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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 01/04/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
RG Nr. 119/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8.10.2024
Da
A FAVORE DEI Parte_1 [...]
( CF ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso avv. Alessandra Lovero con studio in Trieste via San Francesco 9, in virtù di mandato rilasciato su separato foglio unito telematicamente in calce alla memoria difensiva di primo grado, dal Presidente Alternativamente le comunicazioni e notifiche Controparte_1
E dovranno essere eseguite ai seghuenti indirizzi di posta certificata : .mmba. e Email_1
[...]
ovvero al seguente numero di fax 06/37512033 Email_3
appellante
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato in Asti (AT), via Roero n.43, presso l'avv. Stefano Tacchino
(C.F.: ) del Foro di Asti che lo rappresenta e difende, anche per il presente C.F._2 grado del giudizio, giusta procura speciale 15/11/2023, rilasciata su separato foglio unito telematicamente al ricorso introduttivo di primo grado, che si allega al presente atto.
Il sunnominato procuratore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax: 0141/30847 o all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata , Email_4
appellato appello avverso la sentenza n. 92/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 16.04.2024 e non notificata
In punto: contributo di solidarietà III quinquennio e IV quinquennio introdotti con delibere della n. 3/13 e 10/17 Pt_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia la Corte in riforma della sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso della udienza di discussione e per l'effetto voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo da;
CP_2
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Per parte : CP_2 reiectis adversis, previe le declaratorie di diritto del caso, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. in via preliminare processuale, dandosi atto che innanzi al Tribunale di Udine il deposito del ricorso introduttivo e dei documenti ad esso allegati è avvenuto “in via telematica”, se del caso, disporre l'acquisizionedel Fascicolo Informatico d'Ufficio del primo grado, contenente i depositi e le produzioni effettuate dal conchiudente in quel grado del giudizio;
2. nel merito respingere l'appello proposto dalla Parte_3
in quanto manifestamente infondato, e confermare la sentenza
[...]
impugnata;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo secondo grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Tacchino, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, in accoglimento del ricorso promosso da CP_2
CP_ titolare dall'aprile 2017 di pensione di vecchiaia anticipata erogata in totalizzazione dall'
[...]
e dalla ( d'ora in poi per brevità , per un Parte_3 Pt_2 importo lordo di euro 4200,33 per tredici mensilità, dichiarava l'illegittimità delle trattenute operate dalla a danno dell'assistito, condannando l'ente previdenziale alla corresponsione in suo favore Pt_1
di quanto indebitamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà per il periodo dal 2017 al 2023 compreso.
Il ricorrente in primo grado aveva lamentato che la pensione nella quota versata dalla ( pari Pt_2
ad euro 3.373,59), dal mese di aprile 2017 a dicembre 2018 era stata sottoposta a trattenuta per la prima volta in forza della delibera 3/13 che aveva prorogato il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del regolamento per la disciplina del regime previdenziale del 2004; una seconda volta dal gennaio
2019 al 2023 ex art. 29 del regolamento per un ammontare complessivo di euro 1455,08.
Il tribunale, rigettata l'eccezione di decadenza del ricorso per difetto di preventivo ricorso amministrativo e l'eccezione di prescrizione quinquennale non applicabile in ragione del termine decennale, in adesione a consolidato orientamento della Suprema Corte che vietava di ridurre l'ammontare dei trattamenti pensionistici in essere in forza di delibere regolamentari, trattandosi di prelievo protratto nel tempo ( per sette anni) e che pertanto non poteva essere ritenuto provvisorio, in assenza di norma di legge che consentisse il prelievo forzoso, accertata l'illegittimità delle trattenute condannava la a restituire al la somma di euro 1455,08, oltre alle ulteriori somme Pt_1 CP_2 eventualmente trattenute dall'1.11.23 e condannava l'ente alla rifusione delle spese di CP_4
lite.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la instando per la riforma integrale della Pt_2
decisione.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'impugnazione del tutto infondata in ragione di CP_2
orientamento della Suprema Corte e della Corte di Appello di Trieste assunto in controversie analoghe.
3. All'udienza del 27 marzo 2025 la causa, che ha subito un cambio di relatore in ragione della immissione in possesso del nuovo Consigliere Lavoro della Corte di Appello di Trieste, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Pt_2
Con il primo lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure dell'autonomia normativa della nel mutato quadro normativo trattandosi di prelievi praticati rispetto alla Pt_2 pensione liquidata successivamente all'adozione della delibera n. 3/13 approvata con DI del 2.10.13
e delibera n.10/17 del 29.11.17 approvata con DI 21.11.18.
Potere normativo, secondo l'appellante, conferito all'ente dal legislatore con la novella all'art. 3 comma secondo legge n. 335/95 introdotta dall'art. 1 comma 796 legge 296/06. Con il secondo motivo l'appellante lamentava l'omessa considerazione della documentazione versata in atti da cui emergeva la prova della straordinarietà del prelievo e in ogni caso della funzionalità dello stesso ad evitare un default tecnico della Pt_1
Con terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale nonostante la norma di legge di cui all'art. 19 legge n. 21 del 1986 contemplasse la prescrizione quinquennale per i ratei di pensione. Nel caso di specie prima della notificazione del ricorso di primo grado in data 16.11.23 il non aveva posto in essere validi CP_2
atti interruttivi;
pertanto ogni credito era estinto per il periodo anteriore al 16.11.18.
5. Il nel costituirsi ha contestato integralmente l'impugnazione richiamando per ogni motivo CP_2
di appello giurisprudenza di legittimità e di merito anche di questo ufficio che si era già espressa in senso favorevole all'assistito.
6. L'appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
I primi due motivi di appello in quanto connessi sono esaminabili congiuntamente e risultano infondati alla luce del principio di diritto già espresso da questa Corte in controversie analoghe ( cfr.
Corte di Appello di Trieste tra le altre n. 164/2024 e 167/2024), secondo cui la in assenza Pt_2
di norma di legge, non poteva stabilire un prelievo forzoso che- nella sostanza- riduce la quota di pensione erogabile al . CP_2
Nel caso di specie infatti la CNPADC con le delibere n. 3/ 2013 e n.10/ 2017, ha prorogato il contributo di solidarietà introdotto con la norma regolamentare del 2004 (art. 22), per un periodo temporale continuativo dal 2017 al 2023, in assenza della norma di legge necessaria ai sensi dell'art. 23 Cost.
7. Illegittimità dichiarata costantemente dalla Corte di Cassazione nelle pronunce richiamate dal primo giudice e confermata anche con riferimento a casi di pensionati- al pari dell'odierno appellato- collocati in pensione dopo il 2003 e quindi nella vigenza della norma regolamentare invocata dall'ente appellante.
In particolare con l'ordinanza n. 28542/2024 che è richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. per la identità dei motivi esaminati dai giudici di legittimità con quelli oggetto della odierna devoluzione, i giudici di legittimità hanno evidenziato ai punti motivazionali 8 e ss quanto segue:”
8. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n.
32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n.
6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n.
29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024,
n. 7489/2024, n.23257/2024).
9. E ciò in considerazione del fatto che: a) l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, comma12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a Pt_1
variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
c) l'art.1, comma 488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte
(v. ad es. Cass. n.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, comma 12 l. n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall'art.1, comma 763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/2018) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, comma 12 l. n.335/1995 non attribuisce alla il potere di Pt_1
istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si
è limitata ad incidere la novella dell'art.1, comma 763 legge n.296/2006; e) la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile
2016, n. 6702); f) l'art.24, comma 24, lett. b) d.l. n.201/2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. 10. Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell'art.23 Cost.”( cfr. il sottolineato è della scrivente).
8. Analogamente il terzo motivo sulla prescrizione quinquennale va disatteso in ragione della considerazione che ai fini della prescrizione quinquennale invocata dall'appellante e di cui all'art. 19 comma 3 legge 21/86, come pure ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. è necessario che il credito sia liquido ed esigibile.
Per contro quando la controversia verte- come nel caso di specie- proprio sull'ammontare del trattamento pensionistico ( ossia con o senza l'applicazione del contributo di solidarietà), allora il credito non può essere ritenuto liquido e quindi il diritto alla riliquidazione è soggetto al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. ( in tal senso Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022,
n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass.
28/08/2024, n.23257).
9. Rigettati tutti i motivi di appello la sentenza di primo grado va confermata con il favore delle spese che sono liquidate in ragione del valore della controversia dichiarato dall'appellante e della serialità delle questioni trattate dal Collegio, secondo i valori minimi di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni per la fase di studio, introduttiva e di discussione della controversia ( valore indeterminabile prima fascia).
Spese del grado che su richiesta sono distratte in favore del procuratore anticipatario avv. Tacchino.
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 3473,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione a favore dell'Avv. Stefano Tacchino, dichiaratosi antistatario;
;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari Il Presidente
Lucio Benvegnù
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Collegio di Lavoro -
composta dai Signori Magistrati
Dr. . Lucio Benvegnù Presidente
Dr. Annalisa Multari Consigliere rel.
Dr. Giuliano Berardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 8.10.2024
Da
A FAVORE DEI Parte_1 [...]
( CF ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Arturo Maresca e Marco Conti ed elettivamente domiciliata presso avv. Alessandra Lovero con studio in Trieste via San Francesco 9, in virtù di mandato rilasciato su separato foglio unito telematicamente in calce alla memoria difensiva di primo grado, dal Presidente Alternativamente le comunicazioni e notifiche Controparte_1
E dovranno essere eseguite ai seghuenti indirizzi di posta certificata : .mmba. e Email_1
[...]
ovvero al seguente numero di fax 06/37512033 Email_3
appellante
Contro
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e ivi Controparte_2 C.F._1 residente, elettivamente domiciliato in Asti (AT), via Roero n.43, presso l'avv. Stefano Tacchino
(C.F.: ) del Foro di Asti che lo rappresenta e difende, anche per il presente C.F._2 grado del giudizio, giusta procura speciale 15/11/2023, rilasciata su separato foglio unito telematicamente al ricorso introduttivo di primo grado, che si allega al presente atto.
Il sunnominato procuratore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art.176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso il numero di fax: 0141/30847 o all'indirizzo di Posta
Elettronica Certificata , Email_4
appellato appello avverso la sentenza n. 92/2024 del tribunale di Trieste pubblicata il 16.04.2024 e non notificata
In punto: contributo di solidarietà III quinquennio e IV quinquennio introdotti con delibere della n. 3/13 e 10/17 Pt_1
CONCLUSIONI
Per parte appellante
Voglia la Corte in riforma della sentenza di primo grado per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che saranno chiarite nel corso della udienza di discussione e per l'effetto voglia rigettare le domande formulate nel ricorso introduttivo da;
CP_2
il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio
Per parte : CP_2 reiectis adversis, previe le declaratorie di diritto del caso, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello:
1. in via preliminare processuale, dandosi atto che innanzi al Tribunale di Udine il deposito del ricorso introduttivo e dei documenti ad esso allegati è avvenuto “in via telematica”, se del caso, disporre l'acquisizionedel Fascicolo Informatico d'Ufficio del primo grado, contenente i depositi e le produzioni effettuate dal conchiudente in quel grado del giudizio;
2. nel merito respingere l'appello proposto dalla Parte_3
in quanto manifestamente infondato, e confermare la sentenza
[...]
impugnata;
3. in ogni caso, con vittoria di spese e compensi anche di questo secondo grado del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Stefano Tacchino, che si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con la sentenza impugnata il tribunale di Trieste, in accoglimento del ricorso promosso da CP_2
CP_ titolare dall'aprile 2017 di pensione di vecchiaia anticipata erogata in totalizzazione dall'
[...]
e dalla ( d'ora in poi per brevità , per un Parte_3 Pt_2 importo lordo di euro 4200,33 per tredici mensilità, dichiarava l'illegittimità delle trattenute operate dalla a danno dell'assistito, condannando l'ente previdenziale alla corresponsione in suo favore Pt_1
di quanto indebitamente trattenuto a titolo di contributo di solidarietà per il periodo dal 2017 al 2023 compreso.
Il ricorrente in primo grado aveva lamentato che la pensione nella quota versata dalla ( pari Pt_2
ad euro 3.373,59), dal mese di aprile 2017 a dicembre 2018 era stata sottoposta a trattenuta per la prima volta in forza della delibera 3/13 che aveva prorogato il contributo di solidarietà di cui all'art. 22 del regolamento per la disciplina del regime previdenziale del 2004; una seconda volta dal gennaio
2019 al 2023 ex art. 29 del regolamento per un ammontare complessivo di euro 1455,08.
Il tribunale, rigettata l'eccezione di decadenza del ricorso per difetto di preventivo ricorso amministrativo e l'eccezione di prescrizione quinquennale non applicabile in ragione del termine decennale, in adesione a consolidato orientamento della Suprema Corte che vietava di ridurre l'ammontare dei trattamenti pensionistici in essere in forza di delibere regolamentari, trattandosi di prelievo protratto nel tempo ( per sette anni) e che pertanto non poteva essere ritenuto provvisorio, in assenza di norma di legge che consentisse il prelievo forzoso, accertata l'illegittimità delle trattenute condannava la a restituire al la somma di euro 1455,08, oltre alle ulteriori somme Pt_1 CP_2 eventualmente trattenute dall'1.11.23 e condannava l'ente alla rifusione delle spese di CP_4
lite.
2. Avverso la sentenza ha proposto appello la instando per la riforma integrale della Pt_2
decisione.
Si è costituito il instando per il rigetto dell'impugnazione del tutto infondata in ragione di CP_2
orientamento della Suprema Corte e della Corte di Appello di Trieste assunto in controversie analoghe.
3. All'udienza del 27 marzo 2025 la causa, che ha subito un cambio di relatore in ragione della immissione in possesso del nuovo Consigliere Lavoro della Corte di Appello di Trieste, è stata discussa e decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura alle parti in udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. La ha impugnato la sentenza di primo grado con tre motivi. Pt_2
Con il primo lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice di prime cure dell'autonomia normativa della nel mutato quadro normativo trattandosi di prelievi praticati rispetto alla Pt_2 pensione liquidata successivamente all'adozione della delibera n. 3/13 approvata con DI del 2.10.13
e delibera n.10/17 del 29.11.17 approvata con DI 21.11.18.
Potere normativo, secondo l'appellante, conferito all'ente dal legislatore con la novella all'art. 3 comma secondo legge n. 335/95 introdotta dall'art. 1 comma 796 legge 296/06. Con il secondo motivo l'appellante lamentava l'omessa considerazione della documentazione versata in atti da cui emergeva la prova della straordinarietà del prelievo e in ogni caso della funzionalità dello stesso ad evitare un default tecnico della Pt_1
Con terzo motivo censurava la sentenza nel punto in cui il primo giudice aveva rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale nonostante la norma di legge di cui all'art. 19 legge n. 21 del 1986 contemplasse la prescrizione quinquennale per i ratei di pensione. Nel caso di specie prima della notificazione del ricorso di primo grado in data 16.11.23 il non aveva posto in essere validi CP_2
atti interruttivi;
pertanto ogni credito era estinto per il periodo anteriore al 16.11.18.
5. Il nel costituirsi ha contestato integralmente l'impugnazione richiamando per ogni motivo CP_2
di appello giurisprudenza di legittimità e di merito anche di questo ufficio che si era già espressa in senso favorevole all'assistito.
6. L'appello va rigettato per le assorbenti ragioni che seguono.
I primi due motivi di appello in quanto connessi sono esaminabili congiuntamente e risultano infondati alla luce del principio di diritto già espresso da questa Corte in controversie analoghe ( cfr.
Corte di Appello di Trieste tra le altre n. 164/2024 e 167/2024), secondo cui la in assenza Pt_2
di norma di legge, non poteva stabilire un prelievo forzoso che- nella sostanza- riduce la quota di pensione erogabile al . CP_2
Nel caso di specie infatti la CNPADC con le delibere n. 3/ 2013 e n.10/ 2017, ha prorogato il contributo di solidarietà introdotto con la norma regolamentare del 2004 (art. 22), per un periodo temporale continuativo dal 2017 al 2023, in assenza della norma di legge necessaria ai sensi dell'art. 23 Cost.
7. Illegittimità dichiarata costantemente dalla Corte di Cassazione nelle pronunce richiamate dal primo giudice e confermata anche con riferimento a casi di pensionati- al pari dell'odierno appellato- collocati in pensione dopo il 2003 e quindi nella vigenza della norma regolamentare invocata dall'ente appellante.
In particolare con l'ordinanza n. 28542/2024 che è richiamata in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. per la identità dei motivi esaminati dai giudici di legittimità con quelli oggetto della odierna devoluzione, i giudici di legittimità hanno evidenziato ai punti motivazionali 8 e ss quanto segue:”
8. La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere la illegittimità del contributo straordinario (a partire da Cass. n. 25212/2009, poi seguita ex multis da Cass. n. 31875/2018, n.
32595/2018, n. 423/2019, n. 603/2019, n. 982/2019, n. 16814/2019, n. 28054/2020, n. 6301/2022, n.
6897/2022, n. 18565/2022; n. 18566/2022; n. 18570/2022; n. 29382/2022; n. 29535/2022; n.
29523/2022; n. 9886/2023, n. 9893/2023, n. 9914/2023, n. 10047/2023, n. 12122/2023, n. 6170/2024,
n. 7489/2024, n.23257/2024).
9. E ciò in considerazione del fatto che: a) l'autonomia regolamentare della è stabilita nei limiti dell'art.3, comma12 legge n.335/1995, ovvero con riguardo a Pt_1
variazioni delle aliquote contributive, riparametrazione dei coefficienti di rendimento e, in ultimo, a ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico. Esula da tale novero qualsiasi provvedimento degli enti previdenziali privatizzati (quale, nella specie, l'art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale), che introduca - a prescindere dal "criterio di determinazione del trattamento pensionistico" - la previsione di una trattenuta a titolo di "contributo di solidarietà" sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti;
b) il contributo di solidarietà, anche sulla base di quanto affermato da Corte Cost. sentenza n.173/2016, ha natura di prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art.23 Cost., ed è dunque sottoposto alla riserva di legge;
c) l'art.1, comma 488 legge n.147/2013, da un lato, pone quale condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali la loro finalizzazione ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà, avente carattere provvisorio e limitato nel tempo;
dall'altro lato, trattandosi di norma di interpretazione autentica, riguardante provvedimenti che abbiano inciso sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, non attiene alla materia in esame. Tali assunti sono stati confermati da questa Corte
(v. ad es. Cass. n.36001/22) anche riguardo alle trattenute operate per il secondo quinquennio di applicabilità del contributo di solidarietà; d) pur a voler prescindere dal precedente testo dell'art.3, comma 12 l. n.335/1995 e considerando solo il nuovo testo della norma, come derivante dall'art.1, comma 763 legge n.296/2006, questa Corte ha ugualmente chiarito (v. Cass.31875/2018) che, nell'attuale formulazione, l'art.3, comma 12 l. n.335/1995 non attribuisce alla il potere di Pt_1
istituire un contributo di solidarietà, poiché esso è incompatibile con il sistema del pro rata su cui si
è limitata ad incidere la novella dell'art.1, comma 763 legge n.296/2006; e) la norma di interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 488, legge n.147/2013, pone come condizione di legittimità degli atti adottati dagli enti previdenziali che essi siano finalizzati ad assicurare
l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, proprio perché esso ha carattere provvisorio e limitato nel tempo (vedi, per tutte: Cass. 10 dicembre 2018, n. 31875; Cass. 6 aprile
2016, n. 6702); f) l'art.24, comma 24, lett. b) d.l. n.201/2011 conv. con legge n.214/2011, riguarda provvedimenti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine, mentre sicuramente tale finalità non rappresenta un connotato del contributo straordinario di solidarietà in oggetto, come già detto. 10. Tali principi valgono anche nel caso di un trattamento pensionistico non ancora maturato al tempo della prima delibera di applicazione del contributo di solidarietà, essendo appunto tale contributo illegittimo, siccome in violazione dell'art.23 Cost.”( cfr. il sottolineato è della scrivente).
8. Analogamente il terzo motivo sulla prescrizione quinquennale va disatteso in ragione della considerazione che ai fini della prescrizione quinquennale invocata dall'appellante e di cui all'art. 19 comma 3 legge 21/86, come pure ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.c. è necessario che il credito sia liquido ed esigibile.
Per contro quando la controversia verte- come nel caso di specie- proprio sull'ammontare del trattamento pensionistico ( ossia con o senza l'applicazione del contributo di solidarietà), allora il credito non può essere ritenuto liquido e quindi il diritto alla riliquidazione è soggetto al termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. ( in tal senso Cass. n. 31357/2022, n. 31641/2022, n. 31642/2022,
n.449/2023, n.688/2023, n. 4349/2023, n. 4362/2023, n. 4604/2023, n. 6170/2024; da ultimo, Cass.
28/08/2024, n.23257).
9. Rigettati tutti i motivi di appello la sentenza di primo grado va confermata con il favore delle spese che sono liquidate in ragione del valore della controversia dichiarato dall'appellante e della serialità delle questioni trattate dal Collegio, secondo i valori minimi di cui al DM 55/14 e ss. modificazioni per la fase di studio, introduttiva e di discussione della controversia ( valore indeterminabile prima fascia).
Spese del grado che su richiesta sono distratte in favore del procuratore anticipatario avv. Tacchino.
Al rigetto consegue l'attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per porre a carico dell'appellante l'ulteriore onere di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.
PER QUESTI MOTIVI
Ogni contraria istanza eccezione domanda disattesa o/o assorbita, definitivamente pronunciando:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida per compensi professionali in complessivi euro 3473,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione a favore dell'Avv. Stefano Tacchino, dichiaratosi antistatario;
;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma del comma
1 bis dello stesso art. 13.
Trieste, 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Annalisa Multari Il Presidente
Lucio Benvegnù