Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00179/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00767/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 767 del 2022, proposto da:
Az. Agr. HI CO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio fisico presso lo studio dello stesso in Brescia, Carlo Zima 5 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
Apl- Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del diniego in data 02 giugno 2022, Prot. Uscita n. 0043394 da parte di EA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Organismo Pagatore, in ordine alla richiesta di autotutela presentata dall'azienda agricola ricorrente ai sensi della Legge n. 228/2012;
nonché
- per l'accertamento dell'obbligo di pronunciarsi, anche ai sensi dell'art. 31 c. 3 c.p.a., sulla fondatezza della pretesa della ricorrente ed ordinare all'EA di annullare/revocare in via di autotutela il prelievo supplementare per la relativa annata con obbligo di AGEA di ricalcolare il prelievo supplementare in conformità alle statuizioni della Corte di Giustizia (Settima Sezione) del 27 giugno 2019 nella causa C 348/18, (Seconda Sezione) del 11 settembre 2019, nella causa C 46/18 e (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19;
nonché
- per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per la relativa annata, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da EA ex art. 8 ter L. n. 33/2009;
- per la dichiarazione dell'obbligo di EA di provvedere in merito alle istanze di autotutela presentata dalla ricorrente.
- per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “ Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza ” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la dichiarazione resa all’udienza pubblica del 20 novembre 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa AU RC e udito per la parte ricorrente il difensore come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente svolge attività di coltivazione di terreni e allevamento di bestiame, in particolare vacche da latte per la produzione di latte vaccino, come tale assoggettata al regime europeo delle quote latte fino alla campagna 2014-2015.
2. Con il presente ricorso impugna il provvedimento con il quale AGEA sostanzialmente non ha provveduto sulla richiesta di autotutela della ricorrente di data 2 luglio 2020.
3. La società, sempre nel ricorso, formula una pluralità di domande ivi compresa la richiesta di condanna di AGEA al risarcimento del danno.
4. Nel ricorso sono avanzate plurime censure di illegittimità.
5. L’Amministrazione si è inizialmente costituita, in data 6 novembre 2025, con atto di costituzione meramente formale.
6. L’APL – Associazione Produttori Latte della Pianura Padana, pur ritualmente intimata, non si è costituita.
7. AGEA, per il tramite della difesa erariale, in data 11 novembre 2025, ha depositato documenti tra cui una relazione nella quale viene dato atto dell’intervento della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, 26 aprile 2022 n. 3158 (cfr. doc. 6 AGEA).
Tale decisione, in accoglimento dell’appello proposto dalla ricorrente, unitamente ad altre aziende del settore, ha riformato la sentenza del TAR Lazio, Sez. II, n. 2382 del 2015 ed ha annullato i provvedimenti di compensazione nazionale riferiti all’annata lattiera 2003/2004, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di “ procedere ad un complessivo ricalcolo ”.
8. Sempre nella relazione viene dato atto che “ il prelievo supplementare oggetto del provvedimento impugnato è, dunque, oggetto di rideterminazione e, pertanto, AGEA ha provveduto al discarico integrale della cartella collegata……per poi procedere ai ricalcoli degli importi del produttore dovuti ”.
9. La stessa parte ricorrente, nella memoria depositata in data 20 ottobre 2025, aveva dato atto di aver ricevuto comunicazione nella quale AGEA dichiarava di aver “ provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare ”, relativamente, tra le altre, anche alla campagna 2003/2004.
10. L’azienda agricola ricorrente, sempre nella memoria, dichiarava di aver impugnato la comunicazione di ricalcolo con ricorso RG 635/2025 promosso innanzi a questo TAR.
11. All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il difensore della stessa ha dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito del ricorso, essendo intervenuti il discarico della cartella e un nuovo provvedimento di ricalcolo.
12. A tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
13. Alla luce delle dichiarazioni rese, all’udienza pubblica del 20 novembre 2025, da parte ricorrente sulla sopravvenuta carenza di interesse a che il ricorso sia deciso nel merito, non resta che prendere atto di tale sopravvenuta carenza di interesse.
15. Per quanto concerne le spese di lite, l’intervenuto annullamento in altra sede processuale degli atti presupposti a quelli oggetto del presente giudizio e la conseguente attività di ricalcolo da parte di AGEA con prosecuzione del relativo contenzioso tra le parti, pur in altro giudizio, ne giustifica la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR RO, Presidente
Costanza Cappelli, Referendario
AU RC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AU RC | UR RO |
IL SEGRETARIO