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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/05/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. CARMELA MASCARELLO Presidente
Dott.ssa ROBERTA COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2023 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente a [...], Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Valeria Durante che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
-appellante-
nei confronti di
, residente a [...], elettivamente domiciliata a Torino, Corso CP_1
Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonina Scolaro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti (ammessa al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 1° aprile 2023).
-appellata-
In contradditorio con
1 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dr. che ha dichiarato che non intende presentare le proprie Persona_1
conclusioni nella causa sopraindicata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ctu contabile per accertare la situazione economica attuale delle parti, accogliere l'appello e omissis in via principale disporre che in considerazione della sua indipendenza economica nulla sia dovuto a titolo di concorso nel mantenimento di maggiorenne ma interdetta e Per_2
sottoposta a tutela e che i genitori siano tenuti a concorrere al 50% nelle eventuali spese straordinarie che verranno sostenute nel suo interesse;
disporre in considerazione della indipendenza economica raggiunta dalla SI in CP_1 conseguenza del decesso della madre nonché in considerazione del conseguimento dell'età pensionabile che nulla sia dovuto alla SI a titolo di concorso nel suo CP_1
mantenimento.
In via di mero subordine: disporre che sia tenuto a corrispondere in Parte_1
favore della SI per il suo mantenimento la somma di euro 300 mensili;
disporre CP_1
che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% le spese straordinarie per la IA
. Con vittoria di spese e onorari. Per_2
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: dato atto che la sentenza di divorzio del 31 gennaio 2024 è stata notificata il 16 febbraio 2024 ed è passata in giudicato il 17 marzo
2024 dato atto che dal 1 febbraio 2024 la SI ha iniziato a percepire la pensione;
CP_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere per tali motivi e comunque respingere l'appello del signor Pt_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio civile in Chivasso (TO) in data 18 settembre 1993 e dall'unione nascevano due figli: (n. il 23 settembre 1994), ormai maggiorenne ed indipendente, Persona_3
ed (n. il 16 novembre 1996) che, seppur maggiorenne, era portatrice di handicap Per_2
(sottoposta a tutela in quanto dichiarata interdetta con sentenza dell'8 ottobre 2015 dal Tribunale di
Torino a causa del “disturbo dello spettro dell'autismo F 84”, diagnosticato sin dai primissimi anni di vita della bambina).
2 In data 16 ottobre 2018 il signor proponeva ricorso per separazione domandando la Pt_1
collocazione della IA presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale con la previsione di incontri madre-IA.
In punto economico, chiedeva che ciascuno genitore provvedesse al mantenimento di Per_2 quando l'avrebbe avuta con sé, e, in considerazione della sostanziale indipendenza economica della convenuta, domandava altresì di disporre che nulla fosse dovuto alla SI a titolo di CP_1
concorso per il suo mantenimento.
In via di subordine, chiedeva di confermare la collocazione di presso la madre con la Per_2
previsione che i genitori concorressero nelle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La SI si costituiva in giudizio chiedendo di disporre la stabile collocazione della IA CP_1 presso di sé con l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di incontri padre-IA.
Chiedeva inoltre di disporre che il signor corrispondesse la somma di € 800,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per la IA e la somma di € 2.000,00 mensili per il proprio mantenimento.
Con sentenza non definitiva n. 4153/2020 del 26 ottobre 2020, il Tribunale di Torino pronunciava la separazione dei coniugi.
Il Tribunale di Torino,successivamente, con la sentenza emessa in data 28 novembre 2022 e ora oggetto di impugnazione, dichiarava la separazione personale delle parti.
Dava atto che la IA viveva con la madre. Per_2
Disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la IA liberamente, secondo accordi con la madre, o, in difetto, secondo un regime di visite indicato nel dispositivo della sentenza de qua.
Assegnava la casa coniugale alla SI con gli arredi che la componevano. CP_1
Poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla SI un contributo Pt_1 CP_1
mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , oltre il 100% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino.
Poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla SI un assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento di € 800,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Raccomandava alle parti di rivolgersi al Servizio di Psicologia/adulti affinché ricevessero supporto psicologico nella condizione separativa e nella gestione della IA.
Disponeva la presa in carico delle parti da parte del Servizio Sociale per la preparazione e l'avvio ad un percorso di mediazione.
Dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
3 Circa le questioni economiche , il Tribunale osservava che, dal complesso degli elementi probatori acquisiti, era emerso che il signor disponesse di un'elevata capacità economica. Pt_1
Egli, infatti, non aveva fornito prova della destinazione di tutte le elevate risorse che risultavano da lui possedute nel 2013 (oltre € 1.500.000,00).
Osservava il Primo Giudice che la capacità imprenditoriale del signor e la sua padronanza Pt_1
del settore degli investimenti, inducevano ad escludere che lo stesso – come sostenuto in atti – potesse vivere, ad oggi, col solo importo della pensione pari a poco meno di 1600 euro mensili.
Inoltre, il signor lavorava nella tabaccheria di Torino della quale percepiva gli utili, atteso Pt_1 che l'esercizio commerciale faceva capo alla società della compagna di cui egli deteneva una quota e atteso che la licenza commerciale, al originariamente intestata, era stata dal medesimo Pt_1
“trasferita” alla sua compagna.
Quanto alla situazione economica della SI , il Giudice di Prime cure osservava che la CP_1
medesima non svolgeva alcuna attività lavorativa (aveva smesso di lavorare dopo la nascita dei figli) e non percepiva redditi da pensione.
Ella percepiva esclusivamente l'assegno di mantenimento dal marito e a partire dal febbraio 2021 riceveva 300 euro al mese dal tutore della IA. In corso di causa, inoltre, era deceduta la madre della convenuta, sicché quest'ultima era divenuta titolare della quota del 50% di alcuni immobili siti in Chivasso i quali , tuttavia, non producevano reddito. Essa inoltre era risultata proprietaria di un immobile di 36mq a Diano MA ove trascorreva le vacanze ed attualmente viveva, unitamente alla IA, nella casa coniugale costituita da una villa con parco.
Il Tribunale, pertanto, tenuto conto delle risorse economiche del ricorrente, delle elevate spese che la gestione dell'immobile ex casa coniugale necessariamente comportava, della circostanza che la convenuta era comproprietaria di immobili potenzialmente produttivi di reddito e considerato anche l'elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, riteneva congruo quantificare in € 800,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie.
Con riferimento invece al contributo al mantenimento della IA, il Primo Giudice osservava che trascorreva il suo tempo prevalentemente con la madre, atteso che le attività che la stessa Per_2
svolgeva all'inizio del procedimento nell'ambito del progetto “Il sogno di EL” e che le occupavano gran parte delle giornate erano venute meno. Pertanto, tenuto conto delle risorse economiche delle parti per come sopra descritte nonché del fatto che la IA delle parti percepiva la somma di circa
700 euro al mese come pensione di invalidità di cui euro 300 venivano versate alla madre dal tutore, riteneva di quantificare il contributo al mantenimento dovuto dal padre in euro 200 mensili oltre al
100% delle spese straordinarie considerato che era comunque il signor a farsene carico Pt_1
4 integralmente come dal medesimo allegato, senza contestazione avversaria, in corso di giudizio di primo grado.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor lamentando, in Pt_1 primo luogo, l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale.
Precisava invero che lo stesso, nel corso del giudizio, aveva prodotto puntualmente la movimentazione del proprio conto corrente e la consistenza dei propri risparmi investiti nel deposito titoli (nell'anno 2016 la valorizzazione dei titoli al 31 dicembre era pari ad € 261.086,78, mentre al 31dicembre 2021 la valorizzazione dei titoli era pari ad € 38.433,04).
Nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto di assumere, quale parametro per la ricostruzione del patrimonio del ricorrente, un foglio Excel risalente al 2013, prodotto dalla controparte, privo di qualunque intestazione e di dubbia riconducibilità allo stesso sig. Pt_1
Allegava inoltre che i coniugi, in data 10 giugno 2011 avevano costituito un fondo patrimoniale sciolto poi consensualmente in data 30 gennaio 2015.
In tale fondo erano stati conferiti : la casa coniugale, il box in Torino (sito in Via Pertengo n. 2) ed i risparmi dei coniugi dei quali la stessa SI aveva prodotto la consistenza al 7 marzo CP_1
2015 di un deposito amministrato per € 135.958,51 e di un saldo sul conto corrente di € 95.723,09.
L'appellante pertanto chiedeva disporsi CTU contabile volta a verificare la consistenza di detto fondo patrimoniale all'atto dello scioglimento, e, di conseguenza,a verificare l'effettiva capacità economica della SI . CP_1
Aggiungeva di aver dimostrato in atti la chiusura della partita Iva e la conseguente cancellazione dal registro presso la Camera di Commercio, operazione indispensabile per poter accedere al pensionamento, come richiesto dallo stesso a fine 2021, per effetto del quale percepiva mensilmente la somma di € 1.564,28.
Affermava inoltre di aver effettuato elevati esborsi per dare avvio alla società “Il sogno di EL” e per acquistare l'immobile sito in Via Savigliano n. 1 in Torino ma che tali circostanze non erano state considerate dal Tribunale, pur essendo ampiamente documentate in atti mediante produzione degli estratti conto. La tabaccheria in Torino corso Principe Oddone era intestata alla società “Il sogno di EL” ma risultava sempre in perdita ( al 30 giugno 2021 aveva un passivo di 15.193,58 euro).
Si doleva dunque del fatto che, a fronte della cospicua documentazione contabile versata in atti, il
Tribunale avesse comparato le posizioni economiche delle parti ricorrendo a mere supposizioni e discostandosi dalle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, ritenendo, altresì, che il signor non vivesse, allo stato attuale, della sola pensione. Pt_1
5 Lamentava, in secondo luogo, l'errata ricostruzione dei redditi della IA . Per_2
L'appellante faceva infatti presente che la ricostruzione operata dal Tribunale non teneva conto del fatto che , oltre a percepire la somma di € 700,00 a titolo di pensione d'invalidità, Per_2 percepiva altresì l'indennità di accompagnamento pari a € 500,00 mensili come risultava dall'estratto conto prodotto dal ricorrente relativo all'anno 2016.
Lamentava, infine, l'errata ricostruzione della posizione economica della SI . CP_1
Evidenziava in particolare che, come emergeva dal libretto di lavoro versato in atti dalla controparte, la SI aveva maturato ben 18 anni di contributi, dunque, a decorrere dal 67° CP_1
anno di età (l'appellata era nata nell'anno 1957), ovvero dal 17 gennaio 2024, la stessa avrebbe potuto richiedere l'erogazione del trattamento pensionistico avvalendosi della c.d. Legge Amato.
Rappresentava inoltre che la SI , nel dicembre 2021, in seguito al decesso della madre CP_1
era diventata proprietaria al 50% degli immobili (dieci unità immobiliari) siti in Chivasso, dei quali già prima deteneva la proprietà per la quota di un sesto.
Rimarcava inoltre che la stessa era assegnataria della grande casa coniugale di proprietà del sig.
Pt_1
Concludeva quindi richiamando le conclusioni soprariportate.
Si costituiva in giudizio la SI domandando il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Rilevava, in primis, la tardività dell'eccezione sollevata dalla controparte relativa alla presunta falsità del documento qualificato come “di dubbia riconducibilità allo stesso Sig. (cfr. Pt_1
doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), considerato che, tale contestazione veniva effettuata per la prima volta in tale sede di gravame.
Precisava poi , con riferimento al fondo patrimoniale menzionato dall'appellante, fondo sciolto consensualmente dalle parti in data 30 gennaio 2015, che le giacenze presenti su tale fondo al 7 marzo 2015 ammontavano sul conto corrente ad € 95.723,09, e sul deposito titoli ad € 135.958,51 e che tali giacenze facevano capo direttamente al conto corrente personale del signor . Pt_1
Evidenziava che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla controparte, la disponibilità economica in capo al signor oltre che a derivare dalla pensione, proveniva, altresì, Pt_1
dall'attività della Tabaccheria di Torino che, seppur ceduta con atto di donazione alla compagna convivente, produceva comunque reddito per il nucleo familiare.
Ribadiva che l'appellante non aveva mai prodotto la copia degli atti notarili relativi all'acquisto della licenza per la Tabaccheria di Torino né quelli relativi all'acquisto di tutti gli altri immobili in capo alla società "Il Sogno di EL", atti dai quali sarebbe stato possibile verificare il prezzo corrisposto per l'acquisto.
6 Aggiungeva che il saldo del conto corrente personale del signor al 31 dicembre 2020, era Pt_1
pari ad € 62.039,35, con un deposito titoli personali di € 44.550,73 per un totale di € 106.590,08.
Secondo l'appellata, inoltre, costituiva ulteriormente prova della solidità patrimoniale dell'appellante anche il fatto che la Banca BPM avesse accettato fideiussioni personali del medesimo a garanzia di finanziamenti per un totale di € 190.000,00.
Pertanto, alla luce della condizione economica e patrimoniale del signor emersa nel corso Pt_1
del giudizio e caratterizzata da numerose proprietà immobiliari e mobiliari, da partecipazioni societarie e da svariati conti correnti con ingenti disponibilità, era poco credibile, che lo stesso vivesse allo stato attuale con la sola pensione di circa 1500 euro mensili.
Con riferimento invece ai redditi della IA , la SI faceva presente che la Per_2 CP_1
circostanza che la ragazza percepisse l'indennità di accompagnamento per circa € 500,00 mensili, non era un fatto rilevante, considerato che tale somma era gestita dal Tutore della IA, il quale versava alla madre unicamente l'importo di € 300,00 mensili.
Quanto alla ricostruzione della propria posizione economico-patrimoniale, l'appellata segnalava anzitutto che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla controparte, l'immobile ereditato di cui era comproprietaria al 50% con la sorella, era disabitato da oltre quarant'anni.
Tale immobile, peraltro, era composto da due alloggi, di cui uno completamente da ristrutturare
(inabitabile) e l'altro mai ultimato, con costi non sostenibili da parte dell'appellata.
L'altra abitazione, invece, sempre in comproprietà con la sorella, era abitata da quest'ultima che, di conseguenza, si era accollata tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ribadiva inoltre che la stessa, dal 1996, in seguito alla diagnosi della malattia di , di Per_2
comune accordo con il marito, non aveva più ripreso la propria attività lavorativa.
Ad oggi, quindi, all'età di 66 anni (cl. 1957) ella si trovava a non avere fonti di reddito al di fuori dell'assegno di mantenimento dovutole dal marito.
Aggiungeva che anche le spese relative alla grande casa coniugale in cui viveva con la IA, rappresentavano un considerevole onere economico da sostenere.
Concludeva quindi come in epigrafe.
La Corte invitava la SI a documentare l'ammontare della pensione percepita a far data CP_1
dal febbraio 2024.
Le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 13 dicembre 2024 e, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 9 maggio
2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
7 L'istanza istruttoria dell'appellante di disporre una CTU per accertare la situazione economica e patrimoniale delle parti ,allo stato attuale, risulta inammissibile in quanto ultronea posto che dagli atti emergono già sufficienti elementi per valutare la situazione economica delle parti in causa.
Parimenti deve essere rigettata l'istanza di produzione dei documenti elencati nella comparsa di costituzione e risposta della SI in grado di appello in quanto si tratta di CP_1
documentazione bancaria e di documentazione relativa al fondo patrimoniale tra le parti le quali ben avrebbero potuto essere prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie previste.
Ciò posto nel merito l'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente va ancora detto che non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere come ha concluso la difesa della SI in quanto la presente CP_1
sentenza è destinata a produrre i suoi effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa nelle more del presente giudizio tra le parti.
E' da ritenersi fuori discussione il fatto che il signor in costanza di matrimonio fosse Pt_1
titolare di beni immobili e di valori mobiliari elevati che traeva dalla sua attività di consulente aziendale e di imprenditore .
Le visure presso la Camera di Commercio alla data del 10 dicembre 2018 prodotte dalla SI
documentano l'esistenza di un'impresa individuale denominata e CP_1 Parte_1
di una società in nome collettivo i cui Controparte_2
è socia anche la SI Persona_4
Risultano anche altre società di cui il era socio Pt_1
Il documento 15 prodotto dalla SI riferibile all'anno 2013, quando la convivenza CP_1
matrimoniale era in corso,documenta investimenti e fondi di liquidità della famiglia per Pt_1
circa un milione di euro .
Il documento 13 prodotto dalla SI con la comparsa costitutiva di primo grado si CP_1
riferisce alla società ed elenca ben nove immobili di cui tale Controparte_3
società era titolare nel 2002.
Inoltre il signor era ed è il proprietario della villa con parco sita a Mappano ( Torino) ed Pt_1
adibita ad abitazione della famiglia ( immobile assegnato dalla sentenza di primo grado alla SI
). CP_1
Il fatto che , dopo lo scioglimento del fondo patrimoniale avvenuto nel gennaio 2015, il signor abbia sostenuto ingenti spese per acquistare un esercizio di tabaccheria a Mappano per il Pt_1
figlio nel 2016 e successivamente per avviare una tabaccheria in Torino via Principe Persona_3
Oddone 50 e annesso bar nonché successivamente per costituire la società “Il sogno di EL SA di
8 alla quale veniva intestato il nuovo locale commerciale genere tabaccheria acquistato Persona_4
in Torino corso Principe Oddone 42 ed altresì il nuovo alloggio in Torino via Savigliano 1 dove attualmente vive il signor denota una notevole liquidità e capacità di effettuare Pt_1
investimenti nel settore commerciale e societario in capo al signor Pt_1
Egli tuttora detiene una quota pari al 10% della società Il sogno di EL SA di LO MA e, quindi
, certamente beneficia di una parte degli utili di tale società.
Tuttavia, in una visione generale, non è chi non veda come il signor , titolare di un'ingente Pt_1
liquidità, si sia mosso nel senso di diminuire poco per volta tale liquidità costituendo società ed effettuando acquisti immobiliari e acquisti di esercizi commerciali intestandoli ad altri ( in particolare alla compagna e al figlio) pur avendo fornito dai propri conti la provvista necessaria per tali acquisti.
Pertanto attualmente non si può sostenere che il signor abbia come reddito soltanto la Pt_1
pensione di 1550 euro al mese circa in quanto è presumibile che dai denari che egli ha investito nella società Il sogno di EL SA di egli , al di là dell'intestazione alla compagna, gli Persona_4
derivino utili proporzionalmente corrispondenti ai valori mobiliari da lui medesimo investiti anche per acquistare gli immobili intestati alla predetta società.
Quindi il signor è attualmente proprietario della villa in Mappano già adibita a residenza Pt_1
familiare; è contitolare con la compagna della società Il sogno di EL SA di A tale Persona_4 società è intestato l'alloggio di via Savigliano 1 Torino dove il signor vive attualmente ed Pt_1
inoltre un garage in corso Principe Oddone 42 e un locale commerciale del genere tabaccheria sito in Torino via Principe Oddone 42.
I redditi attuali che il signor trae dall'esercizio tabaccheria in corso Principe Oddone non Pt_1
sono stati specificamente documentati ma sicuramente si aggirano su valori non minimi considerata l'entità delle somme investite, l'ubicazione dell'esercizio nel centro città di Torino e ,non ultimo, il fatto che l'esercizio sia tuttora aperto , circostanza che induce a ritenere che gli utili superino le perdite.
Inoltre da alcune ricevute prodotte dalla SI con la comparsa costitutiva deve ritenersi CP_1
provato che il signor conceda in locazione l'esercizio commerciale di corso Parte_1
Principe Oddone 50 in Torino al canone di 900 euro al mese.
Per quanto concerne la situazione personale della SI , occorre rilevare che la medesima CP_1
in costanza di matrimonio godeva di un tenore di vita elevato e che il matrimonio è durato circa 25 anni.
La SI inoltre in costanza di matrimonio lasciò un lavoro di impiegata per dedicarsi CP_1
interamente alla IA , portatrice di invalidità grave. Per_2
9 La IA , attualmente dichiarata interdetta e sottoposta a tutela, percepisce circa 1200 Per_2
euro mensili ( euro 700 per pensione di invalidità e euro 500 per indennità di accompagnamento) che sono gestiti dal tutore il quale versa mensilmente alla SI per il mantenimento di CP_1
la somma di euro 300. Per_2
Ciononostante le esigenze di cure , soprattutto mediche, di abbigliamento, di trasporto e di accudimento costante quotidiano, inducono questa Corte a confermare la statuizione secondo la quale il padre deve contribuire al mantenimento della IA , sia pure con una somma minima che si quantifica in euro 200 mensili.
Le spese straordinarie necessarie per la IA, preventivamente concordate, debbono essere poste a carico del signor che sicuramente è la parte economicamente più forte , per la quota del Pt_1
100%.
Pertanto per quanto concerne il mantenimento della IA deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la SI , vi sono alcuni fatti nuovi che CP_1
hanno determinato un miglioramento delle condizioni economiche della SI . CP_1
In primo luogo l'eredità ricevuta dalla madre nel 2021 che ha determinato l'acquisto in capo alla SI del 50% di una decina di immobili tra garage e alloggi ( questi ultimi però non CP_1
sarebbero usufruibili né produttivi di reddito perché la casa è vetusta e gli alloggi necessitano di ristrutturazione).
La SI è poi proprietaria di un alloggio con garage in Diano MA. CP_1
Potenzialmente tale alloggio, ove non usufruito per l'intera estate, potrebbe essere concesso in locazione con possibile redditività a vantaggio della SI . CP_1
Sussiste poi un fatto nuovo che è costituito dal percepimento a partire dal mese di febbraio 2024 della pensione di anzianità da parte della SI pari a euro 1185 mensili come da CP_1
documentazione prodotta in atti dalla parte appellata.
Senonchè, ritiene questa Corte che , essendo sopravvenuta la sentenza di divorzio tra le parti in data
31 gennaio 2024, sentenza passata in giudicato, tale fatto ( cioè il percepimento della pensione) essendo temporalmente successivo alla sentenza di divorzio potrà eventualmente essere fatto valere in un giudizio di modifica della sentenza di divorzio .
D'altronde non potrebbe essere tenuto conto di tale fatto in questa sede dove si tratta di decidere nel giudizio di separazione personale iniziato nel 2018 l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento della separazione che, in base all'orientamento prevalente della corte di legittimità ( cfr. Cass. n. 5497/1992 ) trova il suo limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ( nel caso di specie avvenuto nel marzo 2024).
10 Pertanto nel presente giudizio , si ritiene che la SI , seppur titolare di beni immobili, CP_1
non percepisca redditi personali tali da consentirle di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio così come previsto dall'art. 156 c.c.. Pertanto deve essere confermato l'assegno di mantenimento per la moglie di euro 800 mensili a carico del marito così come previsto dalla sentenza di primo grado.
Occorre inoltre anche considerare che la SI ha a suo carico tutte le spese di gestione CP_1 della casa dove attualmente vive e non è mai stata in grado di svolgere un'attività lavorativa propria perché doveva accudire la IA . Per_2
Per questi motivi
la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado debbono essere poste a carico del signor nella misura liquidata in dispositivo ( causa di valore Parte_1
indeterminabile essendo controversa la percentuale di partecipazione di ciascuno alle spese straordinarie) con i parametri medi ex d.m. 147-2022 ( ad eccezione della fase istruttoria considerata la semplicità della stessa per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi.
Ricorrono i presupposti per revocare l'ammissione della SI al gratuito CP_1
patrocinio come da separato decreto.
Le spese di lite vengono quindi liquidate in questo giudizio a favore della SI CP_1
in quanto ricorrono i presupposti per la revoca del patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto in data odierna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Minorenni Famiglia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, rigetta l'appello proposto da nei confronti della SI Parte_1 CP_1
avverso la sentenza di separazione personale del Tribunale di Torino emessa il 28
[...]
novembre 2022 che conferma.
Dà atto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata con separato decreto di questa Corte.
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della SI Parte_1 CP_1
che liquida in euro 2058 per la fase di studio della controversia, euro 1418 perla fase introduttiva,
11 euro 1522,50 per la fase istruttoria, euro 3470 per la fase decisionale e così per complessivi euro
8468,50 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma I quater dpr 115-2002 ricorrono i presupposti per il pagamento da parte del signor di un'ulteriore somma pari al contributo unificato. Parte_1
Torino 9 maggio 2025
Si comunichi.
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO
Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. CARMELA MASCARELLO Presidente
Dott.ssa ROBERTA COLLIDA' Consigliere
Dott.ssa ANNA GIULIA MELILLI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 196/2023 r.g.c. promossa in sede d'appello da:
, residente a [...], Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Laura Valeria Durante che lo rappresenta e difende in forza di procura in atti.
-appellante-
nei confronti di
, residente a [...], elettivamente domiciliata a Torino, Corso CP_1
Vittorio Emanuele II n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonina Scolaro che la rappresenta e difende in forza di procura in atti (ammessa al Gratuito Patrocinio a spese dello Stato con delibera del 1° aprile 2023).
-appellata-
In contradditorio con
1 PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO in persona del
Sost. Proc. Dr. che ha dichiarato che non intende presentare le proprie Persona_1
conclusioni nella causa sopraindicata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa ctu contabile per accertare la situazione economica attuale delle parti, accogliere l'appello e omissis in via principale disporre che in considerazione della sua indipendenza economica nulla sia dovuto a titolo di concorso nel mantenimento di maggiorenne ma interdetta e Per_2
sottoposta a tutela e che i genitori siano tenuti a concorrere al 50% nelle eventuali spese straordinarie che verranno sostenute nel suo interesse;
disporre in considerazione della indipendenza economica raggiunta dalla SI in CP_1 conseguenza del decesso della madre nonché in considerazione del conseguimento dell'età pensionabile che nulla sia dovuto alla SI a titolo di concorso nel suo CP_1
mantenimento.
In via di mero subordine: disporre che sia tenuto a corrispondere in Parte_1
favore della SI per il suo mantenimento la somma di euro 300 mensili;
disporre CP_1
che entrambi i genitori sostengano nella misura del 50% le spese straordinarie per la IA
. Con vittoria di spese e onorari. Per_2
CONCLUSIONI PER PARTE APPELLATA: dato atto che la sentenza di divorzio del 31 gennaio 2024 è stata notificata il 16 febbraio 2024 ed è passata in giudicato il 17 marzo
2024 dato atto che dal 1 febbraio 2024 la SI ha iniziato a percepire la pensione;
CP_1
dichiarare la cessazione della materia del contendere per tali motivi e comunque respingere l'appello del signor Pt_1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Le parti contraevano matrimonio civile in Chivasso (TO) in data 18 settembre 1993 e dall'unione nascevano due figli: (n. il 23 settembre 1994), ormai maggiorenne ed indipendente, Persona_3
ed (n. il 16 novembre 1996) che, seppur maggiorenne, era portatrice di handicap Per_2
(sottoposta a tutela in quanto dichiarata interdetta con sentenza dell'8 ottobre 2015 dal Tribunale di
Torino a causa del “disturbo dello spettro dell'autismo F 84”, diagnosticato sin dai primissimi anni di vita della bambina).
2 In data 16 ottobre 2018 il signor proponeva ricorso per separazione domandando la Pt_1
collocazione della IA presso di sé e la conseguente assegnazione della casa coniugale con la previsione di incontri madre-IA.
In punto economico, chiedeva che ciascuno genitore provvedesse al mantenimento di Per_2 quando l'avrebbe avuta con sé, e, in considerazione della sostanziale indipendenza economica della convenuta, domandava altresì di disporre che nulla fosse dovuto alla SI a titolo di CP_1
concorso per il suo mantenimento.
In via di subordine, chiedeva di confermare la collocazione di presso la madre con la Per_2
previsione che i genitori concorressero nelle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno.
La SI si costituiva in giudizio chiedendo di disporre la stabile collocazione della IA CP_1 presso di sé con l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di incontri padre-IA.
Chiedeva inoltre di disporre che il signor corrispondesse la somma di € 800,00 a titolo di Pt_1
mantenimento per la IA e la somma di € 2.000,00 mensili per il proprio mantenimento.
Con sentenza non definitiva n. 4153/2020 del 26 ottobre 2020, il Tribunale di Torino pronunciava la separazione dei coniugi.
Il Tribunale di Torino,successivamente, con la sentenza emessa in data 28 novembre 2022 e ora oggetto di impugnazione, dichiarava la separazione personale delle parti.
Dava atto che la IA viveva con la madre. Per_2
Disponeva che il padre potesse vedere e tenere con sé la IA liberamente, secondo accordi con la madre, o, in difetto, secondo un regime di visite indicato nel dispositivo della sentenza de qua.
Assegnava la casa coniugale alla SI con gli arredi che la componevano. CP_1
Poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla SI un contributo Pt_1 CP_1
mensile di € 200,00, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici
Istat, a titolo di contributo per il mantenimento della IA , oltre il 100% delle spese Per_2 straordinarie come da Protocollo d'intesa tra il Tribunale di Torino e il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Torino.
Poneva a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla SI un assegno di Pt_1 CP_1
mantenimento di € 800,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat.
Raccomandava alle parti di rivolgersi al Servizio di Psicologia/adulti affinché ricevessero supporto psicologico nella condizione separativa e nella gestione della IA.
Disponeva la presa in carico delle parti da parte del Servizio Sociale per la preparazione e l'avvio ad un percorso di mediazione.
Dichiarava integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
3 Circa le questioni economiche , il Tribunale osservava che, dal complesso degli elementi probatori acquisiti, era emerso che il signor disponesse di un'elevata capacità economica. Pt_1
Egli, infatti, non aveva fornito prova della destinazione di tutte le elevate risorse che risultavano da lui possedute nel 2013 (oltre € 1.500.000,00).
Osservava il Primo Giudice che la capacità imprenditoriale del signor e la sua padronanza Pt_1
del settore degli investimenti, inducevano ad escludere che lo stesso – come sostenuto in atti – potesse vivere, ad oggi, col solo importo della pensione pari a poco meno di 1600 euro mensili.
Inoltre, il signor lavorava nella tabaccheria di Torino della quale percepiva gli utili, atteso Pt_1 che l'esercizio commerciale faceva capo alla società della compagna di cui egli deteneva una quota e atteso che la licenza commerciale, al originariamente intestata, era stata dal medesimo Pt_1
“trasferita” alla sua compagna.
Quanto alla situazione economica della SI , il Giudice di Prime cure osservava che la CP_1
medesima non svolgeva alcuna attività lavorativa (aveva smesso di lavorare dopo la nascita dei figli) e non percepiva redditi da pensione.
Ella percepiva esclusivamente l'assegno di mantenimento dal marito e a partire dal febbraio 2021 riceveva 300 euro al mese dal tutore della IA. In corso di causa, inoltre, era deceduta la madre della convenuta, sicché quest'ultima era divenuta titolare della quota del 50% di alcuni immobili siti in Chivasso i quali , tuttavia, non producevano reddito. Essa inoltre era risultata proprietaria di un immobile di 36mq a Diano MA ove trascorreva le vacanze ed attualmente viveva, unitamente alla IA, nella casa coniugale costituita da una villa con parco.
Il Tribunale, pertanto, tenuto conto delle risorse economiche del ricorrente, delle elevate spese che la gestione dell'immobile ex casa coniugale necessariamente comportava, della circostanza che la convenuta era comproprietaria di immobili potenzialmente produttivi di reddito e considerato anche l'elevato tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio, riteneva congruo quantificare in € 800,00 mensili il contributo al mantenimento della moglie.
Con riferimento invece al contributo al mantenimento della IA, il Primo Giudice osservava che trascorreva il suo tempo prevalentemente con la madre, atteso che le attività che la stessa Per_2
svolgeva all'inizio del procedimento nell'ambito del progetto “Il sogno di EL” e che le occupavano gran parte delle giornate erano venute meno. Pertanto, tenuto conto delle risorse economiche delle parti per come sopra descritte nonché del fatto che la IA delle parti percepiva la somma di circa
700 euro al mese come pensione di invalidità di cui euro 300 venivano versate alla madre dal tutore, riteneva di quantificare il contributo al mantenimento dovuto dal padre in euro 200 mensili oltre al
100% delle spese straordinarie considerato che era comunque il signor a farsene carico Pt_1
4 integralmente come dal medesimo allegato, senza contestazione avversaria, in corso di giudizio di primo grado.
Nei confronti di tale sentenza proponeva tempestivo appello il signor lamentando, in Pt_1 primo luogo, l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie in relazione alla ricostruzione della propria situazione economico-patrimoniale.
Precisava invero che lo stesso, nel corso del giudizio, aveva prodotto puntualmente la movimentazione del proprio conto corrente e la consistenza dei propri risparmi investiti nel deposito titoli (nell'anno 2016 la valorizzazione dei titoli al 31 dicembre era pari ad € 261.086,78, mentre al 31dicembre 2021 la valorizzazione dei titoli era pari ad € 38.433,04).
Nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto di assumere, quale parametro per la ricostruzione del patrimonio del ricorrente, un foglio Excel risalente al 2013, prodotto dalla controparte, privo di qualunque intestazione e di dubbia riconducibilità allo stesso sig. Pt_1
Allegava inoltre che i coniugi, in data 10 giugno 2011 avevano costituito un fondo patrimoniale sciolto poi consensualmente in data 30 gennaio 2015.
In tale fondo erano stati conferiti : la casa coniugale, il box in Torino (sito in Via Pertengo n. 2) ed i risparmi dei coniugi dei quali la stessa SI aveva prodotto la consistenza al 7 marzo CP_1
2015 di un deposito amministrato per € 135.958,51 e di un saldo sul conto corrente di € 95.723,09.
L'appellante pertanto chiedeva disporsi CTU contabile volta a verificare la consistenza di detto fondo patrimoniale all'atto dello scioglimento, e, di conseguenza,a verificare l'effettiva capacità economica della SI . CP_1
Aggiungeva di aver dimostrato in atti la chiusura della partita Iva e la conseguente cancellazione dal registro presso la Camera di Commercio, operazione indispensabile per poter accedere al pensionamento, come richiesto dallo stesso a fine 2021, per effetto del quale percepiva mensilmente la somma di € 1.564,28.
Affermava inoltre di aver effettuato elevati esborsi per dare avvio alla società “Il sogno di EL” e per acquistare l'immobile sito in Via Savigliano n. 1 in Torino ma che tali circostanze non erano state considerate dal Tribunale, pur essendo ampiamente documentate in atti mediante produzione degli estratti conto. La tabaccheria in Torino corso Principe Oddone era intestata alla società “Il sogno di EL” ma risultava sempre in perdita ( al 30 giugno 2021 aveva un passivo di 15.193,58 euro).
Si doleva dunque del fatto che, a fronte della cospicua documentazione contabile versata in atti, il
Tribunale avesse comparato le posizioni economiche delle parti ricorrendo a mere supposizioni e discostandosi dalle risultanze emerse nel corso dell'istruttoria, ritenendo, altresì, che il signor non vivesse, allo stato attuale, della sola pensione. Pt_1
5 Lamentava, in secondo luogo, l'errata ricostruzione dei redditi della IA . Per_2
L'appellante faceva infatti presente che la ricostruzione operata dal Tribunale non teneva conto del fatto che , oltre a percepire la somma di € 700,00 a titolo di pensione d'invalidità, Per_2 percepiva altresì l'indennità di accompagnamento pari a € 500,00 mensili come risultava dall'estratto conto prodotto dal ricorrente relativo all'anno 2016.
Lamentava, infine, l'errata ricostruzione della posizione economica della SI . CP_1
Evidenziava in particolare che, come emergeva dal libretto di lavoro versato in atti dalla controparte, la SI aveva maturato ben 18 anni di contributi, dunque, a decorrere dal 67° CP_1
anno di età (l'appellata era nata nell'anno 1957), ovvero dal 17 gennaio 2024, la stessa avrebbe potuto richiedere l'erogazione del trattamento pensionistico avvalendosi della c.d. Legge Amato.
Rappresentava inoltre che la SI , nel dicembre 2021, in seguito al decesso della madre CP_1
era diventata proprietaria al 50% degli immobili (dieci unità immobiliari) siti in Chivasso, dei quali già prima deteneva la proprietà per la quota di un sesto.
Rimarcava inoltre che la stessa era assegnataria della grande casa coniugale di proprietà del sig.
Pt_1
Concludeva quindi richiamando le conclusioni soprariportate.
Si costituiva in giudizio la SI domandando il rigetto dell'appello e la conferma della CP_1
sentenza di primo grado.
Rilevava, in primis, la tardività dell'eccezione sollevata dalla controparte relativa alla presunta falsità del documento qualificato come “di dubbia riconducibilità allo stesso Sig. (cfr. Pt_1
doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione), considerato che, tale contestazione veniva effettuata per la prima volta in tale sede di gravame.
Precisava poi , con riferimento al fondo patrimoniale menzionato dall'appellante, fondo sciolto consensualmente dalle parti in data 30 gennaio 2015, che le giacenze presenti su tale fondo al 7 marzo 2015 ammontavano sul conto corrente ad € 95.723,09, e sul deposito titoli ad € 135.958,51 e che tali giacenze facevano capo direttamente al conto corrente personale del signor . Pt_1
Evidenziava che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla controparte, la disponibilità economica in capo al signor oltre che a derivare dalla pensione, proveniva, altresì, Pt_1
dall'attività della Tabaccheria di Torino che, seppur ceduta con atto di donazione alla compagna convivente, produceva comunque reddito per il nucleo familiare.
Ribadiva che l'appellante non aveva mai prodotto la copia degli atti notarili relativi all'acquisto della licenza per la Tabaccheria di Torino né quelli relativi all'acquisto di tutti gli altri immobili in capo alla società "Il Sogno di EL", atti dai quali sarebbe stato possibile verificare il prezzo corrisposto per l'acquisto.
6 Aggiungeva che il saldo del conto corrente personale del signor al 31 dicembre 2020, era Pt_1
pari ad € 62.039,35, con un deposito titoli personali di € 44.550,73 per un totale di € 106.590,08.
Secondo l'appellata, inoltre, costituiva ulteriormente prova della solidità patrimoniale dell'appellante anche il fatto che la Banca BPM avesse accettato fideiussioni personali del medesimo a garanzia di finanziamenti per un totale di € 190.000,00.
Pertanto, alla luce della condizione economica e patrimoniale del signor emersa nel corso Pt_1
del giudizio e caratterizzata da numerose proprietà immobiliari e mobiliari, da partecipazioni societarie e da svariati conti correnti con ingenti disponibilità, era poco credibile, che lo stesso vivesse allo stato attuale con la sola pensione di circa 1500 euro mensili.
Con riferimento invece ai redditi della IA , la SI faceva presente che la Per_2 CP_1
circostanza che la ragazza percepisse l'indennità di accompagnamento per circa € 500,00 mensili, non era un fatto rilevante, considerato che tale somma era gestita dal Tutore della IA, il quale versava alla madre unicamente l'importo di € 300,00 mensili.
Quanto alla ricostruzione della propria posizione economico-patrimoniale, l'appellata segnalava anzitutto che, contrariamente rispetto a quanto dedotto dalla controparte, l'immobile ereditato di cui era comproprietaria al 50% con la sorella, era disabitato da oltre quarant'anni.
Tale immobile, peraltro, era composto da due alloggi, di cui uno completamente da ristrutturare
(inabitabile) e l'altro mai ultimato, con costi non sostenibili da parte dell'appellata.
L'altra abitazione, invece, sempre in comproprietà con la sorella, era abitata da quest'ultima che, di conseguenza, si era accollata tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Ribadiva inoltre che la stessa, dal 1996, in seguito alla diagnosi della malattia di , di Per_2
comune accordo con il marito, non aveva più ripreso la propria attività lavorativa.
Ad oggi, quindi, all'età di 66 anni (cl. 1957) ella si trovava a non avere fonti di reddito al di fuori dell'assegno di mantenimento dovutole dal marito.
Aggiungeva che anche le spese relative alla grande casa coniugale in cui viveva con la IA, rappresentavano un considerevole onere economico da sostenere.
Concludeva quindi come in epigrafe.
La Corte invitava la SI a documentare l'ammontare della pensione percepita a far data CP_1
dal febbraio 2024.
Le parti precisavano le conclusioni definitive all'udienza del 13 dicembre 2024 e, decorsi i termini per le conclusionali e le repliche, la causa veniva decisa nella Camera di Consiglio del 9 maggio
2025.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
7 L'istanza istruttoria dell'appellante di disporre una CTU per accertare la situazione economica e patrimoniale delle parti ,allo stato attuale, risulta inammissibile in quanto ultronea posto che dagli atti emergono già sufficienti elementi per valutare la situazione economica delle parti in causa.
Parimenti deve essere rigettata l'istanza di produzione dei documenti elencati nella comparsa di costituzione e risposta della SI in grado di appello in quanto si tratta di CP_1
documentazione bancaria e di documentazione relativa al fondo patrimoniale tra le parti le quali ben avrebbero potuto essere prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni istruttorie previste.
Ciò posto nel merito l'appello non merita accoglimento.
Preliminarmente va ancora detto che non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata materia del contendere come ha concluso la difesa della SI in quanto la presente CP_1
sentenza è destinata a produrre i suoi effetti fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa nelle more del presente giudizio tra le parti.
E' da ritenersi fuori discussione il fatto che il signor in costanza di matrimonio fosse Pt_1
titolare di beni immobili e di valori mobiliari elevati che traeva dalla sua attività di consulente aziendale e di imprenditore .
Le visure presso la Camera di Commercio alla data del 10 dicembre 2018 prodotte dalla SI
documentano l'esistenza di un'impresa individuale denominata e CP_1 Parte_1
di una società in nome collettivo i cui Controparte_2
è socia anche la SI Persona_4
Risultano anche altre società di cui il era socio Pt_1
Il documento 15 prodotto dalla SI riferibile all'anno 2013, quando la convivenza CP_1
matrimoniale era in corso,documenta investimenti e fondi di liquidità della famiglia per Pt_1
circa un milione di euro .
Il documento 13 prodotto dalla SI con la comparsa costitutiva di primo grado si CP_1
riferisce alla società ed elenca ben nove immobili di cui tale Controparte_3
società era titolare nel 2002.
Inoltre il signor era ed è il proprietario della villa con parco sita a Mappano ( Torino) ed Pt_1
adibita ad abitazione della famiglia ( immobile assegnato dalla sentenza di primo grado alla SI
). CP_1
Il fatto che , dopo lo scioglimento del fondo patrimoniale avvenuto nel gennaio 2015, il signor abbia sostenuto ingenti spese per acquistare un esercizio di tabaccheria a Mappano per il Pt_1
figlio nel 2016 e successivamente per avviare una tabaccheria in Torino via Principe Persona_3
Oddone 50 e annesso bar nonché successivamente per costituire la società “Il sogno di EL SA di
8 alla quale veniva intestato il nuovo locale commerciale genere tabaccheria acquistato Persona_4
in Torino corso Principe Oddone 42 ed altresì il nuovo alloggio in Torino via Savigliano 1 dove attualmente vive il signor denota una notevole liquidità e capacità di effettuare Pt_1
investimenti nel settore commerciale e societario in capo al signor Pt_1
Egli tuttora detiene una quota pari al 10% della società Il sogno di EL SA di LO MA e, quindi
, certamente beneficia di una parte degli utili di tale società.
Tuttavia, in una visione generale, non è chi non veda come il signor , titolare di un'ingente Pt_1
liquidità, si sia mosso nel senso di diminuire poco per volta tale liquidità costituendo società ed effettuando acquisti immobiliari e acquisti di esercizi commerciali intestandoli ad altri ( in particolare alla compagna e al figlio) pur avendo fornito dai propri conti la provvista necessaria per tali acquisti.
Pertanto attualmente non si può sostenere che il signor abbia come reddito soltanto la Pt_1
pensione di 1550 euro al mese circa in quanto è presumibile che dai denari che egli ha investito nella società Il sogno di EL SA di egli , al di là dell'intestazione alla compagna, gli Persona_4
derivino utili proporzionalmente corrispondenti ai valori mobiliari da lui medesimo investiti anche per acquistare gli immobili intestati alla predetta società.
Quindi il signor è attualmente proprietario della villa in Mappano già adibita a residenza Pt_1
familiare; è contitolare con la compagna della società Il sogno di EL SA di A tale Persona_4 società è intestato l'alloggio di via Savigliano 1 Torino dove il signor vive attualmente ed Pt_1
inoltre un garage in corso Principe Oddone 42 e un locale commerciale del genere tabaccheria sito in Torino via Principe Oddone 42.
I redditi attuali che il signor trae dall'esercizio tabaccheria in corso Principe Oddone non Pt_1
sono stati specificamente documentati ma sicuramente si aggirano su valori non minimi considerata l'entità delle somme investite, l'ubicazione dell'esercizio nel centro città di Torino e ,non ultimo, il fatto che l'esercizio sia tuttora aperto , circostanza che induce a ritenere che gli utili superino le perdite.
Inoltre da alcune ricevute prodotte dalla SI con la comparsa costitutiva deve ritenersi CP_1
provato che il signor conceda in locazione l'esercizio commerciale di corso Parte_1
Principe Oddone 50 in Torino al canone di 900 euro al mese.
Per quanto concerne la situazione personale della SI , occorre rilevare che la medesima CP_1
in costanza di matrimonio godeva di un tenore di vita elevato e che il matrimonio è durato circa 25 anni.
La SI inoltre in costanza di matrimonio lasciò un lavoro di impiegata per dedicarsi CP_1
interamente alla IA , portatrice di invalidità grave. Per_2
9 La IA , attualmente dichiarata interdetta e sottoposta a tutela, percepisce circa 1200 Per_2
euro mensili ( euro 700 per pensione di invalidità e euro 500 per indennità di accompagnamento) che sono gestiti dal tutore il quale versa mensilmente alla SI per il mantenimento di CP_1
la somma di euro 300. Per_2
Ciononostante le esigenze di cure , soprattutto mediche, di abbigliamento, di trasporto e di accudimento costante quotidiano, inducono questa Corte a confermare la statuizione secondo la quale il padre deve contribuire al mantenimento della IA , sia pure con una somma minima che si quantifica in euro 200 mensili.
Le spese straordinarie necessarie per la IA, preventivamente concordate, debbono essere poste a carico del signor che sicuramente è la parte economicamente più forte , per la quota del Pt_1
100%.
Pertanto per quanto concerne il mantenimento della IA deve quindi essere confermata la sentenza di primo grado.
Per quanto concerne l'assegno di mantenimento per la SI , vi sono alcuni fatti nuovi che CP_1
hanno determinato un miglioramento delle condizioni economiche della SI . CP_1
In primo luogo l'eredità ricevuta dalla madre nel 2021 che ha determinato l'acquisto in capo alla SI del 50% di una decina di immobili tra garage e alloggi ( questi ultimi però non CP_1
sarebbero usufruibili né produttivi di reddito perché la casa è vetusta e gli alloggi necessitano di ristrutturazione).
La SI è poi proprietaria di un alloggio con garage in Diano MA. CP_1
Potenzialmente tale alloggio, ove non usufruito per l'intera estate, potrebbe essere concesso in locazione con possibile redditività a vantaggio della SI . CP_1
Sussiste poi un fatto nuovo che è costituito dal percepimento a partire dal mese di febbraio 2024 della pensione di anzianità da parte della SI pari a euro 1185 mensili come da CP_1
documentazione prodotta in atti dalla parte appellata.
Senonchè, ritiene questa Corte che , essendo sopravvenuta la sentenza di divorzio tra le parti in data
31 gennaio 2024, sentenza passata in giudicato, tale fatto ( cioè il percepimento della pensione) essendo temporalmente successivo alla sentenza di divorzio potrà eventualmente essere fatto valere in un giudizio di modifica della sentenza di divorzio .
D'altronde non potrebbe essere tenuto conto di tale fatto in questa sede dove si tratta di decidere nel giudizio di separazione personale iniziato nel 2018 l'an e il quantum dell'assegno di mantenimento della separazione che, in base all'orientamento prevalente della corte di legittimità ( cfr. Cass. n. 5497/1992 ) trova il suo limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio ( nel caso di specie avvenuto nel marzo 2024).
10 Pertanto nel presente giudizio , si ritiene che la SI , seppur titolare di beni immobili, CP_1
non percepisca redditi personali tali da consentirle di mantenere il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio così come previsto dall'art. 156 c.c.. Pertanto deve essere confermato l'assegno di mantenimento per la moglie di euro 800 mensili a carico del marito così come previsto dalla sentenza di primo grado.
Occorre inoltre anche considerare che la SI ha a suo carico tutte le spese di gestione CP_1 della casa dove attualmente vive e non è mai stata in grado di svolgere un'attività lavorativa propria perché doveva accudire la IA . Per_2
Per questi motivi
la sentenza di primo grado deve essere integralmente confermata.
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite del presente grado debbono essere poste a carico del signor nella misura liquidata in dispositivo ( causa di valore Parte_1
indeterminabile essendo controversa la percentuale di partecipazione di ciascuno alle spese straordinarie) con i parametri medi ex d.m. 147-2022 ( ad eccezione della fase istruttoria considerata la semplicità della stessa per la quale si ritiene di applicare i parametri minimi.
Ricorrono i presupposti per revocare l'ammissione della SI al gratuito CP_1
patrocinio come da separato decreto.
Le spese di lite vengono quindi liquidate in questo giudizio a favore della SI CP_1
in quanto ricorrono i presupposti per la revoca del patrocinio a spese dello Stato come da separato decreto in data odierna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino,
Sezione Minorenni Famiglia, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, rigetta l'appello proposto da nei confronti della SI Parte_1 CP_1
avverso la sentenza di separazione personale del Tribunale di Torino emessa il 28
[...]
novembre 2022 che conferma.
Dà atto che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata revocata con separato decreto di questa Corte.
Condanna alla rifusione delle spese di lite a favore della SI Parte_1 CP_1
che liquida in euro 2058 per la fase di studio della controversia, euro 1418 perla fase introduttiva,
11 euro 1522,50 per la fase istruttoria, euro 3470 per la fase decisionale e così per complessivi euro
8468,50 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma I quater dpr 115-2002 ricorrono i presupposti per il pagamento da parte del signor di un'ulteriore somma pari al contributo unificato. Parte_1
Torino 9 maggio 2025
Si comunichi.
Il Presidente est.
Carmela Mascarello
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