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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. VIII, sentenza 09/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 48/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MARSEGLIA GIUSEPPE, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240050591250000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2557/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01420240050591250000 in epigrafe indicata, notificata il 18.12.2024, dell'importo di Euro 15.945,96, avente ad oggetto il recupero di IVA anno di imposta 2017.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Nullità della notifica e difetto di sottoscrizione digitale
2-Difetto di sottoscrizione del ruolo.
3-Mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento
4-Violazione di legge e vizi del procedimento.
5-Difetto di motivazione.
6-Infondatezza della pretesa (laddove non vengono presi in considerazione i versamenti effettuati
7-Eccesso di potere e travisamento dei fatti, incidente anche sulla misura delle sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TA AN (quest'ultima altresì eccependo al difformità tra ricorso notificato e ricorso depositato in ordine alla identificazione della cartella), comunque confermando la legittimità e la correttezza del proprio rispettivo operato.
All'esito della udienza del 14.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo, al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che :
° La notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento è stata introdotta dall'art. 38, comma 4, lett. b) Legge n. 122/2010, che tale previsione ha aggiunto al comma 2 dell'art. 26 DPR n. 602/1973. Il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di avvenuta consegna della comunicazione che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata, indipendentemente dalla effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario. La ricevuta di consegna fornisce, dunque, al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento in cui è avvenuta la consegna.
Nella specie la copia della ricevuta di avvenuta consegna prodotta può pertanto ritenersi idonea , al pari della copia dell'avviso di ricevimento di raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, ad attestare la avvenuta rituale notifica.
Ne consegue la legittimità e la validità della notifica dell'atto qui impugnato siccome eseguita, in ogni caso sanata dalla intervenuta tempestiva proposizione del ricorso, giammai potendosi ravvisare nelle circostanze censurate una ipotesi di inesistenza della notifica, ravvisabile solo nella residuale e diversa ipotesi di utilizzo di procedimento in toto difforme da quello previsto dal legislatore (cfr. ex multis Cass. n. 7665/2016, n. 16610/2015, n. 5898/2015, n. 5057/2015, n. 1238/2014, n. 654/2014, n. 13852/2010, la quale ha precisato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata , a norma dell'art. 156, 2 comma, cpc, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario , può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione , ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato;
costituendo la notificazione dell'atto di imposizione tributaria una condizione integrativa e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti ove l'atto abbia raggiunto lo scopo ).
Tanto, altresì, in applicazione del principio, secondo il quale è inammissibile la eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale , senza prospettare anche le ragioni per le quali la erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.
° Siccome affermato dal giudice di legittimità , all'esito di una attenta ed articolata ricostruzione della normativa in materia (cfr. Cass. Sez. Un. 24.04.2018 n. 10266) “secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente AD “ (ovvero PDF –Portable Document Format- Advanced Electronic Signature ) “o CAdES “ (ovvero CMS – Criptographic Message Syntac- Advanced Electronic Signature) . “Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati (www . agid. Gov. It / sites / default / files / linee guida / firme multiple.pdf) a mente dell'art. 1, lett. y) – z) del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014. Solo nel caso del formato CAdEs l'art. 12 è, ovviamente, tenuto a precisare che il file generato si presenta denominato coll'estensione finale p7m , detta anche suffisso, ovverosia nomefile.pdf.p7m. Nel caso del formato AD, invece, l'articolo 12 non dà alcuna indicazione, perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto nomefile.pdf, che è solo apparentemente indistinguibile, poiché la busta crittografica generata con la firma AD contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Il che offre tutte le garanzie e verifiche del caso, anche secondo il diritto euro-unitario 8http : // www. agid gov. It 7 agenda – digitale / infrastrutture – architetture / firme – elettroniche / software – verifica).”
E, comunque, siccome precisato sempre dal giudice di legittimità con ord. 14.02.2019 n. 4505, “la irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica –nella specie, in 'estensione .doc', anziché in 'formato.pdf' – ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 7665/2016)”.
° Siccome ancora affermato dal giudice di legittimità( ord. 27.11.2019 n. 30948), la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (cd “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cd
“copia informatica”), dove il CO ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha, altresì, affermato che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dal CO tramite PEC, venga sottoscritta con firma digitale.
° La cartella di pagamento è stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (DM 28.6.1999 e successive modifiche), che non prevede la sottoscrizione dell'esattore e/o del responsabile del procedimento (cfr. in tal senso già Cass. n. 17194/2009, n. 4757/2009, n. 14894/2008, n. 18972/2007 e, già in precedenza, Corte Cost. 21.04.2000 n. 117), né la allegazione degli atti che ne costituiscono presupposto o, ancora, la indicazione della data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione ma solo la indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo , del nominativo del responsabile di iscrizione a ruolo e dell'ufficio al quale rivolgersi per chiarimenti, la indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto la possibilità di individuare con certezza la autorità di provenienza: nella fattispecie concreta tutte le prefate indicazioni previste risultano contenute nella cartella impugnata.
° La forma ed il contenuto della cartella di pagamento devono uniformarsi unicamente alle disposizioni elencate nell'art. 25 DPR n. 602/1973 (siccome da ultimo integrato ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter D.L. 31.12.2007 n. 248 –c.d. decreto milleproroghe- convertito, con modificazioni, nella Legge 28.02.2008) e, ripetesi, ai modelli approvati con decreto del Ministero delle Finanze (DM 28.06.1999 e successive modifiche) , laddove, per quieta giurisprudenza, l'obbligo di motivazione per le cartelle e/o intimazioni di pagamento resta confinato nel perimetro delle indicazioni provenienti dall'ente impositore : rispetto a tali prescrizioni normative la cartella de qua risulta legittima e completa in ogni suo elemento richiesto per legge, laddove indica la natura, la collocazione temporale e la entità della pretesa.
Con riferimento specifico agli interessi, il citato art. 25 DPR n. 602/1973 prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al sesto motivo si osserva che la cartella impugnata ha ad oggetto il recupero della IVA relativa al 1, al 2 ed al 3 trimestre 2017. L'omesso versamento della suddetta imposta entro i termini di legge , siccome evidenziato dalla Agenzia della Entrate , precludeva e preclude, pertanto la compensazione con il credito riveniente dall'assunto maggiore importo di poi versato a titolo di Iva dovuta per la annualità , siccome stabilito dall'art. 31 DL n. 478/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 (divieto di compensazione in materia di tributi erariali con debiti scaduti ed iscritti a ruolo).
A tanto aggiungasi che il prefato assunto credito, non dichiarato, è stato riscontrato dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di controllo automatizzato e, come precisato da quest'ultima, è in corso di liquidazione (ulteriore circostanza ostativa alla compensazione.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine all'ultimo motivo si osserva, infine, che il recupero è stato posto in essere nel rispetto della normativa anche innanzi richiamata e le sanzioni sono state irrogate tenendo conto della intervenuta perdita del beneficio della riduzione ex art. 2, comma 2, DLgs n. 462/1997.
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero ADER e AdE Barletta-Andria-Trani
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero ADER e AdE Barletta-Andria-Trani
Così deciso in Bari il 14.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 8, riunita in udienza il 14/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VIGORITA CELESTE, Presidente e Relatore MARSEGLIA GIUSEPPE, Giudice NAPOLIELLO ASSUNTA, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 681/2025 depositato il 19/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - Riscossione - Bari
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Andria 19 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01420240050591250000 IVA-ALTRO 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2557/2025 depositato il 14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 01420240050591250000 in epigrafe indicata, notificata il 18.12.2024, dell'importo di Euro 15.945,96, avente ad oggetto il recupero di IVA anno di imposta 2017.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Nullità della notifica e difetto di sottoscrizione digitale
2-Difetto di sottoscrizione del ruolo.
3-Mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento
4-Violazione di legge e vizi del procedimento.
5-Difetto di motivazione.
6-Infondatezza della pretesa (laddove non vengono presi in considerazione i versamenti effettuati
7-Eccesso di potere e travisamento dei fatti, incidente anche sulla misura delle sanzioni.
Si sono costituiti in giudizio la AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE e la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TA AN (quest'ultima altresì eccependo al difformità tra ricorso notificato e ricorso depositato in ordine alla identificazione della cartella), comunque confermando la legittimità e la correttezza del proprio rispettivo operato.
All'esito della udienza del 14.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo, al secondo, al terzo, al quarto ed al quinto motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si osserva che :
° La notifica a mezzo PEC delle cartelle di pagamento è stata introdotta dall'art. 38, comma 4, lett. b) Legge n. 122/2010, che tale previsione ha aggiunto al comma 2 dell'art. 26 DPR n. 602/1973. Il sistema di trasmissione della posta certificata prevede una ricevuta telematica di avvenuta consegna della comunicazione che ha lo stesso valore legale della ricevuta di ritorno della raccomandata, indipendentemente dalla effettiva conoscenza della sua esistenza da parte del destinatario. La ricevuta di consegna fornisce, dunque, al mittente la prova che il suo messaggio è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento in cui è avvenuta la consegna.
Nella specie la copia della ricevuta di avvenuta consegna prodotta può pertanto ritenersi idonea , al pari della copia dell'avviso di ricevimento di raccomandata spedita a mezzo del servizio postale, ad attestare la avvenuta rituale notifica.
Ne consegue la legittimità e la validità della notifica dell'atto qui impugnato siccome eseguita, in ogni caso sanata dalla intervenuta tempestiva proposizione del ricorso, giammai potendosi ravvisare nelle circostanze censurate una ipotesi di inesistenza della notifica, ravvisabile solo nella residuale e diversa ipotesi di utilizzo di procedimento in toto difforme da quello previsto dal legislatore (cfr. ex multis Cass. n. 7665/2016, n. 16610/2015, n. 5898/2015, n. 5057/2015, n. 1238/2014, n. 654/2014, n. 13852/2010, la quale ha precisato che la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicchè la sua nullità è sanata , a norma dell'art. 156, 2 comma, cpc, per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario , può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione , ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato;
costituendo la notificazione dell'atto di imposizione tributaria una condizione integrativa e non un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento dell'atto, sia il vizio di nullità della notifica sia quello di inesistenza della stessa sono irrilevanti ove l'atto abbia raggiunto lo scopo ).
Tanto, altresì, in applicazione del principio, secondo il quale è inammissibile la eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale , senza prospettare anche le ragioni per le quali la erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale.
° Siccome affermato dal giudice di legittimità , all'esito di una attenta ed articolata ricostruzione della normativa in materia (cfr. Cass. Sez. Un. 24.04.2018 n. 10266) “secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato può essere indifferentemente AD “ (ovvero PDF –Portable Document Format- Advanced Electronic Signature ) “o CAdES “ (ovvero CMS – Criptographic Message Syntac- Advanced Electronic Signature) . “Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati (www . agid. Gov. It / sites / default / files / linee guida / firme multiple.pdf) a mente dell'art. 1, lett. y) – z) del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014. Solo nel caso del formato CAdEs l'art. 12 è, ovviamente, tenuto a precisare che il file generato si presenta denominato coll'estensione finale p7m , detta anche suffisso, ovverosia nomefile.pdf.p7m. Nel caso del formato AD, invece, l'articolo 12 non dà alcuna indicazione, perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto nomefile.pdf, che è solo apparentemente indistinguibile, poiché la busta crittografica generata con la firma AD contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Il che offre tutte le garanzie e verifiche del caso, anche secondo il diritto euro-unitario 8http : // www. agid gov. It 7 agenda – digitale / infrastrutture – architetture / firme – elettroniche / software – verifica).”
E, comunque, siccome precisato sempre dal giudice di legittimità con ord. 14.02.2019 n. 4505, “la irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica –nella specie, in 'estensione .doc', anziché in 'formato.pdf' – ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. n. 7665/2016)”.
° Siccome ancora affermato dal giudice di legittimità( ord. 27.11.2019 n. 30948), la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (cd “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (cd
“copia informatica”), dove il CO ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.
Con la stessa pronuncia la Suprema Corte ha, altresì, affermato che nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dal CO tramite PEC, venga sottoscritta con firma digitale.
° La cartella di pagamento è stata predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (DM 28.6.1999 e successive modifiche), che non prevede la sottoscrizione dell'esattore e/o del responsabile del procedimento (cfr. in tal senso già Cass. n. 17194/2009, n. 4757/2009, n. 14894/2008, n. 18972/2007 e, già in precedenza, Corte Cost. 21.04.2000 n. 117), né la allegazione degli atti che ne costituiscono presupposto o, ancora, la indicazione della data di consegna del ruolo all'Agente della Riscossione ma solo la indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo , del nominativo del responsabile di iscrizione a ruolo e dell'ufficio al quale rivolgersi per chiarimenti, la indicazione del nominativo del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della cartella, essendo sufficiente a tutelare il diritto di difesa del soggetto destinatario dell'atto la possibilità di individuare con certezza la autorità di provenienza: nella fattispecie concreta tutte le prefate indicazioni previste risultano contenute nella cartella impugnata.
° La forma ed il contenuto della cartella di pagamento devono uniformarsi unicamente alle disposizioni elencate nell'art. 25 DPR n. 602/1973 (siccome da ultimo integrato ai sensi dell'art. 36, comma 4 ter D.L. 31.12.2007 n. 248 –c.d. decreto milleproroghe- convertito, con modificazioni, nella Legge 28.02.2008) e, ripetesi, ai modelli approvati con decreto del Ministero delle Finanze (DM 28.06.1999 e successive modifiche) , laddove, per quieta giurisprudenza, l'obbligo di motivazione per le cartelle e/o intimazioni di pagamento resta confinato nel perimetro delle indicazioni provenienti dall'ente impositore : rispetto a tali prescrizioni normative la cartella de qua risulta legittima e completa in ogni suo elemento richiesto per legge, laddove indica la natura, la collocazione temporale e la entità della pretesa.
Con riferimento specifico agli interessi, il citato art. 25 DPR n. 602/1973 prevede la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 DPR n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente e, come precisato dal giudice di legittimità, è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati: cfr. Cass. 15.04.2011 n. 8613), sicchè incombe al contribuente l'onere, nella specie non compiutamente assolto , di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento.
I motivi sono pertanto infondati.
-In ordine al sesto motivo si osserva che la cartella impugnata ha ad oggetto il recupero della IVA relativa al 1, al 2 ed al 3 trimestre 2017. L'omesso versamento della suddetta imposta entro i termini di legge , siccome evidenziato dalla Agenzia della Entrate , precludeva e preclude, pertanto la compensazione con il credito riveniente dall'assunto maggiore importo di poi versato a titolo di Iva dovuta per la annualità , siccome stabilito dall'art. 31 DL n. 478/2010 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 (divieto di compensazione in materia di tributi erariali con debiti scaduti ed iscritti a ruolo).
A tanto aggiungasi che il prefato assunto credito, non dichiarato, è stato riscontrato dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di controllo automatizzato e, come precisato da quest'ultima, è in corso di liquidazione (ulteriore circostanza ostativa alla compensazione.
Il motivo è pertanto infondato.
-In ordine all'ultimo motivo si osserva, infine, che il recupero è stato posto in essere nel rispetto della normativa anche innanzi richiamata e le sanzioni sono state irrogate tenendo conto della intervenuta perdita del beneficio della riduzione ex art. 2, comma 2, DLgs n. 462/1997.
Il motivo è pertanto infondato.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero ADER e AdE Barletta-Andria-Trani
PER QUESTI MOTIVI
La Corte di Giustizia Tributaria 1 grado di Bari, Sezione 8:
-Rigetta il ricorso .
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 1.700,00, oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti costituite ovvero ADER e AdE Barletta-Andria-Trani
Così deciso in Bari il 14.11.2025
IL PRESIDENTE
(Avv. Celeste Vigorita)