuncia di primo grado e con vittoria di spese e compensi anche del presente grado.
Si è altresì costituita ex art. 111 c.p.c. e per essa la mandataria Controparte_4 [...]
dichiarando di far proprie tutte le difese svolte dal Controparte_5 [...] ed insistendo nel rigetto del gravame. Controparte_3
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., giusta ordinanza resa in seno alla udienza in modalità “trattazione cartolare” del 17 settembre 2021, la Corte ha rinviato la causa alla udienza di precisazione delle conclusioni del 19 febbraio 2024; indi è stata fissata l'udienza del 25 marzo 2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter C.P.C. ove, stanti le note di trattazione scritta depositate dall' appellante, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.
************************
Con un unico articolato motivo, l'appellante ha parzialmente censurato la pronuncia di primo grado.
In particolare ha contestato detta pronuncia nella parte in cui il Giudicante ha ritenuto esente da fondate censure il calcolo n. 1 predisposto dal C.T.U., che ha ivi accertato il debito della correntista nella misura di € 14.504,67 a fronte di un maggiore importo di €
18.120,74 preteso dall'Istituto di credito. Ha poi contestato il ragionamento del Giudicante nella parte in cui, aderendo alle conclusioni del C.T.U., ha dato atto che il superamento del tasso soglia si è verificato solo nel corso del primo trimestre 2002.
In buona sostanza l'appellante ha censurato la pronuncia per essersi basata sulle conclusioni rassegnate dal consulente tecnico e compendiate nella Ipotesi 1 dell'elaborato peritale, anziché nella Ipotesi 2, la quale ultima ha accertato in capo alla correntista, alla data del 31/12/2004, un debito di appena € 1.508,58.
Infine la ha criticato l'operato del Giudice il quale, in modo superficiale e del Pt_1 tutto generico, ha rigettato le ulteriori domande non supportate da idonea prova.
Va altresì sottolineato che l'appellante, in sede di comparsa conclusionale (da pag. 4 in poi), ha sollevato eccezione di carenza di legittimazione di ad intervenire nel CP_4 presente giudizio.
Tale obiezione è stata contrastata dalle controparti le quali ne hanno evidenziato la tardività, oltreché la infondatezza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione, sollevata dalla appellante in comparsa conclusionale, inerente la presunta carenza di legittimazione in capo alla interveniente CP_4
Al riguardo la Corte rileva che l'eccezione, in realtà, integra una mera difesa, e non una eccezione in senso stretto, e pertanto essa non può certamente ritenersi tardiva.
Quanto però al merito della obiezione, si ritiene che le argomentazioni svolte dall'appellante siano destituite di fondamento giuridico e vadano, pertanto, rigettate.
Ciò in quanto la intervenuta, costituitasi nell'odierno grado ex art. 111 c.p.c., ha fornito prova della titolarità del credito dedotto in giudizio, depositando copia della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 dicembre 2021 ove, a pag. 5, si da atto della cessione dei crediti conclusa tra ed alcuni istituti di credito, tra i quali il CP_4 [...]
Controparte_3
I crediti ceduti risultano essere stati individuati in un elenco allegato, pure esso depositato agli atti, e tra essi risulta anche il credito de quo, contraddistinto dal numero
NDG 1496560 riportato a pag. 287.
Inoltre risulta essere stata prodotta visura camerale della da cui si evince CP_4
(pag. 5) la iscrizione, in data 14 dicembre 2021, della cessione di crediti pro soluto effettuata il 10 dicembre 2021. Infine, risulta essere stata depositata nota del 3 febbraio 2023 con cui Controparte_1 ha comunicato l'avvenuta cessione del credito vantato da società CP_2 incorporante del nei confronti della correntista, ad Controparte_3 CP_4
con ogni consequenziale effetto sulla sua titolarità in capo alla cessionaria.
[...]
Sul punto la S.C. in diverse pronunce ha fissato i seguenti principi di diritto, utili ai fini della odierna decisione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ha anche
l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Sez. 6, ordinanza
n. 24798 del 05/11/2020).
Ed ancora: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d. lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorchè gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma
1, n. 5, c.p.c.” (Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Tanto basta, ad avviso della Corte, per ritenere radicata in capo alla odierna interveniente la sua titolarità ad agire ed a resistere in giudizio, con contestuale rigetto delle avverse argomentazioni svolte dall'appellante.
Venendo al merito della controversia, la Corte ritiene necessario prendere le mosse dall'elaborato peritale, che il Giudice di prime cure ha posto a base della sua pronuncia, limitatamente alle conclusioni rassegnate dal C.T.U. nella Ipotesi 1.
Al riguardo la Corte richiama i passaggi più salienti della relazione contabile.
Innanzitutto va evidenziato che il consulente tecnico, sebbene abbia rilevato una carenza documentale, è tuttavia riuscito a ricostruire il rapporto contrattuale, rassicurando sul corretto espletamento dell'incarico conferitogli. Dopo aver isolato due ipotesi alternative (conto corrente semplice e conto corrente con scopertura per sconfinamento autorizzato di € 18.000,00), e ciò a cagione della indisponibilità in atti degli estratti conto iniziali, ha accertato che in nessuno dei due casi sussiste il superamento della soglia antiusura (pag. 6, rigo 16 e seguenti della perizia).
Di poi, rispondendo al secondo quesito posto dal Giudicante, ha concluso per la conformità tra il dato contrattuale riportato e la documentazione bancaria agli atti con consequenziale ricostruzione del saldo di conto corrente mediante applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi (pag. 9, rigo 11 e seguenti della perizia).
Per quanto riguarda poi il quesito n. 3, ovvero la eventuale pattuizione della commissione di massimo scoperto, il consulente ha accertato che il contratto concluso in data 8 ottobre 2001 riporta la previsione della suddetta commissione nella misura dell'
1 %, senza tuttavia alcuna specificazione riguardo la modalità di calcolo.
Ha pertanto concluso per la non debenza di alcuna somma a titolo di c.m.s.
Infine, rispondendo al quesito n. 4, relativo ai tassi di interesse applicati, così il consulente testualmente argomenta (pag. 11, rigo 1 e segg.):
“..il contratto di apertura del rapporto, in cui sono pattuiti per iscritto i tassi di interesse nelle misure sopra riportate, è dell' 8.10.2001 mentre il primo estratto conto disponibile
è quello relativo al II trimestre 2004, in cui i tassi di interesse applicati sono differenti rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Tale differenza non è documentata in atti dai supporti contrattuali previsti dalla legge. Nel periodo cui si riferisce la documentazione bancaria in atti, peraltro, si registrano parecchie variazioni dei tassi di interesse in senso sfavorevole al cliente non supportate dalle modifiche pattizie prescritte”.
Sulla scorta delle argomentazioni svolte, il consulente tecnico ha elaborato due distinte ricostruzioni del rapporto contrattuale.
La prima, rubricata : “Ipotesi 1”, ha accertato un saldo a debito della correntista di €
14.504,67 applicando la capitalizzazione trimestrale degli interessi, i tassi medi utilizzati dalla ed eliminando la commissione di massimo scoperto. CP_6
La seconda, rubricata: “Ipotesi 2”, ha accertato un saldo a debito della correntista di €
1.508,58 applicando, così come per la prima ipotesi, la capitalizzazione trimestrale degli interessi ed eliminando la commissione di massimo scoperto.
A differenza della prima ipotesi, però, il consulente tecnico ha applicato i tassi di interesse previsti dall'art. 117, comma 7, lett. a) del T.U.B., il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
In risposta alle osservazioni mosse dal c.t.p. di parte convenuta, il consulente tecnico d'ufficio ha sottolineato che la formulazione dell'Ipotesi 2, con applicazione dei tassi di interesse sostitutivi di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) del T.U.B., è giustificata dal fatto che “..il contratto di apertura del rapporto, in cui sono pattuiti per iscritto i tassi di interesse nelle misure sopra riportate, è dell' 8.10.2001 mentre il primo estratto conto disponibile è quello relativo al II trimestre 2004, in cui i tassi di interesse applicati sono differenti rispetto a quelli inizialmente pattuiti. Tale differenza non è documentata in atti dai supporti contrattuali previsti dalla legge. Nel periodo cui si riferisce la documentazione bancaria in atti, peraltro, si registrano parecchie variazioni dei tassi di interesse in senso sfavorevole al cliente non supportate dalle modifiche pattizie prescritte”.
Al riguardo il Giudice ha ritenuto di applicare, ai fini della ricostruzione del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, i conteggi elaborati in seno alla Ipotesi 1, richiamando al riguardo il principio di diritto enucleato nella sentenza del Tribunale di Roma, n. 17655 del 21 dicembre 2017, che di seguito si trascrive: “Se la banca applica un tasso diverso
(e maggiore) rispetto a quello indicato in contratto, non si pone un problema di presunta nullità della relativa clausola: questa è pienamente valida ed il comportamento scorretto della banca non risiede nel momento di predisposizione del contratto, bensì nella sua fase di applicazione. Ne consegue che, in una simile ipotesi, non può invocarsi la sanzione del ricalcolo secondo i tassi BOT previsti dall'art. 117 comma VII del Testo
Unico Bancario, ma al più la riformulazione del piano di ammortamento utilizzando il tasso indicato in contratto”.
Sul punto l'appellante ha obiettato che il principio contenuto nella citata sentenza di merito riguardava fattispecie diversa (ovvero un contratto di mutuo, onde la necessità di riformulazione del piano di ammortamento), con conseguente (ed evidente) motivazione meramente apparente della pronuncia impugnata, che di fatto ha escluso irragionevolmente la proposta di ricalcolo effettuata dal CTU in applicazione del meccanismo di cui all'art. 117 comma VII T.U.B. (Ipotesi 2).
L'obiezione è fondata e merita accoglimento. In diverse recenti pronunce, infatti, la S.C. ha ammesso la utilizzazione del congegno integrativo previsto dall'art. 117, comma 7, del d.lgs. n. 385 del 1993, al fine della determinazione del tasso di interesse applicabile nell'ipotesi in cui tra le parti non sia intervenuta alcuna valida pattuizione al riguardo - come nel caso che ci occupa, ove il consulente tecnico ha appurato che i tassi di interesse applicati nel II trimestre 2004, rispetto a quelli pattuiti al momento della apertura del conto, ovvero l' 8 ottobre 2001, sono differenti (e maggiori), determinando così un pregiudizio di natura economica a danno della correntista (Sez. 1, ordinanza n. 29576 del 24/12/2020; Sez. 1, sentenza n. 39169 del 09/12/2021; Sez. 1, ordinanza n. 4597 del 14/02/2023; Sez. 3, ordinanza n. 26957 del 20/09/2023).
Alla luce delle suesposte argomentazioni, va accolta la impugnazione della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di applicare i conteggi di cui alla prima ipotesi di calcolo, anziché quelli della seconda ipotesi.
Quanto poi alla presunta usurarietà dei tassi applicati dalla banca, (usurarietà) denunciata dalla correntista in primo grado e ribadita nell'odierno, la Corte rileva che non è stata fornita prova che il tasso di interessi fosse oltre soglia al momento della conclusione del contratto.
Al riguardo va perciò ribadita la correttezza della motivazione svolta dal Giudicante a pag. 11 della sentenza a proposito della cd. usura sopravvenuta (“L'usura si presenta dunque suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse”).
Va pertanto dichiarato ed accertato che il saldo a debito della correntista – odierna appellante, alla data del 31/12/2014, è pari ad € 1.508,58 con una differenza a vantaggio della stessa, rispetto al saldo debitore risultante dall'estratto conto bancario agli atti, di
€ 18.120,74.
Infine non vi è spazio per l'accoglimento della impugnazione della sentenza nella parte in cui ha rigettato le ulteriori domande non supportate da idonea prova (pag. 12, rigo
15).
Detto capo di sentenza, infatti, seppur estremamente sintetico, merita integrale conferma, alla luce delle seguenti argomentazioni.
Le domande proposte dall'attrice in via subordinata, in aggiunta a quelle principali di cui si è già detto, sono quelle di cui ai punti IX, XIII e XIV delle conclusioni rassegnate in citazione. Al punto IX, la correntista ha chiesto “Accertare e dichiarare il fatto che sin dal momento dell'apertura, o comunque in corso di erogazione, della linea di credito regolata sul conto corrente per cui è causa, l'Istituto di credito avverso era ben a conoscenza dello stato di difficoltà economico e/o finanziario in cui versava la correntista affidata”.
Ebbene, nessuna prova al riguardo è stata fornita dalla attrice e pertanto la richiesta risarcitoria non può che essere rigettata.
Medesime argomentazioni possono essere svolte riguardo le conclusioni di cui al punto
XIII (“Accertare e dichiarare che la Banca chiamata in giudizio …………..ha cagionato all'attrice un danno, tanto emergente quanto per lucro cessante…”): anche qui nessuna prova, neppure indiziaria, risulta essere stata fornita dall'attrice.
Infine, la doglianza rassegnata al punto XIV delle conclusioni (Disporre il mutamento di ogni segnalazione pregiudizievole degli attori presso banche dati pubbliche e/o private da “sofferenza” a “contestazione”) è insuscettibile di valutazione economica.
Pertanto tutte le ulteriori domande, che parte appellante pone sotto l'egida della usura soggettiva o in concreto, e che giustificherebbero, secondo la sua prospettazione, la condanna di parte convenuta al risarcimento dei danni, sono state dal Giudice di prime cure legittimamente respinte, sebbene con motivazione succinta.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, caratterizzato dalla sostanziale soccombenza dell' appellante, nonostante la sensibile riduzione della sua esposizione debitoria, la Corte ritiene la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 3/4, con conseguente obbligo, a carico dell' appellante, del pagamento in favore delle appellate del residuo 1/4, liquidato in applicazione dei valori medi del D.M. 13/08/2022, n. 147 – valore della causa: indeterminabile – complessità bassa, quanto al primo grado nella misura di € 1.903,75 di cui € 425,00 per la fase di studio, € 301,00 per fase introduttiva, € 451,50 per la trattazione ed € 726,25 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge;
quanto all'odierno grado nella misura di € 2.497,75 di cui € 514,50 per la fase di studio, € 354,50 per la fase introduttiva, € 761,25 per la trattazione ed € 867,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge.
PQM
la Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al N. 335/2021 R.G. promossa da Parte_1
, sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale farmaceutica
[...] contro (già , in persona del legale Controparte_1 CP_2 rappresentante p.t., società incorporante il e nei confronti di Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., così statuisce: Controparte_4
1) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara ed accerta che il saldo a debito della correntista – odierna appellante, alla data del 31/12/2014, è pari ad € 1.508,58 con una differenza a vantaggio della stessa, rispetto al saldo debitore risultante dall'estratto conto bancario agli atti, di € 18.120,74;
2) compensa per ¾ le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna , Parte_1 sia in proprio che quale titolare della omonima ditta individuale farmaceutica, al pagamento, in favore di (già ) e Controparte_1 CP_2
in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., del restante 1/4 Controparte_4 liquidato, quanto al primo grado, in € 1.903,75 oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge;
quanto all'odierno grado in € 2.497,75 oltre rimborso spese forfettarie (15 %), CPA ed IVA se dovuta, in misura di legge .
Così deciso in camera di consiglio da remoto in data 30 ottobre 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Umberto Rubera Dott. Augusto Sabatini