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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/04/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2008/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come in atti, Parte_1
dall'Avv.to Ercolanese Teresa, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Funari CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.03.2024, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 1635/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(assegno di invalidità civile ex L.118/71).
Costituitosi l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità dei CP_1
motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento;
motivo per il quale l'opposizione appare infondata.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“La sig.ra , allo stato di anni 64, è portatrice delle seguenti infermità: Parte_1
- Diabete mellito
- Ipertensione arteriosa
- Sclerodermia ad interessamento cutaneo
- Sindrome depressiva endoreattiva lieve”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“La prima infermità è inquadrabile nella voce tabellare 9309 (“DIABETE MELLITO 1° O
2° CON COMPLICANZE MICRO-MACROANGIOPATICHE CON
MANIFESTAZIONI CLINICHE DI MEDIO GRADO (CLASSE III) prevista con un tasso di invalidità compreso tra 41% e 50%.%. Alla luce delle evidenze obiettive e delle risultanze degli accertamenti eseguiti, in assenza di complicanze, è possibile applicare il criterio proporzionale riduzionistico e affermare che la suddetta patologia dia luogo ad un quadro clinico, coerente con una valutazione di invalidità pari al 25% (venticinque per cento);
La seconda infermità è da classificare nella voce tabellare 6441 (“Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve NYHA I”) prevista con valore di invalidità variabile tra il 21 ed il 30%. In conformità con l'operazione peritale e delle obiettività che ne sono risultate, è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 25%
(venticinque per cento).
La terza infermità è identificabile nella voce tabellare 9326 (Sclerodermia con lieve compromissione viscerale) prevista con tasso di invalidità compreso tra 41% e 50%. In assenza di certificati che attestino compromissione viscerale, è possibile applicare il criterio proporzionale riduzionistico e pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 25%
(venticinque per cento).
La quarta infermità è identificabile nella voce tabellare 2206 (Sindrome depressiva endoreattiva lieve) prevista con tasso di invalidità fisso del 10% In conformità con
l'operazione peritale e delle obiettività che ne sono risultate, è possibile pervenire ad una valutazione di invalidità pari al 10% (dieci per cento).
Nel caso di specie, dunque, si può inquadrare la sig.ra come un Parte_1
soggetto
“Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34 al 73%” nella misura del 62% (sessantadue per cento)”.
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del
62%, negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il beneficio dell'assegno di invalidità civile.
Per quanto concerne la contestazione di parte istante circa l'errata valutazione, da parte del ctu, della patologia cardiaca desumibile dal certificato del 05.06.2023, va innanzitutto precisato che nello stesso certificato è riportata una mera formulazione diagnostica di
“Ipertensione arteriosa in diabetica con sclerodermia II classe NYHA” non suffragata da alcuna indagine strumentale necessaria ai fini di una corretta valutazione medico legale.
Ciò premesso, l'asserita patologia cardiaca non è riscontrata dal consulente tecnico che, infatti, in sede di accesso peritale del 07.11.2023, quindi successivamente alla visita cardiologica del 05.06.2023, con riferimento all'apparato cardiocircolatorio, rileva che:
“All'ispezione assenza di bozze precordiali. Itto della punta nonvisibile e non palpabile. Aia cardiaca non delimitabile per adipe. Toni cardiaci validi a pause libere. P.A. 130/80mmhg all'omerale destra;
polso radiale valido ritmico con frequenza pari a 80b/m Assenza di fremiti alla palpazione” diagnosticando, pertanto, un'infermità inquadrabile nel codice tabellare 6441 (Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve NYHA 1).
Neppure appare fondata la censura relativa all'erronea diagnosi della patologia psichica che,
a detta della ricorrente, sarebbe da classificare come “sindrome depressiva endoreattiva media” sulla scorta del certificato del 24.07.2023 redatto presso il Dipartimento di Salute mentale Asl Na 3 sud.
Invero, tale certificato medico, dal tenore meramente descrittivo-anamnestico e di epoca antecedente alle operazioni peritali del 07.11.2023, risulta smentito dalle conclusioni cui è giunto il c.t.u. nel proprio esame obiettivo (“ […] La coscienza è integra. Sufficientemente vigile, lucida ed orientata nei canoni temporo-spaziali. Attenzione spontanea pronta, ideazione congrua. Assenza di defict di memoria, sia di fissazione che di rievocazione con una ricostruzione soddisfacente sia della propria storia clinica che per la descrizione dei sintomi e limitazioni attualmente presenti. Il soggetto si rende perfettamente conto del significato e dell'importanza del colloquio e opportunamente risponde stimolata risponde alle domande del CTU, nel corso del colloquio non sono emerse idee deliranti o disturbi dispercettivi (allucinazioni)”.
Orbene, appaiono non dirimenti le diverse valutazioni operate da parte istante e, pertanto, il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal C.T.U. nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliario.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
62%.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Nola, 15.4.25 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma