Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.6701/2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. MILAZZO ROSANNA)
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
(dott.ssa BRUNO DANIELA)
- resistente -
Avente ad oggetto: altre ipotesi
A seguito dell'udienza del 20/05/2025, per la quale si dà atto che parte resistente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del resistente che CP_1 liquida in € 2.951,20, oltre spese generali come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato il 25.5.2023, contenente istanza ex art. 700 c.p.c., la ricorrente in epigrafe chiedeva in via cautelare e nel merito di “ritenere, accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento del punteggio (6 punti) del servizio civile prestato non in costanza di carica, con
GPS della Provincia di Palermo, valide per il triennio 2021-2024 e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto;
- conseguentemente, per l'effetto, ordinare all' ed ove Controparte_2 occorra al di procedere al riconoscimento del punteggio (6 Controparte_1
punti) del servizio civile prestato non in costanza di carica, con conseguente correzione della posizione nelle graduatorie del personale ATA, III fascia d'istituto e delle GPS della Provincia di
Palermo per il triennio 2021-2024 e l'attribuzione della sede di servizio eventualmente spettante con il nuovo punteggio ottenuto.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, contestava la fondatezza del ricorso, chiedendone il CP_1
rigetto.
Conclusosi il procedimento d'urgenza con l'ordinanza di rigetto del 22.7.2023 e superflua ogni ulteriore attività istruttoria, disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza.
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La richiesta di riconoscimento del servizio civile prestato non in costanza di nomina, con valutazione come servizio specifico (e quindi punti 6 per ogni anno), si rivela infondata sulla scorta del consolidato orientamento di questo Tribunale, confermato da una recentissima sentenza della
Suprema Corte di Cassazione n. 22432 del 8 agosto 2024 secondo la quale “in tema di graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia del personale ATA, è legittima la previsione di un trattamento differenziato nella valutazione del servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo a seconda che questo sia stato prestato in costanza o meno di rapporto di impiego con l'amministrazione scolastica. Il servizio militare o sostitutivo svolto durante un rapporto di lavoro già instaurato deve essere valutato con lo stesso punteggio del servizio effettivo reso nella medesima qualifica (0,60 punti per ogni mese fino a un massimo di 6 punti annui), mentre quello prestato non in costanza di rapporto va equiparato al servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali (0,15 punti per ogni mese fino a un massimo di 0,60 punti annui). Tale differenziazione risponde a esigenze di ragionevolezza e non viola l'art. 52, comma 2, della Costituzione né l'art. 2050 del Codice dell'Ordinamento Militare, in quanto: a) per il servizio in costanza di rapporto, garantendo la piena valorizzazione del periodo ai fini dell'anzianità; b) per il servizio non in costanza di rapporto
è sufficiente assicurare un punteggio non inferiore a quello previsto per i servizi presso altri enti pubblici, non essendovi una posizione lavorativa preesistente da tutelare. La diversa valorizzazione
è inoltre coerente con il principio generale che consente di attribuire maggior peso all'esperienza lavorativa maturata nella medesima qualifica professionale. Il D.M. n. 50/2021 risulta quindi rispettoso sia delle norme primarie che dei principi costituzionali, avendo comunque garantito un punteggio aggiuntivo anche per il servizio militare svolto autonomamente, pur se in misura inferiore rispetto a quello prestato in costanza di impiego”.
Il ricorso non può dunque trovare accoglimento, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile).
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 20/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno