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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/06/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1440 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1440/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BACCI ILARIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. BACCI ILARIA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Massa Marittima (GR), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa Marittima (GR), Anno 2015,
Parte II, Serie B, n.
1. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 6 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Massa Marittima (GR) il 13
[...]
giugno 2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa Marittima Anno
2015 Parte II Serie B n°1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in Castelnuovo VC Via G. Giusti n. 13 piano primo di proprietà esclusiva di viene assegnata alla sig.ra unitamente ai Controparte_1 Controparte_2
mobili d'arredo la quale ci abiterà con i figli minori e finché Persona_1 Persona_2
non avrà le disponibilità necessarie per sostenere il mantenimento di un'altra abitazione e comunque non oltre l'autosufficienza dei figli.
3) Ogni variazione di trasferimento del domicilio e/o residenza di dovrà essere Persona_1
preventivamente concordata tra le parti.
4) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne Persona_1
cureranno l'educazione e l'istruzione, con residenza principale presso la madre e collocazione paritaria tra i genitori. L'immobile in Via G. Giusti n. 13 essendo composto da due appartamenti (la casa coniugale al piano primo ed un distinto appartamento al piano terreno nel quale il sig. ha già trasferito la propria abitazione), rende Controparte_1
pagina 2 di 6 agevole e concretamente attuabile la collocazione paritaria della figlia tra i genitori, Per_1
assicurando alla bambina la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili al sostegno per una crescita sana.
La figlia minore avrà collocazione paritaria tra i genitori pertanto Persona_1
trascorrerà lo stesso periodo di tempo con ognuno di essi. I genitori, alternativamente, terranno con loro la bambina 2 (due) e 5 (cinque) giorni alla settimana compresi i pernottamenti, in particolare
- la settimana in cui la madre terrà con sé la bambina il lunedì e il martedì (compreso il pernottamento del martedì fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina) il padre la terrà con sé il mercoledì ed il giovedì (compreso il pernottamento del giovedì fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina) e la madre la terrà con sé il venerdì, sabato e la domenica (compreso il pernottamento della domenica fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina), viceversa, nella settimana in cui il padre terrà con sé la bambina il lunedì ed il martedì la madre la terrà con sé il mercoledì ed il giovedì ed il padre il venerdì, sabato e la domenica, alternando così anche i fine settimana: un fine settimana ogni quindici giorni con la madre e uno con il padre. Resta ovviamente inteso che ciascun genitore avrà facoltà di vedere la figlia quando vorrà nei giorni in cui è collocata presso l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze di e nel rispetto esclusivo del suo Per_1
interesse morale, nonché della sua volontà. Durante l'estate trascorrerà con ciascun Per_1
genitore un periodo di almeno quindici giorni continuativi con facoltà di frazionare gli stessi in due settimane distinte e separate. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per tutte le festività riconosciute varrà la regola dell'alternanza. I ricorrenti e si obbligano reciprocamente Controparte_1 Controparte_2
ad avvertire l'altro con congruo anticipo quando, per motivi personali, hanno necessità di allontanarsi dal luogo di residenza per più giorni, ciò al fine di potersi organizzare anche con il lavoro per sostituire il genitore assente (per es. quando la sig.ra avrà CP_2
necessità di raggiungere la famiglia fuori dall'Italia). La predetta regolamentazione potrà subire dei cambiamenti nell'ipotesi di modifica di tipologia di lavoro oppure di orari lavorativi dell'uno o dell'altro coniuge. In tal caso, i coniugi si impegnano fin da ora ad elaborare un nuovo accordo. I genitori si impegnano ad impedire ogni e qualsiasi frequentazione della figlia con eventuali partners per i primi tre anni dall'avvenuta pagina 3 di 6 separazione dei ricorrenti. I coniugi sono consapevoli e, comunque con la sottoscrizione del ricorso de quo ne prendono atto che, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. “in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale il Giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente;
- individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.”
5) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento in considerazione della sostanziale equivalenza dei rispettivi introiti/retribuzioni al netto del pagamento della rata di mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale, ed in considerazione della disposizione di assegnazione della casa coniugale e degli oneri a carico di di seguito specificati. Controparte_1
6) Il padre terrà a proprio carico la totalità delle spese straordinarie della Controparte_1
figlia mentre le spese relative al mantenimento ordinario (spesa alimentare e piccole Per_1
necessità quotidiane) saranno a carico rispettivamente del genitore che ha collocata con sé la figlia.
In particolare saranno a carico di : - spese mediche (da documentare) che Controparte_1
non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-
pagina 4 di 6 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Saranno a totale carico di tutte le spese delle utenze dell'immobile in Controparte_1
Castelnuovo VC Via G. Giusti n. 13 compresa la casa coniugale assegnata a CP_2
che sarà abitata con la figlia ed il figlio ed in
[...] Persona_1 Persona_2
particolare le utenze di acqua, luce, gas, riscaldamento oltre al pagamento della TARI.
pagina 5 di 6 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
7) La bambina da sempre ha un rapporto consolidato e continuativo con i nonni Per_1
paterni che abitano vicino alla casa coniugale ed ai quali entrambi i genitori abitualmente affidano la bambina in caso di necessità, in particolare quando nessuno dei due è presente per motivi di lavoro. Ciascuni dei genitori si adopererà ad assicurare il proseguire del legame con i nonni paterni in osservanza del principio di cui all'art. 317 bis c.c., secondo il quale gli ascendenti hanno diritto a conservare rapporti significativi con nipoti minorenni, e comunque si impegnano ad assicurare il rapporto con i parenti di entrambi e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
8) spese di lite interamente compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 5.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1440/2025 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. BACCI ILARIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. BACCI ILARIA Controparte_2
Con l'intervento del P.M. in sede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di aver contratto matrimonio in Massa Marittima (GR), e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa Marittima (GR), Anno 2015,
Parte II, Serie B, n.
1. Allegavano il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti - riportato in allegato alle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme pagina 1 di 6 imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole;
tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al D.lgs. n. 154/2013. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi;
le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. debitamente sottoscritte dichiaravano di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando omologa la separazione personale dei coniugi in epigrafe e dunque:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 CP_2
uniti in matrimonio come da atto celebrato in Massa Marittima (GR) il 13
[...]
giugno 2015 e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Massa Marittima Anno
2015 Parte II Serie B n°1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale in Castelnuovo VC Via G. Giusti n. 13 piano primo di proprietà esclusiva di viene assegnata alla sig.ra unitamente ai Controparte_1 Controparte_2
mobili d'arredo la quale ci abiterà con i figli minori e finché Persona_1 Persona_2
non avrà le disponibilità necessarie per sostenere il mantenimento di un'altra abitazione e comunque non oltre l'autosufficienza dei figli.
3) Ogni variazione di trasferimento del domicilio e/o residenza di dovrà essere Persona_1
preventivamente concordata tra le parti.
4) La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, che ne Persona_1
cureranno l'educazione e l'istruzione, con residenza principale presso la madre e collocazione paritaria tra i genitori. L'immobile in Via G. Giusti n. 13 essendo composto da due appartamenti (la casa coniugale al piano primo ed un distinto appartamento al piano terreno nel quale il sig. ha già trasferito la propria abitazione), rende Controparte_1
pagina 2 di 6 agevole e concretamente attuabile la collocazione paritaria della figlia tra i genitori, Per_1
assicurando alla bambina la conservazione dello stesso ambiente domestico necessario a garantire nella quotidianità quei riferimenti affettivi utili al sostegno per una crescita sana.
La figlia minore avrà collocazione paritaria tra i genitori pertanto Persona_1
trascorrerà lo stesso periodo di tempo con ognuno di essi. I genitori, alternativamente, terranno con loro la bambina 2 (due) e 5 (cinque) giorni alla settimana compresi i pernottamenti, in particolare
- la settimana in cui la madre terrà con sé la bambina il lunedì e il martedì (compreso il pernottamento del martedì fino all'accompagnamento a scuola il mercoledì mattina) il padre la terrà con sé il mercoledì ed il giovedì (compreso il pernottamento del giovedì fino all'accompagnamento a scuola il venerdì mattina) e la madre la terrà con sé il venerdì, sabato e la domenica (compreso il pernottamento della domenica fino all'accompagnamento a scuola il lunedì mattina), viceversa, nella settimana in cui il padre terrà con sé la bambina il lunedì ed il martedì la madre la terrà con sé il mercoledì ed il giovedì ed il padre il venerdì, sabato e la domenica, alternando così anche i fine settimana: un fine settimana ogni quindici giorni con la madre e uno con il padre. Resta ovviamente inteso che ciascun genitore avrà facoltà di vedere la figlia quando vorrà nei giorni in cui è collocata presso l'altro genitore, compatibilmente con le esigenze di e nel rispetto esclusivo del suo Per_1
interesse morale, nonché della sua volontà. Durante l'estate trascorrerà con ciascun Per_1
genitore un periodo di almeno quindici giorni continuativi con facoltà di frazionare gli stessi in due settimane distinte e separate. Tale periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno. Per tutte le festività riconosciute varrà la regola dell'alternanza. I ricorrenti e si obbligano reciprocamente Controparte_1 Controparte_2
ad avvertire l'altro con congruo anticipo quando, per motivi personali, hanno necessità di allontanarsi dal luogo di residenza per più giorni, ciò al fine di potersi organizzare anche con il lavoro per sostituire il genitore assente (per es. quando la sig.ra avrà CP_2
necessità di raggiungere la famiglia fuori dall'Italia). La predetta regolamentazione potrà subire dei cambiamenti nell'ipotesi di modifica di tipologia di lavoro oppure di orari lavorativi dell'uno o dell'altro coniuge. In tal caso, i coniugi si impegnano fin da ora ad elaborare un nuovo accordo. I genitori si impegnano ad impedire ogni e qualsiasi frequentazione della figlia con eventuali partners per i primi tre anni dall'avvenuta pagina 3 di 6 separazione dei ricorrenti. I coniugi sono consapevoli e, comunque con la sottoscrizione del ricorso de quo ne prendono atto che, ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c. “in caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale il Giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente:
- ammonire il genitore inadempiente;
- individuare ai sensi dell'articolo 614 bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
- condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende. Nei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore.”
5) Ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento in considerazione della sostanziale equivalenza dei rispettivi introiti/retribuzioni al netto del pagamento della rata di mutuo per la ristrutturazione della casa coniugale, ed in considerazione della disposizione di assegnazione della casa coniugale e degli oneri a carico di di seguito specificati. Controparte_1
6) Il padre terrà a proprio carico la totalità delle spese straordinarie della Controparte_1
figlia mentre le spese relative al mantenimento ordinario (spesa alimentare e piccole Per_1
necessità quotidiane) saranno a carico rispettivamente del genitore che ha collocata con sé la figlia.
In particolare saranno a carico di : - spese mediche (da documentare) che Controparte_1
non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
-
pagina 4 di 6 spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in
Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Saranno a totale carico di tutte le spese delle utenze dell'immobile in Controparte_1
Castelnuovo VC Via G. Giusti n. 13 compresa la casa coniugale assegnata a CP_2
che sarà abitata con la figlia ed il figlio ed in
[...] Persona_1 Persona_2
particolare le utenze di acqua, luce, gas, riscaldamento oltre al pagamento della TARI.
pagina 5 di 6 I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
7) La bambina da sempre ha un rapporto consolidato e continuativo con i nonni Per_1
paterni che abitano vicino alla casa coniugale ed ai quali entrambi i genitori abitualmente affidano la bambina in caso di necessità, in particolare quando nessuno dei due è presente per motivi di lavoro. Ciascuni dei genitori si adopererà ad assicurare il proseguire del legame con i nonni paterni in osservanza del principio di cui all'art. 317 bis c.c., secondo il quale gli ascendenti hanno diritto a conservare rapporti significativi con nipoti minorenni, e comunque si impegnano ad assicurare il rapporto con i parenti di entrambi e l'altro genitore non ostacolerà in alcun modo tale adempimento.
8) spese di lite interamente compensate.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Pisa, 5.06.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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