Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 05/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12243/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12243 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Circonvallazione Trionfale 145;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’accertamento dell’illegittimità
del silenzio dell'Amministrazione formatosi in ordine alla
istanza di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, inviata dal difensore, nell'interesse del Sig. -OMISSIS- a mezzo posta elettronica certificata, in data 08.08.2025, con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al Nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall'art. 31 del D.P.R. n. 394/1999 e successive modifiche e integrazioni - Prot. n. P-RM/L/Q/2022/101656, richiesto da ALMA SERVICE S.R.L.S. in data 27.01.2022, e rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS-;
nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministravi ex Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., consentendo l'accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l'Immigrazione di Roma.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. CE IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso all’esame, con cui il sig. -OMISSIS- ha agito per la declaratoria di illegittimità del silenzio rigetto formatosi a seguito dell’istanza di accesso agli atti e documenti ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 ed art. 10 del D.lgs. n. 267/2000, presentata in data 8 agosto 2025 con la quale si chiedeva di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, a tutti gli atti e documenti inerenti il procedimento relativo al Nulla osta al lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 e dall’art. 31 del D.P.R. n. 394/1999–Prot. n. P-RM/L/Q/2022/101656, richiesto da ALMA SERVICES.R.L.S. in data 27.01.2022, rilasciato in favore del Sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, nonché per la condanna della stessa Amministrazione a provvedere in ordine alla predetta richiesta di accesso ai documenti amministrativi, consentendo l’accesso, mediante visione ed estrazione di copie, della documentazione richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma;
vista la memoria depositata dall’Amministrazione resistente in data 5.12.2025, nella quale si rappresenta tra l’altro che” questo Sportello in seguito alla richiesta di primo ingresso pervenuta dalle parti ha provveduto alla convocazione per il giorno 16.12.2025 (all. 1) così come previsto dal decreto flussi e… chiede pertanto l’improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di lite”;
ritenuto che quanto eccepito dall’Amministrazione con la menzionata nota non costituisce idoneo riscontro all’istanza di accesso avanzata da parte ricorrente e che il ricorso si palesi, dunque, fondato, non avendo l’Amministrazione fornito alcuno specifico riscontro all’istanza di accesso del ricorrente;
ritenuto, infatti, che il ricorrente abbia un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione, da parte dell’Amministrazione, della documentazione afferente il procedimento di rilascio del permesso per soggiorno, a prescindere dal fatto che lo stesso nelle more sia stato convocato presso l’ufficio procedente;
ritenuto, pertanto, di dichiarare il diritto del ricorrente all’accesso documentale di che trattasi, mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi sulla base dei quali è stato adottato il provvedimento conclusivo;
ritenuto, a tal fine, di assegnare all’Amministrazione resistente il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
stabilito che non risulta necessaria allo stato la nomina di un commissario ad acta, attesa la brevità dei tempi dell’adempimento imposto all’Amministrazione, potendo poi il ricorrente richiederlo in caso di mancato riscontro da parte di quest’ultima nel termine assegnato;
ritenuto che si possa disporre la compensazione delle spese di lite, salva la refusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, anche in ragione dell’evoluzione della vicenda preso atto della convocazione dell’interessato presso gli uffici della Prefettura;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
-lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio rifiuto opposto al ricorrente e accerta il suo diritto all’ostensione della documentazione oggetto dell’istanza di accesso del giorno 8 agosto 2025;
-ordina alla Questura di Roma di consentire al richiedente l’accesso richiesto, nei termini e secondo le modalità di cui in motivazione.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CE IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE IN | DA VA |
IL SEGRETARIO