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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 01/07/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2560/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA ALBANESE Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ILARDO GIANTONY per procura generale
-resistente-
OGGETTO: assegno mensile di assistenza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 08.08.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva, di aver presentato, ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 74% con relativo diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
Con condanna alle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna CP_1 alle spese.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1.7.24.
Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
1 Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co.,
c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'ausiliario del giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso del ricorrente.
Si verte, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano acrenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il CTU, nella precedente fase per accertamento tecnico preventivo, ha argomentato che “le patologie che affliggono il ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che il signor sia invalido nella Parte_1
Pag. 2 di 4 misura del 60%, sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, confermando il giudizio della commissione Invalidi Civili.”.
L'ausiliario ha anche esaustivamente risposto anche alle note critiche mosse alla bozza “si chiarisce che da nessuna parte è riportata la presenza di crisi epilettiche con frequenza settimanale, pertanto si ritiene sia frutto di errata interpretazione giustificabile da parte di un non addetto ai lavori, altresì si comunica al legale che l'attività elettrica alterata è a conferma della diagnosi dello scrivente, e non in senso peggiorativo, ma evidenza strumentale della fenomenologia clinica epilettogena. Altre patologie che il legale ritiene affliggano il proprio assistito, non sono state evidenziate né in atti né all'esame obiettivo dallo scrivente. Per quanto esposto, non essendo emersi elementi diversi da quelli già presenti in atti ed esaminati dallo scrivente, per come sopra si è chiarito, si reitera il giudizio già dato al termine della bozza trasmessa che di seguito si ribadisce: viste le patologie che affliggono il ricorrente, nonché
l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che il signor sia Parte_1 invalido nella misura del 60%, sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, confermando il giudizio della commissione Invalidi Civili.”
Secondo la parte ricorrente il CTU avrebbe errato nel fondare la propria valutazione esclusivamente sulla diagnosi di crisi epilettiche, attribuendo il codice 2002 del D.M. 5 febbraio 1992, ritenendo che le stesse si manifestino con frequenza mensile, né ha proceduto a una valutazione autonoma e specifica della condizione depressiva, diagnosticata in atti come “sindrome depressiva endoreattiva di grado medio con componente ansiosa significativa” (certificato dott. 16 gennaio 2024). Per_1
Secondo tale prospettazione, una valutazione comprensiva della patologia neurologica e di quella psichiatrica, alla luce della documentazione disponibile, avrebbe potuto comportare l'attribuzione di un'invalidità civile con percentuale superiore al 74%, soglia rilevante per l'eventuale riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità.
A tal proposito è bene mettere in luce che nella consulenza del CTU espletata nella fase precedente viene indicata, per le crisi epilettiche, la patologia espressa con il codice 2002, associata a una percentuale fissa del 60%; la parte ricorrente chiede invece l'applicazione del codice 2003.
Tuttavia, nella documentazione in atti, non vi è alcun riferimento alle crisi come plurisettimanali, requisito necessario per l'applicazione del codice 2003.
Oltretutto, osservando la tabella di riferimento, si nota che per il codice 2002 la percentuale fissa corretta è pari al 40%, e non al 60%.
Pag. 3 di 4 Procedendo con un calcolo riduzionistico, che considera anche una depressione endoreattiva di grado medio – valutata con un'ulteriore percentuale del 25% e non conteggiata nella prima valutazione – e partendo dalla percentuale corretta del 40% per il codice 2002, il risultato complessivo sarebbe pari al 55% (40% +
25%).1
Non essendo state documentate ulteriori patologie o aggravi, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di , ex art 152 disp att.cp.c.; CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' , ex art 152 disp att cpc, le spese di CP_1 consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, il 01.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche a voler concedere la percentuale del 60% espressa dall'Ausiliario in prima fase, aggiungendo ad essa il 25% della depressione endoreattiva, si otterrebbe secondo a formula di
ZA una percentuale del 70%, insufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 2560/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. ANGELA ALBANESE Parte_1 giusta procura in atti
-ricorrente-
C O N T R O
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
ILARDO GIANTONY per procura generale
-resistente-
OGGETTO: assegno mensile di assistenza
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 08.08.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva, di aver presentato, ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere il riconoscimento di una invalidità non inferiore al 74% con relativo diritto alla corresponsione dell'assegno mensile di assistenza, all'esito del quale aveva presentato rituale dissenso e nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa.
Con condanna alle spese. Si costituiva in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. Con condanna CP_1 alle spese.
Istruita la causa solo documentalmente, la stessa viene decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 1.7.24.
Motivi della decisione
Va rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
1 Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato con riferimento alla fase dell'opposizione che: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dal ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co.,
c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente lamenta una errata valutazione, da parte dell'ausiliario del giudice, delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito ha sottovalutato il quadro morboso del ricorrente.
Si verte, nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano acrenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Per contro, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Il CTU, nella precedente fase per accertamento tecnico preventivo, ha argomentato che “le patologie che affliggono il ricorrente, nonché l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che il signor sia invalido nella Parte_1
Pag. 2 di 4 misura del 60%, sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, confermando il giudizio della commissione Invalidi Civili.”.
L'ausiliario ha anche esaustivamente risposto anche alle note critiche mosse alla bozza “si chiarisce che da nessuna parte è riportata la presenza di crisi epilettiche con frequenza settimanale, pertanto si ritiene sia frutto di errata interpretazione giustificabile da parte di un non addetto ai lavori, altresì si comunica al legale che l'attività elettrica alterata è a conferma della diagnosi dello scrivente, e non in senso peggiorativo, ma evidenza strumentale della fenomenologia clinica epilettogena. Altre patologie che il legale ritiene affliggano il proprio assistito, non sono state evidenziate né in atti né all'esame obiettivo dallo scrivente. Per quanto esposto, non essendo emersi elementi diversi da quelli già presenti in atti ed esaminati dallo scrivente, per come sopra si è chiarito, si reitera il giudizio già dato al termine della bozza trasmessa che di seguito si ribadisce: viste le patologie che affliggono il ricorrente, nonché
l'evoluzione clinica delle stesse, si ritiene che il signor sia Parte_1 invalido nella misura del 60%, sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa, confermando il giudizio della commissione Invalidi Civili.”
Secondo la parte ricorrente il CTU avrebbe errato nel fondare la propria valutazione esclusivamente sulla diagnosi di crisi epilettiche, attribuendo il codice 2002 del D.M. 5 febbraio 1992, ritenendo che le stesse si manifestino con frequenza mensile, né ha proceduto a una valutazione autonoma e specifica della condizione depressiva, diagnosticata in atti come “sindrome depressiva endoreattiva di grado medio con componente ansiosa significativa” (certificato dott. 16 gennaio 2024). Per_1
Secondo tale prospettazione, una valutazione comprensiva della patologia neurologica e di quella psichiatrica, alla luce della documentazione disponibile, avrebbe potuto comportare l'attribuzione di un'invalidità civile con percentuale superiore al 74%, soglia rilevante per l'eventuale riconoscimento dell'assegno mensile d'invalidità.
A tal proposito è bene mettere in luce che nella consulenza del CTU espletata nella fase precedente viene indicata, per le crisi epilettiche, la patologia espressa con il codice 2002, associata a una percentuale fissa del 60%; la parte ricorrente chiede invece l'applicazione del codice 2003.
Tuttavia, nella documentazione in atti, non vi è alcun riferimento alle crisi come plurisettimanali, requisito necessario per l'applicazione del codice 2003.
Oltretutto, osservando la tabella di riferimento, si nota che per il codice 2002 la percentuale fissa corretta è pari al 40%, e non al 60%.
Pag. 3 di 4 Procedendo con un calcolo riduzionistico, che considera anche una depressione endoreattiva di grado medio – valutata con un'ulteriore percentuale del 25% e non conteggiata nella prima valutazione – e partendo dalla percentuale corretta del 40% per il codice 2002, il risultato complessivo sarebbe pari al 55% (40% +
25%).1
Non essendo state documentate ulteriori patologie o aggravi, alla luce di quanto emerso, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio, stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti, vengono dichiarate irripetibili.
Le spese di CTU della precedente fase di accertamento tecnico preventivo vengono poste a carico di , ex art 152 disp att.cp.c.; CP_1
P.Q.M
.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell' , ex art 152 disp att cpc, le spese di CP_1 consulenza tecnica della precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, il 01.07.2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
Pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Anche a voler concedere la percentuale del 60% espressa dall'Ausiliario in prima fase, aggiungendo ad essa il 25% della depressione endoreattiva, si otterrebbe secondo a formula di
ZA una percentuale del 70%, insufficiente ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta.