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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/11/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note 31.10.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3378/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vincenzina Salvatore, Nicola Zampieri, Giovanni
RI, WA EL e AB CI ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati: Email_1
Email_2 Email_3
Email_4 Email_5
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. INDICATO:
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC
[...] CP_1 indicato: ; Email_6
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Contr condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti
2 procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato dal
1/09/2021 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mons. ” di Avella Persona_1
(AV), sede di servizio Via De Sanctis di Avella (AVEE84202B) e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto anche per gli anni scolastici CP_1 precedenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
In specie, deduceva di aver lavorato: nell'a.s. 2018-19: dal 18.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE, presso l'Istituto
Uruguay (Scuola Primaria Maria Stern Nuovo) di Roma - nell'a.s. C.F._2
2019-20: dal 17.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE, presso l'Istituto I.C. Via Frignani di Roma - C.F._3 nell'a.s. 2020-21: dal 02.10.2020 al 08.10.2020 e dal 09.10.2020 al 30.06.2021, per n.
24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE, presso l'Istituto I.C.
Piazza Winckelmann di Roma - RMEE8EC01E.
Forniva documentazione adeguata e produceva il contratto a tempo indeterminato dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Allegava di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata il 30.06.2023, senza ottenere alcun riscontro.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
3 . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c, disposta con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite, e dell'esame delle note scritte depositate in atti, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato
“Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito
4 dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
5 risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Ciò posto, nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato, che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
La ricorrente è, inoltre, attualmente inserita nl sistema scolastico in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato a far data dal 1.09.2021 presso l'Istituto Comprensivo
Statale “Mons. ” di Avella (AV). Persona_1
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte CP_2 ricorrente della carta docente per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
6 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM di riferimento.
7. Quanto alle spese di lite, va innanzitutto esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dal ricorrente, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato. La
Suprema Corte ha affermato che “L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022, ord. n. 37692/2022). Orbene, il collegamento agli atti non è stato di utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
Ciò premesso, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, che ha registrato plurimi rinvii pregiudiziali alla Corte di Cassazione e alla Corte di
Giustizia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1
d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3378/2023 R.G
Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_1 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020
7 e 2020/2021;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#1.500,00# (euromillecinquecento/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00
(euroseicentocinquantasette/00) per compenso oltre 15% per spese forfetarie IVA,
CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 01.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine perentorio per il deposito delle note 31.10.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 3378/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: altre ipotesi;
TRA
(c.f. indicato: ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Vincenzina Salvatore, Nicola Zampieri, Giovanni
RI, WA EL e AB CI ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati: Email_1
Email_2 Email_3
Email_4 Email_5
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F. INDICATO:
[...]
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e P.IVA_1 difesi, ex art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott.ssa Fiorella Pagliuca, elettivamente domiciliata presso l' Controparte_2
sito in , alla via Giuseppe Marotta, (indirizzo PEC
[...] CP_1 indicato: ; Email_6
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato e ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro, chiedendo: “In via principale: previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della
L. n. 107/2015, dell'art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 e dell'art. 3 del d.P.C.M. del
28 novembre 2016 (nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato) e/o dell'art. 15 del DL. n. 69/2023 (nella parte in cui limita l'assegnazione della carta docenti ai soli supplenti al 31 agosto), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
(recepito dalla direttiva 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e
21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per
l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici
2018/19, 2019/20, 2020/21, o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo Contr indeterminato, e conseguentemente condannarsi il a costituire in favore dell'attuale ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del
DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi € 1.500,00, quale contributo alla formazione professionale della parte ricorrente. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 e dall'art. 282 del d. lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della CDFUE., e del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, Contr condannarsi il . al risarcimento del danno per equivalente, danno da liquidarsi, anche in via equitativa, nella somma di € 1.500,00 o nella diversa somma risultante dovuta. Condannarsi le Amministrazioni convenute a corrispondere, sulle somme risultanti dovute, la maggior somma tra rivalutazione e interessi legali. Spese e competenze integralmente rifuse, oltre C.P.A. al 4% ed IVA al 22% oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, somme da distrarre in favore dei sottoscritti
2 procuratori, che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde. Con richiesta di liquidazione dei compensi nella misura maggiorata fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/14 introdotto dal D.M. 37/18, in vigore dal
27.04.2018”.
A sostegno del ricorso deduceva di essere docente a tempo indeterminato dal
1/09/2021 presso l'Istituto Comprensivo Statale “Mons. ” di Avella Persona_1
(AV), sede di servizio Via De Sanctis di Avella (AVEE84202B) e di aver prestato servizio alle dipendenze del convenuto anche per gli anni scolastici CP_1 precedenti in forza di plurimi contratti a tempo determinato.
In specie, deduceva di aver lavorato: nell'a.s. 2018-19: dal 18.09.2018 al 30.06.2019, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE, presso l'Istituto
Uruguay (Scuola Primaria Maria Stern Nuovo) di Roma - nell'a.s. C.F._2
2019-20: dal 17.09.2019 al 30.06.2020, per n. 24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE, presso l'Istituto I.C. Via Frignani di Roma - C.F._3 nell'a.s. 2020-21: dal 02.10.2020 al 08.10.2020 e dal 09.10.2020 al 30.06.2021, per n.
24 ore di servizio settimanali, per la classe di concorso ADEE, presso l'Istituto I.C.
Piazza Winckelmann di Roma - RMEE8EC01E.
Forniva documentazione adeguata e produceva il contratto a tempo indeterminato dimostrando di essere inserita nel sistema scolastico.
Lamentava il mancato riconoscimento, per tutto il suddetto periodo, della somma di euro 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 L. 107/2015 e pedissequo DPCM
23.09.2015 (cosiddetta carta elettronica del docente), in quanto insegnante “precario”.
Allegava di aver diffidato l'amministrazione per ottenere la carta il docente con missiva inviata il 30.06.2023, senza ottenere alcun riscontro.
Soggiunto il carattere discriminatorio di detta esclusione, per contrasto con gli artt. 3,
35 e 97 Cost., per violazione degli artt. 63 e 64 CCNL di categoria, nonché per violazione del principio di non discriminazione nell'ambito delle condizioni di impiego di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla Direttiva
1999/70, nonché dei principi generali di parità di trattamento e di non discriminazione e illustrato, altresì, il quadro normativo e giurisprudenziale in subiecta materia a sostegno del ricorso, rassegnava la conclusioni come sopra riportate.
2. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte resistente che, in via preliminare, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, deduceva l'infondatezza della domanda e la legittimità del comportamento assunto dal
3 . CP_1
Sulla scorta di tali argomentazioni rassegnava le seguenti conclusioni: “in via pregiudiziale dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del
Giudice Amministrativo;
nel merito, rigettare l'avverso ricorso rispetto alla richiesta di corresponsione dell'importo relativo alla carta docente con riguardo agli anni scolastici precedenti per tutto quanto esposto al paragrafo 3 della parte in diritto;
comunque, rigettare integralmente l'avverso ricorso per tutto quanto innanzi esposto sia in fatto che in diritto.”.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c, disposta con provvedimento ritualmente comunicato alle parti costituite, e dell'esame delle note scritte depositate in atti, la causa è stata decisa come da sentenza ex art. 429 c.p.c..
3. Preliminarmente, in rito, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente è infondata, poiché la ricorrente non agisce per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per il riconoscimento di un diritto soggettivo che essa assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea 1999/70/CE (cfr. Cass. n.616/2021: “Nella materia dell'impiego pubblico privatizzato, se in base al criterio del petitum sostanziale, si accerta che la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento posto in essere dalla P.A. con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione compete al giudice ordinario, senza che rilevi che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di un atto amministrativo”).
4. Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto per le motivazioni che di seguito si esporranno.
5. La questione oggetto del contendere verte sul diritto della ricorrente, docente non di ruolo, a vedersi riconosciuto il beneficio economico di € 500,00 annui, denominato
“Carta del Docente”, istituito dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 (L.13 luglio 2015, n. 107 / Art. 1.) “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La normativa primaria e i successivi decreti attuativi (DPCM 23 settembre 2015 e 28 novembre 2016) hanno inizialmente limitato l'erogazione del beneficio ai soli docenti di ruolo. Tale esclusione è stata tuttavia ritenuta illegittima dalla giurisprudenza nazionale ed europea per contrasto con il principio di non discriminazione sancito
4 dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla
Direttiva 1999/70/CE.
Sul punto, è dirimente la pronuncia della Corte di Cassazione n. 29961 del 27 ottobre
2023, con la quale è stato chiarito che:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L.
n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1
e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni
5 risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Suprema Corte, così come in precedenza il Consiglio di Stato (sentenza n.
1842/2022) e la Corte di Giustizia dell'Unione Europea (ordinanza del 18 maggio 2022, causa C-450/21), ha stabilito che la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e docenti a tempo determinato non è giustificata da alcuna ragione oggettiva, posto che anche il personale precario è tenuto all'obbligo di formazione continua, strumentale a garantire la qualità dell'insegnamento e il buon andamento dell'amministrazione scolastica.
Quanto sopra riportato è sufficiente alla decisione del caso concreto in punto di an debeatur del diritto preteso, in riferimento alla domanda di cui alle conclusioni del ricorso introduttivo con cui si richiede l'accertamento del diritto ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite l'assegnazione della “carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici ivi specificamente indicati.
6. Ciò posto, nel caso di specie risulta allegato e documentato, oltre che non contestato, che la ricorrente ha prestato servizio alle dipendenze del in Controparte_1 forza di plurimi contratti fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici
2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
La ricorrente è, inoltre, attualmente inserita nl sistema scolastico in forza di contratto a tempo indeterminato stipulato a far data dal 1.09.2021 presso l'Istituto Comprensivo
Statale “Mons. ” di Avella (AV). Persona_1
Ha diritto, pertanto, all'adempimento in forma specifica dell'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, in relazione agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.
In ragione dello svolgimento delle supplenze con le modalità temporali suddette, e previa disapplicazione parziale delle norme interne e delle disposizioni amministrative difformi, nel senso sopra indicato, va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'erogazione della Carta Docente per le annualità predette, per l'importo nominale di euro 500,00 all'anno, con condanna del all'assegnazione in favore di parte CP_2 ricorrente della carta docente per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di €
6 500,00 per ciascun anno scolastico, da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM di riferimento.
7. Quanto alle spese di lite, va innanzitutto esclusa la maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1 bis del citato D.M., pure richiesta dal ricorrente, in quanto i collegamenti ipertestuali non sono apparsi di utilità allo scrivente magistrato. La
Suprema Corte ha affermato che “L'art. 4 comma 1 bis, D.M. 55/2014, nel fissare i criteri per la liquidazione delle spese processuali, prevede che il compenso determinato in base ai parametri generali di cui al comma 1, è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione
e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. La norma chiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale il cui corretto il cui corretto esercizio è insindacabile in cassazione, fatto salvo il controllo sulla motivazione” (Cass. 15572/2022, ord. n. 37692/2022). Orbene, il collegamento agli atti non è stato di utilità avuto riguardo all'esaustiva esposizione dei fatti di causa, che ha reso oltremodo semplice l'individuazione dei documenti tra gli allegati all'atto introduttivo.
Ciò premesso, tenuto conto del principio di legalità di cui all'art. 97 Cost., che vincola le p.a. all'applicazione della legislazione vigente e della complessità della materia, che ha registrato plurimi rinvii pregiudiziali alla Corte di Cassazione e alla Corte di
Giustizia, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione per 1/2 delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c. come modificato dall'art. 13 comma 1
d.l. 12/09/14 n. 132 conv. in l. 10/11/14 n. 162, nel testo risultante dalla pronuncia della
Corte costituzionale n. 77 del 19/04/18, ponendosi il residuo a carico del soccombente.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3378/2023 R.G
Lavoro, proposto da , con ricorso depositato e ritualmente notificato Parte_1 nei confronti di , in persona del l.r.p.t., ogni Controparte_1 contraria istanza deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto di Parte_1 all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'art. 1, comma 121 della legge n. 107/2015 per gli aa.ss. 2018/2019, 2019/2020
7 e 2020/2021;
2) condanna il , previa emissione della Carta docente, ad accreditarvi la CP_1 somma di €#1.500,00# (euromillecinquecento/00);
3) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il
[...]
in persona del Ministro pro tempore, alla rifusione, in favore della Controparte_1 ricorrente, del residuo che liquida in complessivi € 657,00
(euroseicentocinquantasette/00) per compenso oltre 15% per spese forfetarie IVA,
CPA, con attribuzione.
Così deciso in Avellino, lì 01.11.2025
Il Giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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