Articolo 274 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 273Articolo 275
Versione
12 maggio 1963
Art. 274. Le spese ordinarie e straordinarie della
Azienda predetta, accertate nell'esercizio fi-
nanziario 1944-45, per la competenza propria
dell'esercizio stesso, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono sta-
bilite in .................................... L. 16.379.141,15 delle quali furono pagate .................... " 9.922.577,83
------------------ e rimasero da pagare ......................... L. 6.456.563,32
------------------
Entrata in vigore il 12 maggio 1963