TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8596/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. APOLLONI
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Palermo, VIA DANTE, 322 C/O AVV. DENTICI LE, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata in consensuale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 3/10/2025
e note di trattazione scritta per l'dueinza cartolare dell'11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio comcordatario in Palermo in data 17/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58 , parte II, serie A, Vol.
2686, anno 2019.
Con ricorso depositato il 14/07/2025 ha chiesto dichiararsi Parte_1 Pa la separazione personale da con l'autorizzazione a vivere Parte_2
separatamente.
Successivamente le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, depositato in data 03/10/2025 e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) La Signora Lo Giudice lascerà la casa coniugale di esclusiva proprietà del Sig. Pt_2 [...]
asportando, come da allegato elenco che costituisce per espressa previsione delle Parte_1 parti parte integrante della presente scrittura, gli indicati beni mobili di Sua proprietà e oggetto di avvenuto accordo e divisione con il Sig. Parte_1
B) Ritenuto che per alcuni beni mobili di esclusiva proprietà della Sig.ra meglio Parte_2 indicati nell'allegato elenco, il Sig. ha manifestato la volontà di Parte_1 trattenerli per se, le suddetti parti espressamente convengono di determinare in Euro 10.000.00
(diecimila/oo) il loro valore, somma che il Sig. s'impegna a versare a mani Parte_1 della Sig.ra contestualmente all'asporto dei beni dì cui alla sopra lettera "A", che Parte_2 avverrà entro e non oltre il 20 Ottobre 2025 p.v.
C) Resta espressamente inteso che il mancato adempimento delle parti in ordine a quanto espressamente convenuto nella presente scrittura comporterà il proseguimento dell'incoato giudizio per separazione giudiziale” (vedi accordo di separazione depositato in data 3/10/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 17/7/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58, parte II, serie A, Vol. 2686, anno
2019). Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LE
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8596/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA nato a [...], in data [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Palermo presso lo studio dell'Avv. APOLLONI
GIOVANNI, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_2 domiciliata in Palermo, VIA DANTE, 322 C/O AVV. DENTICI LE, presso lo studio dell'Avv. MARINO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale trasformata in consensuale
Conclusioni delle parti: come da accordo di separazione depositato in data 3/10/2025
e note di trattazione scritta per l'dueinza cartolare dell'11/11/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio comcordatario in Palermo in data 17/07/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58 , parte II, serie A, Vol.
2686, anno 2019.
Con ricorso depositato il 14/07/2025 ha chiesto dichiararsi Parte_1 Pa la separazione personale da con l'autorizzazione a vivere Parte_2
separatamente.
Successivamente le parti sono giunte ad un accordo per la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale, depositato in data 03/10/2025 e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione, che in questa sede integralmente si richiamano:
“A) La Signora Lo Giudice lascerà la casa coniugale di esclusiva proprietà del Sig. Pt_2 [...]
asportando, come da allegato elenco che costituisce per espressa previsione delle Parte_1 parti parte integrante della presente scrittura, gli indicati beni mobili di Sua proprietà e oggetto di avvenuto accordo e divisione con il Sig. Parte_1
B) Ritenuto che per alcuni beni mobili di esclusiva proprietà della Sig.ra meglio Parte_2 indicati nell'allegato elenco, il Sig. ha manifestato la volontà di Parte_1 trattenerli per se, le suddetti parti espressamente convengono di determinare in Euro 10.000.00
(diecimila/oo) il loro valore, somma che il Sig. s'impegna a versare a mani Parte_1 della Sig.ra contestualmente all'asporto dei beni dì cui alla sopra lettera "A", che Parte_2 avverrà entro e non oltre il 20 Ottobre 2025 p.v.
C) Resta espressamente inteso che il mancato adempimento delle parti in ordine a quanto espressamente convenuto nella presente scrittura comporterà il proseguimento dell'incoato giudizio per separazione giudiziale” (vedi accordo di separazione depositato in data 3/10/2025).
Le superiori condizioni appaiono conformi alla legge e all'ordine pubblico e vanno, pertanto, recepite nella pronuncia della presente sentenza.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando: omologa la separazione personale dei predetti coniugi alle condizioni indicate in parte motiva;
Ordina che la presente sentenza venga trasmessa, in copia autentica, al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato in Palermo, in data 17/7/2019, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 58, parte II, serie A, Vol. 2686, anno
2019). Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, il 11/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.