Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00224/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01604/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2025, proposto da
AU RT, rappresentata e difesa dall'avvocato Veronica Pepoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Rimini, via Xxiii Settembre 1845 n. 109;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 258/2025 del Tribunale di Rimini.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 la dott.ssa ES NE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito in giudizio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza indicata in epigrafe, con la quale l’Amministrazione resistente è stata condannata a risarcire il danno a titolo di “Indennizzo per abuso di contratti a termine ex art. 36, comma 5 del D. lgs. 165/2001 come modificato dal D.L. n. 131/2024” per un valore corrispondente a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, per un importo complessivo pari a €uro 48.563,20 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT ex art. 150 disp. att. c.p.c. dalla maturazione al saldo.
L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.
La sentenza è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria prodotta in atti ed è stata notificata ai fini dell’esecuzione nei termini di legge.
Pertanto, stante il perdurante inadempimento, in accoglimento del ricorso, il Ministero va condannato a dare esecuzione alla sentenza oggetto del presente giudizio, nei termini richiesti da parte ricorrente, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notificazione o di comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di ulteriore inadempienza da parte del Ministero predetto alle operazioni necessarie provvederà, su istanza di parte ricorrente, in sostituzione dello stesso ed entro i successivi novanta giorni, un commissario ad acta che il Tribunale nomina, fin da ora, nel Direttore Generale dell’Ufficio scolastico della Regione Emilia Romagna, con facoltà di sub delega dell'incarico ad un dirigente/funzionario esperto del suddetto o altro Ufficio.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda):
- accoglie il ricorso in epigrafe indicato e dispone come in motivazione;
- condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi euro 2000 (duemila), oltre spese generali ed oneri accessori nonché alla restituzione di un importo pari al contributo unificato versato, con distrazione delle spese a favore del difensore.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GO Di EN, Presidente
Paolo Amovilli, Consigliere
ES NE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES NE | GO Di EN |
IL SEGRETARIO