Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 23/06/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R. G. 1749/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Silvia Governatori Presidente dr.ssa Daniela Garufi giudice dr.ssa Ilaria Benincasa giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 1749 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2022 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi vertente tra:
, codice fiscale , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Raffaella Bianconi in virtù di delega in atti
Ricorrente
e
, codice fiscale , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avvocato Laura Nannucci in virtù di delega in atti
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni (v. note scritte di precisazione delle conclusioni depositate per l'udienza cartolare del 18.03.2025): per la ricorrente:
“In conseguenza degli esiti istruttori si chiede:
1
- La restituzione della dote nel proprio controvalore di € 11.000;
- La Conferma dell'assegno di separazione così come richiesto e/o in denegata ipotesi così come già disposto;
- con vittoria di spese e compensi di lite”; per il resistente:
“CONCLUDE Perché l'Ill.mo Tribunale adito, a modifica di quanto statuito con
l'ordinanza presidenziale 27.5.2022 relativamente alla determinazione dell'entità dell'assegno di mantenimento a favore della SI.ra , contrariis reiectis Parte_1
VOGLIA Porre a carico del SI.re tenuto anche conto del CP_1
peggioramento delle sue condizioni economiche, un assegno di mantenimento dell'importo di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00) mensili da corrispondersi in favore della SI.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
salva la diversa Parte_1
somma che, per il titolo di cui sopra, sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali ed accessori di legge. In via istruttoria, in ipotesi occorrendo, si conclude per
l'ammissione dei mezzi di prova dedotti ed articolati nelle nostre memorie ex art. 183,
6° comma, n. 2 e n. 3 c.p.c. relativamente alle istanze istruttorie ivi formulate e, totalmente o parzialmente, non ammesse dall'Ill.mo Giudice. Con rigetto delle richieste istruttorie avversarie”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha adito il Tribunale di Firenze per sentir dichiarare la Parte_1
separazione personale da il quale si è costituito in giudizio nulla CP_1
opponendo alla domanda di separazione.
1. Occorre preliminarmente dare atto che, a seguito della pronuncia della sentenza parziale di separazione, è stato introdotto il procedimento di divorzio R.G. n.
13879/2024 tra le medesime parti, concluso con la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1653/2025 (pubblicata il 13.5.2025), che ha deciso anche in merito alla domanda di assegno divorzile avanzata dalla moglie.
2 La pronuncia del Tribunale sull'assegno di mantenimento per la moglie – unica questione controversa nell'ambito del presente giudizio – dovrà dunque essere riferita e limitata al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. È noto, infatti, che i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza soltanto fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile.
2. Ciò premesso, si osserva che il Tribunale, con ordinanza presidenziale del 27.05.2022
(pubblicata il 30.05.2022), ha posto a carico del marito e in favore della moglie un assegno di mantenimento di € 700,00 mensili, rilevando l'esistenza di un divario tra le condizioni delle parti: la infatti, non aveva redditi propri, e durante il Pt_1
matrimonio aveva sempre utilizzato denaro fornitole dal marito, non avendo mai lavorato;
il resistente esercitava attività di commercio di articoli in pelle ed era proprietario (pro quota) di numerosi immobili, che gli consentivano di percepire redditi da locazione per circa € 15.000,00 lordi all'anno.
3. All'esito dell'istruttoria svolta, il Tribunale rileva quanto segue.
La non risulta disporre di redditi propri, non avendo una occupazione Pt_1
lavorativa e non essendo titolare di pensioni, assegni o altri emolumenti (v. estratto previdenziale INPS); la stessa ha lasciato la casa familiare, avendo trovato ospitalità in una casa di accoglienza dove deve provvedere al vitto e alle spese personali;
è proprietaria di un quinto di un immobile a Baghdad, che non risulta produttivo di reddito;
attualmente ella ha 68 anni, con difficoltà linguistiche e culturali, presumibilmente anche in ragione dell'organizzazione dei ruoli familiari, che ha visto la stessa scarsamente orientata all'esterno dell'ambiente domestico, con conseguenti difficoltà ad inserirsi nel mondo del lavoro.
Il marito, come sopra rilevato, esercitava attività di commercio di articoli in pelle, ottenendo ricavi per oltre € 50.000,00 annui (v. dichiarazione dei redditi dell'anno 2024 per l'anno 2023); in data 01.01.2024 egli ha tuttavia ceduto l'attività, ottenendo l'importo di € 40.000,0; il convenuto percepisce una pensione di circa € 446,00 mensili nonché una somma mensile di circa € 1.300,00 dalla locazione degli immobili di cui è comproprietario. Egli, infine, abita a Firenze in un immobile in comproprietà con i figli.
3 Ciò posto, si osserva che la giurisprudenza prevalente afferma che “La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell'articolo 156 del Cc, l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. Il diritto all'assegno di mantenimento è quindi fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale;
il principio di parità richiede che tale sostegno sia reciproco, senza graduazioni o differenze, ma anche solidale, il che significa che chi ha maggiori risorse economiche deve condividerle con chi ne ha di meno” (Cassazione civile sez. I,
12/12/2023, n. 34728).
In applicazione di tali principi, valutata l'inadeguatezza dei mezzi della moglie a mantenere un tenore di vita parametrato alla posizione economica del marito ed al tenore di vita che egli ragionevolmente potrebbe permettersi, considerato inoltre che la ricorrente si trova in difficoltà a procurarsi detti mezzi per ragioni oggettive, per quanto sopra rilevato, il Tribunale ritiene che debba essere riconosciuto il diritto della Pt_1
a percepire un assegno di separazione nella misura indicata in sede presidenziale di €
700,00 mensili, importo che rappresenta un sostegno economico adeguato, tenendo conto della situazione economica e delle capacità reddituali delle parti, quali emergenti dagli atti del presente giudizio.
Detto importo, come sopra rilevato, è dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.
3. Le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente relative allo scioglimento della comunione con il marito e alla restituzione della dote devono essere dichiarate inammissibili, in quanto non cumulabili nel presente giudizio, in ragione della specialità del rito.
4. Da ultimo, avendo il convenuto richiamato le istanze istruttorie formulate e non ammesse, occorre rinviare all'ordinanza del giudice istruttore depositata il 16/5/2023, la cui motivazione è condivisa dal Tribunale.
4 5. In considerazione dell'esito del procedimento, con prevalente soccombenza del convenuto, le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia (complessità bassa, valori medi), per metà devono essere poste a carico di e per la restante metà devono essere compensate tra le parti. CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando,
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a un CP_1 Parte_1
assegno di separazione di € 700,00 mensili, fino al momento del passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio n. 1653/2025 (pubblicata il 13.5.2025), importo soggetto a rivalutazione annuale Istat;
- dichiara inammissibili le ulteriori domande avanzate dalla ricorrente;
- condanna a rimborsare a metà delle spese di lite del CP_1 Parte_1 presente grado di giudizio, che liquida nell'importo (già diviso per metà) di € 3.808,00 per compenso, € 98,00 per spese, oltre rimborso forfettario al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- compensa per il resto tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Il giudice relatore
Dr.ssa Ilaria Benincasa
La Presidente
Dr.ssa Silvia Governatori
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 d.lgs. 196/2003.
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