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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/11/2025, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 509/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. IA IN AD Presidente dott. IAcolomba NO Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 509/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti SAVI PAOLO, SAVI Parte_1 P.IVA_1 IACOPO MARIA e MINGUZZI FRANCESCA ROMANA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCICA FRANCESCO PAOLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. VALENTINI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ROSSI Controparte_2 P.IVA_3 MAURIZIO, BIANCHI MARIA PIA e TAMBORLINI EUGENIO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la Pt_1
<< voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valuta-zione di
ammissibilità del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Rimini, accertare e dichiarare: Cont in via principale e nel merito, accertare un pregresso flusso di contaminazione con sorgente nell' Montefeltro Ovest che investiva l' con effetti sullo stato ambientale di Controparte_4 quest'ultima; dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto tenuta ad CP_1 eliminare tale flusso, responsabile, quanto meno in quota par-te, del deterioramento dello stato ambientale dell' e con-dannarla di conseguenza;
Controparte_4
pagina 1 di 17 accertare altresì la responsabilità solidale, concorrente o alternativa, di Controparte_2 e di negli inquinamenti denunciati, inqui-namenti che hanno determinato tempi e
[...] CP_1 costi maggiori di quelli previsti e così la impossibilità di dar corso alla prevista bonifica, eppertanto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tem-pore e Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, concorrente CP_1
o alternativa, al risarcimento dei danni causati a danni pari alle spese sostenute Parte_1 dalla stessa per la gestione della messa in sicurezza e attività ambientali correlate, a quelle che si rende-ranno necessarie fino all'avvio degli impianti di bonifica, e a quelle infine per la bonifica stessa (ridotte, queste ultime, degli importi che sarebbero stati co-munque a tal fine necessari, se non si fossero presentati i fenomeni di inquina-mento denunciati) nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, più gli interessi e la rivalutazione monetaria. In via istruttoria, nella non creduta eventualità che questa Corte possa disporre la rinnovazione della C.T.U., ammettersi prova, per interrogatorio formale e te- sti, sulle seguenti circostanze di fatto:
1) vero che aveva incaricato la società della gestione dell'iter di Parte_1 Controparte_5 bonifica avviato per il sito, alla quale era poi suben-trata la società The It OU S.r.l. e quindi, nel luglio 2016, la;
CP_6
2) vero che la società Getea Italia S.p.A. ha redatto la relazione tecnica am-bientale che Le si rammostra;
3) vero che tale relazione è stata redatta utilizzando i dati desunti dalle di-verse campagne d'indagine e di monitoraggio dalla stessa effettuate;
4) vero che i dati, in forza dei quali la relazione che Le si rammostra è stata elaborata, sono esatti e sono stati ricavati / accertati dalla stessa Getea Italia S.p.A. e sono stati altresì riportati nelle relazioni tecnico descrittive inviate agli EE PP;
5) vero che la società The It OU S.r.l. ha redatto la relazione tecnica am-bientale che Le si rammostra;
6) vero che tale relazione è stata redatta utilizzando i dati desunti dalle di-verse campagne d'indagine e di monitoraggio dalla stessa effettuate;
7) vero che i dati, in forza dei quali la relazione che Le si rammostra è stata elaborata, sono esatti e sono stati ricavati / accertati dalla stessa The It OU S.r.l. e sono stati altresì riportati nelle relazioni tecnico descrittive inviate agli EE PP;
8) vero che la società ora (a seguito di variazione della denomi-nazione) Stantec S.p.A., CP_6 ha redatto la relazione tecnica ambientale che Le si rammostra;
9) vero che tale relazione è stata redatta utilizzando i dati desunti dalle di-verse campagne d'indagine e di monitoraggio dalla stessa effettuate;
10) vero che i dati, in forza dei quali la relazione che Le si rammostra è stata elaborata, sono esatti e sono stati ricavati / accertati dalla stessa ora (a seguito di variazione della CP_6 denominazione) Stantec S.p.A., e sono stati altresì riportati nelle relazioni tecnico descrittive inviate agli EE PP;
11) vero che la tabella 1 del doc. H che Le si rammostra rappresenta la sintesi dei risultati analitici dei campioni di acque di falda raccolti dai piezometri nel periodo da febbraio 2017 a gennaio 2018;
12) vero che la tabella 2 del doc. H che Le si rammostra rappresenta la sintesi dei risultati analitici dei campioni di acque di falda raccolti dai pozzi privati nel periodo da gennaio 2017 a febbraio 2018;
13) vero che la tabella 3 del doc. H che Le si rammostra rappresenta la sintesi dei risultati analitici dei campioni di acque di falda raccolti da altri pozzi nel periodo da febbraio 2017 a gennaio 2018;
14) vero che da gennaio 2004, l' è passata in gestione al-la Q8 e, in occasione di Controparte_4 tale passaggio, la ha eseguito una cam-pagna d'indagine preliminare di verifica delle Parte_1 matrici ambientali (terreni ed acque di falda);
15) vero che a seguito di tale indagine è emersa una contaminazione di origi-ne idrocarburica, prontamente notificata da alle PPAA;
Parte_1
pagina 2 di 17 16) vero che dopo la notifica di per superamento delle CSC nei terre-ni, del 23.01.2004, Pt_1 ha iniziato un programma di monitoraggio delle acque di falda;
Pt_1 Cont
17) vero che nel periodo successivo alla fine della gestione dell' di si sono verificati tre Pt_1 distinti eventi che hanno comportato un peggioramento della qualità delle acque;
18) vero che dopo cinque mesi dal cambio di gestione è stata riscontrata una crescente contaminazione all'interno del con rinvenimento di prodotto surnatante in fase separata fino a 80 cm di Parte_2 spessore ed è stata riscon-trata la presenza di MtBE nel piezometro a monte idrogeologico del parco Cont ser-batoi dell'
19) vero che il 07 settembre 2004 è stato installato ed attivato da un MISE per evitare la Pt_1 migrazione a valle idrogeologica del sito di plume di con-taminazione rinvenuta a carico delle acque di falda;
20) vero che durante le attività di rimozione del parco serbatoi, eseguite in sito il 2009 ed il 2010, è emersa la presenza di prodotti di origine idrocarburica nei campioni di suolo prelevati nell'area del parco serbatoi;
21) vero che la contaminazione era localizzata in corrispondenza del parco serbatoi;
22) vero che durante le operazioni di rimozione serbatoi di giugno 2009 e marzo 2010, sono state riscontrate alcune cisterne forate in più punti;
23) vero che le cisterne rimosse nel giugno 2009 (n. 14 e n. 15) erano state sot-toposte a verifica a giugno 2006 (prove di tenuta eseguite da e a gen-naio 2008 (prove di tenuta eseguite da Q8) Pt_1 ed in entrambi i casi erano risultate a tenuta;
24) vero che altre cisterne sempre rimosse nel giugno 2009 (n. 9 e n. 1) sono risultate integre a seguito delle verifiche di tenuta eseguite a giugno 2006 (prove di tenuta eseguite da , ma non erano Pt_1 potute essere verificate a gennaio 2008 perché non accessibili;
Cont
25) vero che l' (in gestione di è situata a monte idrogeologico dell' Controparte_7
[...]
ed è anch'essa sottoposta ad un pro-cedimento ambientale ai sensi dell'ex D.M. Controparte_4 471/99, dal novembre 2004 (a se-guito del rilievo di prodotto surnatante in alcuni piezometri presenti Cont in sito), nell'ambito del quale a gennaio 2007 è stata comunicata da a non tenuta di n. 5 cisterne adibite allo stoccaggio di benzine e gasolio, nonché di alcune linee di distribuzione;
26) vero che i monitoraggi svolti c/o l' da gennaio 2010 a tutt'oggi, confermano Controparte_4 che i piezometri posti a monte idrogeologico dell' hanno intercettato ed Controparte_4 intercettano la coda di un pennacchio di contaminazione con sorgente nell' Controparte_7
27) vero che la contaminazione segue la naturale direzione del flusso della fal-da (e così, nella fattispecie, dall' Ovest all'AdS Est); Controparte_4 CP_4
28) vero che la presenza di MtBE impedisce la bonifica del sito ex D.M. 31/15 e di definire altresì i tempi della stessa;
29) vero che la presenza di MtBE è stata considerata dalla PPAA – nel periodo temporale 2006-2015 – elemento ostativo alla bonifica del sito;
30) vero che la PPAA, competente nel periodo antecedente all'emanazione del D.M. 31/15, faceva Pa riferimento ai valori emanati da;
31) vero che il Comune di Rimini dispose che i pozzi privati, ove era stato rin-venuto superiore Pt_4 Pa ai limiti previsti da , non venissero utilizzati;
32) vero che i proprietari dei pozzi utilizzarono, ed il proprietario del utilizza tutt'ora, Parte_5 l'acqua dell'acquedotto (anziché quella dei propri pozzi, il cui uso appunto è stato inibito per presenza Pa di MtBE in quantità supe-riore ai limiti indicati da ) e ha provveduto e provvede tutt'ora, Pt_1 quando e nella misura in cui gli è stata richiesta, al relativo rimborso;
33) vero che i tecnici di avevano previsto, sulla base delle proprie co-noscenze ed esperienze, Pt_1 nonché sui dati statistici a sua disposizione, una spesa di bonifica complessivamente pari a 300.000,00 euro;
pagina 3 di 17 34) vero che ha sostenuto spese pari ad euro 2.106.339,26 complessi-vamente come da Pt_1 documenti che Le si rammostrano;
35) vero che delle fatture emesse da Gruppo CSA è stata corrisposta la sola percentuale inerente l'AdS (il documento che Le si rammostra riporta cioè l'importo relativo alla sola AdS Controparte_4
mentre nella fat-tura di riferimento sono indicati costi per vari PV). Controparte_4 Si indicano a testi:
• il legale rappresentante o incaricato della società Via Brecce a S. Erasmo Controparte_5 112/114, 80146 Napoli,
• il legale rappresentante o incaricato della The IT OU S.r.l., Largo Volon-tari del Sangue n. 10, 20097 San Donato Milanese (MI),
• il legale rappresentante o incaricato della ora Stantec S.p.A., Palazzo Canova, Milano CP_6 2, 20090 Segrate (MI),
• il legale rappresentante o incaricato del Via al Torren-te n. 22, Rimini, Controparte_8
• il dott. c/o Via Andrea Costa n. 17,Milano, Testimone_1 Parte_1
• il dott. c/o Via Andrea Costa n. 17, Milano, Testimone_2 Parte_1
• l' Comune di Rimini e/o il Dirigente dell'Assessorato in questione c/o il Controparte_9 Municipio di Rimini;
• il sig. Via Brescia n. 24, Riccione. Testimone_3 Sempre nella non creduta eventualità che questa Corte possa disporre la rinno-vazione della C.T.U., si chiede, in quanto di ragione, che il C.T.U. tenga co-munque conto delle seguenti circostanze:
- se si evinca la presenza di eventi o fenomeni che abbiano aggravato la situa-zione ambientale del sito rispetto a quanto emergente dai dati rilevati durante l'indagine condotta dall'attrice nel dicembre 2003 e, in caso affermativo, valu-tarne le tempistiche e l'entità;
- se vi sia stato, e se tutt'ora persista, un apporto di contaminazione nel sito proveniente dal monte idrogeologico del sito stesso e da dove tale contamina-zione traesse / tragga origine;
Cont
- valutare la attuale sufficienza o meno della barriera idraulica posta da valutare l'entità e la Cont durata del trasferimento di contaminazione verso l' Est e, di conseguenza, degli effetti CP_4 sullo stato ambientale di quest'ultima anche successivamente al rafforzamento della barriera idraulica Cont da parte di
- se gli eventi e fenomeni tutti, rilevati successivamente al dicembre 2003, ab-biano impedito la definizione di un progetto definitivo di bonifica;
- quali siano state le cause e l'entità degli inquinamenti denunciati e se, e in che misura, fosse stata corretta la previsione di spesa formulata da in ragione di € 300.000,00, nel Parte_1 dicembre del 2003;
- se le spese sostenute sin qui da siano state / siano neces-sarie e corrette;
Parte_1
- quali siano i costi prevedibili prima di poter dar corso alla bonifica e quale sia ora l'importo necessario per provvedere alla stessa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi>>
Per l'Eni
<<voglia l'ecc.ma corte di appello bologna, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese < i>
e con esclusione delle domande nuove formulate nel presente giudizio e/o di nuovi documenti depositati in violazione dei termini di legge, così giudicare: in via preliminare, dichiarare l'acquiescenza e la formazione del giudicato sui capi della sentenza non impugnati da e non oggetto di precisa indicazione delle motivazioni per le quali sarebbe stata Pt_1 impugnata;
pagina 4 di 17 in via principale, rigettare le domande ex adverso dedotte nell'atto di appello proposto da Pt_1 perche inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui agli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, con specifico riferimento alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale;
− in via subordinata, accogliere l'appello incidentale con riforma parziale della sentenza n. 144/2021, pubblicata il 10.02.2021 e notificata in data 11.02.2021, resa dal Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Chiara Zito, nell'ambito del giudizio R.G. 3892/2017, nei termini di cui agli scritti difensivi depositati e limitatamente ai capi impugnati della succitata sentenza;
− in ogni caso, condannare l'odierna Appellante al pagamento di tutte le spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti>>
Per la CP_2
<< La società appellata, nel richiamare le deduzioni svolte con detta istanza, insiste quindi affinché si provveda alla revoca dell'ausiliario o alla rinnovazione della CTU. Ove ciò non fosse ritenuto praticabile, si chiede che il CTU sia convocato a chiarimenti, fissando a tal fine una nuova udienza.
In subordine e in ottemperanza al provvedimento del 4 febbraio 2025, precisa le seguenti CP_10 conclusioni: Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni istanza contraria o diversa, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto e comunque perché la pretesa Parte_1 fatta valere dalla società appellante è prescritta, con la condanna di quest'ultima al pagamento di compensi e spese, oltre rimborso forfettario.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con citazione notificata il 13.9.2017 la , dopo la pronuncia di Parte_1
inammissibilità del ricorso per ex art. 696 bis cpc da essa proposto, conveniva davanti al
Tribunale di Rimini la e la . CP_1 Controparte_2
L'attrice esponeva di aver gestito l'Area di Servizio Montefeltro Est, sita a Riccione
(RN), lungo l'Autostrada A14, dal 1984 sino al dicembre 2003, e di aver ceduto alla con contratto dell'8.7.2004, attrezzature ed impianti di detta area di servizio. CP_2
L'esito delle indagini ambientali svolte nel dicembre 2003 in vista della cessione alla la avevano costretta ad inviare la comunicazione di cui all'art. 7 DM 471/99, a CP_2
norma del quale chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al pagina 5 di 17 Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, e a dar quindi corso alle conseguenti operazioni di bonifica.
A partire dal gennaio 2004, il quadro geochimico della falda subiva consistenti variazioni con individuazione di prodotto in fase separata. si trovò quindi Pt_1
costretta, a partire da settembre 2004, ad attivare a proprie spese un sistema di messa in sicurezza, ancora in funzione (c.d. pump and treat), che aveva consentito di individuare, come da certificazione dell'ARPA dell'aprile 2007, la presenza di una sorgente di contaminazione ubicata nell'area di servizio posta sul lato opposto dell'autostrada, a Contr monte idrogeologico, denominata Ovest e gestita da Inoltre nel giugno CP_4
2009, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'area di servizio est CP_4
eseguiti da sulle pareti di alcuni serbatoi rimossi veniva riscontrata la presenza CP_2
di fori, che rappresentavano una ulteriore fonte di contaminazione dell'area.
La chiedeva quindi che, accertato il persistere di un flusso di contaminazione Pt_1
Contr con sorgente nell'area di servizio Montefeltro Ovest, l fosse condannata ad Cont eliminare tale flusso, e che l' e la accertatane la responsabilità solidale, CP_2
fossero condannate a risarcirle il danno in misura delle spese sostenute per la gestione della messa in sicurezza e le attività ambientali correlate, oltre alle spese successive che sarebbero state necessarie per l'avvio degli impianti di bonifica, e per la bonifica stessa.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, preliminarmente eccepita la prescrizione.
Con sentenza n.144/21 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda non essendo la legittimata a richiedere il risarcimento dei danni cagionati all'ambiente, Pt_1
iniziativa, questa, di competenza degli enti pubblici a ciò deputati a norma dell'art. 299
DPR 152/06, e non essendo essa la proprietaria dei terreni contaminati;
non era stata infine proposta domanda di regresso ex art. 2055 cc.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo che, previo accoglimento Pt_1
delle istanze istruttorie avanzate in primo grado, venissero accolte le domanda da essa proposte.
pagina 6 di 17 Le appellate si costituivano per resistere all'impugnazione.
La causa, rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU affidata all'ing. veniva Per_1
posta in decisione in esito all'udienza del 10.6.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Superflue le istanze di prova orale dell'appellante, tutte superate dalla CTU, l'appello
è fondato nei termini di cui appresso.
La come da questa evidenziato, non ha domandato che le convenute Pt_1
provvedessero alla bonifica dell'area, essendosi limitata a chiedere il risarcimento del danno emergente patito per aver dovuto fare fronte, essa sola, alle operazioni di bonifica resesi necessarie a causa di sorgenti di contaminazione facenti capo anche alle convenute.
Il rilievo officioso di difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 299 DPR 152/02
(per quanto non richiedesse la previa sottoposizione alle parti, trattandosi di questione di natura processuale: v. Cass. 30883/24, 6218/19, 16049/18) risulta dunque non pertinente.
Pacifico che non sia proprietaria del terreno, la domanda da essa proposta va Pt_1
invece giuridicamente qualificata ai sensi dell'art. 2055 cc: essa, obbligata, come è incontestato, a farsi carico della bonifica del sito, ha domandato di essere tenuta indenne, in tutto o in parte, delle relative spese nella misura in cui le convenute risultino responsabili o corresponsabili dell'inquinamento.
3)Nel merito, ritiene questa Corte che la CTU, integrata con la successiva relazione a chiarimenti, sia immune da vizi logici o giuridici, ed esaustivamente motivata anche con riguardo alle osservazioni dei CTP, e meriti pertanto piena adesione.
Va parzialmente accolta l'eccezione di nullità proposta tempestivamente dalla in CP_2
ragione dell'utilizzazione, da parte del CTU, di documentazione di spese ulteriore rispetto a quella ritualmente depositata in atti, consegnatagli direttamente dalla Pt_1
Il CTU aveva, nella prima relazione, utilizzato tale documentazione sia perché vi avevano consentito tutti i CTP, sia perché il quesito sottopostogli faceva un non corretto riferimento alle <spese finora sostenute>> dalla tuttavia, non vertendosi in Pt_1
pagina 7 di 17 ipotesi di CTU contabile ex art. 198 cpc, è irrilevante il consenso espresso dai CTP alla utilizzazione dei nuovi documenti, esibiti a prova del fatto principale costituito dal pregiudizio lamentato dalla Pt_1
La CTU è solo parzialmente nulla. Infatti, come insegna la S.C. (v. da ultimo Cass.
15383/23), il principio fissato dall'art. 159 c.2 c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, così che la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è integralmente inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente.
Le spese rimborsabili rimangono dunque solo quelle che l'attrice ha depositato in giudizio, e dunque quelle prodotte entro il termine ex art. 183 c6 n.2) cpc, elencate ai doc. E ed E bis e, come ribadito dal CTU nella relazione integrativa, tutte effettivamente depositate.
L'avere la domandato, sin dalla citazione di primo grado, il rimborso anche delle Pt_1
spese che avrebbe sostenuto successivamente nel corso del giudizio non la esimeva,
d'altronde, dall'onere di depositare la prova degli esborsi che man mano andava a sostenere, anche eventualmente dopo la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie qualora si fosse trattato di documenti di formazione a questo successiva.
Non vi è alcun elemento che faccia prevedere con certezza un danno futuro, successivo alla presente sentenza, non risultando, in particolare, che debba protrarsi la gestione a spese della el sistema di barriera idraulica (di cui infra). Pt_1
Diversamente da quanto eccepito dalla nessuna causa di nullità e nemmeno di CP_2
inattendibilità della CTU può ricollegarsi alla scelta del perito di richiedere ai CTP delle relazioni preliminari, essendo evidente l'opportunità, stante l'ampiezza dell'indagine, di individuare immediatamente i punti di maggior contrasto fra le parti. Non ha poi alcuna Contr rilevanza il fatto che i CTP di e abbiano articolato le loro relazioni secondo Pt_1
l'ordine dei quesiti formulati dalla Corte, ed il CTP della non lo abbia fatto;
ciò CP_2
pagina 8 di 17 non si è tradotto ina alcuna alterazione del contraddittorio, atteso che al CTP della come da lui richiesto, sono stati ampiamente prorogati dal CTU i termini per il CP_2
deposito di tale relazione preliminare (v. pp. 170 e s. CTU).
Nel merito, il CTU ha dovuto affrontare l'arduo compito non solo di individuare, in un periodo di circa 20 anni, l'evidenza dei fenomeni di inquinamento e le relative fonti, ma anche indicare il tempo per il quale tali fonti sono rimaste attive, nonché stabilire a quali di esse e, in caso di concorso, in che misura, fossero loro riferibili le spese sostenute da in tale periodo, posto che le attività di controllo e di bonifica sono Pt_1
ininterrottamente proseguite. Come evidenziato dal perito, tale compito è stato reso più difficile dal fatto che la non ha predisposto un'analisi di rischio propedeutica alla Pt_1
definizione di un progetto operativo di bonifica, né ha chiesto, all'interno del procedimento amministrativo, che la Provincia procedesse alla individuazione dei responsabili di contaminazioni da sorgenti esterne.
Il CTU ha indicato (e sul punto non vi è contestazione) che, come peraltro ritenuto nelle conclusioni istruttorie degli enti preposti al procedimento amministrativo, le cause dell'inquinamento sono solo di natura antropica, e vanno individuate nei processi di decadimento cui sono stati soggetti i vecchi impianti, le cui caratteristiche, basate sulle normative applicabili all'epoca della loro installazione, non fornivano garanzie sufficienti ai fini della prevenzione di possibili sversamenti nel sottosuolo, nonché a fattori comportamentali e gestionali sia di chi opera stabilmente nell'area di servizio
(gestore e suo personale), sia di chi vi opera saltuariamente, in primis gli addetti al trasferimento dei carburanti dalla autobotte di trasporto ai serbatoi di stoccaggio, ed anche di chi utilizza gli erogatori dei prodotti idrocarburici, specie se operati con modalità self service.
Ripercorso, a partire dal dicembre 2003, l'avvicendarsi dei rilevamenti degli inquinanti, delle attività di analisi, e delle misure adottate per la bonifica (pp. 14-20), il CTU ha osservato che possono distinguersi tre fasi temporali: il periodo 2004/2008, nel quale Contr può rinvenirsi un modesto un ruolo dell ella contaminazione, mentre deve ritenersi pagina 9 di 17 “trascurabile” quello della il periodo 2009/2013, nel quale la responsabilità può CP_2
ascriversi alla ed alla ed il periodo successivo al 2014, anno a partire dal Pt_1 CP_2
quale la contaminazione può essere riferita solo alla gestione CP_2
Contr 4)Con riguardo alla domanda proposta nei confronti dell il CTU ha accertato che la stazione di servizio Montefeltro Ovest è stata una fonte di contaminazione in misura molto contenuta (v. appendice 2: 4,21%, in luogo del 10% ravvisato dal CTP e Pt_1
solo fino al 26.10.2007, quando è entrato in funzione a pieno regime ed è stato implementato il sistema del “pump and treat”, barriera idraulica posta in essere da che di fatto ha disconnesso definitivamente il monte e il valle idrogeologico. Pt_1
Tali considerazioni del perito non sono state fatte oggetto di critica dalla il cui Pt_1
CTP le sostanzialmente ha condivise (v. p. 23 delle relative osservazioni). Cont Il CTP della ha invece sostenuto che l'area di servizio dell' vesse continuato CP_2
a costituire una sorgente inquinante per l'area di servizio Kuait anche successivamente al novembre 2008 e successivamente alla sostituzione dei serbatoi della Controparte_4
Come osservato dal CTU, il CTP non ha fornito alcun calcolo alternativo a CP_2
quello della (società incaricata da della gestione dell'iter di bonifica, CP_5 Pt_1
poi sostituita da The It OU srl) per sostenere l'affermazione del verificarsi di code di inquinamento dalla Montefeltro Ovest per oltre 12 mesi, e dunque anche dopo il 2008, affermazione peraltro avanzata solo in sede di osservazioni conclusive alla perizia (v. p.
177 CTU).
La circostanza è stata comunque categoricamente esclusa dal CTU sia, come si è detto, per il funzionamento a pieno regime della barriera idraulica, sia perché le concentrazioni di inquinante si trovavano proprio nei pressi dei serbatoi della (v. anche Controparte_4
pp. 173 e ss.). L'ing. ha inoltre escluso che il prodotto surnatante trovato nel pozzo Per_1
gestore di potesse arrivare da un'area interna a Montefeltro Ovest Controparte_4
perché non risultavano interessati i pozzi e i piezometri interposti tra i parchi serbatoi delle due stazioni di servizio (p. 8 integrazione, p. 171 CTU); è infatti impossibile la pagina 10 di 17 migrazione per diverse decine di metri di prodotto surnatante, ritrovato in fase libera nel pozzo gestore senza l'interessamento dei pozzi dei piezometri interposti (p. 174 CTU). Contr La domanda proposta dalla nei confronti dell astrattamente accoglibile solo Pt_1
per euro 36.679,69 oltre IVA, ossia per il 4,21% delle spese del quadriennio che, per il resto (euro 902.830,85 oltre IVA), sono di pertinenza della va però rigettata per Pt_1
intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c2 cc. essendo il relativo termine decorso fra l'ultima delle spese rimborsabili, risalenti al 2008, e la raccomandata Contr interruttiva della prescrizione datata 7.10.2014 ricevuta dall l 14.10.2014.
Il termine di prescrizione ha iniziato infatti a decorrere dalla accertata cessazione Contr dell'inquinamento imputabile all ossia con il raggiungimento della piena efficienza della barriera idraulica che impedisce la trasmigrazione di inquinanti e dunque dalla fine del 2008.
D'altronde, ha natura di illecito istantaneo, anche se con effetti permanenti, quello che determini un danno da inquinamento, dal momento che la condotta lesiva consiste in un fatto "quod unico actu perfecitur", cioè destinato ad esaurirsi in una dimensione unitaria
(sul piano logico e sostanzialmente cronologico) di concreta realizzazione, a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti (Cass. 9711/13).
Va rigettata poi la domanda di risarcimento in forma specifica poiché, come accertato dal CTU, è stato già da tempo interrotto il flusso di inquinanti provenienti dall'area di servizio Ovest. CP_4
5)La domanda proposta nei confronti della a accolta nei limiti di cui appresso. CP_2
Come si è detto, il CTU, ritenuto “trascurabile” il ruolo della sulla gestione CP_2
iniziale delle contaminazioni della stazione di servizio, ha escluso tale società dalla partecipazione dei costi relativi al periodo 2004-2008, e sul punto non sono stati Contr formulati rilievi da parte del CTP né dell né, soprattutto, della il quale, per Pt_1
tali anni, ha ipotizzato anch'egli un concorso di responsabilità dell'appellante solo con Cont l'
pagina 11 di 17 Contr Il CTU ha altresì escluso ogni responsabilità dell a partire dalla fine del 2008; da quel momento le fonti attive di inquinamento sono state dunque necessariamente interne alla Montefeltro Ovest, e sono riferibili a perdite verificatesi del tutto ordinariamente durante l'attività di gestione (operazioni di ricarica serbatori, sversamenti da parte degli utilizzatori) e, fino alla loro sostituzione nel 2009/2010, a perdite provenienti dai serbatori e dagli impianti attivi, ceduti alla CP_2
L'affermazione della che gli sversamenti effettati durante l'erogazione dei CP_2
carburanti ai veicoli sarebbero irrilevanti è priva di qualsiasi riscontro tecnico;
lo sversamento è infatti fenomeno costante, protrattosi per anni, e l'inquinante, liquido, si disperde assai facilmente. E' d'altronde proprio la prevedibilità che i terreni delle aree di servizio, pur regolarmente gestite, siano inquinati, che giustifica l'imposizione ai gestori di controlli e quindi di bonifica.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalla CTU risulta che al momento del trasferimento dell'area di servizio alla nel luglio 2004 la aveva garantito CP_2 Pt_1
il buono stato manutentivo -tenuto conto della vetustà-, degli impianti ceduti, compresi serbatoi e condutture.
Nel giugno 2006, nel novembre 2006 e nel gennaio 2008, in esito alle relative prove commissionate da i serbatoi e le linee di distribuzione erano risultati a tenuta (v. CP_2
p. 19 CTU), anche se, ha osservato il CTU (p. 176), il fenomeno corrosivo è lento ed inesorabile, dalla posa fino alla rimozione (ed il rilievo non giova alla . Pt_1
I serbatoi benzine e gasoli, e poi quello autotreni, furono rimossi e sostituiti dalla CP_2
fra giugno 2009 e marzo 2010. In occasione delle rimozione si evidenziarono forature e rotture come da fotografie allegate alla CTP che il CTU ha categoricamente CP_2
escluso che potessero essere stati causate dalle macchine escavatrici, trattandosi invece – come peraltro inizialmente sostenuto anche dalla stessa nella comparsa di CP_2
costituzione in appello- di deterioramenti da vetustà ed usura;
tanto si vede del tutto chiaramente dalle stesse fotografie.
pagina 12 di 17 Successivamente alla sostituzione dei serbatoi da parte della e alla rimozione di CP_2
terreni contaminati da parte della vi fu, sino al 2012/2013, un progressivo trend Pt_1
negativo della concentrazione degli inquinanti (e dei relativi costi per le operazioni di pump and treat sostenuti dalla , ma successivamente si verificarono episodi, da Pt_1
attribuirsi a fattori contingenti intervenuti nella gestione che amplificarono le CP_2
concentrazioni dei parametri spia anche di tre ordini di grandezza, con aumento di concentrazione dell'inquinante nelle acque di falda, che, giova ribadirlo, non Pt_4
proveniva dall'area Montefeltro Ovest.
E' evidentemente irrilevante, poiché non era ormai più fonte di inquinamento, la presenza di vecchi serbatoi della non ceduti alla ma inattivi da anni già Pt_1 CP_2
prima della cessione, e interrati in terreni ormai bonificati dalla Pt_1
Contrariamente a quanto affermato dalla Kuwait, nulla fa ritenere che il CTU abbia mai presupposto che l'inquinante sia presente anche nel gasolio e non solo nella Pt_4
benzina. Tale fatto, pacifico, è irrilevante, sia perché, i serbatori sostituiti nel CP_2
2009 e risultati non più a tenuta erano non solo quelli del gasolio, ma anche quelli della benzina, ma anche perché, dopo la sostituzione dei serbatoi, gli sversamenti di benzina
(e quindi di ) sono fatti riconducibili non più ai serbatoi, ma ad attività della Pt_4
gestione ordinaria dell'area Controparte_4
Con riguardo alla distribuzione fra la e la dell'onere delle spese Pt_1 CP_2
sostenute dal 2009 al 2013, il CTU ha rappresentato che il più valido criterio è quello della responsabilità progressivamente decrescente di e progressivamente Pt_1
crescente di il che porta al riparto dei costi fra le due in misura del 50%. Non è CP_2
stato d'altronde prospettato né da né da un valido modello alternativo a Pt_1 CP_2
quello proposto dal CTU.
Invece, dal 2014 in poi, a dieci anni dall'inizio della gestione e a quasi cinque CP_2
anni dalla sostituzione dei serbatoi e dalla rimozione dei terreni contaminati, ed escluso, Contr come si è detto, che a partire dal novembre 2008, l'area di servizio dell costituisse una fonte inquinante, i costi devono essere attribuiti alla sola gestione CP_2
pagina 13 di 17 Passando alla quantificazione del credito della (da effettuarsi al netto dell'Iva Pt_1
perché da presumersi ripetibile), deve farsi riferimento alle fatture prodotte in giudizio, la cui inerenza alle vicende oggetto di causa, è stata verificata dal CTU, il quale, stante l'elevato numero di fatture, ha utilizzato un metodo a campione condiviso da tutti i CTP.
Agli unici e limitati rilievi mossi dalla il CTU ha poi risposto nell'integrazione CP_2
della perizia. In tale relazione, richiestagli proprio in ragione dei rilievi della il CP_2
CTU ha chiarito di avere riferito tutte le fatture all'area Est sulla base di un CP_4
codice univoco identificativo presente su ogni documento fiscale;
ha rettificato l'imputazione di alcuni costi all'annualità di riferimento;
ha verificato le note di credito presenti in atti e corretto l'importo di una fattura;
ha escluso di avere rinvenuto, negli anni in rilievo, fatture per consumi idrici del fornitore laddove la Pt_5 CP_2
senza alcuna specificazione, ha affermato che tali consumi idrici sarebbero stati addebitati (quando? per quali somme?) alla IT OU (ed incluse in quali fatture da questa emesse verso la ). Pt_1
La non ha d'altronde indicato quale sarebbe, a suo avviso, il diverso corretto CP_2
importo dei costi sostenuti dalla anno per anno. Pt_1
Il totale delle fatture ritualmente prodotte ammonta ad euro 1.756.662,97 (p. 12 integrazione), di cui euro 939.600,54 riguardano le annualità dal 2004 al 2008 (di cui la non risponde), euro 730.164,60 le annualità dal 2009 al 2013, di cui rispondono CP_2
al 50% e ed euro 123.667,52 per le annualità dal 2014 al 2017 (sino Pt_1 CP_2
all'ultima delle fatture prodotte), di cui risponde solo la CP_2
Si tratta ora di esaminare l'eccezione di prescrizione della quinquennale ex art. CP_2
2947 cc e non certo decennale, posto che, contrariamente a quanto affermato dalla l'obbligazione della on discende da alcun contratto. Pt_1 CP_2
Contr Deve premettersi che, diversamente da quanto verificatosi con per la quale può individuarsi un momento di cessazione dell'attività di contaminazione, le condotte inquinanti della sono proseguite costantemente poiché correlate alla stessa CP_2
gestione dell'area di servizio;
la prescrizione quinquennale va quindi valutata in pagina 14 di 17 relazione al tempo in cui furono sostenuti dalla gli esborsi oggetto della Pt_1
domanda.
Orbene, la lettera inviata dalla alla il 6.11.2009, gestore dell'area di Pt_1 CP_2
servizio, con allegata relazione sugli eseguiti accertamenti ambientali e contenente invito ad un incontro per valutare <lo stato dell'arte>>, non è idonea ad interrompere la prescrizione. Essa contiene, infatti, unicamente le affermazioni che la non era Pt_1
responsabile degli <eventi contaminativi>>, che essa si era fatta carico, pur non essendovi obbligata, dei costi dell'impianto di trattamento, e che tale condotta non implicava alcuna ammissione di responsabilità. La lettera non contiene, dunque, alcuna dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione della di Pt_1
farsi rimborsare in tutto o in parte i costi di bonifica.
Costituiscono invece, pacificamente, atti interruttivi della prescrizione la raccomandata del 7.10.2014, ricevuta il 13.10.2014, il deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc del
15.6.2015, e la raccomandata del 13.4.2017 ricevuta il 18.4.2017, cui è seguita la citazione.
Ne discende che sono prescritte unicamente le pretese relative agli esborsi sostenuti nel
2009 prima del 13 ottobre, e dunque quelli di cui alle fatture nn. 6, 10, 13, 33, 64, 125,
172, 184, 205, 206, 203 e 266 del 2009, dell'importo complessivo di euro 114.320,12.
I costi da prendere in esame per il periodo 2009-2013 sono quindi pari ad euro
615.844,48 (euro 730.164,60 - 114.320,12), il cui 50% a carico di è pari ad euro CP_2
307.922,24.
L'importo complessivamente dovuto dalla è dunque euro 431.589,76 (euro CP_2
307.922,24 + 123.667,52). Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo va, anche d'ufficio, rivalutato sino ad oggi a partire dall'1.1. 2013, data intermedia fra gli esborsi;
si perviene così ad euro 528.265,86.
Su tale somma non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, perché non specificamente domandati (v. Cass. 10376/24, 4938/23), essendosi la limitata a richiedere del Pt_1
pagina 15 di 17 tutto genericamente il risarcimento del danno relativo alle spese di bonifica <più gli interessi e la rivalutazione monetaria>>.
Gli interessi moratori ex art. 1284 c1 cc (e non ex art. 1284 c4 cc: Cass. 28036/25) potranno decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso il credito liquido (Cass. 10364/23). Contr 6)Secondo il principio della soccombenza, la va condannata a rifondere all' Pt_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota spese.
La va condannata a rifondere alla le spese entrambi i gradi di giudizio, CP_2 Pt_1
liquidate tenuto conto dell'ammontare del credito accertato.
Tenuto conto della natura e della particolare complessità dell'indagine, spese della CTU vanno poste a carico di tutte e tre le parti in misura uguale, mentre le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc non sono state oggetto di domanda di rimborso (v.
Cass. 30854/23).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Parte_1
confronti della e della avverso la sentenza n. 144/21 CP_1 Controparte_2
del Tribunale di Rimini, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell Pt_1
b) condanna la a pagare alla per il titolo di cui in motivazione, euro CP_2 Pt_1
528.265,86 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna la a rifondere all'Eni le spese di lite del presente grado che liquida in Pt_1
euro 20.000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di giudizio che CP_2 Pt_1
liquida, per il primo grado, in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 17.000,00 per pagina 16 di 17 compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 anticipazioni ed euro 20.000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico di tutte le parti un terzo per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere est.
IAcolomba NO
Il Presidente
IA IN AD
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati dott. IA IN AD Presidente dott. IAcolomba NO Consigliere Relatore dott. Pietro Iovino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 509/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti SAVI PAOLO, SAVI Parte_1 P.IVA_1 IACOPO MARIA e MINGUZZI FRANCESCA ROMANA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCICA FRANCESCO PAOLO e CP_1 P.IVA_2 dell'avv. VALENTINI ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti ROSSI Controparte_2 P.IVA_3 MAURIZIO, BIANCHI MARIA PIA e TAMBORLINI EUGENIO APPELLATO
CONCLUSIONI
Per la Pt_1
<< voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, previa valuta-zione di
ammissibilità del presente atto, in totale riforma della sentenza n. 144/2021 del Tribunale di Rimini, accertare e dichiarare: Cont in via principale e nel merito, accertare un pregresso flusso di contaminazione con sorgente nell' Montefeltro Ovest che investiva l' con effetti sullo stato ambientale di Controparte_4 quest'ultima; dichiarare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in quanto tenuta ad CP_1 eliminare tale flusso, responsabile, quanto meno in quota par-te, del deterioramento dello stato ambientale dell' e con-dannarla di conseguenza;
Controparte_4
pagina 1 di 17 accertare altresì la responsabilità solidale, concorrente o alternativa, di Controparte_2 e di negli inquinamenti denunciati, inqui-namenti che hanno determinato tempi e
[...] CP_1 costi maggiori di quelli previsti e così la impossibilità di dar corso alla prevista bonifica, eppertanto condannare in persona del suo legale rappresentante pro tem-pore e Controparte_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in via tra loro solidale, concorrente CP_1
o alternativa, al risarcimento dei danni causati a danni pari alle spese sostenute Parte_1 dalla stessa per la gestione della messa in sicurezza e attività ambientali correlate, a quelle che si rende-ranno necessarie fino all'avvio degli impianti di bonifica, e a quelle infine per la bonifica stessa (ridotte, queste ultime, degli importi che sarebbero stati co-munque a tal fine necessari, se non si fossero presentati i fenomeni di inquina-mento denunciati) nella misura che risulterà di giustizia in corso di causa, più gli interessi e la rivalutazione monetaria. In via istruttoria, nella non creduta eventualità che questa Corte possa disporre la rinnovazione della C.T.U., ammettersi prova, per interrogatorio formale e te- sti, sulle seguenti circostanze di fatto:
1) vero che aveva incaricato la società della gestione dell'iter di Parte_1 Controparte_5 bonifica avviato per il sito, alla quale era poi suben-trata la società The It OU S.r.l. e quindi, nel luglio 2016, la;
CP_6
2) vero che la società Getea Italia S.p.A. ha redatto la relazione tecnica am-bientale che Le si rammostra;
3) vero che tale relazione è stata redatta utilizzando i dati desunti dalle di-verse campagne d'indagine e di monitoraggio dalla stessa effettuate;
4) vero che i dati, in forza dei quali la relazione che Le si rammostra è stata elaborata, sono esatti e sono stati ricavati / accertati dalla stessa Getea Italia S.p.A. e sono stati altresì riportati nelle relazioni tecnico descrittive inviate agli EE PP;
5) vero che la società The It OU S.r.l. ha redatto la relazione tecnica am-bientale che Le si rammostra;
6) vero che tale relazione è stata redatta utilizzando i dati desunti dalle di-verse campagne d'indagine e di monitoraggio dalla stessa effettuate;
7) vero che i dati, in forza dei quali la relazione che Le si rammostra è stata elaborata, sono esatti e sono stati ricavati / accertati dalla stessa The It OU S.r.l. e sono stati altresì riportati nelle relazioni tecnico descrittive inviate agli EE PP;
8) vero che la società ora (a seguito di variazione della denomi-nazione) Stantec S.p.A., CP_6 ha redatto la relazione tecnica ambientale che Le si rammostra;
9) vero che tale relazione è stata redatta utilizzando i dati desunti dalle di-verse campagne d'indagine e di monitoraggio dalla stessa effettuate;
10) vero che i dati, in forza dei quali la relazione che Le si rammostra è stata elaborata, sono esatti e sono stati ricavati / accertati dalla stessa ora (a seguito di variazione della CP_6 denominazione) Stantec S.p.A., e sono stati altresì riportati nelle relazioni tecnico descrittive inviate agli EE PP;
11) vero che la tabella 1 del doc. H che Le si rammostra rappresenta la sintesi dei risultati analitici dei campioni di acque di falda raccolti dai piezometri nel periodo da febbraio 2017 a gennaio 2018;
12) vero che la tabella 2 del doc. H che Le si rammostra rappresenta la sintesi dei risultati analitici dei campioni di acque di falda raccolti dai pozzi privati nel periodo da gennaio 2017 a febbraio 2018;
13) vero che la tabella 3 del doc. H che Le si rammostra rappresenta la sintesi dei risultati analitici dei campioni di acque di falda raccolti da altri pozzi nel periodo da febbraio 2017 a gennaio 2018;
14) vero che da gennaio 2004, l' è passata in gestione al-la Q8 e, in occasione di Controparte_4 tale passaggio, la ha eseguito una cam-pagna d'indagine preliminare di verifica delle Parte_1 matrici ambientali (terreni ed acque di falda);
15) vero che a seguito di tale indagine è emersa una contaminazione di origi-ne idrocarburica, prontamente notificata da alle PPAA;
Parte_1
pagina 2 di 17 16) vero che dopo la notifica di per superamento delle CSC nei terre-ni, del 23.01.2004, Pt_1 ha iniziato un programma di monitoraggio delle acque di falda;
Pt_1 Cont
17) vero che nel periodo successivo alla fine della gestione dell' di si sono verificati tre Pt_1 distinti eventi che hanno comportato un peggioramento della qualità delle acque;
18) vero che dopo cinque mesi dal cambio di gestione è stata riscontrata una crescente contaminazione all'interno del con rinvenimento di prodotto surnatante in fase separata fino a 80 cm di Parte_2 spessore ed è stata riscon-trata la presenza di MtBE nel piezometro a monte idrogeologico del parco Cont ser-batoi dell'
19) vero che il 07 settembre 2004 è stato installato ed attivato da un MISE per evitare la Pt_1 migrazione a valle idrogeologica del sito di plume di con-taminazione rinvenuta a carico delle acque di falda;
20) vero che durante le attività di rimozione del parco serbatoi, eseguite in sito il 2009 ed il 2010, è emersa la presenza di prodotti di origine idrocarburica nei campioni di suolo prelevati nell'area del parco serbatoi;
21) vero che la contaminazione era localizzata in corrispondenza del parco serbatoi;
22) vero che durante le operazioni di rimozione serbatoi di giugno 2009 e marzo 2010, sono state riscontrate alcune cisterne forate in più punti;
23) vero che le cisterne rimosse nel giugno 2009 (n. 14 e n. 15) erano state sot-toposte a verifica a giugno 2006 (prove di tenuta eseguite da e a gen-naio 2008 (prove di tenuta eseguite da Q8) Pt_1 ed in entrambi i casi erano risultate a tenuta;
24) vero che altre cisterne sempre rimosse nel giugno 2009 (n. 9 e n. 1) sono risultate integre a seguito delle verifiche di tenuta eseguite a giugno 2006 (prove di tenuta eseguite da , ma non erano Pt_1 potute essere verificate a gennaio 2008 perché non accessibili;
Cont
25) vero che l' (in gestione di è situata a monte idrogeologico dell' Controparte_7
[...]
ed è anch'essa sottoposta ad un pro-cedimento ambientale ai sensi dell'ex D.M. Controparte_4 471/99, dal novembre 2004 (a se-guito del rilievo di prodotto surnatante in alcuni piezometri presenti Cont in sito), nell'ambito del quale a gennaio 2007 è stata comunicata da a non tenuta di n. 5 cisterne adibite allo stoccaggio di benzine e gasolio, nonché di alcune linee di distribuzione;
26) vero che i monitoraggi svolti c/o l' da gennaio 2010 a tutt'oggi, confermano Controparte_4 che i piezometri posti a monte idrogeologico dell' hanno intercettato ed Controparte_4 intercettano la coda di un pennacchio di contaminazione con sorgente nell' Controparte_7
27) vero che la contaminazione segue la naturale direzione del flusso della fal-da (e così, nella fattispecie, dall' Ovest all'AdS Est); Controparte_4 CP_4
28) vero che la presenza di MtBE impedisce la bonifica del sito ex D.M. 31/15 e di definire altresì i tempi della stessa;
29) vero che la presenza di MtBE è stata considerata dalla PPAA – nel periodo temporale 2006-2015 – elemento ostativo alla bonifica del sito;
30) vero che la PPAA, competente nel periodo antecedente all'emanazione del D.M. 31/15, faceva Pa riferimento ai valori emanati da;
31) vero che il Comune di Rimini dispose che i pozzi privati, ove era stato rin-venuto superiore Pt_4 Pa ai limiti previsti da , non venissero utilizzati;
32) vero che i proprietari dei pozzi utilizzarono, ed il proprietario del utilizza tutt'ora, Parte_5 l'acqua dell'acquedotto (anziché quella dei propri pozzi, il cui uso appunto è stato inibito per presenza Pa di MtBE in quantità supe-riore ai limiti indicati da ) e ha provveduto e provvede tutt'ora, Pt_1 quando e nella misura in cui gli è stata richiesta, al relativo rimborso;
33) vero che i tecnici di avevano previsto, sulla base delle proprie co-noscenze ed esperienze, Pt_1 nonché sui dati statistici a sua disposizione, una spesa di bonifica complessivamente pari a 300.000,00 euro;
pagina 3 di 17 34) vero che ha sostenuto spese pari ad euro 2.106.339,26 complessi-vamente come da Pt_1 documenti che Le si rammostrano;
35) vero che delle fatture emesse da Gruppo CSA è stata corrisposta la sola percentuale inerente l'AdS (il documento che Le si rammostra riporta cioè l'importo relativo alla sola AdS Controparte_4
mentre nella fat-tura di riferimento sono indicati costi per vari PV). Controparte_4 Si indicano a testi:
• il legale rappresentante o incaricato della società Via Brecce a S. Erasmo Controparte_5 112/114, 80146 Napoli,
• il legale rappresentante o incaricato della The IT OU S.r.l., Largo Volon-tari del Sangue n. 10, 20097 San Donato Milanese (MI),
• il legale rappresentante o incaricato della ora Stantec S.p.A., Palazzo Canova, Milano CP_6 2, 20090 Segrate (MI),
• il legale rappresentante o incaricato del Via al Torren-te n. 22, Rimini, Controparte_8
• il dott. c/o Via Andrea Costa n. 17,Milano, Testimone_1 Parte_1
• il dott. c/o Via Andrea Costa n. 17, Milano, Testimone_2 Parte_1
• l' Comune di Rimini e/o il Dirigente dell'Assessorato in questione c/o il Controparte_9 Municipio di Rimini;
• il sig. Via Brescia n. 24, Riccione. Testimone_3 Sempre nella non creduta eventualità che questa Corte possa disporre la rinno-vazione della C.T.U., si chiede, in quanto di ragione, che il C.T.U. tenga co-munque conto delle seguenti circostanze:
- se si evinca la presenza di eventi o fenomeni che abbiano aggravato la situa-zione ambientale del sito rispetto a quanto emergente dai dati rilevati durante l'indagine condotta dall'attrice nel dicembre 2003 e, in caso affermativo, valu-tarne le tempistiche e l'entità;
- se vi sia stato, e se tutt'ora persista, un apporto di contaminazione nel sito proveniente dal monte idrogeologico del sito stesso e da dove tale contamina-zione traesse / tragga origine;
Cont
- valutare la attuale sufficienza o meno della barriera idraulica posta da valutare l'entità e la Cont durata del trasferimento di contaminazione verso l' Est e, di conseguenza, degli effetti CP_4 sullo stato ambientale di quest'ultima anche successivamente al rafforzamento della barriera idraulica Cont da parte di
- se gli eventi e fenomeni tutti, rilevati successivamente al dicembre 2003, ab-biano impedito la definizione di un progetto definitivo di bonifica;
- quali siano state le cause e l'entità degli inquinamenti denunciati e se, e in che misura, fosse stata corretta la previsione di spesa formulata da in ragione di € 300.000,00, nel Parte_1 dicembre del 2003;
- se le spese sostenute sin qui da siano state / siano neces-sarie e corrette;
Parte_1
- quali siano i costi prevedibili prima di poter dar corso alla bonifica e quale sia ora l'importo necessario per provvedere alla stessa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di causa di entrambi i gradi>>
Per l'Eni
<<voglia l'ecc.ma corte di appello bologna, ogni contraria eccezione, deduzione e difesa disattese < i>
e con esclusione delle domande nuove formulate nel presente giudizio e/o di nuovi documenti depositati in violazione dei termini di legge, così giudicare: in via preliminare, dichiarare l'acquiescenza e la formazione del giudicato sui capi della sentenza non impugnati da e non oggetto di precisa indicazione delle motivazioni per le quali sarebbe stata Pt_1 impugnata;
pagina 4 di 17 in via principale, rigettare le domande ex adverso dedotte nell'atto di appello proposto da Pt_1 perche inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, per le ragioni di cui agli scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, con specifico riferimento alla comparsa di costituzione e risposta e contestuale appello incidentale;
− in via subordinata, accogliere l'appello incidentale con riforma parziale della sentenza n. 144/2021, pubblicata il 10.02.2021 e notificata in data 11.02.2021, resa dal Tribunale di Rimini, Sez. Unica Civile, in persona dell'Ill.mo Giudice Dott.ssa Chiara Zito, nell'ambito del giudizio R.G. 3892/2017, nei termini di cui agli scritti difensivi depositati e limitatamente ai capi impugnati della succitata sentenza;
− in ogni caso, condannare l'odierna Appellante al pagamento di tutte le spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali ex art. 14 L.P. (15%), ad I.V.A., al contributo previdenziale forense ed alle successive occorrenti>>
Per la CP_2
<< La società appellata, nel richiamare le deduzioni svolte con detta istanza, insiste quindi affinché si provveda alla revoca dell'ausiliario o alla rinnovazione della CTU. Ove ciò non fosse ritenuto praticabile, si chiede che il CTU sia convocato a chiarimenti, fissando a tal fine una nuova udienza.
In subordine e in ottemperanza al provvedimento del 4 febbraio 2025, precisa le seguenti CP_10 conclusioni: Piaccia alla Ill.ma Corte di Appello, disattesa ogni istanza contraria o diversa, respingere l'appello proposto da perché infondato in fatto e in diritto e comunque perché la pretesa Parte_1 fatta valere dalla società appellante è prescritta, con la condanna di quest'ultima al pagamento di compensi e spese, oltre rimborso forfettario.>>
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)Con citazione notificata il 13.9.2017 la , dopo la pronuncia di Parte_1
inammissibilità del ricorso per ex art. 696 bis cpc da essa proposto, conveniva davanti al
Tribunale di Rimini la e la . CP_1 Controparte_2
L'attrice esponeva di aver gestito l'Area di Servizio Montefeltro Est, sita a Riccione
(RN), lungo l'Autostrada A14, dal 1984 sino al dicembre 2003, e di aver ceduto alla con contratto dell'8.7.2004, attrezzature ed impianti di detta area di servizio. CP_2
L'esito delle indagini ambientali svolte nel dicembre 2003 in vista della cessione alla la avevano costretta ad inviare la comunicazione di cui all'art. 7 DM 471/99, a CP_2
norma del quale chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limite accettabili di cui all'articolo 3, comma 1, o un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi, è tenuto a darne comunicazione al pagina 5 di 17 Comune, alla Provincia e alla Regione nonché agli organi di controllo ambientale e sanitario, e a dar quindi corso alle conseguenti operazioni di bonifica.
A partire dal gennaio 2004, il quadro geochimico della falda subiva consistenti variazioni con individuazione di prodotto in fase separata. si trovò quindi Pt_1
costretta, a partire da settembre 2004, ad attivare a proprie spese un sistema di messa in sicurezza, ancora in funzione (c.d. pump and treat), che aveva consentito di individuare, come da certificazione dell'ARPA dell'aprile 2007, la presenza di una sorgente di contaminazione ubicata nell'area di servizio posta sul lato opposto dell'autostrada, a Contr monte idrogeologico, denominata Ovest e gestita da Inoltre nel giugno CP_4
2009, in occasione dei lavori di ristrutturazione dell'area di servizio est CP_4
eseguiti da sulle pareti di alcuni serbatoi rimossi veniva riscontrata la presenza CP_2
di fori, che rappresentavano una ulteriore fonte di contaminazione dell'area.
La chiedeva quindi che, accertato il persistere di un flusso di contaminazione Pt_1
Contr con sorgente nell'area di servizio Montefeltro Ovest, l fosse condannata ad Cont eliminare tale flusso, e che l' e la accertatane la responsabilità solidale, CP_2
fossero condannate a risarcirle il danno in misura delle spese sostenute per la gestione della messa in sicurezza e le attività ambientali correlate, oltre alle spese successive che sarebbero state necessarie per l'avvio degli impianti di bonifica, e per la bonifica stessa.
Le convenute si costituivano chiedendo il rigetto delle domande attoree, preliminarmente eccepita la prescrizione.
Con sentenza n.144/21 il Tribunale dichiarava inammissibile la domanda non essendo la legittimata a richiedere il risarcimento dei danni cagionati all'ambiente, Pt_1
iniziativa, questa, di competenza degli enti pubblici a ciò deputati a norma dell'art. 299
DPR 152/06, e non essendo essa la proprietaria dei terreni contaminati;
non era stata infine proposta domanda di regresso ex art. 2055 cc.
Avverso tale sentenza proponeva appello la chiedendo che, previo accoglimento Pt_1
delle istanze istruttorie avanzate in primo grado, venissero accolte le domanda da essa proposte.
pagina 6 di 17 Le appellate si costituivano per resistere all'impugnazione.
La causa, rimessa sul ruolo per l'espletamento di CTU affidata all'ing. veniva Per_1
posta in decisione in esito all'udienza del 10.6.2025 sostituita ex art. 127 ter cpc.
2)Superflue le istanze di prova orale dell'appellante, tutte superate dalla CTU, l'appello
è fondato nei termini di cui appresso.
La come da questa evidenziato, non ha domandato che le convenute Pt_1
provvedessero alla bonifica dell'area, essendosi limitata a chiedere il risarcimento del danno emergente patito per aver dovuto fare fronte, essa sola, alle operazioni di bonifica resesi necessarie a causa di sorgenti di contaminazione facenti capo anche alle convenute.
Il rilievo officioso di difetto di legittimazione attiva ai sensi dell'art. 299 DPR 152/02
(per quanto non richiedesse la previa sottoposizione alle parti, trattandosi di questione di natura processuale: v. Cass. 30883/24, 6218/19, 16049/18) risulta dunque non pertinente.
Pacifico che non sia proprietaria del terreno, la domanda da essa proposta va Pt_1
invece giuridicamente qualificata ai sensi dell'art. 2055 cc: essa, obbligata, come è incontestato, a farsi carico della bonifica del sito, ha domandato di essere tenuta indenne, in tutto o in parte, delle relative spese nella misura in cui le convenute risultino responsabili o corresponsabili dell'inquinamento.
3)Nel merito, ritiene questa Corte che la CTU, integrata con la successiva relazione a chiarimenti, sia immune da vizi logici o giuridici, ed esaustivamente motivata anche con riguardo alle osservazioni dei CTP, e meriti pertanto piena adesione.
Va parzialmente accolta l'eccezione di nullità proposta tempestivamente dalla in CP_2
ragione dell'utilizzazione, da parte del CTU, di documentazione di spese ulteriore rispetto a quella ritualmente depositata in atti, consegnatagli direttamente dalla Pt_1
Il CTU aveva, nella prima relazione, utilizzato tale documentazione sia perché vi avevano consentito tutti i CTP, sia perché il quesito sottopostogli faceva un non corretto riferimento alle <spese finora sostenute>> dalla tuttavia, non vertendosi in Pt_1
pagina 7 di 17 ipotesi di CTU contabile ex art. 198 cpc, è irrilevante il consenso espresso dai CTP alla utilizzazione dei nuovi documenti, esibiti a prova del fatto principale costituito dal pregiudizio lamentato dalla Pt_1
La CTU è solo parzialmente nulla. Infatti, come insegna la S.C. (v. da ultimo Cass.
15383/23), il principio fissato dall'art. 159 c.2 c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, così che la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è integralmente inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente.
Le spese rimborsabili rimangono dunque solo quelle che l'attrice ha depositato in giudizio, e dunque quelle prodotte entro il termine ex art. 183 c6 n.2) cpc, elencate ai doc. E ed E bis e, come ribadito dal CTU nella relazione integrativa, tutte effettivamente depositate.
L'avere la domandato, sin dalla citazione di primo grado, il rimborso anche delle Pt_1
spese che avrebbe sostenuto successivamente nel corso del giudizio non la esimeva,
d'altronde, dall'onere di depositare la prova degli esborsi che man mano andava a sostenere, anche eventualmente dopo la scadenza del termine per le preclusioni istruttorie qualora si fosse trattato di documenti di formazione a questo successiva.
Non vi è alcun elemento che faccia prevedere con certezza un danno futuro, successivo alla presente sentenza, non risultando, in particolare, che debba protrarsi la gestione a spese della el sistema di barriera idraulica (di cui infra). Pt_1
Diversamente da quanto eccepito dalla nessuna causa di nullità e nemmeno di CP_2
inattendibilità della CTU può ricollegarsi alla scelta del perito di richiedere ai CTP delle relazioni preliminari, essendo evidente l'opportunità, stante l'ampiezza dell'indagine, di individuare immediatamente i punti di maggior contrasto fra le parti. Non ha poi alcuna Contr rilevanza il fatto che i CTP di e abbiano articolato le loro relazioni secondo Pt_1
l'ordine dei quesiti formulati dalla Corte, ed il CTP della non lo abbia fatto;
ciò CP_2
pagina 8 di 17 non si è tradotto ina alcuna alterazione del contraddittorio, atteso che al CTP della come da lui richiesto, sono stati ampiamente prorogati dal CTU i termini per il CP_2
deposito di tale relazione preliminare (v. pp. 170 e s. CTU).
Nel merito, il CTU ha dovuto affrontare l'arduo compito non solo di individuare, in un periodo di circa 20 anni, l'evidenza dei fenomeni di inquinamento e le relative fonti, ma anche indicare il tempo per il quale tali fonti sono rimaste attive, nonché stabilire a quali di esse e, in caso di concorso, in che misura, fossero loro riferibili le spese sostenute da in tale periodo, posto che le attività di controllo e di bonifica sono Pt_1
ininterrottamente proseguite. Come evidenziato dal perito, tale compito è stato reso più difficile dal fatto che la non ha predisposto un'analisi di rischio propedeutica alla Pt_1
definizione di un progetto operativo di bonifica, né ha chiesto, all'interno del procedimento amministrativo, che la Provincia procedesse alla individuazione dei responsabili di contaminazioni da sorgenti esterne.
Il CTU ha indicato (e sul punto non vi è contestazione) che, come peraltro ritenuto nelle conclusioni istruttorie degli enti preposti al procedimento amministrativo, le cause dell'inquinamento sono solo di natura antropica, e vanno individuate nei processi di decadimento cui sono stati soggetti i vecchi impianti, le cui caratteristiche, basate sulle normative applicabili all'epoca della loro installazione, non fornivano garanzie sufficienti ai fini della prevenzione di possibili sversamenti nel sottosuolo, nonché a fattori comportamentali e gestionali sia di chi opera stabilmente nell'area di servizio
(gestore e suo personale), sia di chi vi opera saltuariamente, in primis gli addetti al trasferimento dei carburanti dalla autobotte di trasporto ai serbatoi di stoccaggio, ed anche di chi utilizza gli erogatori dei prodotti idrocarburici, specie se operati con modalità self service.
Ripercorso, a partire dal dicembre 2003, l'avvicendarsi dei rilevamenti degli inquinanti, delle attività di analisi, e delle misure adottate per la bonifica (pp. 14-20), il CTU ha osservato che possono distinguersi tre fasi temporali: il periodo 2004/2008, nel quale Contr può rinvenirsi un modesto un ruolo dell ella contaminazione, mentre deve ritenersi pagina 9 di 17 “trascurabile” quello della il periodo 2009/2013, nel quale la responsabilità può CP_2
ascriversi alla ed alla ed il periodo successivo al 2014, anno a partire dal Pt_1 CP_2
quale la contaminazione può essere riferita solo alla gestione CP_2
Contr 4)Con riguardo alla domanda proposta nei confronti dell il CTU ha accertato che la stazione di servizio Montefeltro Ovest è stata una fonte di contaminazione in misura molto contenuta (v. appendice 2: 4,21%, in luogo del 10% ravvisato dal CTP e Pt_1
solo fino al 26.10.2007, quando è entrato in funzione a pieno regime ed è stato implementato il sistema del “pump and treat”, barriera idraulica posta in essere da che di fatto ha disconnesso definitivamente il monte e il valle idrogeologico. Pt_1
Tali considerazioni del perito non sono state fatte oggetto di critica dalla il cui Pt_1
CTP le sostanzialmente ha condivise (v. p. 23 delle relative osservazioni). Cont Il CTP della ha invece sostenuto che l'area di servizio dell' vesse continuato CP_2
a costituire una sorgente inquinante per l'area di servizio Kuait anche successivamente al novembre 2008 e successivamente alla sostituzione dei serbatoi della Controparte_4
Come osservato dal CTU, il CTP non ha fornito alcun calcolo alternativo a CP_2
quello della (società incaricata da della gestione dell'iter di bonifica, CP_5 Pt_1
poi sostituita da The It OU srl) per sostenere l'affermazione del verificarsi di code di inquinamento dalla Montefeltro Ovest per oltre 12 mesi, e dunque anche dopo il 2008, affermazione peraltro avanzata solo in sede di osservazioni conclusive alla perizia (v. p.
177 CTU).
La circostanza è stata comunque categoricamente esclusa dal CTU sia, come si è detto, per il funzionamento a pieno regime della barriera idraulica, sia perché le concentrazioni di inquinante si trovavano proprio nei pressi dei serbatoi della (v. anche Controparte_4
pp. 173 e ss.). L'ing. ha inoltre escluso che il prodotto surnatante trovato nel pozzo Per_1
gestore di potesse arrivare da un'area interna a Montefeltro Ovest Controparte_4
perché non risultavano interessati i pozzi e i piezometri interposti tra i parchi serbatoi delle due stazioni di servizio (p. 8 integrazione, p. 171 CTU); è infatti impossibile la pagina 10 di 17 migrazione per diverse decine di metri di prodotto surnatante, ritrovato in fase libera nel pozzo gestore senza l'interessamento dei pozzi dei piezometri interposti (p. 174 CTU). Contr La domanda proposta dalla nei confronti dell astrattamente accoglibile solo Pt_1
per euro 36.679,69 oltre IVA, ossia per il 4,21% delle spese del quadriennio che, per il resto (euro 902.830,85 oltre IVA), sono di pertinenza della va però rigettata per Pt_1
intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2947 c2 cc. essendo il relativo termine decorso fra l'ultima delle spese rimborsabili, risalenti al 2008, e la raccomandata Contr interruttiva della prescrizione datata 7.10.2014 ricevuta dall l 14.10.2014.
Il termine di prescrizione ha iniziato infatti a decorrere dalla accertata cessazione Contr dell'inquinamento imputabile all ossia con il raggiungimento della piena efficienza della barriera idraulica che impedisce la trasmigrazione di inquinanti e dunque dalla fine del 2008.
D'altronde, ha natura di illecito istantaneo, anche se con effetti permanenti, quello che determini un danno da inquinamento, dal momento che la condotta lesiva consiste in un fatto "quod unico actu perfecitur", cioè destinato ad esaurirsi in una dimensione unitaria
(sul piano logico e sostanzialmente cronologico) di concreta realizzazione, a prescindere dalla eventuale diacronia dei relativi effetti (Cass. 9711/13).
Va rigettata poi la domanda di risarcimento in forma specifica poiché, come accertato dal CTU, è stato già da tempo interrotto il flusso di inquinanti provenienti dall'area di servizio Ovest. CP_4
5)La domanda proposta nei confronti della a accolta nei limiti di cui appresso. CP_2
Come si è detto, il CTU, ritenuto “trascurabile” il ruolo della sulla gestione CP_2
iniziale delle contaminazioni della stazione di servizio, ha escluso tale società dalla partecipazione dei costi relativi al periodo 2004-2008, e sul punto non sono stati Contr formulati rilievi da parte del CTP né dell né, soprattutto, della il quale, per Pt_1
tali anni, ha ipotizzato anch'egli un concorso di responsabilità dell'appellante solo con Cont l'
pagina 11 di 17 Contr Il CTU ha altresì escluso ogni responsabilità dell a partire dalla fine del 2008; da quel momento le fonti attive di inquinamento sono state dunque necessariamente interne alla Montefeltro Ovest, e sono riferibili a perdite verificatesi del tutto ordinariamente durante l'attività di gestione (operazioni di ricarica serbatori, sversamenti da parte degli utilizzatori) e, fino alla loro sostituzione nel 2009/2010, a perdite provenienti dai serbatori e dagli impianti attivi, ceduti alla CP_2
L'affermazione della che gli sversamenti effettati durante l'erogazione dei CP_2
carburanti ai veicoli sarebbero irrilevanti è priva di qualsiasi riscontro tecnico;
lo sversamento è infatti fenomeno costante, protrattosi per anni, e l'inquinante, liquido, si disperde assai facilmente. E' d'altronde proprio la prevedibilità che i terreni delle aree di servizio, pur regolarmente gestite, siano inquinati, che giustifica l'imposizione ai gestori di controlli e quindi di bonifica.
Orbene, dalla documentazione in atti e dalla CTU risulta che al momento del trasferimento dell'area di servizio alla nel luglio 2004 la aveva garantito CP_2 Pt_1
il buono stato manutentivo -tenuto conto della vetustà-, degli impianti ceduti, compresi serbatoi e condutture.
Nel giugno 2006, nel novembre 2006 e nel gennaio 2008, in esito alle relative prove commissionate da i serbatoi e le linee di distribuzione erano risultati a tenuta (v. CP_2
p. 19 CTU), anche se, ha osservato il CTU (p. 176), il fenomeno corrosivo è lento ed inesorabile, dalla posa fino alla rimozione (ed il rilievo non giova alla . Pt_1
I serbatoi benzine e gasoli, e poi quello autotreni, furono rimossi e sostituiti dalla CP_2
fra giugno 2009 e marzo 2010. In occasione delle rimozione si evidenziarono forature e rotture come da fotografie allegate alla CTP che il CTU ha categoricamente CP_2
escluso che potessero essere stati causate dalle macchine escavatrici, trattandosi invece – come peraltro inizialmente sostenuto anche dalla stessa nella comparsa di CP_2
costituzione in appello- di deterioramenti da vetustà ed usura;
tanto si vede del tutto chiaramente dalle stesse fotografie.
pagina 12 di 17 Successivamente alla sostituzione dei serbatoi da parte della e alla rimozione di CP_2
terreni contaminati da parte della vi fu, sino al 2012/2013, un progressivo trend Pt_1
negativo della concentrazione degli inquinanti (e dei relativi costi per le operazioni di pump and treat sostenuti dalla , ma successivamente si verificarono episodi, da Pt_1
attribuirsi a fattori contingenti intervenuti nella gestione che amplificarono le CP_2
concentrazioni dei parametri spia anche di tre ordini di grandezza, con aumento di concentrazione dell'inquinante nelle acque di falda, che, giova ribadirlo, non Pt_4
proveniva dall'area Montefeltro Ovest.
E' evidentemente irrilevante, poiché non era ormai più fonte di inquinamento, la presenza di vecchi serbatoi della non ceduti alla ma inattivi da anni già Pt_1 CP_2
prima della cessione, e interrati in terreni ormai bonificati dalla Pt_1
Contrariamente a quanto affermato dalla Kuwait, nulla fa ritenere che il CTU abbia mai presupposto che l'inquinante sia presente anche nel gasolio e non solo nella Pt_4
benzina. Tale fatto, pacifico, è irrilevante, sia perché, i serbatori sostituiti nel CP_2
2009 e risultati non più a tenuta erano non solo quelli del gasolio, ma anche quelli della benzina, ma anche perché, dopo la sostituzione dei serbatoi, gli sversamenti di benzina
(e quindi di ) sono fatti riconducibili non più ai serbatoi, ma ad attività della Pt_4
gestione ordinaria dell'area Controparte_4
Con riguardo alla distribuzione fra la e la dell'onere delle spese Pt_1 CP_2
sostenute dal 2009 al 2013, il CTU ha rappresentato che il più valido criterio è quello della responsabilità progressivamente decrescente di e progressivamente Pt_1
crescente di il che porta al riparto dei costi fra le due in misura del 50%. Non è CP_2
stato d'altronde prospettato né da né da un valido modello alternativo a Pt_1 CP_2
quello proposto dal CTU.
Invece, dal 2014 in poi, a dieci anni dall'inizio della gestione e a quasi cinque CP_2
anni dalla sostituzione dei serbatoi e dalla rimozione dei terreni contaminati, ed escluso, Contr come si è detto, che a partire dal novembre 2008, l'area di servizio dell costituisse una fonte inquinante, i costi devono essere attribuiti alla sola gestione CP_2
pagina 13 di 17 Passando alla quantificazione del credito della (da effettuarsi al netto dell'Iva Pt_1
perché da presumersi ripetibile), deve farsi riferimento alle fatture prodotte in giudizio, la cui inerenza alle vicende oggetto di causa, è stata verificata dal CTU, il quale, stante l'elevato numero di fatture, ha utilizzato un metodo a campione condiviso da tutti i CTP.
Agli unici e limitati rilievi mossi dalla il CTU ha poi risposto nell'integrazione CP_2
della perizia. In tale relazione, richiestagli proprio in ragione dei rilievi della il CP_2
CTU ha chiarito di avere riferito tutte le fatture all'area Est sulla base di un CP_4
codice univoco identificativo presente su ogni documento fiscale;
ha rettificato l'imputazione di alcuni costi all'annualità di riferimento;
ha verificato le note di credito presenti in atti e corretto l'importo di una fattura;
ha escluso di avere rinvenuto, negli anni in rilievo, fatture per consumi idrici del fornitore laddove la Pt_5 CP_2
senza alcuna specificazione, ha affermato che tali consumi idrici sarebbero stati addebitati (quando? per quali somme?) alla IT OU (ed incluse in quali fatture da questa emesse verso la ). Pt_1
La non ha d'altronde indicato quale sarebbe, a suo avviso, il diverso corretto CP_2
importo dei costi sostenuti dalla anno per anno. Pt_1
Il totale delle fatture ritualmente prodotte ammonta ad euro 1.756.662,97 (p. 12 integrazione), di cui euro 939.600,54 riguardano le annualità dal 2004 al 2008 (di cui la non risponde), euro 730.164,60 le annualità dal 2009 al 2013, di cui rispondono CP_2
al 50% e ed euro 123.667,52 per le annualità dal 2014 al 2017 (sino Pt_1 CP_2
all'ultima delle fatture prodotte), di cui risponde solo la CP_2
Si tratta ora di esaminare l'eccezione di prescrizione della quinquennale ex art. CP_2
2947 cc e non certo decennale, posto che, contrariamente a quanto affermato dalla l'obbligazione della on discende da alcun contratto. Pt_1 CP_2
Contr Deve premettersi che, diversamente da quanto verificatosi con per la quale può individuarsi un momento di cessazione dell'attività di contaminazione, le condotte inquinanti della sono proseguite costantemente poiché correlate alla stessa CP_2
gestione dell'area di servizio;
la prescrizione quinquennale va quindi valutata in pagina 14 di 17 relazione al tempo in cui furono sostenuti dalla gli esborsi oggetto della Pt_1
domanda.
Orbene, la lettera inviata dalla alla il 6.11.2009, gestore dell'area di Pt_1 CP_2
servizio, con allegata relazione sugli eseguiti accertamenti ambientali e contenente invito ad un incontro per valutare <lo stato dell'arte>>, non è idonea ad interrompere la prescrizione. Essa contiene, infatti, unicamente le affermazioni che la non era Pt_1
responsabile degli <eventi contaminativi>>, che essa si era fatta carico, pur non essendovi obbligata, dei costi dell'impianto di trattamento, e che tale condotta non implicava alcuna ammissione di responsabilità. La lettera non contiene, dunque, alcuna dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione della di Pt_1
farsi rimborsare in tutto o in parte i costi di bonifica.
Costituiscono invece, pacificamente, atti interruttivi della prescrizione la raccomandata del 7.10.2014, ricevuta il 13.10.2014, il deposito del ricorso ex art. 696 bis cpc del
15.6.2015, e la raccomandata del 13.4.2017 ricevuta il 18.4.2017, cui è seguita la citazione.
Ne discende che sono prescritte unicamente le pretese relative agli esborsi sostenuti nel
2009 prima del 13 ottobre, e dunque quelli di cui alle fatture nn. 6, 10, 13, 33, 64, 125,
172, 184, 205, 206, 203 e 266 del 2009, dell'importo complessivo di euro 114.320,12.
I costi da prendere in esame per il periodo 2009-2013 sono quindi pari ad euro
615.844,48 (euro 730.164,60 - 114.320,12), il cui 50% a carico di è pari ad euro CP_2
307.922,24.
L'importo complessivamente dovuto dalla è dunque euro 431.589,76 (euro CP_2
307.922,24 + 123.667,52). Trattandosi di obbligazione di valore, l'importo va, anche d'ufficio, rivalutato sino ad oggi a partire dall'1.1. 2013, data intermedia fra gli esborsi;
si perviene così ad euro 528.265,86.
Su tale somma non possono essere riconosciuti gli interessi c.d. compensativi del danno da ritardo nell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria, perché non specificamente domandati (v. Cass. 10376/24, 4938/23), essendosi la limitata a richiedere del Pt_1
pagina 15 di 17 tutto genericamente il risarcimento del danno relativo alle spese di bonifica <più gli interessi e la rivalutazione monetaria>>.
Gli interessi moratori ex art. 1284 c1 cc (e non ex art. 1284 c4 cc: Cass. 28036/25) potranno decorrere solo dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha reso il credito liquido (Cass. 10364/23). Contr 6)Secondo il principio della soccombenza, la va condannata a rifondere all' Pt_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, d'ufficio in difetto di nota spese.
La va condannata a rifondere alla le spese entrambi i gradi di giudizio, CP_2 Pt_1
liquidate tenuto conto dell'ammontare del credito accertato.
Tenuto conto della natura e della particolare complessità dell'indagine, spese della CTU vanno poste a carico di tutte e tre le parti in misura uguale, mentre le spese del procedimento ex art. 696 bis cpc non sono state oggetto di domanda di rimborso (v.
Cass. 30854/23).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla nei Parte_1
confronti della e della avverso la sentenza n. 144/21 CP_1 Controparte_2
del Tribunale di Rimini, così provvede:
a) rigetta la domanda proposta dalla nei confronti dell Pt_1
b) condanna la a pagare alla per il titolo di cui in motivazione, euro CP_2 Pt_1
528.265,86 oltre interessi ex art. 1284 c1 cc dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Condanna la a rifondere all'Eni le spese di lite del presente grado che liquida in Pt_1
euro 20.000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Condanna la a rifondere alla le spese di entrambi i gradi di giudizio che CP_2 Pt_1
liquida, per il primo grado, in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 17.000,00 per pagina 16 di 17 compensi, e per il secondo grado in euro 804,00 anticipazioni ed euro 20.000,00 per compensi oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Pone le spese della CTU a carico di tutte le parti un terzo per ciascuna.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4.11.2025.
Il Consigliere est.
IAcolomba NO
Il Presidente
IA IN AD
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