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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/11/2025, n. 5063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5063 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. OA DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6510/2023 R.G. promossa da:
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. FENOGLIO Andrea e dall'Avv. Parte_1
Prof.ssa CALLEGARI Mia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino alla Via Susa n.
35, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona dell'Amministratore Unico, Dott.ssa Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NORZI Giulia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torino alla Via Alfieri n.19, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: compensi a titolo di prestazione d'opera intellettuale – penale per recesso anticipato e senza giusta causa e per concorrenza sleale ex art. 2596 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 46 Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 10.11.2025):
“ Voglia Codesto Ill.mo Tribunale,
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione,
Respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, comprese le istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi esposti in atti,
Previe le più opportune declaratorie del caso,
In via principale:
Dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, a favore della dott.ssa per i titoli e i motivi tutti dedotti in Parte_1 atti, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, e/o il veriore importo risultato all'esito dell'espletata istruttoria e/o, in subordine, anche in via d'equità e salvo gravame.
Oltre interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c., e oltre rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
Quindi,
A) Con riferimento alle domande riconvenzionali avversarie per pretesa violazione del patto di non concorrenza e/o pretesa concorrenza illecita e conseguente domanda inibitoria,
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia del patto di non concorrenza di cui all'art.
9 del contratto di prestazione d'opera professionale in data 17 dicembre 2019 ex art. 2596 c.c. e/o ex art. 1341, secondo comma, c.c., per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
Dato atto dell'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2043 c.c.;
Rigettare integralmente le avversarie domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo la dott.ssa da qualunque pretesa creditoria e/o risarcitoria avversaria. Pt_1
Rigettare altresì l'avversaria domanda riconvenzionale inibitoria.
In estremo subordine, nella denegatissima ipotesi in cui dovesse esser ritenuta valida ed efficace la clausola de qua e sussistenti i denegati presupposti fattuali di sua applicazione;
Dato atto dell'eccessiva onerosità della penale contrattualmente prevista in caso di violazione del patto di non concorrenza per tutti i motivi esposti in atti, ridurla secondo equità, ai sensi dell'art. 1384
c.c.
B) Con riferimento alla domanda riconvenzionale avversaria per pretesa e infondata insussistenza di giusta causa nel recesso esercitato dalla dott.ssa . Parte_1
Rigettare integralmente l'avversaria domanda riconvenzionale, assolvendo la dott.ssa Pt_1 da qualunque pretesa creditoria e/o risarcitoria.
[...]
In estremo subordine: pagina 2 di 46 Dato atto dell'eccessiva onerosità della penale contrattualmente prevista in caso di recesso senza giusta causa per tutti i motivi esposti in atti, ridurla secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie:
Compensare tutte le eventuali somme riconosciute a favore della società convenuta con gli importi dovuti alla conchiudente all'esito del presente giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel caso in cui il Giudice accogliesse la domanda dell'esponente nei limiti della proposta transattiva formulata con l'ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 e immotivatamente rifiutata dalla parte convenuta”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 10.11.2025):
“ Previa ammissione delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c e segnatamente:
• della prova per testi dei legali rappresentanti di e Controparte_3 Parte_2
New Europrogetti s.r.l. sui capi a), p) e r);
• dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
e New Europrogetti s.r.l. delle fatture relative alla medicina del
[...] Parte_2 lavoro da luglio 2021 ad oggi.
In via principale
1) Respingere integralmente tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni della dott.ssa Pt_1 per tutti i motivi esposti in atti;
In via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso dal contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 in data 14 giugno 2021, prima della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2022) e senza giusta causa, e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
7.1 del contratto nella misura di Euro Parte_1
20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e in Controparte_1 particolare dei clienti Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
pagina 3 di 46 CP_
(già cancellata il Controparte_9 CP_10 Controparte_11
05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.;
4) inibire alla dott.ssa in via definitiva, la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito di cui al punto precedente, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
9.2 del Parte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 per la violazione del patto di non concorrenza, nella misura di Euro 909.263,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata
6) per il caso di ritenuta eccessività della penale di cui al punto precedente, condannare la dott.ssa al pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza in misura Parte_1 ridotta secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. comunque non inferiore al fatturato annuo medio dei clienti sviati moltiplicato per cinque;
In via ulteriormente subordinata
7) per il caso di ritenuta non provata violazione del patto di non concorrenza per tutti i n. 18 clienti, condannare la dott.ssa al pagamento della penale calcolata sul fatturato annuo dei Parte_1 clienti per cui la violazione risulti provata;
In ogni caso
8) compensare l'importo complessivo dovuto da parte della dott.ssa a titolo di Parte_1 penale per recesso senza giusta causa (Euro 20.000 o quello diverso che risulterà in corso di causa) e per violazione del patto di non concorrenza (Euro 929.263,10 o quello diverso che risulterà in corso di causa) con l'eventuale residuo importo di Euro 4.265,20 spettante alla dott.ssa per Parte_1 la fattura n. 60/2021 (o quello diverso che risulterà in corso di causa o di giustizia), e condannare la dott.ssa al pagamento della differenza pari ad Euro 924.997,90 o quella diversa Parte_1 che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
9) condannare la dott.ssa al pagamento delle spese processuali, del compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”. pagina 4 di 46 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
21.03.2023 la dott.ssa ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la Parte_1 società hiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Riservati ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione,
Respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione,
Previa assunzione delle prove per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa (da intendersi precedute dalla formula “Vero che”) ai capitoli nn. 1) -17), con i testi infra indicati, con riserva di integrare capitoli di prova e lista dei testimoni, nei termini di rito;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei termini di legge, e, comunque, ritenuti opportuni dall'Ecc.mo Tribunale,
Previe le più opportune declaratorie del caso,
Dato atto dell'inadempimento contrattuale, dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della dott.ssa Parte_1 per i titoli tutti dedotti in atti, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, e/o il veriore importo che dovesse risultare all'esito dell'esperenda istruttoria e/o, in subordine, anche in via d'equità e salvo gravame.
Oltre interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c., e oltre rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo. pagina 5 di 46 Con vittoria si spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
1.3. Con decreto del 01.04.2023 il Giudice dr.ssa VIGONE, visto l'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.9.2023, assegnando alla parte convenuta termine per la costituzione sino a 10 giorni prima dell'udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281 undecies, terzo e quarto comma, c.p.c
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta in data 15.09.2023, depositando comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-“ Previa conversione del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281 decies comma prima c.p.c. ed in particolare richiedendo la domanda in via riconvenzionale dell'esponente un'istruzione complessa;
- Previa rigetto delle istanze istruttorie avversarie;
- Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte al paragrafo “Sulle istanze istruttorie” nonché eventualmente di quelle dedotte in prova contraria da intendersi qui integralmente richiamate, nonché quelle che verranno eventualmente dedotte con le memorie ex art. 183 c.p.c. all'esito della conversione del rito
In via principale
1) Respingere tutte le domande formulate dalla dott.ssa e, comunque, assolvere Parte_1 da ogni richiesta. Controparte_1
In via riconvenzionale
2) Accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso il 14 giugno 2021 Parte_1 prima della scadenza del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 senza giusta causa e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista Parte_1 dall'art. 7 del contratto del 17 dicembre 2019 nella misura di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e, in Controparte_1 particolare, dei clienti Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_18
(già cancellata il
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_11
pagina 6 di 46 05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17 compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.
4) Inibire alla dott.ssa in via definitiva la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito, imponendo una penale di € 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) Condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista per la violazione del Parte_1 patto di non concorrenza di cui all'art.
9.2 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 a causa degli inadempimenti contrattuali e degli illeciti commessi nella misura di €
909.263,10 oltre rivalutazione e interessi o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia;
6) Compensare l'importo complessivo di € 929.263,10 (€ 909.263,10 + € 20.000,00) spettante a
o quello diverso che risulterà in corso di causa o ritenuto di giustizia, con il residuo Controparte_1 importo di € 4.265,20 eventualmente spettante alla dott.ssa per la fattura n. 60/2021 o Parte_1 quello diverso che risulterà in corso di causa, condannando la dott.ssa al pagamento Parte_1 della differenza pari ad € 924.997,90 o quella diversa che risulterà in corso di causa oltre rivalutazione e interessi in favore di Controparte_1
In ogni caso
7) Con il favore delle spese, del compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
15%.”
1.5. All'udienza del 25.09.2023 la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di parte convenuta con conseguente decadenza della controparte dalle produzioni e dalla domanda riconvenzionale ed ha contestato integralmente la comparsa di costituzione chiedendo termine ex art. 281 duodecies comma 2 c.p.c. per il deposito di una memoria di controdeduzioni;
in via subordinata, ha chiesto la conversione del rito in ordinario con fissazione dei termini e una nuova prima udienza.
La parte convenuta si è opposta all'eccezione avversaria di decadenza ed ha chiesto la conversione del rito in ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.
Il Giudice si è riservato.
pagina 7 di 46 1.6. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con Ordinanza del 29.09.2023 il Giudice:
- ha ritenuto l'opportunità di decidere sull'eccezione preliminare di decadenza unitamente al merito;
- ha ritenuto necessario trattare la causa con il rito ordinario e quindi convertire il rito ex art. 281 duodecies c.p.c.;
- ha fissato all'uopo udienza ex art. 183 cpc al 26.2.2024 rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.
1.7. All'udienza del 26.02.2024 la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie opponendosi a quelle avversarie.
La parte convenuta ha contestato quanto dedotto dalla parte attrice ed ha chiesto l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate di cui alle memorie, opponendosi a quelle avversarie e insistendo sull'ammissione dell'ordine di esibizione del doc. 3B.
Il Giudice si è riservato.
1.8. Con ordinanza del 07.03.2024 il Giudice, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti in materia diretta e contraria, delegando per l'assunzione il GOP dott.ssa e fissando all'uopo l'udienza del 02.05.2024. Per_1
1.9. Nel corso delle udienze del 02.05.2024, 20.06.2024, 25.07.2024 e 17.11.2024 il GOT delegato
Dott.ssa ha proceduto all'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi. Per_1
La parte convenuta ha dato atto di aver depositato in data 23.10.2024 istanza di esibizione documentale, già richiesta con la memoria 171 ter n. 2, c.p.c., volta ad ottenere l'esibizione in giudizio CP_1 da parte dell' dell'allegato 3B ( Dllgs 81/2008) inviato dalla dott.ssa e dal Dott. Pt_1
da cui si evince chi sia il medico competente in relazione alle aziende oggetto della Per_2 presente controversia, e che tale richiesta è stata rinnovata in quanto tale produzione consentirebbe di evitare l'escussione di tutti i restanti testi.
Nel caso di mancata ammissione di tale produzione ha insistito per l'escussione dei restanti 12 testi.
La parte attrice ha rilevato la tardività ed irritualità dell'istanza avversaria anche in ragione della circostanza che la stessa istanza è già stata oggetto di valutazione da parte della Dott.ssa VIGONE, la quale ha ritenuto opportuno esperire in via prioritaria la prova per testi. Ha rilevato, altresì, che non vi sono ragioni di opportunità per accogliere l'ordine di esibizione atteso che l'espletamento della prova orale soddisfa esigenze processuali differenti rispetto all'ordine di esibizione richiesto da controparte.
pagina 8 di 46 Il GOT, vista l'istanza depositata in data 23.10.2024 e le eccezioni sopra formulate, ritenuto opportuno la decisione tale questione prima di procedere con l'escussione di ulteriori testi, ha rimesso il fascicolo al Giudice per le determinazioni del caso riservando al seguito l'eventuale prosecuzione delle prove orali.
1.10. Con Ordinanza del 13.11.2024 il nuovo Giudice istruttore:
- ha ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all' l'esibizione in giudizio di copia di tutti gli allegati 3 CP_19
B del D.Lgs 81/08 inviati dalla dott.ssa e dal dott. con cui Parte_1 Persona_3 quest'ultima collabora, relativi agli anni 2022 e 2023 e delle relative ricevute, da effettuarsi mediante deposito presso la Cancelleria della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino (corso Vittorio
Emanuele II n. 130) oppure via PEC entro il 20 marzo 2025;
- ha fissato alla parte convenuta istante termine fino al 20.11.2024 per notificare al suddetto terzo copia della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.;
- ha disposto che le relative spese siano anticipate dalla parte convenuta istante, ai sensi degli artt. 210,
3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia);
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. La parte attrice ha depositato telematicamente le proprie note scritte in data 10.04.2025 esponendo e domandando quanto segue:
“Con provvedimento in data 13 novembre 2024, Codesto Ill.mo Giudicante, in accoglimento dell'istanza istruttoria avversaria ex art. 210 c.p.c., ordinava all' l'esibizione degli Allegati 3B, D. Lgs. 81/08, CP_19 relativi agli anni 2022 e 2023, inviati dalla dott.ssa e dal dott. ,con termine per il Pt_1 Per_2 deposito in Cancelleria entro e non oltre il 20 marzo 2025, e rinviava la causa all'udienza del 10 aprile
2025, da tenersi in modalità “figurata”, mediante scambio di note scritte, per la disamina della documentazione esibita dall'Amministrazione.
In data 1 aprile 2025, l' comunicava a mezzo posta elettronica certificata alla Cancelleria della CP_19
Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino l'impossibilità di adempiere all'ordine di esibizione, pagina 9 di 46 riferendo di non poter accedere alle informazioni contenute nell'applicativo istituito per la compilazione
e raccolta degli Allegati 3 B.
In considerazione di quanto finora esposto, l'esponente, richiamate le difese illustrate in corso di causa
e, in particolare, le contestazioni riportate nel verbale d'udienza del 25 luglio 2024, prende atto di quanto dichiarato dall' e, ritenuta ampiamente satisfattiva l'istruttoria fin qui svolta, si oppone CP_19 all'escussione dei testi residui indicati da controparte (ossia, i legali rappresentanti delle aziende asseritamente distratte dall'esponente), in quanto chiaramente sovrabbondanti e, in ogni caso, irrilevanti, anche alla luce delle testimonianze finora raccolte, che evidenziano in maniera univoca, da parte degli stessi legali rappresentanti delle società clienti asseritamente sottratte a Gruppo SAL dalla dott.ssa l'assenza di qualsivoglia condotta distrattiva tenuta da quest'ultima. Peraltro, si Pt_1 ribadisce anche in questa sede come la domanda risarcitoria avversaria non sia fondata su singole fattispecie riferibili ai singoli clienti, bensì a una generica e infondata violazione del contratto e a una generica penale ivi prevista, circostanza che denota ulteriormente
l'irrilevanza dell'escussione dei testi residui indicati da . CP_1
Alla luce di quanto finora esposto, la dott.ssa come sopra rappresentata, Parte_1 domiciliata e difesa, richiamate tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni esposte in atti
CHIEDE la fissazione dell'udienza di rimessione della causa per la decisione, con concessione per le parti dei termini ex art. 189, primo comma, c.p.c., per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.”
1.12. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 10.04.2025, esponendo e domandando quanto segue:
“
1. Con ordinanza del 13 novembre 2024, il Giudice ha accolto l'istanza istruttoria proposta dalla convenuta e ha ordinato all' di esibire in giudizio gli relativi agli anni 2022 e 2023, CP_19 CP_20 trasmessi dai medici competenti Dott.ssa e Dott. con cui quest'ultima Parte_1 Persona_3 collabora.
1.1. Il 18 novembre 2024 la convenuta ha notificato all' l'ordinanza del 13 novembre 2024 (doc. CP_19
63) avente ad oggetto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli Allegati 3B inviati dalla dott.ssa
e dal dott. relativi agli anni 2022 e 2023 e relative ricevute da depositarsi presso la Pt_1 Per_2
Cancelleria o via pec entro il 20 marzo 2025.
1.2. Soltanto il 2 aprile 2025 l' ha depositato riscontro – Prot. 01/04/2025.0003148. E, CP_19 comunicando l'impossibilità di ottemperare a tale ordine in quanto non detiene né elabora né conserva i pagina 10 di 46 dati contenuti negli Allegati 3B, avendo solo predisposto un applicativo telematico nazionale per Part permettere la trasmissione dei dati alle , in modo uniforme su tutto il territorio.
1.3. L'istanza formulata dalla convenuta era fondata sulla circostanza, desunta dalle indicazioni del portale (doc. 64), che l' fosse depositario o quantomeno avesse accesso a tali documenti, CP_19 CP_21 anche in ragione del fatto che fornisce l'infrastruttura informatica per la loro trasmissione.
1.4. Solo a seguito del riscontro formale dell' è emerso che l' non conserva né ha accesso CP_19 CP_21 agli Allegati 3B, i quali, sebbene trasmessi tramite il portale , parrebbero essere direttamente CP_19
Part destinati e detenuti dalle competenti per territorio.
1.5. A tal riguardo, giova rilevare come la risposta fornita dall' presenti profili di contraddittorietà CP_19 che meritano un approfondimento, alla luce del quadro normativo vigente:
a) L'art. 8 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce all' specifiche funzioni di gestione tecnica e informatica CP_19 del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), stabilendo che "L' garantisce le CP_19 funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica" dei dati. In particolare:
- L' è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione CP_19 dei dati personali;
- L' gestisce il sistema informativo attraverso cui vengono trasmessi i dati;
CP_21
- Ha predisposto l'applicativo per standardizzare le modalità di compilazione dell'allegato 3B.
b) Come evidenziato dalla Cassazione n. 6177/2023, l'attività di controllo da parte degli enti previdenziali trova diretto fondamento nella legge, con la conseguente legittima adozione di procedure informatiche per l'esercizio dei compiti istituzionali.
c) L'art. 23-ter del D.Lgs. 82/2005 (CAD) stabilisce che “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.”
1.6. Alla luce di tale quadro normativo, emergono le seguenti criticità nella risposta dell' che CP_19 richiedono in via preliminare i chiarimenti: sulla conservazione dei dati:
- L' deve chiarire se effettivamente conservi i dati trasmessi attraverso il proprio applicativo e, in CP_19 caso affermativo, deve specificare per quanto tempo vengono conservati, mentre in caso negativo, deve indicare le modalità con cui garantisce la gestione tecnica del sistema senza conservazione. sulle procedure tecniche:
- Va chiarito se esistono procedure tecniche per recuperare i dati trasmessi;
pagina 11 di 46 - Vanno specificate le modalità con cui il sistema consente ai medici competenti di visualizzare lo storico delle proprie comunicazioni. Ciò in quanto il medico competente ha la possibilità di accedere allo storico degli allegati 3B inviati filtrandoli per l'anno della sorveglianza sanitaria (tramite il seguente percorso:
Menù “Tutte le comunicazioni”, stato “Inviate” e poi si seleziona “Anno della sorveglianza sanitaria” e si clicca su “Filtra” – doc. 64).
- Va spiegato come si concili tale funzionalità con l'asserita impossibilità di accesso ai dati. sugli impedimenti all'accesso:
- Devono essere indicati i precisi impedimenti tecnici o normativi che impediscono l'accesso;
- Va chiarito come si concili l'impossibilità di accesso con il ruolo di gestore tecnico del sistema informativo attribuito dalla legge;
- Va spiegato come sia possibile che il medico competente possa visualizzare lo storico delle proprie comunicazioni mentre l'Istituto dichiara di non poter accedere agli stessi dati.
Tale approfondimento risulta necessario anche alla luce della sentenza TAR Milano n. 487/2019, secondo cui il diritto di accesso prevale sulla tutela della riservatezza quando sia necessario per
l'esercizio del diritto di difesa del richiedente.
1.7. Ne consegue come la richiesta di esibizione originariamente formulata nei confronti dell' nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. fosse pienamente giustificata in quanto: CP_19
a) l' è il gestore esclusivo del sistema informatico attraverso cui i medici competenti devono CP_19 trasmettere l'Allegato 3B, come emerge dalle videate del portale (doc. 64) che mostrano come il CP_19 medico competente debba necessariamente utilizzare tale piattaforma per l'invio dei dati;
b) l'art. 9 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce all' specifiche competenze in materia di salute e sicurezza CP_19 sul lavoro, prevedendo che operi “in una logica di sistema” con gli altri enti coinvolti;
c) come stabilito dalla sentenza TAR Calabria n. 348/2023, la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Part 1.8. Esiste un evidente collegamento funzionale tra e nel sistema di trasmissione e gestione CP_19 dei dati dell'Allegato 3B, in quanto:
a) l'art. 40 D.Lgs. 81/2008 prevede un sistema integrato di trasmissione dati che coinvolge medici Part competenti, e;
CP_19
b) l' ha predisposto l'unico applicativo attraverso cui i medici competenti possono adempiere CP_19 all'obbligo di trasmissione, come confermato dalla stessa risposta dell'Istituto;
c) la sentenza TAR Milano n. 383/2015 ha riconosciuto che il diritto di accesso prevale quando sia necessario per la tutela di diritti di pari rango. pagina 12 di 46
1.9. Ove codesto Giudice ritenesse di avanzare chiarimenti nei confronti dell' ed emergesse, CP_19 all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice, la capacità tecnica dell' di fornire direttamente gli CP_19
Allegati 3B in questione, si chiede che il Giudice voglia ordinare all' di esibire in giudizio gli CP_19
Allegati 3B relativi agli anni 2022 e 2023, trasmessi dai medici competenti Dott.ssa e Parte_1
Dott. con cui quest'ultima collabora. Persona_3
1.10. In subordine, ove codesto Giudice non ritenesse di dover avanzare chiarimenti nei confronti dell' ovvero l' dovesse dimostrare, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice, di non CP_19 CP_19 poter esibire in giudizio gli Allegati 3B relativi agli anni 2022 e 2023 trasmessi dai medici competenti
Dott.ssa e Dott. , si chiede che il Giudice voglia estendere l'ordine di Parte_1 Persona_3
Part esibizione alle competenti per territorio, in quanto:
a) la risposta dell' ha evidenziato che i dati della sorveglianza sanitaria vengono trasmessi CP_19
Part direttamente alle di competenza attraverso il proprio applicativo;
b) come stabilito dalla sentenza TAR Lazio n. 7520/2016, il diritto di accesso rappresenta un principio generale dell'ordinamento la cui compressione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti;
c) la sentenza del Consiglio di Stato n. 3214/2015 ha chiarito che l'accesso agli atti costituisce una posizione giuridica soggettiva qualificata che può essere fatta valere anche al fine di tutelare i propri interessi in giudizio. Part 1.11. In ogni caso, la richiesta di estensione dell'ordine di esibizione alle è legittima in quanto:
a) solo con la risposta dell' si è avuta contezza dell'effettivo percorso dei dati trasmessi attraverso CP_19 il portale;
b) la sentenza TAR Piemonte n. 3/2021 ha stabilito che la reiterabilità dell'istanza di accesso è ammessa in presenza di fatti nuovi o non rappresentati nell'originaria istanza.
1.12. Né la richiesta di estensione modifica l'oggetto dell'ordine istruttorio già autorizzato
(l'allegato 3B), ma si limita a richiedere una sua prosecuzione funzionale nei confronti del soggetto che, solo successivamente, si è rivelato effettivamente essere il solo depositario del documento richiesto. 1.13.
A tal riguardo, si rileva che il Giudice può estendere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a un terzo diverso dal destinatario originario, quando quest'ultimo dichiari di non avere il documento perché lo ha trasmesso ad altro soggetto. Questa possibilità trova fondamento in diversi principi giurisprudenziali:
- la sentenza del Tribunale di Milano n. 2164/2022 ha espressamente affermato che “non assume rilevanza che il documento prodotto provenga da un soggetto diverso da quello nei cui confronti l'ordine di esibizione era diretto”, purché contenga le informazioni oggetto dell'ordine di esibizione originario e la parte onerata abbia tempestivamente notificato l'ordine al soggetto indicato dal giudice.
pagina 13 di 46 - la Cassazione n. 10097/2020 ha stabilito che l'ordine di esibizione richiede quale requisito di ammissibilità: (i) la certezza dell'esistenza del documento, (ii) l'indicazione di elementi idonei a rendere attuabile l'ordine stesso. Part Nel caso di specie, la risposta del destinatario originario ( ) che indica il terzo ( ) come effettivo CP_19 detentore dell'Allegato 3B soddisfa entrambi i requisiti.
1.14. Come chiarito dalla Cassazione n. 25521/2024, l'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale utilizzabile quando la prova dei fatti non sia in alcun modo acquisibile attraverso altri mezzi.
Pertanto, se il documento necessario si trova presso un terzo diverso dal destinatario originario dell'ordine, negare l'estensione dell'ordine vanificherebbe la finalità stessa dell'istituto.
1.15. La sentenza del Tribunale di Potenza n. 349/2009 ha precisato che ai fini dell'ordine di esibizione è necessario che:
- Il documento sia indispensabile per la prova dei fatti controversi
- La prova non sia acquisibile aliunde
- Il documento sia specificamente indicato
- Sia certa l'esistenza del documento presso il destinatario
Nel caso di estensione dell'ordine di esibizione, questi requisiti sono soddisfatti quando:
- Il destinatario originario conferma l'esistenza del documento
- Indica specificamente il terzo che lo detiene
- Spiega il percorso del documento (trasmissione dal destinatario originario al terzo).
- La parte istante formula specifica richiesta di estensione. CP_1 Tali presupposti sussistono nella fattispecie in esame avendo l' confermato l'esistenza dell'Allegato 3B e indicato che il detentore effettivo è l'ASL competente, alla quale vengono inviati i dati della sorveglianza sanitaria indicati dal medico del lavoro nell'applicativo predisposto dall' . CP_21
Tutto ciò premesso come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Giudice, dott. Controparte_1
OA Di Capua, voglia:
In via principale
- Ordinare all' di chiarire: CP_19
a) Se effettivamente conservi i dati trasmessi attraverso il proprio applicativo, specificando le modalità e
i tempi di conservazione;
b) Se esistano procedure tecniche per il recupero dei dati trasmessi attraverso l'applicativo ; CP_19
c) Quali siano i precisi impedimenti tecnici o normativi che impediscono l'accesso ai dati richiesti;
pagina 14 di 46 d) Come si concili l'asserita impossibilità di accesso con il fatto che il medico competente può visualizzare lo storico delle proprie comunicazioni attraverso il medesimo applicativo, come dimostrato dalle videate del portale prodotte in atti (doc. 64) CP_19
e per l'effetto, qualora all'esito di tali chiarimenti, emergesse la capacità da parte dell' di fornire CP_19 direttamente gli Allegati 3B trasmessi nel 2022 e 2023 dai medici e , ordinare all' Pt_1 Per_2 CP_19 di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. tali dati;
In via subordinata
- Ove il Giudice ritenesse di non accogliere la richiesta di chiarimenti nei confronti dell' ovvero CP_19
l' dovesse dimostrare, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice, di non poter Dott.ssa CP_19 Pt_1
Part e Dott. , ordinare all' di indicare formalmente quali siano le
[...] Persona_3 CP_19 destinatarie degli Allegati 3B trasmessi nel 2022 e 2023 dai medici e attraverso Pt_1 Per_2
l'applicativo , al fine di consentire l'individuazione dei soggetti detentori della documentazione CP_19 richiesta e, all'esito della suddetta indicazione da parte dell' , estendere l'ordine di esibizione CP_19
Part emesso con ordinanza del 13.11.2024 nei confronti delle così individuate, in relazione agli Allegati
3B trasmessi dai medici e negli anni 2022 e Pt_1 Per_2
2023;
In via ulteriormente subordinata
- Come già richiesto con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.cp.c., ordinare alle società Parte_3
, Parte_4 Controparte_4 CP_4 CP_5 Controparte_3
New Controparte_6 Controparte_18 Controparte_9 CP_10 Controparte_12
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
l'esibizione in giudizio delle fatture relative alla medicina del lavoro da luglio 2021 ad oggi;
[...]
- Ordinare alla l'esibizione in giudizio delle fatture ricevute per la sorveglianza Controparte_7 sanitaria effettuata in Piemonte da luglio 2021 ad oggi nei confronti dei clienti Rinascente, CP_22
Agos, PH Facility, State Street Bank;
In ogni caso
- Disporre la prosecuzione dell'istruttoria in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c.”.
1.13. Con ordinanza del 16.04.2024 il Giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa:
- ha respinto le istanze proposte dalla parte convenuta nelle predette note scritte depositate in data
10.04.2025 (salva eventuale diversa valutazione in fase decisionale);
- ha dichiarato chiusa l'istruttoria (salva eventuale diversa valutazione in fase decisionale);
pagina 15 di 46 - ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs.
n.28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal D.Lgs. n. 216/2024) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (modificato, da ultimo, dal
D.Lgs. n. 216/2024), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.14. La parte attrice ha depositato telematicamente in data 07.05.2025 istanza del seguente tenore letterale:
“PREMESSO CHE:
-Con ordinanza del 16 aprile 2025, Codesto Ill.mo Giudicante, preso atto delle note depositate dalle parti, ritenuto superfluo l'esperimento di ogni ulteriore mezzo di prova, rinviava le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5 quater, D. Lgs. 28/2010, con fissazione della successiva udienza all'11 dicembre
2025.
-Le parti si sono confrontate più volte in passato, sia giudizialmente che stragiudizialmente, in merito all'opportunità di raggiungere un accordo a risoluzione della controversia, senza esito alcuno;
-L'esperimento di un ulteriore procedimento di mediazione esporrebbe le parti a ulteriori eccessivi oneri, sia in termini di dilatazione delle tempistiche processuali, che in termini economici.
Tutto ciò premesso, la dott.ssa come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, Parte_1 richiamate tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni esposte in atti
CHIEDE
Che l'Ecc.mo Giudicante Voglia revocare l'ordinanza in data 16 aprile 2025, laddove ha disposto
l'esperimento del procedimento di mediazione demandata, e disporre la fissazione dell'udienza di
pagina 16 di 46 rimessione della causa per la decisione, con concessione per le parti dei termini ex art. 189, primo comma, c.p.c., per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica”.
1.15. A sua volta, la parte convenuta ha depositato telematicamente in data 16.05.2025 istanza del seguente tenore letterale:
“PREMESSO CHE
- Con ordinanza del 16 aprile 2025, il Giudice ha disposto l'esperimento della mediazione demandata ex art.
5-quater D.Lgs. n. 28/2010;
- Le parti hanno già esperito in proprio precedenti tentativi di conciliazione, tutti con esito negativo;
Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e difesa Controparte_1
CHIEDE
In via principale:
- La revoca dell'ordinanza del 16 aprile 2025 nella parte in cui dispone l'esperimento della mediazione demandata, stante l'esito negativo dei precedenti tentativi di conciliazione in proprio;
- Che il Giudice formuli una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., tenuto conto delle risultanze emerse nel corso delle prove testimoniali;
In subordine:
- La rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.”
1.16. Con ordinanza del 19.05.2025 il Giudice, a modifica dell'ordinanza del 16.04.2025:
- ha revocato le statuizioni di cui alla predetta Ordinanza, con cui:
• è stato disposto “l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal D.Lgs. n. 216/2024) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010
(modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 216/2024), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni
e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore”;
• è stato disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, “assegnando
pagina 17 di 46 alle parti termine perentorio fino a giovedì 11 dicembre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 15.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in unica soluzione entro il
20 luglio 2025;
§ con rinuncia delle parti alle domande proposte nel presente giudizio;
§ con spese del presente giudizio compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese.
- ha dispostoai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 26.06.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.17. La parte attrice ha depositato telematicamente in data 26.06.2025 le proprie note scritte con le quali ha dichiarato “pur senza nulla riconoscere e al solo fine di dirimere in tempi rapidi una vertenza per i compensi di una professionista che si protrae da anni, accetta la proposta in questione nei termini e modi indicati da Codesto Ill.mo Giudicante, specificando fin d'ora che il termine di pagamento del 20 luglio 2025 deve ritenersi essenziale.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse aderire alla Controparte_1 proposta conciliativa sopra riportata, la dott.ssa come sopra rappresentata, Parte_1 domiciliata e difesa, richiamate tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni esposte in atti,
CHIEDE la fissazione dell'udienza di rimessione della causa per la decisione, con concessione per le parti dei termini ex art. 189, primo comma, c.p.c., per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
pagina 18 di 46 1.18. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie note scritte in data 26.06.2025 con le quali ha dichiarato “Il proprio motivato rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 19.05.2025, in quanto la stessa non tiene in alcuna considerazione la domanda riconvenzionale di Gruppo SAL” e chiedendo, pertanto:
“In via principale:
L'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e, in particolare, l'ordine di esibizione:
a) Alle società , Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4 CP_5
[...] Controparte_3 Controparte_6 Controparte_18 Controparte_9 CP_10
New Europrogetti s.r.l., Controparte_12 CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
delle fatture relative alla medicina del lavoro da luglio 2021 ad oggi;
Parte_2 Controparte_17
b) A delle fatture ricevute per la sorveglianza sanitaria effettuata in Piemonte Controparte_7 da luglio 2021 ad oggi nei confronti dei clienti Rinascente, Agos, PH Facility, State Street CP_22
Bank;
In subordine:
La rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c”.
1.19. Con Ordinanza in data 02.07.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili pagina 19 di 46 (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.20. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.21. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 10.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
pagina 20 di 46
2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta società Controparte_23
[...
. Come si è detto, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter n.
2. c.p.c. e segnatamente:
- della prova per testi dei legali rappresentanti di e New Controparte_3 Parte_2
Europrogetti s.r.l. sui capi a), p) e r);
- dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
e New Europrogetti s.r.l. delle fatture relative alla medicina del lavoro da luglio 2021 Parte_2 ad oggi.
L'istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, le predette ulteriori prove risultano irrilevanti, tenuto conto dei rilievi che saranno svolti infra trattando del merito.
pagina 21 di 46
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, di dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, “al pagamento, a favore della Controparte_1 dott.ssa per i titoli e i motivi tutti dedotti in atti, dell'importo complessivo di Euro Parte_1
29.827,04, e/o il veriore importo risultato all'esito dell'espletata istruttoria e/o, in subordine, anche in via d'equità e salvo gravame”, oltre “interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c., e oltre rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo”.
3.2. Come pure si è detto, la parte convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto integrale di tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni della dott.ssa per tutti i motivi esposti in Parte_1 atti e, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“2) accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso dal contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 in data 14 giugno 2021, prima della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2022) e senza giusta causa, e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
7.1 del contratto nella misura di Euro Parte_1
20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e in Controparte_1 particolare dei clienti Parte_3 Parte_4 CP_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_18
(già la cancellata il
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_11
05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.;
4) inibire alla dott.ssa in via definitiva, la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito di cui al punto precedente, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
9.2 del Parte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 per la violazione del patto di non pagina 22 di 46 concorrenza, nella misura di Euro 909.263,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata
6) per il caso di ritenuta eccessività della penale di cui al punto precedente, condannare la dott.ssa al pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza in misura Parte_1 ridotta secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. comunque non inferiore al fatturato annuo medio dei clienti sviati moltiplicato per cinque;
In via ulteriormente subordinata
7) per il caso di ritenuta non provata violazione del patto di non concorrenza per tutti i n. 18 clienti, condannare la dott.ssa al pagamento della penale calcolata sul fatturato annuo dei Parte_1 clienti per cui la violazione risulti provata;
In ogni caso
8) compensare l'importo complessivo dovuto da parte della dott.ssa a titolo di Parte_1 penale per recesso senza giusta causa (Euro 20.000 o quello diverso che risulterà in corso di causa) e per violazione del patto di non concorrenza (Euro 929.263,10 o quello diverso che risulterà in corso di causa) con l'eventuale residuo importo di Euro 4.265,20 spettante alla dott.ssa per Parte_1 la fattura n. 60/2021 (o quello diverso che risulterà in corso di causa o di giustizia), e condannare la dott.ssa al pagamento della differenza pari ad Euro 924.997,90 o quella diversa Parte_1 che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
E' opportuno chiarire fin da ora che le suddette domande riconvenzionali, così come le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio proposte dalla parte convenuta, risultano ammissibili in quanto, contrariamente a quanto inizialmente eccepito dalla parte attrice, la società CP_1 si è costituita in data 14.09.2023 e dunque, tempestivamente “non oltre dieci giorni prima
[...] dell'udienza” (cfr. art. 281 undecies c.p.c.) fissata al 25.09.2023.
3.3. Ciò chiarito, la suddetta domanda proposta di merito dalla parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento, mentre devono rigettarsi tutte le predette domande proposte dalla parte convenuta.
3.4. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che la sig.ra è medico chirurgo, specialista in medicina del lavoro, iscritta all'albo Parte_1 di Torino a far data dal 10 luglio 2001 (cfr. doc n. 1 della parte attrice);
pagina 23 di 46 -che in data 17.12.2019 la parte attrice sottoscriveva un contratto di prestazione d'opera professionale con il società che svolge attività medico-sanitaria di sorveglianza e di sicurezza Controparte_1 sul lavoro (cfr. doc. n. 2 e 3 della parte attrice);
- che come contrattualmente previsto, il conferiva alla dott.ssa Controparte_1 Parte_1
“l'incarico di svolgere la propria attività presso la sua azienda”, in virtù di “un compenso
[...] concordato per tutte le seguenti attività:
• visite mediche:
o Euro 22,00 ciascuna per aziende già clienti del Controparte_1 Controparte_24
[...]
o Euro 30,00 ciascuna per nuove aziende che diventeranno clienti del Controparte_1 [...]
e/o in conseguenza dell'intervento del Professionista;
CP_24 CP_24
• esami strumentali:
o Euro 10,00 per ogni addetto per aziende già clienti del e/o Controparte_1 Controparte_24
Controparte_24
o Euro 15,00 per ogni addetto per nuove aziende che diventeranno clienti del Controparte_1
e/o in conseguenza dell'intervento del Professionista;
Controparte_24 Controparte_24
• nomina medico competente
o Euro 10,00 per ogni azienda già cliente del e/o Controparte_1 Controparte_24 CP_24
[...]
o Euro 20,00 per ogni azienda che diventerà cliente del e/o Controparte_1 Controparte_24
in conseguenza dell'intervento del Professionista;
Controparte_24
• questionari vari di valutazione
o Euro 5,00 per nuove aziende che diventeranno clienti clienti del Controparte_1 CP_24
e/o in conseguenza dell'intervento del Professionista;
[...] Controparte_24
• Coordinamento tecnico secondo obiettivi fissati dal Controparte_1 Controparte_24
come da protocollo allegato che verrà rinnovato ogni tre mesi:
[...]
o Euro 1.000,00 mensili ad esclusione del mese di agosto.
• direzioni sanitaria come da norme vigenti, solo se necessaria
o Euro 500,00 mensili” ;
- che, secondo le intese intercorse tra le parti, con periodicità mensile la dott.ssa inviava via Pt_1 mail al dei report/proforma (denominati “fattura” con indicazione di mese e Controparte_1 anno) nei quali indicava specificamente e dettagliatamente tutte le prestazioni svolte e il compenso alla stessa spettante, sulla base di quanto contrattualmente pattuito (cfr. doc. n. 4 della parte attrice); pagina 24 di 46 - che per prassi, prima di emettere le relative fatture, la dott.ssa inoltrava i report/proforma alla Pt_1 segretaria del affinché provvedesse a verificare la correttezza degli importi richiesti Controparte_1 ed a corrisponderle il dovuto;
- che la società ha approvato tutti i report inoltrati dalla dott.ssa Controparte_1 Pt_1 relativi ai mesi da novembre 2020 a giugno 2021, provvedendo alla loro correzione, inserendo, in alcuni casi, alcune prestazioni non indicate dall'odierna attrice (cfr. doc. n. 5 della parte attrice);
- che a far data dal mese di novembre 2020 e fino al mese di giugno 2021 la società CP_1 ometteva di corrispondere alla dott.ssa quanto alla stessa dovuto per le prestazioni
[...] Pt_1 professionali rese nel predetto periodo;
- che, nonostante l'approvazione da parte del dei report inviati dalla dott.ssa Controparte_1 relativi al periodo dicembre 2020 – giugno 2021 la parte convenuta ometteva di Pt_1 corrispondere tutte le relative spettanze, per complessivi Euro 25.005,44, al lordo della ritenuta d'acconto e, iIn particolare:
• Euro 5.573,48 per le prestazioni relative al mese di dicembre 2020, suddivisi in n. 12 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 80,00, n. 230 prestazioni per visite mediche per Euro 1. 496,00, n. 32 per esami strumentali per Euro 140,00, n. 26 per visiolite per Euro
190,00, n. 7 per prelievi per Euro 17,05, n. 5 per drug test per Euro 28,00, n. 1 per tamponi per
Euro 20,00, n. 7 per acc. fuoriTo per Euro 66,00, n. 3 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 10 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 2.133,64 per le prestazioni relative al mese di gennaio 2021 suddivisi in n. 8 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 80,00, n. 68 prestazioni per visite mediche per Euro 1.
496,00, n. 14 per esami strumentali per Euro 140,00, n. 19 per visiolite per Euro 190,00, n. 11 per prelievi per Euro 17,05, n. 4 per drug test per Euro 28,00, n. 1 per tamponi per Euro 20,00,
n. 2 per acc. fuoriTo per Euro 66,00, n. 1 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 1 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 2.233,92 per le prestazioni relative al mese di febbraio 2021 suddivisi in n. 12 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 120,00, n. 66 prestazioni per visite mediche per Euro
1.452,00, n. 5 per esami strumentali per Euro 50,00, n. 9 per visiolite per Euro 90,00, n. 8 per prelievi per Euro 12,40, n. 7 per drug test per Euro 35,00, n. 1 per tamponi per Euro 20,00, n. 1 per acc. fuoriTo per Euro 33, 00, n. 1 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 1 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 2.774,16 per le prestazioni relative al mese di marzo 2021 suddivisi in n. 9 prestazioni per
“nomina vecchia azienda” per Euro 90,00, n. 98 prestazioni per visite mediche per Euro pagina 25 di 46 2.156,00, n. 16 per esami strumentali per Euro 160,00, n. 24 per visiolite per Euro 240,00, n. 14 per prelievi per Euro 21,70, n. 2 per drug test per Euro 14,00, n. 1 per tamponi per Euro 20,00,
n. 2 per acc. fuoriTo per Euro 66,00, n. 1 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 1 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 5.361,48 per le prestazioni relative al mese di aprile 2021 suddivisi in n. 16 prestazioni per
“nomina vecchia azienda” per Euro 160,00, n. 191 prestazioni per visite mediche per Euro
4.202,00, n. 21 per esami strumentali per Euro 210,00, n. 10 per visiolite per Euro 500,00, n. 7 per prelievi per Euro 10,85, n.3 per drug test per Euro 21,00, n. 0 per tamponi per Euro 20,00, n.
6 per acc. fuoriTo per Euro 198,00, n. 5 per la voce “altro” per Euro 350,00 e n. 15 per sopralluoghi per Euro 1.050,00;
• Euro 3.440,00 per le prestazioni relative al mese di maggio 2021 suddivisi in n. 12 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 120,00, n. 135 prestazioni per visite mediche per Euro
2.970,00, n. 0 per esami strumentali per Euro 10,00, n. 23 per visiolite per Euro 230,00, n. 0 per prelievi per Euro 1,55, n. 1 per drug test per Euro 7,00, n. 0 per tamponi per Euro 20,00, n. 0 per acc. fuoriTo per Euro 33,00, n. 0 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 13 per sopralluoghi per
Euro 910,00;
• Euro 3.488,76 per le prestazioni relative al mese di giugno 2021 suddivisi in n. 8 prestazioni per
“nomina vecchia azienda” per Euro 80,00, n. 138 prestazioni per visite mediche per Euro
3.036,00, n. 22 per esami strumentali per Euro 220,00, n. 20 per visiolite per Euro 200,00, n. 9 per prelievi per Euro 13,95, n. 7 per drug test per Euro 49,00, n. 0 per tamponi per Euro 20,00,
n. 4 per acc. fuoriTo per Euro 132,00, n. 0 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 9 per sopralluoghi per Euro 630,00;
- che la parte attrice ha ripetutamente chiesto di poter “emettere regolare fattura inerente gli arretrati
(…). Attendo gentilmente indicazioni su come procedere per fatturare” senza ricevere riscontro, né contestazione alcuna (cfr. doc. n.7 della parte attrice).
3.5. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che in data 17.12.2019 il stipulava di un contratto di prestazione d'opera Controparte_1 professionale con effetto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (rinnovabile), avente ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività:
• prestazioni mediche quali prime visite, visite di idoneità al lavoro, esami strumentali, espressione dei giudizi di idoneità alla mansione, sopralluoghi periodici degli ambienti di pagina 26 di 46 lavoro, medico aziendale competente, compilazione cartelle sanitarie e di rischio, stesura protocollo sanitario;
• attività di tutoraggio e affiancamento destinato alla formazione dell'organico, partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento, coordinamento tecnico con Controparte_1
- che a fronte dello svolgimento delle suddette attività veniva concordato un compenso specifico, il quale veniva regolarmente erogato dalla convenuta in seguito alla presentazione della fattura da parte dell'attrice, così come previsto dall'art.
5.4 del contratto (“Il corrispettivo sarà erogato a fronte di presentazione da parte del Professionista di fattura fiscalmente regolare”) (cfr. doc. n.4 della parte convenuta);
- che ogni mese la dott.ssa prima di emettere le relative fatture, inviava alla segretaria, Pt_1 sig.ra i report relativi alle prestazioni eseguite, nei quali indicava l'attività Parte_6 svolta ed il compenso alla stessa spettante sulla base di quanto contrattualmente pattuito, e, una volta che ne aveva verificato la correttezza e approvato il contenuto (cfr. doc. n. 5 Parte_6 della parte convenuta), la dott.ssa provvedeva ad emettere le relative fatture (cfr.doc. n.6 Pt_1 della parte convenuta), il cui importo veniva poi pagato dalla contabile amministrativa di
[...]
mediante bonifico bancario (cfr. doc. n.7 della parte convenuta); CP_1 CP_25
- che, con riferimento alle prestazioni relative ai mesi da novembre 2020 a giugno 2021, la dott.ssa provvedeva ad inviare alla segretaria unicamente i report, i quali Pt_1 Parte_6 venivano corretti e approvati da quest'ultima ed anzi talvolta addirittura integrati con l'indicazione di ulteriori prestazioni eseguite dall'attrice e non conteggiate dalla stessa (cfr. doc. n.8 della parte convenuta), a conferma del rapporto di fiducia e di onestà creatosi tra le parti (cfr. doc. n.9 della parte convenuta);
- che con PEC del 17.05. 2021 (cfr. doc. n. 10 della parte convenuta) l'Amministratore Unico di riscontrava la comunicazione del 6.05.2021 inviata dalla dott.ssa Controparte_1 Pt_1 confermando, come da intese telefoniche, la correttezza dei conteggi allegati relativi alle prestazioni da ottobre 2020 e la modalità con cui procedere alla fatturazione (mensile anziché in un'unica fattura);
- che, tuttavia, la dott.ssa una volta ricevuta l'approvazione e la correzione dei suddetti Pt_1 report da parte di non provvedeva ad emettere le relative fatture, come invece Parte_6 previsto dal contratto e come da prassi consolidata fatta eccezione per la fattura n. 60 del 23.06.2021 relativa alle prestazioni di novembre 2020 pari ad Euro 4.821,60, la quale infatti venne pagata dalla convenuta con un acconto di Euro 556,40 il 29 settembre 2021 (cfr. doc. n.11 della parte convenuta);
- che nel mese di aprile 2021 il medico competente, dott. comunicava al Persona_3 di aver rilevato un centro medico, con conseguente intenzione di cessare a Controparte_1
pagina 27 di 46 partire da luglio 2021 il rapporto di lavoro con la convenuta (di fatto anticipato a maggio 2021); successivamente in data 10 giugno 2021 anche la segretaria, sig.ra , Parte_6 annunciava le sue dimissioni con effetto dal 14 luglio 2021 (cfr. doc. n.13 della parte convenuta), seguita anche dalla dott.ssa la quale, con email del 14.06.2021, comunicava alla Parte_1 segretaria di voler cessare il rapporto a partire dal 30 giugno 2021 (“Ciao Parte_6
, secondo gli ultimi movimenti io dovrei proprio cessare l'attività presso di voi il 30-6-2021. Parte_6
Finisco il mese perché già prenotate visite e non voglio lasciarti nella m. Mi spiace, ma solo pochi giorni fa ho avuto conferma delle pratiche che stava portando avanti il professionista a cui mi sono rivolta. Non odiarmi prima o poi ti spiegherò. Baci”). (cfr. doc. n. 14 della parte convenuta);
- che a partire dal mese di settembre 2021 la dott.ssa aveva iniziato un nuovo rapporto di Pt_1 lavoro insieme al dott. presso lo studio di quest'ultimo, sito in Torino, alla via Rodolfo Per_2
Renier n. 10 il cui spazio era condiviso con l'Avv. MARTURANO (doc. 15), nonché presso lo Studio di Medicina del Lavoro Dr. ANTONICA – Dr.ssa CIGLIATI SITO in Beinasco (TO) Via S. Giacomo
6 (doc. 16); in pari tempo la segretaria, sig.ra , era stata assunta come Parte_6 dipendente part time del dott. e della dott.ssa Per_2 Pt_1
- che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dell'attrice con Controparte_1 quest'ultima, previa contatto telefonico, inviava nel mese di luglio 2021 a tutti i propri clienti di cui la dott.ssa era medico competente, comunicazione avente ad oggetto la nomina di nuovi Pt_1 medici competenti (cfr. doc. n. 17 della parte convenuta);
- che la parte convenuta iniziava a ricevere da una ventina di clienti storici lettere di recesso dal contratto di sorveglianza sanitaria aziendale o di revoca dell'incarico di medico competente (cfr. doc. n.
18 della parte convenuta);
- che i clienti storici di ,. dopo aver inviato lettera di disdetta, instauravano un Controparte_1 rapporto professionale con la dott.ssa personalmente o con professionista alla stessa Pt_1 collegato;
- che il appurava che in data 09.08.2022 la dott.ssa insieme al dott. CP_1 CP_1 Pt_1
, era altresì entrata a far parte - in qualità di socia con una quota di partecipazione del 5% - Per_2 della Ohs Italy s.r.l., società sita in Pinerolo, Via Francesco Giacomo Bona 15, che svolgeva attività nel campo della medicina del lavoro (cfr. doc. n. 27 della parte convenuta);
- che il 20.01.2023 (cfr. doc. n. 30 della parte convenuta) durante l'assemblea dei soci del CP_1
nel corso della quale erano presenti tutti i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale
[...] fatta eccezione per la dott.ssa veniva deliberata l'esclusione del socio dott.ssa Pt_1 Parte_1 con effetto immediato, in ragione del fatto che quest'ultima risultava socia della Ohs Italy s.r.l.
[...]
pagina 28 di 46 con sede in Pinerolo, costituita il 30 maggio 2022 e avente come oggetto sociale lo svolgimento di attività nel campo della medicina del lavoro, nonché esercitare l'attività nel campo della medicina del lavoro presso lo Studio Medicina del Lavoro Dr. ANTONICA – Dr.ssa CIGLIATI sito in Beinasco in violazione dell'art. 11 dello statuto del cfr. doc. n. 28 della parte convenuta); Controparte_1
- che il 13.06.2023 veniva liquidata all'attrice la quota di partecipazione in cfr. Controparte_1 doc. n.doc. 32della parte convenuta) ed il 26.07.2023 veniva aggiornato l'elenco soci al registro imprese (cfr.doc. n. 33 della parte convenuta);
- che l'art.
7.1. del contratto stabilisce che “Qualora il Professionista receda dal presente contratto prima della scadenza senza giusta causa, arrecando così un danno alla Committente, il Professionista dovrà corrispondere alla Committente una somma pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno”;
- che al momento della cessazione del rapporto professionale con l'attrice, veva Controparte_1 provveduto a pagare tutte le fatture emesse da quest'ultima; ciò in quanto la convenuta non aveva mai ricevuto le fatture relative alle prestazioni rese nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021, non potendo quindi provvedere al pagamento delle stesse;
- che poiché la dott.ssa aveva esercitato il recesso prima della scadenza del contratto – Pt_1 prevista dall'art.
4.1 al 31 dicembre 2022 – senza l'esistenza di alcuna giusta causa, quest'ultima era tenuta a corrispondere a in forza di quanto previsto dall'art. 7 del contratto, una Controparte_1 somma pari ad Euro 20.000,00 a titolo di penale;
- che l'art. 9 del contratto stipulato tra le parti prevedeva l'impegno della dott.ssa Parte_1 che “per tutta la durata del presente contratto e per i dieci anni successivi alla cessazione del rapporto tra le parti ……a non instaurare alcun tipo di rapporto, personalmente od anche per interposta persona, con i clienti di , pena il “pagamento di una penale pari al fatturato Controparte_1 annuo de cliente moltiplicato per dieci”;
- che, nonostante l'espresso divieto sottoscritto, una volta cessato il rapporto di lavoro con
[...] la dott.ssa aveva contattato telefonicamente e/o via email i clienti CP_1 Parte_1 della società che conosceva personalmente da svariati anni in forza dell'attività prestata nei confronti degli stessi, utilizzando in maniera illegittima e non autorizzata i contatti salvati sul telefono aziendale
(mai restituito dopo la cessazione del rapporto) o sul gestionale clienti del software “Urano4Web”;
- che la condotta tenuta dalla dott.ssa integra la violazione del patto di non concorrenza di Pt_1 cui all'art. 9 del contratto in quanto l'attrice, nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto tra le parti (art. 2596 comma 2 c.c. “Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”), aveva contattato e/o pagina 29 di 46 comunque sviato e instaurato un rapporto con n. 18 clienti di i quali in Controparte_1 conseguenza di ciò avevano deciso di avvalersi della consulenza professionale dell'attrice o di professionista alla stessa collegato in luogo di quella della convenuta;
- che l'art.
9.2 del contratto prevede che in caso di violazione del patto di non concorrenza “il
Professionista sarà tenuto al pagamento di una penale pari al fatturato annuo del cliente moltiplicato per dieci”; al fine di calcolare il fatturato annuo dei suddetti clienti di è stato Controparte_1 preso in considerazione quello delle ultime tre annualità di ciascun cliente e pertanto dai documenti qui allegati che l'importo fatturato da negli anni 2018, 2019, 2020 è stato di euro 909.263,10 CP_1
(cfr. doc. 35 della parte convenuta); dovendo moltiplicare per dieci il fatturato annuo di ciascun cliente, come previsto dall'art.
9.1. del contratto, la penale complessiva che la dott.ssa è tenuta a Pt_1 corrispondere a ammonta ad Euro 909.263,10 oltre rivalutazione e interessi. CP_1
3.6. Tutto ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che il rapporto intercorso tra la dott.ssa Parte_1
e la società è inquadrabile in un contratto di prestazione d'opera
[...] Controparte_1 intellettuale ex artt. 2222 e 2229 ss. c.c..
Nel caso di specie, il rapporto è documentalmente provato dall'intervenuta sottoscrizione tra le parti del contratto di prestazione d'opera in data 17 dicembre 2019 (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 4 della parte convenuta), in forza del quale, a fronte delle prestazioni di carattere medico rese dall'attrice, la stessa avrebbe avuto diritto ad un compenso da parte della società determinato Controparte_1 sulla base della tipologia e del numero di prestazioni eseguite.
Senonché, contrariamente a quanto pattuito, pur avendo la dott.ssa svolto Parte_1 nei mesi tra novembre 2020 a giugno 2021 tutte le attività alla medesima demandate (cfr. doc. 6 della parte attrice), non aveva ricevuto dalla società quanto pattuito a titolo di Controparte_1 compenso, pari a complessivi Euro 29.827,04; tale circostanza, oltre che documentalmente provata, è stata dedotta dalla parte attrice al capo 10 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e confermata dal teste impiegata contabile ed ex dipendente del dal 2018 a novembre 2021, CP_25 CP_1 la quale ha riferito quanto segue: “vero confermo il capo e l'importo ivi riportato di circa 30.000 euro posso dirlo perché mi occupavo di caricare gli importi sul file condiviso con la ” (cfr. verbale CP_2 udienza del 20.06.2024).
Del resto, la parte convenuta non ha negato o contestato il mancato pagamento delle prestazioni rese dalla dott.ssa e, anzi, confermandone la bontà e la correttezza, ha esclusivamente ritenuto il Pt_1 credito non esigibile, a fronte della mancata emissione di fatture da parte dell'attuale parte attrice;
la pagina 30 di 46 convenuta, infatti, sul punto ha affermato quanto segue (cfr. comparsa di costituzione e risposta al punto 2.6., pagine 18 e seguenti):
“
2.6. Quanto alle prestazioni relative ai mesi da dicembre 2020 a giugno 2021, la dott.ssa Pt_1 ha provveduto ad inviare alla segretaria unicamente i report, i quali erano Parte_6 stati corretti e approvati da quest'ultima ed anzi addirittura integrati con l'indicazione di ulteriori prestazioni eseguite dall'attrice e non conteggiate dalla stessa (doc. 8), a conferma del rapporto di fiducia e di onestà creatosi tra le parti (doc. 5 avversario). Onestà e correttezza nei pagamenti da parte di sono peraltro sempre state riconosciute dalla dott.ssa come si evince dal CP_1 Pt_1 contenuto del messaggio whatsapp inviato da quest'ultima all'Amministratore Unico di il CP_1
20 maggio 2020 (“Grazie per i soldi. Sempre corretta grazie” doc. 9).
2.7. Sulla base di tale sistema, dunque, al momento della cessazione del rapporto professionale con
l'attrice, aveva provveduto a pagare tutte le fatture emesse da quest'ultima. Ciò in quanto, CP_1 la convenuta non ha mai ricevuto le fatture relative alle prestazioni rese nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021, non potendo quindi provvedere al pagamento delle stesse. Non si comprende, pertanto, quali ulteriori indicazioni avrebbe atteso la dott.ssa “su come procedere per fatturare”, posto Pt_1 che aveva già visionato, corretto e approvato i relativi report (doc. 8), come Parte_6 riconosciuto anche da controparte (doc. 5 avversario). Spettava quindi soltanto alla dott.ssa Pt_1 emettere le fatture, circostanza non avvenuta, fatta eccezione unicamente per la fattura relativa alle prestazioni rese a novembre 2020, in parta saldata dalla convenuta (doc. 11)”.
Pertanto, appurato che la parte convenuta stessa ha confermato sia l'esistenza del credito vantato dalla dott.ssa sia la correttezza e l'entità delle prestazioni rese dalla stessa, Parte_1 occorre evidenziare come l'esigibilità di un credito e l'emissione di una fattura costituiscono profili tra loro slegati e non sovrapponibili;
un credito è immediatamente esigibile allorché le parti non abbiano previsto termini o condizioni, mentre l'emissione di una fattura si sostanzia in un adempimento meramente fiscale, e che non ha alcun rapporto con la sussistenza o meno di un credito, il quale trova la sua fonte esclusivamente nell'obbligazione.
Da ultimo, si evidenzia come la ricostruzione fattuale operata dalla parte convenuta con riferimento alle modalità di emissione delle fatture contrasti con quanto provato dalla parte attrice sia mediante la produzione documentale sia mediante la prova testimoniale, come meglio si dirà infra.
La dott.ssa svolgeva le mansioni di carattere medico-sanitario elencate Parte_1 all'art.
2.2 del contratto concluso con il il cui corrispettivo era individuato Controparte_1 mediante un compenso forfettariamente predeterminato per ogni tipologia di attività eseguita e calcolato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo oggetto di fatturazione (cfr. art. pagina 31 di 46 5 del contratto sottoscritto tra le parti, di cui al doc. 2 della parte attrice). Per prassi e secondo le intese raggiunte con la società la dott.ssa con cadenza mensile, Controparte_1 Parte_1 inviava a mezzo mail alla parte attrice i cosiddetti report/proforma nei quali indicava specificamente e dettagliatamente tutte le prestazioni svolte (comprensive di date, luogo e tipologia delle visite effettuate) e, di conseguenza, il compenso a lei spettante sulla base del tariffario contrattualmente pattuito (cfr. doc. 4 della parte attrice).
Tale modalità operativa, oltre ad essere documentalmente provata, è stata dedotta dalla parte attrice al capo 4 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e confermata dalla teste la quale ha CP_25
Con riferito: “vero confermo, posso dirlo perché come ex impiegata di vedevo le mail inviate dalla dott.ssa e le risposte del a conferma o meno dei report ricevuti” (cfr. verbale Pt_1 CP_1 udienza del 20.06.2024), nonché dalla teste impiegata C/O OHS Italy ex Parte_6 dipendente del er circa 20 anni, la quale ha affermato: “posso solo dire che la Controparte_1 prassi prevedeva che mensilmente la dottoressa mandasse a me i report con le prestazioni effettuate nel mese, io li controllavo e poi li rimandavo alla signora che, presumo, li rimandasse CP_2 alla per l'emissione della fattura. ADR Preciso che i dopo aver controllato i report li Pt_1 rimandavo sempre alla sig.ra non direttamente alla capitava tuttavia che se CP_2 Pt_1 correggevo il numero delle prestazioni rendicontate mandassi anche una mail alla per Pt_1 avvertirla” (cfr. verbale udienza del 02.05.2024).
Peraltro, pur adempiendo puntualmente ogni mese all'invio dei report alla CP_1 per l'attività svolta, la dott.ssa veniva autorizzata a emettere fattura solo per
[...] Parte_1 prestazioni svolte diversi mesi prima. Tale ritardo nei pagamenti è dimostrato dallo scambio di messaggi whatsapp tra l'attuale parte attrice e la dott.ssa Amministratore Unico della CP_2 società ra il 2020 e il 2021, nei quali più volte la prima ricordava e sollecitava Controparte_1 alla seconda il pagamento delle proprie spettanze (cfr. doc. 11 della parte attrice), nonché dal teste il quale, sul capo 7 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. della parte attrice, Persona_3 ha confermato come la dott.ssa gli avesse riferito del ritardo dei pagamenti disposti in suo Pt_1 favore dal specificando, inoltre, che il medesimo ritardo aveva altresì connotato Controparte_1 il pagamento dei suoi compensi da parte della convenuta: “vero confermo il capo , posso dirlo perché il ritardo nei pagamenti mi veniva riferito dalla ADR Posso dire che il ritardo nei Pt_1 pagamenti è avvenuto anche per i miei compensi” (cfr. verbale udienza del 20.06.2024)
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale, sentita sul capo Parte_6
n. 7 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. ha riferito: “vero confermo il capo, posso dirlo perché mi veniva riferito dalla che mi chiamava per sapere le ragioni dei ritardi” (cfr. verbale udienza Pt_1
pagina 32 di 46 del 02.05.2024), nonché dal teste il quale sul medesimo capo ha riferito: “nella Testimone_1 documentazione che ho esaminato ho visto solleciti via email della per ricevere le sue Pt_1 spettanze con i report delle prestazioni sanitarie effettuate. Durante il lavoro svolto mi sono interfacciato con il commercialista del ( Dott. che conveniva con me circa la CP_1 Per_4 prassi contabile/normativa per cui la ben poteva emettere la fattura all'atto del pagamento, Pt_1 come tutti i professionisti, in quanto il suo regime fiscale è per cassa. Mentre il che ha CP_1 regime fiscale per competenza, avrebbe dovuto esporre il costo anche se presunto, cosa che dai bilanci approvati non risultava” (cfr. verbale udienza del 25.07.2025).
Da ultimo, non corrisponde al vero la circostanza dedotta dalla parte convenuta, secondo la quale i tempi dei pagamenti in favore della Dott.ssa sarebbero stati dettati e concordati sulla Pt_1 base di esigenze personali e fiscali della stessa;
viceversa. la parte attrice ha provato che i ritardi nei pagamenti erano da imputare alla situazione finanziaria del Controparte_1
Tale circostanza è stata confermata dal teste il quale, sul capo 7 della memoria Testimone_1 ex art. 171, n. 2., c.p.c. ha affermato: “vero confermo il capo, posso dirlo perché su incarico della dr.ssa avevo esaminato i bilanci del da cui era emerso un patrimonio netto Pt_1 CP_1 negativo che è espressione di uno stato d'insolvenza. Nella documentazione che ho esaminato ho visto solleciti via email della per ricevere le sue spettanze con i report delle prestazioni sanitarie Pt_1 effettuate”, e ancora, sul capo 8 ha aggiunto: “vero confermo che la aveva mandato mail di Pt_1 sollecito alla per avere i pagamenti perché ho visto sia mail che whatsapp ed io stesso ho CP_2 provveduto a fare ulteriori solleciti sia a che al il legale del Gruppo senza alcun successo” Per_4
(cfr. verbale udienza del 25.07.2024).
Tale circostanza fattuale è confermata dalla teste la quale ha riferito che la dott.ssa CP_25
“definiva le priorità nei pagamenti” disposti dal (cfr. capi 8 e 9, CP_2 Controparte_1 memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice) e ha altresì confermato che, in sua stessa presenza, la dott.ssa in più occasioni, aveva manifestato rimostranze a causa del ritardo nei Pt_1 pagamenti, interloquendo con l'allora segretaria di sig.ra Controparte_1 Parte_6
(cfr. capo 9 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice;
capo confermato anche
[...] specificatamente dalla stessa teste ). Parte_6
Il teste inoltre, ha aggiunto espressamente quanto segue: “vero, posso dirlo perché CP_25 come la vi erano altri fornitori che non erano pagati. Pt_1
ADR Posso dire che nei primi anni la emetteva la fattura ed io il 5 del mese provvedevo a Pt_1 far partire il pagamento su indicazione della , poi c'è stata la crisi ed i pagamenti da parte di CP_2
Con non erano più regolari. pagina 33 di 46 ADR Alcuni pagamenti non venivano fatti perché non c'era la fattura della altri non Pt_1 venivano fatti anche se c'era la fattura. Preciso che una volta approvato e corretto il report la segreteria avvisata la che poteva emettere la fattura in base al report approvato e veniva Pt_1 pagata. Per i casi in cui il report era stato approvato ma non arrivava la fattura in tempo inizialmente il bonifico veniva fatto comunque inserendo la competenza della fattura quando è iniziata la “crisi” il report anche se approvato non veniva pagato con o senza fattura” (cfr. verbale udienza del
20.06.2024).
Dalla ricostruzione fattuale prospettata dalla parte attrice emerge, inoltre, come nei mesi di giugno e luglio 2021 la dott.ssa ancora non autorizzata a emettere la fattura per l'operato Pt_1 svolto nei sei mesi precedenti, inviava alla segretaria del anche i report di Controparte_1 maggio e giugno 2021, chiedendone la correzione, e in data 4 giugno 2021 sollecitava ulteriormente le correzioni delle proforma (cfr. doc. 7 della parte attrice) per poter procedere alla fatturazione.
Solamente in data 8.06.2021 la società tramite la dott.ssa , autorizzava Controparte_1 CP_2
l'emissione di fattura, limitatamente al mese di novembre 2020, chiedendo di procedere a fatturazione mensile, in quanto la società non era in grado di corrispondere l'intero ammontare (cfr. doc. 11 della parte attrice: CIGLIATI: «Ciao per favore come da mail posso avere i tot corretti dei report delle mie prestazioni da novembre 2020 a maggio 2021? Così fatturo arretrati. Di nuovo grazie per riscontro»,
: «Ciao come accordi verbali ti chiedo di fare fattura mensile, perché la società non sarebbe CP_2 in grado di pagare tutto in una sola fattura. I conteggi di novembre sono corretti»).
Solamente in quel frangente la dott.ssa emetteva la fattura n. 60/2021 rimasta anch'essa Pt_1 impagata, come ammesso dalla parte convenuta, la quale parla di un mero “acconto” e come confermato dalla teste all'udienza del 20.06.2024 la quale, sentita sul capo n. 13 della Tes_2 memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice ha confermato che tale fattura non era stata pagata:
“posso dire che riconosco la fattura che mi viene mostrata come doc. 6 in cui è riportato l'importo indicato relativo a novembre 2020 e direi che non è stata pagata dato che da giugno 2020 in avanti i pagamenti sono stati ritardati per alcuni fornitori” (cfr. verbale udienza del 20.06.2024).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta domanda di merito proposta dalla parte attrice, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della Controparte_1 parte attrice dott.ssa per i titoli e i motivi tutti dedotti in motivazione, dell'importo Parte_1 complessivo di Euro 29.827,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.03.2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. pagina 34 di 46 In favore della parte attrice non può, invece, riconoscersi anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non essendo stato dimostrato un maggior danno ex art. 1224, comma
2, c.c.
3.7. Come si è detto, la parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso dal contratto di prestazione d'opera Parte_1 professionale del 17 dicembre 2019 in data 14 giugno 2021, prima della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2022) e senza giusta causa, e per l'effetto condannare la dott.ssa Pt_1 al pagamento della penale prevista dall'art.
7.1 del contratto nella misura di Euro
[...]
20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia”.
La suddetta domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, avendo la parte attrice provato documentalmente nonché mediante l'escussione dei testi, che il recesso era stato esercitato dalla dott.ssa in presenza di una evidente giusta causa. Parte_1
Come espressamente confermato dai testi escussi, infatti, la società nel Controparte_1 corso della collaborazione con la parte attrice, si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, non consentendo alla dott.ssa di emettere le fatture riferibili alle proprie prestazioni Parte_1 professionali e astenendosi dal relativo pagamento a causa delle condizioni finanziarie della società, che risultavano affette da criticità da diversi mesi e che avevano determinato il mancato pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali espletate dalla parte attrice.
Tale circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale.
Infatti, con riferimento al capo n. 11 della memoria di parte attrice ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., secondo cui pur approvando i report per il periodo novembre 2020-giugno 2021 e Controparte_1 operando modifiche e aggiunte, si asteneva dal corrispondere i relativi compensi alla dott.ssa Con
, la teste ha riferito: “vero che la non pagava quelle Pt_1 Parte_6 prestazioni perché in difficoltà” (cfr. verbale udienza del 02.05.2024).
La circostanza è stata confermata anche dalla teste “vero, posso dirlo perché come la CP_25 vi erano altri fornitori che non erano pagati. ADR Posso dire che nei primi anni la Pt_1 emetteva la fattura ed io il 5 del mese provvedevo a far partire il pagamento su indicazione Pt_1
Con della , poi c'è stata la crisi ed i pagamenti da parte di non erano più regolari” (cfr. verbale CP_2 udienza del 20.06.2024).
pagina 35 di 46 Anche il teste ha confermato tale circostanza: “si posso dirlo perché ho visto gli Testimone_1 estratti conto della e non vi erano movimenti in entrata per le prestazioni rese per conto di Pt_1
Cont
” (cfr. verbale udienza del 25.07.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente l'inadempimento contrattuale da parte della società a quale, omettendo il pagamento dei compensi spettanti alla parte attrice Controparte_1 per l'attività svolta dalla stessa tra il mese di novembre 2020 e il mese di giugno 2021, ha legittimato il recesso dal contratto d'opera operato dalla professionista per giusta causa.
Inoltre, con riferimento al comportamento della parte convenuta relativamente alla sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto da parte della Dott.ssa occorre anche Pt_1 considerare che in data 30.01.2023 la stessa era stata esclusa dalla società Controparte_1
Al momento dell'esclusione, l'attrice era titolare di una quota di partecipazione nella predetta società, pari al 5%, acquisita mediante la corresponsione di un importo complessivo di Euro 60.000,00.
Tuttavia, la dott.ssa non aveva mai ricevuto alcuna informativa riguardo all'approvazione Pt_1 dei bilanci societari né era stata mai convocata per le relative assemblee: i documenti n. 51, 52 e 53 allegati dalla parte convenuta e contenenti le presunte convocazioni a mezzo PEC sono privi di qualsivoglia ricevuta di accettazione e consegna delle relative comunicazioni e pertanto non sono idonee a dimostrare l'effettivo invio delle stesse.
Inoltre, il teste ha espressamente confermato la totale assenza di convocazioni Testimone_1 delle adunanze assembleari per l'approvazione del bilancio, oltre alla mancanza di riconoscimento in capo alla parte attrice di alcun utile societario.
Il teste, infatti, sentito su capo 30 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice, ha riferito quanto segue: “ho chiesto sia alla che al dott. i documenti atti a dimostrare la Pt_1 Per_4 convocazione della alle assemblee per l'approvazione dei bilanci ( come da Statuto) ma né Pt_1 la né il commercialista avevano tali convocazioni. In tale occasione mi riferì che Pt_1 Per_4 le convocazioni non erano state fatte perché le assemblee erano sulla carta ed i bilanci erano approvati fuori termine.”.
Il medesimo teste, sentito sul capo 31 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice, secondo cui “dal 2017 fino all'esclusione della dott.ssa dalla società, si è Pt_1 Controparte_1 sempre astenuta dal corrispondere alla medesima gli utili derivanti dalla partecipazione della dott.ssa alle quote sociali”, ha riferito quanto segue: “vero, posso dirlo perché avendo esaminato i Pt_1 bilanci dal 2017 in poi non risultava alcun rilascio di dividenti cosa che dai bilanci dovrebbe trasparire.”;
pagina 36 di 46 Infine, sempre il teste sentito sul capo 33 della medesima memoria, secondo cui Testimone_1
“la dott.ssa a seguito del mancato pagamento delle proprie spettanze, nonché della mancata Pt_1 distribuzione degli utili sociali, in data 14 giugno 2021 esercitava il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale”, ha dichiarato: “vero confermo posso dirlo perché è stato un mio suggerimento considerando che come socia non aveva mai ricevuto alcuna informativa, che il bilancio era negativo e non era stato elaborato nonostante la scadenza dei termini e anche perché permaneva una situazione in cui non le venivano corrisposte le somme dovute per le prestazioni rese. La ascoltò il mio Pt_1 consiglio ed esercitò il recesso” (cfr. verbale udienza del 25.07.2024).
In conclusione, sulla base delle suesposte argomentazioni, appare evidente come alla data del
14.06.2021, a fronte dell'inadempimento della società sussistessero tutti i Controparte_1 presupposti per il recesso per giusta causa esercitato dalla dott.ssa prima della Parte_1 naturale scadenza del termine contrattuale.
Pertanto, la predetta domanda riconvenzionale atta al riconoscimento in capo alla parte convenuta dell'importo di Euro 20.000,00 a titolo di penale per recesso anticipato, dev'essere rigettata.
3.8. La parte convenuta ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“3) accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e in Controparte_1 particolare dei clienti Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_18
CP_
(già per la cancellata il
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.;
4) inibire alla dott.ssa in via definitiva, la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito di cui al punto precedente, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
9.2 del Parte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 per la violazione del patto di non
pagina 37 di 46 concorrenza, nella misura di Euro 909.263,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia.”
Come si è anticipato, neppure le predette domande risultano fondate.
Invero, senza entrare nel merito della quantificazione della penale e dei parametri utilizzati per il calcolo della stessa, come correttamente eccepito dalla parte attrice occorre preliminarmente rilevare la nullità del patto di non concorrenza di cui all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le attuali parti in causa in data 17 dicembre 2019, per violazione dell'art. 2596 c.c.
Invero, tale patto era stato formulato testualmente come segue (cfr. doc 2 della parte attrice e doc. 4 della parte convenuta):
Ora, l'art. 2596 c.c., pacificamente applicabile ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale, prevede testualmente quanto segue:
“Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla parte attrice, il patto non indica chiaramente la zona o l'attività entro cui sarebbe stata circoscritta l'operatività, in palese contrasto con il citato art. 2596 c.c. che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, persegue l'intento di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica tutelando, seppure in misura modesta, anche il mercato nelle sue effettive strutture (cfr. Corte cost. n. 223/1982).
Del resto, non può ritenersi corretto ricavare una limitazione geografica implicita dal novero dei clienti non di una, ma di ben tre società ( , Controparte_1 Controparte_24 Controparte_24 ampiamente distribuiti nel territorio di operatività della dott.ssa la quale subirebbe Parte_1 così una restrizione eccessiva per l'esercizio della propria attività professionale. Deve, infatti, ritenersi nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza (proprio come quello dell'art. 9 in questione) diretto non già a limitare l'iniziativa pagina 38 di 46 economica privata altrui bensì a precludere sostanzialmente ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, come anche chiarito dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Tribunale Lecco, sez. IV, 01/10/2025, n. 455 in Guida al diritto 2025,
42: “In tema di patto di non concorrenza, l'intento perseguito dall'articolo 2596 del Cc è quello di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata, prescrivendo, ai fini della validità dell'accordo, che lo stesso sia «circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività» e che non ecceda la durata dei cinque anni. Pertanto, deve ritenersi nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”; cfr. Tribunale
Reggio Emilia, 18/10/2017 in Giur. annotata dir. ind. 2017, 1, 1165: “È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (art. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto a una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”; cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2014, n.24159, in motivazione: “Per quanto riguarda invece l'individuazione della nullità del patto di non concorrenza in riferimento ad una determinata attività, questa Corte ha già chiarito che è nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento. (Cass 16026/01)” ).
Inoltre, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, oltre che per l'insussistenza della responsabilità extracontrattuale invocata dalla parte convenuta, altresì per la genericità della stessa,
Per mera completezza, deve aggiungersi che la parte convenuta non ha comunque assolto all'onere probatorio su di lei gravante, relativo alla dimostrazione della sussistenza di un “disegno preordinato dalla dott.ssa con l'aiuto del dott. e della segretaria sig.ra Pt_1 Per_2
sviare la clientela di ” (cfr. punto 1.18 pag. 9 della comparsa di Parte_6 CP_1 costituzione e risposta), idoneo a giustificare l'applicazione della sopra citata penale. Precisamente, la parte convenuta ha riferito, in particolare, quanto segue (cfr. la comparsa di costituzione e risposta ai punti 1.21 e seguenti, pagine 11 e seguenti):
“
1.21. Il modus operandi della dott.ssa una volta cessato il rapporto di lavoro con Pt_1
fu il seguente: dopo aver contattato telefonicamente e/o via email i clienti che CP_1 conosceva personalmente da svariati anni - di cui aveva conservato i contatti nel telefono aziendale pagina 39 di 46 (mai restituito) o dei quali aveva recuperato i contatti mediante il trasferimento non autorizzato di tutti
i dati (anagrafici e sanitari) presenti sul software “Urano4Web” la cui licenza era intestata unicamente a (doc. 12) - comunicò agli stessi di aver cessato il rapporto di lavoro con CP_1 la convenuta, proponendo la continuazione del rapporto di consulenza unicamente con la stessa nel ruolo di medico competente.
“.22. La conferma del suddetto modus operandi si ricava dal contenuto della email del 21 luglio 2021
(doc. 8 avversario) inviata dall'attrice ad un altro cliente storico di GRUPPO SAL, ND BE (il quale, tuttavia, dopo il recesso esercitato dalla dott.ssa decise di proseguire il rapporto con Pt_1 altro medico competente della società convenuta) in cui si legge: “Buongiorno per Vostra conoscenza io sottoscritta Solange dott. dichiaro quanto segue: a far data dal 30/6/2021 ho reso Pt_1 effettive le dimissioni dall'incarico di medico collaboratore per la società Se ne Parte_7 evince pertanto che dal 1/7/21 io non rivesta più tale ruolo ma continuo ovviamente a rivestire
l'incarico di medico competente presso la vostra azienda, fintanto che non venga data disdetta da parte vostra oppure da parte mia con la nomina di un nuovo medico. Ho piacere, in nome del lungo rapporto di collaborazione e della stima reciproca, di chiarire con Voi che, contrariamente a voci che mi sono giunte di dismissione attività, io continuo ad esercitare la professione di medico specialista in medicina del lavoro come libera professionista. Rimango a disposizione per varie ed eventuali. Il mio nuovo recapito è 3420373599” (ndr. il 15 luglio 2021 la dott.ssa cambiò il numero di Pt_1 telefono, senza però restituire l'apparato a . CP_1
1.23. I clienti storici di di cui al paragrafo 1.19, dopo aver inviato lettera di disdetta, CP_1 instaurarono un rapporto professionale con la dott.ssa personalmente o con professionista Pt_1 alla stessa collegato...”.
In realtà, dalla documentazione allegata e, soprattutto, dalle deposizioni dei testi escussi non è emerso alcun elemento idoneo a provare che la dott.ssa avesse contattato i clienti che Parte_1 seguiva per la società proponendosi come figura professionale per la Controparte_1 prosecuzione del rapporto di lavoro.
Invero, la teste di parte convenuta, legale rappresentante di Testimone_3 Controparte_18 già cliente di sentita sul capo p) della memoria di parte convenuta ex art. 171 Controparte_1 ter, n.2, c.p.c., ha riferito quanto segue: “posso dire che il mi comunicò che la CP_1 Pt_1 non collaborava più con loro, poi di fatto non è la che si è proposta come medico Pt_1 competente ma io, per conto della mia azienda, le chiesi se c'era la possibilità di continuare il rapporto con lei per avere la continuità del medico competente. Lei ha accettato e il rapporto è proseguito” (cfr. verbale udienza del 20.06.2024). pagina 40 di 46 Parimenti il teste , amministratore delegato di sentito sul CP_15 Controparte_15 capo p) della memoria di parte convenuta ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., ha dichiarato quanto segue: “a me non risulta. Ricordo che dissi a d un mio dipendente che andava a fare la visita dalla Dott.sa di salutarmela ed a seguito di questo fatto veni a sapere che lei non collaborava più con il Pt_1 ecisi pertanto di contattarla privatamente perché ci conoscevamo e le chiesi di poter CP_1
Con continuare ad avere lei come medico competente. Diedi la disdetta alla il 27 settembre 2021 e la
è stata nominata come medico competente della il 1.01.2023” (cfr. verbale udienza Pt_1 CP_15 del 20.06.2024).
E ancora, sempre sul capo p) della medesima memoria di parte convenuta ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.:
- il teste dirigente di ha riferito: “posso dire che personalmente non Testimone_4 CP_5 sono mai stato contattato telefonicamente né via email dalla dott.ssa per la continuazione del Pt_1 rapporto come medico competente”;
- il teste imprenditore ed amministratore della che è stata Testimone_5 Parte_4 cliente del ha dichiarato: “Come sopra detto lo escludo posto che interrotti i Controparte_1
Cont rapporti con la mia azienda si è rivolta al Dott. che si era proposto come medico Per_2 competente al mio RSPP Quest'ultimo mi rappresentò tale opportunità , feci il colloquio con Per_5
e deciso di nominarlo. Io non ho mai visto la e dal 2022 non ho mai sentito il Per_2 Pt_1 nome della Non posso escludere che sia venuta tra i tanti medici mandati dal gruppo SAL Pt_1 in passato ma sicuramento non dopo il 2021.”
Inoltre, sul capo r) della memoria di parte convenuta ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., il teste Tes_4
Cont ha riferito: “è stato l'ufficio acquisti della a ricontattare la dott.ssa per
[...] Pt_1 instaurare un nuovo rapporto di lavoro con lei dato che professionalmente l'azienda si trovava bene con lei”.
Da ultimo, appare significativa la testimonianza resa dal teste imprenditore ed Testimone_6 amministratore della che è stata cliente del il quale, sul capo a) Parte_8 Controparte_1 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. della parte convenuta ha riferito: “come amministratore della posso dire che la gestione del rapporto con il medico del lavoro è in capo alla Sig.ra Parte_8 Pt_9 da me delegata per la scorsa udienza ma che non è stata sentita per opposizione dei legali. Io come tutti i dipendenti della mia azienda ho visto la solo quando mi ha visitato ma non ho mai Pt_1 intrattenuto rapporti di lavoro con lei in quanto tale incombente era da me delegato alla La Pt_9 ad oggi è medico competente di Feba metal ma non so dire con certezza da quanto tempo lo Pt_1 sia sotto il cappello SAL o autonomamente. Posso dire che il rapporto iniziale era con il CP_1
poi un giorno la ha ricevuto una mail da che comunicava in maniera asciutta
[...] Pt_8 CP_1
pagina 41 di 46 il nome di un nuovo medico competente . Questa mail non è piaciuta a chi gestiva il problema della Cont sicurezza e si è deciso di continuare con la Così come non ci è piaciuto che la abbia Pt_1 creato dei problemi per darci le cartelle sanitarie dei nostri dipendenti” (cfr. verbale udienza del
25.07.2024)
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la parte convenuta non ha provato che la dott.ssa avesse contattato i clienti che seguiva per proponendo la Parte_1 Controparte_1 prosecuzione del rapporto professionale esclusivamente con la stessa. Anzi, dalle prove testimoniali richiamate poc'anzi sono emerse circostanze diametralmente opposte, tali da non poter ravvisare lo sviamento della clientela secondo le modalità riferite dalla parte convenuta.
La parte convenuta ha anche riferito che la dott.ssa si sarebbe avvalsa nella Parte_1 propria attività di sviamento della clientela di dati sanitari e anagrafici presenti sul software
“Urano4Web” impiegato dalla società, del quale l'attuale parte attrice avrebbe ottenuto indebitamente il trasferimento (insieme al certificato della firma grafometrica), nonché del telefono aziendale, mai restituito alla società Controparte_1
Tali asserzioni appaiono del tutto infondate, atteso che l'attrice ha provato di non aver mai proceduto ad alcun indebito trasferimento di dati, essendo stato il software immediatamente bloccato su indicazione della stessa società impedendo così alla dott.ssa di Controparte_1 Pt_1 completare le cartelle delle società clienti sulla base delle ultime visite effettuate (cfr. doc. 13 della parte attrice), tant'è che la stessa aveva dovuto chiedere alla società di disporne lo sblocco così da ultimare il proprio lavoro e tale riapertura del gestionale aziendale era stata concessa per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.
In realtà, la dott.ssa era stata autorizzata dalla società ad Parte_1 Controparte_1 inserire su “Urano4Web” anche i dati dei propri clienti (come ammesso dalla parte convenuta a pag. 35 della comparsa di risposta ed a pag. 30 della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
Sul punto, il teste , comune ad entrambe le parti, nella sua qualifica di tecnico Testimone_7 della piattaforma “Urano4Web”, ha confermato che l'attrice registrava in prima persona sul gestionale della società (“Urano4Web”) la propria clientela, la quale era contrassegnata dalla dicitura
(cfr. capo 36, memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.). Pt_1
Inoltre, sul capo 36 della memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., secondo cui “la dott.ssa registrava in prima persona sul gestionale dell'azienda, Urano4Web, la propria Pt_1 clientela, la quale era contrassegnata dalla dicitura (come da docc. 16 e 17 che si mostrano Pt_1 al teste)”, il teste ha riferito: “vero confermo posso dirlo perché io come amministratore di sistema
pagina 42 di 46 Urano4web posso visionare il log dell'utente ed il tipo di operazione e l'ora in cui l'azione Pt_1 di registrazione era stata eseguita.”.
Sul capo 37 della memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., secondo cui “nella primavera del 2021, la dott.ssa chiedeva all'ing. tecnico della Pt_1 Controparte_26 piattaforma Urano4Web, un preventivo per l'acquisto della licenza del gestionale Urano4Web e, successivamente, procedeva all'acquisto”, il teste ha riferito: “vero lo confermo”.
Infine, sul capo 38 della memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., secondo cui “a fine maggio 2021, la dott.ssa chiedeva all'ing. tecnico della Pt_1 Controparte_26 piattaforma Urano4Web, di trasferire sul proprio gestionale i dati sanitari dei propri clienti personali, inseriti nel gestionale di ma non rientranti nella clientela dell'azienda (come da doc. Controparte_1
17 che si mostra al teste)”, il teste ha riferito: “vero confermo il capo ed il doc 17 che mi viene mostrato ovvero l'elenco dei clienti contraddistinti con – che ho trasferito sul nuovo gestionale Pt_1 acquistato dalla ” Pt_1
Infine, appaiono prive di fondamento anche le circostanze dedotte dalla parte convenuta circa il mancato ritiro delle cartelle sanitarie da parte dei clienti asseritamente passati alla dott.ssa Parte_1
in quanto dal doc. 47 della parte convenuta si evince l'effettiva richiesta di ritiro presentata da
[...]
e e il mancato ottemperamento alla medesima da parte della società CP_5 CP_4
“Chiedo con la presente di concordare luogo, data e ora per il ritiro di quanto Controparte_1 in oggetto, in quanto un addetto passato questa mattina sia in corso Regina Margherita, sia in CP_4 via San Donato e non ha trovato nessuno” (cfr. doc. 47 della parte convenuta a pag. 5).
Per tutti i motivi sopra esposti anche le predette domande riconvenzionali devono essere rigettate.
3.9. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono:
- in accoglimento della domanda di merito proposta dalla parte attrice, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, a favore della parte attrice dott.ssa per i titoli e i motivi Parte_1 tutti dedotti in motivazione, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.03.2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
- devono rigettarsi tutte le domande proposte dalla parte convenuta società Controparte_1
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3.10. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà - quantità
e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 520.000,01” ad Euro
1.000.000,00” nonché con riferimento alla nota spese depositata dalla parte attrice:
Euro 4.607,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 13.534,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 8.013,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 29.193,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
6510/2023 R.G. promossa dalla dott.ssa (parte attrice) contro la società Parte_1 [...] in persona dell'Amministratore Unico, dott.ssa (parte convenuta), nel CP_1 CP_2 contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice:
1) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della parte attrice dott.ssa per i Parte_1 titoli e i motivi tutti dedotti in motivazione, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.03.2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
2) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta società Controparte_1
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice dott.ssa le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 29.193,00 Parte_1 per compensi ed in Euro 586,94 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. OA DI CAPUA
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. OA DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6510/2023 R.G. promossa da:
Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. FENOGLIO Andrea e dall'Avv. Parte_1
Prof.ssa CALLEGARI Mia, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Torino alla Via Susa n.
35, in forza di procura speciale allegata all'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
: in persona dell'Amministratore Unico, Dott.ssa Controparte_1 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. NORZI Giulia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Torino alla Via Alfieri n.19, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-PARTE CONVENUTA- avente per oggetto: compensi a titolo di prestazione d'opera intellettuale – penale per recesso anticipato e senza giusta causa e per concorrenza sleale ex art. 2596 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
pagina 1 di 46 Per la parte attrice (nelle “note scritte” depositate in data 10.11.2025):
“ Voglia Codesto Ill.mo Tribunale,
Riservata ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione,
Respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione, comprese le istanze istruttorie avversarie, per tutti i motivi esposti in atti,
Previe le più opportune declaratorie del caso,
In via principale:
Dichiarare tenuta e condannare la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, a favore della dott.ssa per i titoli e i motivi tutti dedotti in Parte_1 atti, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, e/o il veriore importo risultato all'esito dell'espletata istruttoria e/o, in subordine, anche in via d'equità e salvo gravame.
Oltre interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c., e oltre rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo;
Quindi,
A) Con riferimento alle domande riconvenzionali avversarie per pretesa violazione del patto di non concorrenza e/o pretesa concorrenza illecita e conseguente domanda inibitoria,
Accertare e dichiarare l'invalidità e/o nullità e/o inefficacia del patto di non concorrenza di cui all'art.
9 del contratto di prestazione d'opera professionale in data 17 dicembre 2019 ex art. 2596 c.c. e/o ex art. 1341, secondo comma, c.c., per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto,
Dato atto dell'insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 2043 c.c.;
Rigettare integralmente le avversarie domande riconvenzionali in quanto infondate in fatto e in diritto, assolvendo la dott.ssa da qualunque pretesa creditoria e/o risarcitoria avversaria. Pt_1
Rigettare altresì l'avversaria domanda riconvenzionale inibitoria.
In estremo subordine, nella denegatissima ipotesi in cui dovesse esser ritenuta valida ed efficace la clausola de qua e sussistenti i denegati presupposti fattuali di sua applicazione;
Dato atto dell'eccessiva onerosità della penale contrattualmente prevista in caso di violazione del patto di non concorrenza per tutti i motivi esposti in atti, ridurla secondo equità, ai sensi dell'art. 1384
c.c.
B) Con riferimento alla domanda riconvenzionale avversaria per pretesa e infondata insussistenza di giusta causa nel recesso esercitato dalla dott.ssa . Parte_1
Rigettare integralmente l'avversaria domanda riconvenzionale, assolvendo la dott.ssa Pt_1 da qualunque pretesa creditoria e/o risarcitoria.
[...]
In estremo subordine: pagina 2 di 46 Dato atto dell'eccessiva onerosità della penale contrattualmente prevista in caso di recesso senza giusta causa per tutti i motivi esposti in atti, ridurla secondo equità, ai sensi dell'art. 1384 c.c.
In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale accoglimento delle domande riconvenzionali avversarie:
Compensare tutte le eventuali somme riconosciute a favore della società convenuta con gli importi dovuti alla conchiudente all'esito del presente giudizio.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, anche ai sensi dell'art. 91 c.p.c. nel caso in cui il Giudice accogliesse la domanda dell'esponente nei limiti della proposta transattiva formulata con l'ordinanza emessa in data 19 maggio 2025 e immotivatamente rifiutata dalla parte convenuta”.
Per la parte convenuta (nelle “note scritte” depositate in data 10.11.2025):
“ Previa ammissione delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c e segnatamente:
• della prova per testi dei legali rappresentanti di e Controparte_3 Parte_2
New Europrogetti s.r.l. sui capi a), p) e r);
• dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
e New Europrogetti s.r.l. delle fatture relative alla medicina del
[...] Parte_2 lavoro da luglio 2021 ad oggi.
In via principale
1) Respingere integralmente tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni della dott.ssa Pt_1 per tutti i motivi esposti in atti;
In via riconvenzionale:
2) accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso dal contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 in data 14 giugno 2021, prima della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2022) e senza giusta causa, e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
7.1 del contratto nella misura di Euro Parte_1
20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e in Controparte_1 particolare dei clienti Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
pagina 3 di 46 CP_
(già cancellata il Controparte_9 CP_10 Controparte_11
05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.;
4) inibire alla dott.ssa in via definitiva, la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito di cui al punto precedente, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
9.2 del Parte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 per la violazione del patto di non concorrenza, nella misura di Euro 909.263,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata
6) per il caso di ritenuta eccessività della penale di cui al punto precedente, condannare la dott.ssa al pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza in misura Parte_1 ridotta secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. comunque non inferiore al fatturato annuo medio dei clienti sviati moltiplicato per cinque;
In via ulteriormente subordinata
7) per il caso di ritenuta non provata violazione del patto di non concorrenza per tutti i n. 18 clienti, condannare la dott.ssa al pagamento della penale calcolata sul fatturato annuo dei Parte_1 clienti per cui la violazione risulti provata;
In ogni caso
8) compensare l'importo complessivo dovuto da parte della dott.ssa a titolo di Parte_1 penale per recesso senza giusta causa (Euro 20.000 o quello diverso che risulterà in corso di causa) e per violazione del patto di non concorrenza (Euro 929.263,10 o quello diverso che risulterà in corso di causa) con l'eventuale residuo importo di Euro 4.265,20 spettante alla dott.ssa per Parte_1 la fattura n. 60/2021 (o quello diverso che risulterà in corso di causa o di giustizia), e condannare la dott.ssa al pagamento della differenza pari ad Euro 924.997,90 o quella diversa Parte_1 che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali;
9) condannare la dott.ssa al pagamento delle spese processuali, del compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%”. pagina 4 di 46 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
1.2. Con ricorso ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. depositato presso il Tribunale di Torino in data
21.03.2023 la dott.ssa ha convenuto in giudizio presso il Tribunale di Torino la Parte_1 società hiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_1
“Riservati ogni ulteriore diritto, azione ed eccezione,
Respinta ogni avversaria istanza, azione ed eccezione,
Previa assunzione delle prove per interrogatorio e per testi sulle circostanze dedotte in narrativa (da intendersi precedute dalla formula “Vero che”) ai capitoli nn. 1) -17), con i testi infra indicati, con riserva di integrare capitoli di prova e lista dei testimoni, nei termini di rito;
Previa ammissione degli ulteriori mezzi istruttori indicandi e precisandi nei termini di legge, e, comunque, ritenuti opportuni dall'Ecc.mo Tribunale,
Previe le più opportune declaratorie del caso,
Dato atto dell'inadempimento contrattuale, dichiarare tenuta e condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della dott.ssa Parte_1 per i titoli tutti dedotti in atti, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, e/o il veriore importo che dovesse risultare all'esito dell'esperenda istruttoria e/o, in subordine, anche in via d'equità e salvo gravame.
Oltre interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c., e oltre rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo. pagina 5 di 46 Con vittoria si spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA”.
1.3. Con decreto del 01.04.2023 il Giudice dr.ssa VIGONE, visto l'art. 281 undecies, comma 2, c.p.c. ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 25.9.2023, assegnando alla parte convenuta termine per la costituzione sino a 10 giorni prima dell'udienza, con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38, 167 e 281 undecies, terzo e quarto comma, c.p.c
1.4. Si è costituita telematicamente la parte convenuta in data 15.09.2023, depositando comparsa di costituzione e risposta contenente domanda riconvenzionale, contestando le allegazioni e le domande di controparte e chiedendo, nel merito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
-“ Previa conversione del rito ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 281 decies comma prima c.p.c. ed in particolare richiedendo la domanda in via riconvenzionale dell'esponente un'istruzione complessa;
- Previa rigetto delle istanze istruttorie avversarie;
- Previa ammissione delle istanze istruttorie dedotte al paragrafo “Sulle istanze istruttorie” nonché eventualmente di quelle dedotte in prova contraria da intendersi qui integralmente richiamate, nonché quelle che verranno eventualmente dedotte con le memorie ex art. 183 c.p.c. all'esito della conversione del rito
In via principale
1) Respingere tutte le domande formulate dalla dott.ssa e, comunque, assolvere Parte_1 da ogni richiesta. Controparte_1
In via riconvenzionale
2) Accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso il 14 giugno 2021 Parte_1 prima della scadenza del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 senza giusta causa e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista Parte_1 dall'art. 7 del contratto del 17 dicembre 2019 nella misura di € 20.000,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) Accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e, in Controparte_1 particolare, dei clienti Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_18
(già cancellata il
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_11
pagina 6 di 46 05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17 compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.
4) Inibire alla dott.ssa in via definitiva la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito, imponendo una penale di € 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) Condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista per la violazione del Parte_1 patto di non concorrenza di cui all'art.
9.2 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 a causa degli inadempimenti contrattuali e degli illeciti commessi nella misura di €
909.263,10 oltre rivalutazione e interessi o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia;
6) Compensare l'importo complessivo di € 929.263,10 (€ 909.263,10 + € 20.000,00) spettante a
o quello diverso che risulterà in corso di causa o ritenuto di giustizia, con il residuo Controparte_1 importo di € 4.265,20 eventualmente spettante alla dott.ssa per la fattura n. 60/2021 o Parte_1 quello diverso che risulterà in corso di causa, condannando la dott.ssa al pagamento Parte_1 della differenza pari ad € 924.997,90 o quella diversa che risulterà in corso di causa oltre rivalutazione e interessi in favore di Controparte_1
In ogni caso
7) Con il favore delle spese, del compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
15%.”
1.5. All'udienza del 25.09.2023 la parte ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione di parte convenuta con conseguente decadenza della controparte dalle produzioni e dalla domanda riconvenzionale ed ha contestato integralmente la comparsa di costituzione chiedendo termine ex art. 281 duodecies comma 2 c.p.c. per il deposito di una memoria di controdeduzioni;
in via subordinata, ha chiesto la conversione del rito in ordinario con fissazione dei termini e una nuova prima udienza.
La parte convenuta si è opposta all'eccezione avversaria di decadenza ed ha chiesto la conversione del rito in ordinario ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c.
Il Giudice si è riservato.
pagina 7 di 46 1.6. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, con Ordinanza del 29.09.2023 il Giudice:
- ha ritenuto l'opportunità di decidere sull'eccezione preliminare di decadenza unitamente al merito;
- ha ritenuto necessario trattare la causa con il rito ordinario e quindi convertire il rito ex art. 281 duodecies c.p.c.;
- ha fissato all'uopo udienza ex art. 183 cpc al 26.2.2024 rispetto alla quale decorrono i termini previsti dall'articolo 171 ter c.p.c.
1.7. All'udienza del 26.02.2024 la parte attrice ha insistito per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nelle memorie opponendosi a quelle avversarie.
La parte convenuta ha contestato quanto dedotto dalla parte attrice ed ha chiesto l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate di cui alle memorie, opponendosi a quelle avversarie e insistendo sull'ammissione dell'ordine di esibizione del doc. 3B.
Il Giudice si è riservato.
1.8. Con ordinanza del 07.03.2024 il Giudice, ritenutane l'ammissibilità e la rilevanza, ha ammesso le prove per testi dedotte dalle parti in materia diretta e contraria, delegando per l'assunzione il GOP dott.ssa e fissando all'uopo l'udienza del 02.05.2024. Per_1
1.9. Nel corso delle udienze del 02.05.2024, 20.06.2024, 25.07.2024 e 17.11.2024 il GOT delegato
Dott.ssa ha proceduto all'escussione dei testi sui capitoli di prova ammessi. Per_1
La parte convenuta ha dato atto di aver depositato in data 23.10.2024 istanza di esibizione documentale, già richiesta con la memoria 171 ter n. 2, c.p.c., volta ad ottenere l'esibizione in giudizio CP_1 da parte dell' dell'allegato 3B ( Dllgs 81/2008) inviato dalla dott.ssa e dal Dott. Pt_1
da cui si evince chi sia il medico competente in relazione alle aziende oggetto della Per_2 presente controversia, e che tale richiesta è stata rinnovata in quanto tale produzione consentirebbe di evitare l'escussione di tutti i restanti testi.
Nel caso di mancata ammissione di tale produzione ha insistito per l'escussione dei restanti 12 testi.
La parte attrice ha rilevato la tardività ed irritualità dell'istanza avversaria anche in ragione della circostanza che la stessa istanza è già stata oggetto di valutazione da parte della Dott.ssa VIGONE, la quale ha ritenuto opportuno esperire in via prioritaria la prova per testi. Ha rilevato, altresì, che non vi sono ragioni di opportunità per accogliere l'ordine di esibizione atteso che l'espletamento della prova orale soddisfa esigenze processuali differenti rispetto all'ordine di esibizione richiesto da controparte.
pagina 8 di 46 Il GOT, vista l'istanza depositata in data 23.10.2024 e le eccezioni sopra formulate, ritenuto opportuno la decisione tale questione prima di procedere con l'escussione di ulteriori testi, ha rimesso il fascicolo al Giudice per le determinazioni del caso riservando al seguito l'eventuale prosecuzione delle prove orali.
1.10. Con Ordinanza del 13.11.2024 il nuovo Giudice istruttore:
- ha ordinato ai sensi dell'art. 210 c.p.c., all' l'esibizione in giudizio di copia di tutti gli allegati 3 CP_19
B del D.Lgs 81/08 inviati dalla dott.ssa e dal dott. con cui Parte_1 Persona_3 quest'ultima collabora, relativi agli anni 2022 e 2023 e delle relative ricevute, da effettuarsi mediante deposito presso la Cancelleria della Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino (corso Vittorio
Emanuele II n. 130) oppure via PEC entro il 20 marzo 2025;
- ha fissato alla parte convenuta istante termine fino al 20.11.2024 per notificare al suddetto terzo copia della presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 95 disp. attuaz. c.p.c.;
- ha disposto che le relative spese siano anticipate dalla parte convenuta istante, ai sensi degli artt. 210,
3° comma, c.p.c. ed 8 DPR n. 115/2002 (T.U. spese di Giustizia);
- ha disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.04.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.11. La parte attrice ha depositato telematicamente le proprie note scritte in data 10.04.2025 esponendo e domandando quanto segue:
“Con provvedimento in data 13 novembre 2024, Codesto Ill.mo Giudicante, in accoglimento dell'istanza istruttoria avversaria ex art. 210 c.p.c., ordinava all' l'esibizione degli Allegati 3B, D. Lgs. 81/08, CP_19 relativi agli anni 2022 e 2023, inviati dalla dott.ssa e dal dott. ,con termine per il Pt_1 Per_2 deposito in Cancelleria entro e non oltre il 20 marzo 2025, e rinviava la causa all'udienza del 10 aprile
2025, da tenersi in modalità “figurata”, mediante scambio di note scritte, per la disamina della documentazione esibita dall'Amministrazione.
In data 1 aprile 2025, l' comunicava a mezzo posta elettronica certificata alla Cancelleria della CP_19
Terza Sezione Civile del Tribunale di Torino l'impossibilità di adempiere all'ordine di esibizione, pagina 9 di 46 riferendo di non poter accedere alle informazioni contenute nell'applicativo istituito per la compilazione
e raccolta degli Allegati 3 B.
In considerazione di quanto finora esposto, l'esponente, richiamate le difese illustrate in corso di causa
e, in particolare, le contestazioni riportate nel verbale d'udienza del 25 luglio 2024, prende atto di quanto dichiarato dall' e, ritenuta ampiamente satisfattiva l'istruttoria fin qui svolta, si oppone CP_19 all'escussione dei testi residui indicati da controparte (ossia, i legali rappresentanti delle aziende asseritamente distratte dall'esponente), in quanto chiaramente sovrabbondanti e, in ogni caso, irrilevanti, anche alla luce delle testimonianze finora raccolte, che evidenziano in maniera univoca, da parte degli stessi legali rappresentanti delle società clienti asseritamente sottratte a Gruppo SAL dalla dott.ssa l'assenza di qualsivoglia condotta distrattiva tenuta da quest'ultima. Peraltro, si Pt_1 ribadisce anche in questa sede come la domanda risarcitoria avversaria non sia fondata su singole fattispecie riferibili ai singoli clienti, bensì a una generica e infondata violazione del contratto e a una generica penale ivi prevista, circostanza che denota ulteriormente
l'irrilevanza dell'escussione dei testi residui indicati da . CP_1
Alla luce di quanto finora esposto, la dott.ssa come sopra rappresentata, Parte_1 domiciliata e difesa, richiamate tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni esposte in atti
CHIEDE la fissazione dell'udienza di rimessione della causa per la decisione, con concessione per le parti dei termini ex art. 189, primo comma, c.p.c., per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.”
1.12. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 10.04.2025, esponendo e domandando quanto segue:
“
1. Con ordinanza del 13 novembre 2024, il Giudice ha accolto l'istanza istruttoria proposta dalla convenuta e ha ordinato all' di esibire in giudizio gli relativi agli anni 2022 e 2023, CP_19 CP_20 trasmessi dai medici competenti Dott.ssa e Dott. con cui quest'ultima Parte_1 Persona_3 collabora.
1.1. Il 18 novembre 2024 la convenuta ha notificato all' l'ordinanza del 13 novembre 2024 (doc. CP_19
63) avente ad oggetto l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti gli Allegati 3B inviati dalla dott.ssa
e dal dott. relativi agli anni 2022 e 2023 e relative ricevute da depositarsi presso la Pt_1 Per_2
Cancelleria o via pec entro il 20 marzo 2025.
1.2. Soltanto il 2 aprile 2025 l' ha depositato riscontro – Prot. 01/04/2025.0003148. E, CP_19 comunicando l'impossibilità di ottemperare a tale ordine in quanto non detiene né elabora né conserva i pagina 10 di 46 dati contenuti negli Allegati 3B, avendo solo predisposto un applicativo telematico nazionale per Part permettere la trasmissione dei dati alle , in modo uniforme su tutto il territorio.
1.3. L'istanza formulata dalla convenuta era fondata sulla circostanza, desunta dalle indicazioni del portale (doc. 64), che l' fosse depositario o quantomeno avesse accesso a tali documenti, CP_19 CP_21 anche in ragione del fatto che fornisce l'infrastruttura informatica per la loro trasmissione.
1.4. Solo a seguito del riscontro formale dell' è emerso che l' non conserva né ha accesso CP_19 CP_21 agli Allegati 3B, i quali, sebbene trasmessi tramite il portale , parrebbero essere direttamente CP_19
Part destinati e detenuti dalle competenti per territorio.
1.5. A tal riguardo, giova rilevare come la risposta fornita dall' presenti profili di contraddittorietà CP_19 che meritano un approfondimento, alla luce del quadro normativo vigente:
a) L'art. 8 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce all' specifiche funzioni di gestione tecnica e informatica CP_19 del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), stabilendo che "L' garantisce le CP_19 funzioni occorrenti alla gestione tecnica ed informatica" dei dati. In particolare:
- L' è titolare del trattamento dei dati secondo quanto previsto dal codice in materia di protezione CP_19 dei dati personali;
- L' gestisce il sistema informativo attraverso cui vengono trasmessi i dati;
CP_21
- Ha predisposto l'applicativo per standardizzare le modalità di compilazione dell'allegato 3B.
b) Come evidenziato dalla Cassazione n. 6177/2023, l'attività di controllo da parte degli enti previdenziali trova diretto fondamento nella legge, con la conseguente legittima adozione di procedure informatiche per l'esercizio dei compiti istituzionali.
c) L'art. 23-ter del D.Lgs. 82/2005 (CAD) stabilisce che “Gli atti formati dalle pubbliche amministrazioni con strumenti informatici, nonché i dati e i documenti informatici detenuti dalle stesse, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi o identici tipi di supporto, duplicazioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.”
1.6. Alla luce di tale quadro normativo, emergono le seguenti criticità nella risposta dell' che CP_19 richiedono in via preliminare i chiarimenti: sulla conservazione dei dati:
- L' deve chiarire se effettivamente conservi i dati trasmessi attraverso il proprio applicativo e, in CP_19 caso affermativo, deve specificare per quanto tempo vengono conservati, mentre in caso negativo, deve indicare le modalità con cui garantisce la gestione tecnica del sistema senza conservazione. sulle procedure tecniche:
- Va chiarito se esistono procedure tecniche per recuperare i dati trasmessi;
pagina 11 di 46 - Vanno specificate le modalità con cui il sistema consente ai medici competenti di visualizzare lo storico delle proprie comunicazioni. Ciò in quanto il medico competente ha la possibilità di accedere allo storico degli allegati 3B inviati filtrandoli per l'anno della sorveglianza sanitaria (tramite il seguente percorso:
Menù “Tutte le comunicazioni”, stato “Inviate” e poi si seleziona “Anno della sorveglianza sanitaria” e si clicca su “Filtra” – doc. 64).
- Va spiegato come si concili tale funzionalità con l'asserita impossibilità di accesso ai dati. sugli impedimenti all'accesso:
- Devono essere indicati i precisi impedimenti tecnici o normativi che impediscono l'accesso;
- Va chiarito come si concili l'impossibilità di accesso con il ruolo di gestore tecnico del sistema informativo attribuito dalla legge;
- Va spiegato come sia possibile che il medico competente possa visualizzare lo storico delle proprie comunicazioni mentre l'Istituto dichiara di non poter accedere agli stessi dati.
Tale approfondimento risulta necessario anche alla luce della sentenza TAR Milano n. 487/2019, secondo cui il diritto di accesso prevale sulla tutela della riservatezza quando sia necessario per
l'esercizio del diritto di difesa del richiedente.
1.7. Ne consegue come la richiesta di esibizione originariamente formulata nei confronti dell' nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. fosse pienamente giustificata in quanto: CP_19
a) l' è il gestore esclusivo del sistema informatico attraverso cui i medici competenti devono CP_19 trasmettere l'Allegato 3B, come emerge dalle videate del portale (doc. 64) che mostrano come il CP_19 medico competente debba necessariamente utilizzare tale piattaforma per l'invio dei dati;
b) l'art. 9 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce all' specifiche competenze in materia di salute e sicurezza CP_19 sul lavoro, prevedendo che operi “in una logica di sistema” con gli altri enti coinvolti;
c) come stabilito dalla sentenza TAR Calabria n. 348/2023, la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti abbiano spiegato effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica. Part 1.8. Esiste un evidente collegamento funzionale tra e nel sistema di trasmissione e gestione CP_19 dei dati dell'Allegato 3B, in quanto:
a) l'art. 40 D.Lgs. 81/2008 prevede un sistema integrato di trasmissione dati che coinvolge medici Part competenti, e;
CP_19
b) l' ha predisposto l'unico applicativo attraverso cui i medici competenti possono adempiere CP_19 all'obbligo di trasmissione, come confermato dalla stessa risposta dell'Istituto;
c) la sentenza TAR Milano n. 383/2015 ha riconosciuto che il diritto di accesso prevale quando sia necessario per la tutela di diritti di pari rango. pagina 12 di 46
1.9. Ove codesto Giudice ritenesse di avanzare chiarimenti nei confronti dell' ed emergesse, CP_19 all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice, la capacità tecnica dell' di fornire direttamente gli CP_19
Allegati 3B in questione, si chiede che il Giudice voglia ordinare all' di esibire in giudizio gli CP_19
Allegati 3B relativi agli anni 2022 e 2023, trasmessi dai medici competenti Dott.ssa e Parte_1
Dott. con cui quest'ultima collabora. Persona_3
1.10. In subordine, ove codesto Giudice non ritenesse di dover avanzare chiarimenti nei confronti dell' ovvero l' dovesse dimostrare, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice, di non CP_19 CP_19 poter esibire in giudizio gli Allegati 3B relativi agli anni 2022 e 2023 trasmessi dai medici competenti
Dott.ssa e Dott. , si chiede che il Giudice voglia estendere l'ordine di Parte_1 Persona_3
Part esibizione alle competenti per territorio, in quanto:
a) la risposta dell' ha evidenziato che i dati della sorveglianza sanitaria vengono trasmessi CP_19
Part direttamente alle di competenza attraverso il proprio applicativo;
b) come stabilito dalla sentenza TAR Lazio n. 7520/2016, il diritto di accesso rappresenta un principio generale dell'ordinamento la cui compressione è ammessa solo nei casi tassativamente previsti;
c) la sentenza del Consiglio di Stato n. 3214/2015 ha chiarito che l'accesso agli atti costituisce una posizione giuridica soggettiva qualificata che può essere fatta valere anche al fine di tutelare i propri interessi in giudizio. Part 1.11. In ogni caso, la richiesta di estensione dell'ordine di esibizione alle è legittima in quanto:
a) solo con la risposta dell' si è avuta contezza dell'effettivo percorso dei dati trasmessi attraverso CP_19 il portale;
b) la sentenza TAR Piemonte n. 3/2021 ha stabilito che la reiterabilità dell'istanza di accesso è ammessa in presenza di fatti nuovi o non rappresentati nell'originaria istanza.
1.12. Né la richiesta di estensione modifica l'oggetto dell'ordine istruttorio già autorizzato
(l'allegato 3B), ma si limita a richiedere una sua prosecuzione funzionale nei confronti del soggetto che, solo successivamente, si è rivelato effettivamente essere il solo depositario del documento richiesto. 1.13.
A tal riguardo, si rileva che il Giudice può estendere l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. a un terzo diverso dal destinatario originario, quando quest'ultimo dichiari di non avere il documento perché lo ha trasmesso ad altro soggetto. Questa possibilità trova fondamento in diversi principi giurisprudenziali:
- la sentenza del Tribunale di Milano n. 2164/2022 ha espressamente affermato che “non assume rilevanza che il documento prodotto provenga da un soggetto diverso da quello nei cui confronti l'ordine di esibizione era diretto”, purché contenga le informazioni oggetto dell'ordine di esibizione originario e la parte onerata abbia tempestivamente notificato l'ordine al soggetto indicato dal giudice.
pagina 13 di 46 - la Cassazione n. 10097/2020 ha stabilito che l'ordine di esibizione richiede quale requisito di ammissibilità: (i) la certezza dell'esistenza del documento, (ii) l'indicazione di elementi idonei a rendere attuabile l'ordine stesso. Part Nel caso di specie, la risposta del destinatario originario ( ) che indica il terzo ( ) come effettivo CP_19 detentore dell'Allegato 3B soddisfa entrambi i requisiti.
1.14. Come chiarito dalla Cassazione n. 25521/2024, l'ordine di esibizione è uno strumento istruttorio residuale utilizzabile quando la prova dei fatti non sia in alcun modo acquisibile attraverso altri mezzi.
Pertanto, se il documento necessario si trova presso un terzo diverso dal destinatario originario dell'ordine, negare l'estensione dell'ordine vanificherebbe la finalità stessa dell'istituto.
1.15. La sentenza del Tribunale di Potenza n. 349/2009 ha precisato che ai fini dell'ordine di esibizione è necessario che:
- Il documento sia indispensabile per la prova dei fatti controversi
- La prova non sia acquisibile aliunde
- Il documento sia specificamente indicato
- Sia certa l'esistenza del documento presso il destinatario
Nel caso di estensione dell'ordine di esibizione, questi requisiti sono soddisfatti quando:
- Il destinatario originario conferma l'esistenza del documento
- Indica specificamente il terzo che lo detiene
- Spiega il percorso del documento (trasmissione dal destinatario originario al terzo).
- La parte istante formula specifica richiesta di estensione. CP_1 Tali presupposti sussistono nella fattispecie in esame avendo l' confermato l'esistenza dell'Allegato 3B e indicato che il detentore effettivo è l'ASL competente, alla quale vengono inviati i dati della sorveglianza sanitaria indicati dal medico del lavoro nell'applicativo predisposto dall' . CP_21
Tutto ciò premesso come sopra rappresentata e difesa, chiede che il Giudice, dott. Controparte_1
OA Di Capua, voglia:
In via principale
- Ordinare all' di chiarire: CP_19
a) Se effettivamente conservi i dati trasmessi attraverso il proprio applicativo, specificando le modalità e
i tempi di conservazione;
b) Se esistano procedure tecniche per il recupero dei dati trasmessi attraverso l'applicativo ; CP_19
c) Quali siano i precisi impedimenti tecnici o normativi che impediscono l'accesso ai dati richiesti;
pagina 14 di 46 d) Come si concili l'asserita impossibilità di accesso con il fatto che il medico competente può visualizzare lo storico delle proprie comunicazioni attraverso il medesimo applicativo, come dimostrato dalle videate del portale prodotte in atti (doc. 64) CP_19
e per l'effetto, qualora all'esito di tali chiarimenti, emergesse la capacità da parte dell' di fornire CP_19 direttamente gli Allegati 3B trasmessi nel 2022 e 2023 dai medici e , ordinare all' Pt_1 Per_2 CP_19 di esibire in giudizio ex art. 210 c.p.c. tali dati;
In via subordinata
- Ove il Giudice ritenesse di non accogliere la richiesta di chiarimenti nei confronti dell' ovvero CP_19
l' dovesse dimostrare, all'esito dei chiarimenti richiesti dal Giudice, di non poter Dott.ssa CP_19 Pt_1
Part e Dott. , ordinare all' di indicare formalmente quali siano le
[...] Persona_3 CP_19 destinatarie degli Allegati 3B trasmessi nel 2022 e 2023 dai medici e attraverso Pt_1 Per_2
l'applicativo , al fine di consentire l'individuazione dei soggetti detentori della documentazione CP_19 richiesta e, all'esito della suddetta indicazione da parte dell' , estendere l'ordine di esibizione CP_19
Part emesso con ordinanza del 13.11.2024 nei confronti delle così individuate, in relazione agli Allegati
3B trasmessi dai medici e negli anni 2022 e Pt_1 Per_2
2023;
In via ulteriormente subordinata
- Come già richiesto con la memoria ex art. 171 ter n. 2 c.cp.c., ordinare alle società Parte_3
, Parte_4 Controparte_4 CP_4 CP_5 Controparte_3
New Controparte_6 Controparte_18 Controparte_9 CP_10 Controparte_12
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
l'esibizione in giudizio delle fatture relative alla medicina del lavoro da luglio 2021 ad oggi;
[...]
- Ordinare alla l'esibizione in giudizio delle fatture ricevute per la sorveglianza Controparte_7 sanitaria effettuata in Piemonte da luglio 2021 ad oggi nei confronti dei clienti Rinascente, CP_22
Agos, PH Facility, State Street Bank;
In ogni caso
- Disporre la prosecuzione dell'istruttoria in forma scritta ex art. 127-ter c.p.c.”.
1.13. Con ordinanza del 16.04.2024 il Giudice, esaminati gli atti e i documenti di causa:
- ha respinto le istanze proposte dalla parte convenuta nelle predette note scritte depositate in data
10.04.2025 (salva eventuale diversa valutazione in fase decisionale);
- ha dichiarato chiusa l'istruttoria (salva eventuale diversa valutazione in fase decisionale);
pagina 15 di 46 - ha disposto l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater D.Lgs.
n.28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal D.Lgs. n. 216/2024) e fissato udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010 (modificato, da ultimo, dal
D.Lgs. n. 216/2024), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino all'11.12.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.14. La parte attrice ha depositato telematicamente in data 07.05.2025 istanza del seguente tenore letterale:
“PREMESSO CHE:
-Con ordinanza del 16 aprile 2025, Codesto Ill.mo Giudicante, preso atto delle note depositate dalle parti, ritenuto superfluo l'esperimento di ogni ulteriore mezzo di prova, rinviava le parti in mediazione ai sensi dell'art. 5 quater, D. Lgs. 28/2010, con fissazione della successiva udienza all'11 dicembre
2025.
-Le parti si sono confrontate più volte in passato, sia giudizialmente che stragiudizialmente, in merito all'opportunità di raggiungere un accordo a risoluzione della controversia, senza esito alcuno;
-L'esperimento di un ulteriore procedimento di mediazione esporrebbe le parti a ulteriori eccessivi oneri, sia in termini di dilatazione delle tempistiche processuali, che in termini economici.
Tutto ciò premesso, la dott.ssa come sopra rappresentata, domiciliata e difesa, Parte_1 richiamate tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni esposte in atti
CHIEDE
Che l'Ecc.mo Giudicante Voglia revocare l'ordinanza in data 16 aprile 2025, laddove ha disposto
l'esperimento del procedimento di mediazione demandata, e disporre la fissazione dell'udienza di
pagina 16 di 46 rimessione della causa per la decisione, con concessione per le parti dei termini ex art. 189, primo comma, c.p.c., per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica”.
1.15. A sua volta, la parte convenuta ha depositato telematicamente in data 16.05.2025 istanza del seguente tenore letterale:
“PREMESSO CHE
- Con ordinanza del 16 aprile 2025, il Giudice ha disposto l'esperimento della mediazione demandata ex art.
5-quater D.Lgs. n. 28/2010;
- Le parti hanno già esperito in proprio precedenti tentativi di conciliazione, tutti con esito negativo;
Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata e difesa Controparte_1
CHIEDE
In via principale:
- La revoca dell'ordinanza del 16 aprile 2025 nella parte in cui dispone l'esperimento della mediazione demandata, stante l'esito negativo dei precedenti tentativi di conciliazione in proprio;
- Che il Giudice formuli una proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c., tenuto conto delle risultanze emerse nel corso delle prove testimoniali;
In subordine:
- La rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.”
1.16. Con ordinanza del 19.05.2025 il Giudice, a modifica dell'ordinanza del 16.04.2025:
- ha revocato le statuizioni di cui alla predetta Ordinanza, con cui:
• è stato disposto “l'esperimento di un procedimento di “mediazione demandata” ex art. 5 quater
D.Lgs. n. 28/2010 (introdotto dal D.Lgs. n. 149/2022 e modificato dal D.Lgs. n. 216/2024) e fissa udienza successiva dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 28/2010
(modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 216/2024), invitando le parti:
➢ a prendere una precisa posizione conciliativa in sede di mediazione ed a dedicare il massimo impegno per assicurarne l'esito positivo;
➢ a produrre telematicamente copia della domanda di mediazione, delle comunicazioni
e del/i verbale/i di incontro davanti al mediatore”;
• è stato disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, “assegnando
pagina 17 di 46 alle parti termine perentorio fino a giovedì 11 dicembre 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha formulato alle parti la seguente proposta transattiva o conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., invitando le parti stesse a comunicare al Giudice sottoscritto l'adesione o meno alla predetta proposta nelle “note scritte” sotto indicate:
§ versamento della somma omnicomprensiva per capitale ed interessi di Euro 15.000,00= dalla parte convenuta alla parte attrice, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario in unica soluzione entro il
20 luglio 2025;
§ con rinuncia delle parti alle domande proposte nel presente giudizio;
§ con spese del presente giudizio compensate;
§ il tutto a saldo e stralcio delle rispettive pretese.
- ha dispostoai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza successiva sia sostituita dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 26.06.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte.
1.17. La parte attrice ha depositato telematicamente in data 26.06.2025 le proprie note scritte con le quali ha dichiarato “pur senza nulla riconoscere e al solo fine di dirimere in tempi rapidi una vertenza per i compensi di una professionista che si protrae da anni, accetta la proposta in questione nei termini e modi indicati da Codesto Ill.mo Giudicante, specificando fin d'ora che il termine di pagamento del 20 luglio 2025 deve ritenersi essenziale.
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non dovesse aderire alla Controparte_1 proposta conciliativa sopra riportata, la dott.ssa come sopra rappresentata, Parte_1 domiciliata e difesa, richiamate tutte le difese, argomentazioni, deduzioni ed eccezioni esposte in atti,
CHIEDE la fissazione dell'udienza di rimessione della causa per la decisione, con concessione per le parti dei termini ex art. 189, primo comma, c.p.c., per il deposito di note contenenti la precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica”.
pagina 18 di 46 1.18. La parte convenuta ha depositato telematicamente le proprie note scritte in data 26.06.2025 con le quali ha dichiarato “Il proprio motivato rifiuto della proposta conciliativa formulata dal Giudice con ordinanza del 19.05.2025, in quanto la stessa non tiene in alcuna considerazione la domanda riconvenzionale di Gruppo SAL” e chiedendo, pertanto:
“In via principale:
L'ammissione delle istanze istruttorie già formulate nella memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e, in particolare, l'ordine di esibizione:
a) Alle società , Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4 CP_5
[...] Controparte_3 Controparte_6 Controparte_18 Controparte_9 CP_10
New Europrogetti s.r.l., Controparte_12 CP_14 Controparte_15 CP_16 [...]
delle fatture relative alla medicina del lavoro da luglio 2021 ad oggi;
Parte_2 Controparte_17
b) A delle fatture ricevute per la sorveglianza sanitaria effettuata in Piemonte Controparte_7 da luglio 2021 ad oggi nei confronti dei clienti Rinascente, Agos, PH Facility, State Street CP_22
Bank;
In subordine:
La rimessione della causa in decisione con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c”.
1.19. Con Ordinanza in data 02.07.2025 il Giudice:
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.;, dal deposito di
“note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che:
➢ secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili pagina 19 di 46 (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
➢ inoltre, l'art. 128, comma 1, ultima parte, c.p.c. aggiunto dal D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, prevede espressamente che nell'udienza pubblica il giudice “può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127 -ter , salvo che una delle parti si opponga”;
➢ infine, le Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza in data 30/06/2025 n. 17603, hanno confermato l'ammissibilità della sostituzione dell'udienza di discussione prevista dagli artt. 6 e
7 D.Lgs. n. 150/2011 dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. finanche nel processo del lavoro, tanto in primo grado quanto in appello;
➢ nel caso di specie, la discussione attraverso il deposito di note scritte appare particolarmente opportuna, al fine di consentire:
• in primo luogo, una più ampia e completa esposizione per iscritto delle rispettive difese finali, le quali non potrebbero trovare analogo spazio all'udienza fisica, per la difficoltà della relativa verbalizzazione nel limitato tempo a disposizione;
• in secondo luogo, un rinvio più breve rispetto ad un'eventuale udienza fisica (tenuto conto delle esigenze organizzative dell'ufficio);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 10.11.2025 per il deposito delle suddette rispettive
“note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
1.20. Le parti hanno depositato le rispettive “note scritte”, discutendo la causa e precisando le conclusioni così come in epigrafe.
1.21. La causa deve quindi ritenersi trattenuta in decisione dal 10.11.2025, data di scadenza assegnata per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”.
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2. Sulle deduzioni istruttorie riproposte dalla parte convenuta società Controparte_23
[...
. Come si è detto, nelle proprie conclusioni definitive, la parte convenuta ha reiterato l'istanza di ammissione delle prove dedotte nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 171 ter n.
2. c.p.c. e segnatamente:
- della prova per testi dei legali rappresentanti di e New Controparte_3 Parte_2
Europrogetti s.r.l. sui capi a), p) e r);
- dell'ordine di esibizione documentale ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_3
e New Europrogetti s.r.l. delle fatture relative alla medicina del lavoro da luglio 2021 Parte_2 ad oggi.
L'istanza non può trovare accoglimento.
2.2. Invero, le predette ulteriori prove risultano irrilevanti, tenuto conto dei rilievi che saranno svolti infra trattando del merito.
pagina 21 di 46
3. Sul merito della presente causa.
3.1. Come si è detto, la parte attrice ha chiesto, nel merito, di dichiarare tenuta e condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, “al pagamento, a favore della Controparte_1 dott.ssa per i titoli e i motivi tutti dedotti in atti, dell'importo complessivo di Euro Parte_1
29.827,04, e/o il veriore importo risultato all'esito dell'espletata istruttoria e/o, in subordine, anche in via d'equità e salvo gravame”, oltre “interessi legali e moratori ex art. 1284 c.c., e oltre rivalutazione monetaria su tutte le somme dal dovuto al saldo”.
3.2. Come pure si è detto, la parte convenuta ha chiesto, in via principale, il rigetto integrale di tutte le domande, istanze, eccezioni e conclusioni della dott.ssa per tutti i motivi esposti in Parte_1 atti e, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“2) accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso dal contratto di Parte_1 prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 in data 14 giugno 2021, prima della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2022) e senza giusta causa, e per l'effetto condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
7.1 del contratto nella misura di Euro Parte_1
20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia;
3) accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e in Controparte_1 particolare dei clienti Parte_3 Parte_4 CP_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_18
(già la cancellata il
[...] Controparte_9 CP_10 CP_11 Controparte_11
05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.;
4) inibire alla dott.ssa in via definitiva, la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito di cui al punto precedente, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
9.2 del Parte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 per la violazione del patto di non pagina 22 di 46 concorrenza, nella misura di Euro 909.263,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia;
In via subordinata
6) per il caso di ritenuta eccessività della penale di cui al punto precedente, condannare la dott.ssa al pagamento della penale per la violazione del patto di non concorrenza in misura Parte_1 ridotta secondo equità ai sensi dell'art. 1384 c.c. comunque non inferiore al fatturato annuo medio dei clienti sviati moltiplicato per cinque;
In via ulteriormente subordinata
7) per il caso di ritenuta non provata violazione del patto di non concorrenza per tutti i n. 18 clienti, condannare la dott.ssa al pagamento della penale calcolata sul fatturato annuo dei Parte_1 clienti per cui la violazione risulti provata;
In ogni caso
8) compensare l'importo complessivo dovuto da parte della dott.ssa a titolo di Parte_1 penale per recesso senza giusta causa (Euro 20.000 o quello diverso che risulterà in corso di causa) e per violazione del patto di non concorrenza (Euro 929.263,10 o quello diverso che risulterà in corso di causa) con l'eventuale residuo importo di Euro 4.265,20 spettante alla dott.ssa per Parte_1 la fattura n. 60/2021 (o quello diverso che risulterà in corso di causa o di giustizia), e condannare la dott.ssa al pagamento della differenza pari ad Euro 924.997,90 o quella diversa Parte_1 che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali”.
E' opportuno chiarire fin da ora che le suddette domande riconvenzionali, così come le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio proposte dalla parte convenuta, risultano ammissibili in quanto, contrariamente a quanto inizialmente eccepito dalla parte attrice, la società CP_1 si è costituita in data 14.09.2023 e dunque, tempestivamente “non oltre dieci giorni prima
[...] dell'udienza” (cfr. art. 281 undecies c.p.c.) fissata al 25.09.2023.
3.3. Ciò chiarito, la suddetta domanda proposta di merito dalla parte attrice risulta fondata e meritevole di accoglimento, mentre devono rigettarsi tutte le predette domande proposte dalla parte convenuta.
3.4. Invero, a sostegno delle proprie domande la parte attrice ha dedotto, in particolare:
- che la sig.ra è medico chirurgo, specialista in medicina del lavoro, iscritta all'albo Parte_1 di Torino a far data dal 10 luglio 2001 (cfr. doc n. 1 della parte attrice);
pagina 23 di 46 -che in data 17.12.2019 la parte attrice sottoscriveva un contratto di prestazione d'opera professionale con il società che svolge attività medico-sanitaria di sorveglianza e di sicurezza Controparte_1 sul lavoro (cfr. doc. n. 2 e 3 della parte attrice);
- che come contrattualmente previsto, il conferiva alla dott.ssa Controparte_1 Parte_1
“l'incarico di svolgere la propria attività presso la sua azienda”, in virtù di “un compenso
[...] concordato per tutte le seguenti attività:
• visite mediche:
o Euro 22,00 ciascuna per aziende già clienti del Controparte_1 Controparte_24
[...]
o Euro 30,00 ciascuna per nuove aziende che diventeranno clienti del Controparte_1 [...]
e/o in conseguenza dell'intervento del Professionista;
CP_24 CP_24
• esami strumentali:
o Euro 10,00 per ogni addetto per aziende già clienti del e/o Controparte_1 Controparte_24
Controparte_24
o Euro 15,00 per ogni addetto per nuove aziende che diventeranno clienti del Controparte_1
e/o in conseguenza dell'intervento del Professionista;
Controparte_24 Controparte_24
• nomina medico competente
o Euro 10,00 per ogni azienda già cliente del e/o Controparte_1 Controparte_24 CP_24
[...]
o Euro 20,00 per ogni azienda che diventerà cliente del e/o Controparte_1 Controparte_24
in conseguenza dell'intervento del Professionista;
Controparte_24
• questionari vari di valutazione
o Euro 5,00 per nuove aziende che diventeranno clienti clienti del Controparte_1 CP_24
e/o in conseguenza dell'intervento del Professionista;
[...] Controparte_24
• Coordinamento tecnico secondo obiettivi fissati dal Controparte_1 Controparte_24
come da protocollo allegato che verrà rinnovato ogni tre mesi:
[...]
o Euro 1.000,00 mensili ad esclusione del mese di agosto.
• direzioni sanitaria come da norme vigenti, solo se necessaria
o Euro 500,00 mensili” ;
- che, secondo le intese intercorse tra le parti, con periodicità mensile la dott.ssa inviava via Pt_1 mail al dei report/proforma (denominati “fattura” con indicazione di mese e Controparte_1 anno) nei quali indicava specificamente e dettagliatamente tutte le prestazioni svolte e il compenso alla stessa spettante, sulla base di quanto contrattualmente pattuito (cfr. doc. n. 4 della parte attrice); pagina 24 di 46 - che per prassi, prima di emettere le relative fatture, la dott.ssa inoltrava i report/proforma alla Pt_1 segretaria del affinché provvedesse a verificare la correttezza degli importi richiesti Controparte_1 ed a corrisponderle il dovuto;
- che la società ha approvato tutti i report inoltrati dalla dott.ssa Controparte_1 Pt_1 relativi ai mesi da novembre 2020 a giugno 2021, provvedendo alla loro correzione, inserendo, in alcuni casi, alcune prestazioni non indicate dall'odierna attrice (cfr. doc. n. 5 della parte attrice);
- che a far data dal mese di novembre 2020 e fino al mese di giugno 2021 la società CP_1 ometteva di corrispondere alla dott.ssa quanto alla stessa dovuto per le prestazioni
[...] Pt_1 professionali rese nel predetto periodo;
- che, nonostante l'approvazione da parte del dei report inviati dalla dott.ssa Controparte_1 relativi al periodo dicembre 2020 – giugno 2021 la parte convenuta ometteva di Pt_1 corrispondere tutte le relative spettanze, per complessivi Euro 25.005,44, al lordo della ritenuta d'acconto e, iIn particolare:
• Euro 5.573,48 per le prestazioni relative al mese di dicembre 2020, suddivisi in n. 12 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 80,00, n. 230 prestazioni per visite mediche per Euro 1. 496,00, n. 32 per esami strumentali per Euro 140,00, n. 26 per visiolite per Euro
190,00, n. 7 per prelievi per Euro 17,05, n. 5 per drug test per Euro 28,00, n. 1 per tamponi per
Euro 20,00, n. 7 per acc. fuoriTo per Euro 66,00, n. 3 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 10 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 2.133,64 per le prestazioni relative al mese di gennaio 2021 suddivisi in n. 8 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 80,00, n. 68 prestazioni per visite mediche per Euro 1.
496,00, n. 14 per esami strumentali per Euro 140,00, n. 19 per visiolite per Euro 190,00, n. 11 per prelievi per Euro 17,05, n. 4 per drug test per Euro 28,00, n. 1 per tamponi per Euro 20,00,
n. 2 per acc. fuoriTo per Euro 66,00, n. 1 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 1 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 2.233,92 per le prestazioni relative al mese di febbraio 2021 suddivisi in n. 12 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 120,00, n. 66 prestazioni per visite mediche per Euro
1.452,00, n. 5 per esami strumentali per Euro 50,00, n. 9 per visiolite per Euro 90,00, n. 8 per prelievi per Euro 12,40, n. 7 per drug test per Euro 35,00, n. 1 per tamponi per Euro 20,00, n. 1 per acc. fuoriTo per Euro 33, 00, n. 1 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 1 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 2.774,16 per le prestazioni relative al mese di marzo 2021 suddivisi in n. 9 prestazioni per
“nomina vecchia azienda” per Euro 90,00, n. 98 prestazioni per visite mediche per Euro pagina 25 di 46 2.156,00, n. 16 per esami strumentali per Euro 160,00, n. 24 per visiolite per Euro 240,00, n. 14 per prelievi per Euro 21,70, n. 2 per drug test per Euro 14,00, n. 1 per tamponi per Euro 20,00,
n. 2 per acc. fuoriTo per Euro 66,00, n. 1 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 1 per sopralluoghi per Euro 70,00;
• Euro 5.361,48 per le prestazioni relative al mese di aprile 2021 suddivisi in n. 16 prestazioni per
“nomina vecchia azienda” per Euro 160,00, n. 191 prestazioni per visite mediche per Euro
4.202,00, n. 21 per esami strumentali per Euro 210,00, n. 10 per visiolite per Euro 500,00, n. 7 per prelievi per Euro 10,85, n.3 per drug test per Euro 21,00, n. 0 per tamponi per Euro 20,00, n.
6 per acc. fuoriTo per Euro 198,00, n. 5 per la voce “altro” per Euro 350,00 e n. 15 per sopralluoghi per Euro 1.050,00;
• Euro 3.440,00 per le prestazioni relative al mese di maggio 2021 suddivisi in n. 12 prestazioni per “nomina vecchia azienda” per Euro 120,00, n. 135 prestazioni per visite mediche per Euro
2.970,00, n. 0 per esami strumentali per Euro 10,00, n. 23 per visiolite per Euro 230,00, n. 0 per prelievi per Euro 1,55, n. 1 per drug test per Euro 7,00, n. 0 per tamponi per Euro 20,00, n. 0 per acc. fuoriTo per Euro 33,00, n. 0 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 13 per sopralluoghi per
Euro 910,00;
• Euro 3.488,76 per le prestazioni relative al mese di giugno 2021 suddivisi in n. 8 prestazioni per
“nomina vecchia azienda” per Euro 80,00, n. 138 prestazioni per visite mediche per Euro
3.036,00, n. 22 per esami strumentali per Euro 220,00, n. 20 per visiolite per Euro 200,00, n. 9 per prelievi per Euro 13,95, n. 7 per drug test per Euro 49,00, n. 0 per tamponi per Euro 20,00,
n. 4 per acc. fuoriTo per Euro 132,00, n. 0 per la voce “altro” per Euro 70,00 e n. 9 per sopralluoghi per Euro 630,00;
- che la parte attrice ha ripetutamente chiesto di poter “emettere regolare fattura inerente gli arretrati
(…). Attendo gentilmente indicazioni su come procedere per fatturare” senza ricevere riscontro, né contestazione alcuna (cfr. doc. n.7 della parte attrice).
3.5. La parte convenuta ha eccepito, in particolare:
- che in data 17.12.2019 il stipulava di un contratto di prestazione d'opera Controparte_1 professionale con effetto dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 (rinnovabile), avente ad oggetto l'espletamento delle seguenti attività:
• prestazioni mediche quali prime visite, visite di idoneità al lavoro, esami strumentali, espressione dei giudizi di idoneità alla mansione, sopralluoghi periodici degli ambienti di pagina 26 di 46 lavoro, medico aziendale competente, compilazione cartelle sanitarie e di rischio, stesura protocollo sanitario;
• attività di tutoraggio e affiancamento destinato alla formazione dell'organico, partecipazione a corsi di aggiornamento e approfondimento, coordinamento tecnico con Controparte_1
- che a fronte dello svolgimento delle suddette attività veniva concordato un compenso specifico, il quale veniva regolarmente erogato dalla convenuta in seguito alla presentazione della fattura da parte dell'attrice, così come previsto dall'art.
5.4 del contratto (“Il corrispettivo sarà erogato a fronte di presentazione da parte del Professionista di fattura fiscalmente regolare”) (cfr. doc. n.4 della parte convenuta);
- che ogni mese la dott.ssa prima di emettere le relative fatture, inviava alla segretaria, Pt_1 sig.ra i report relativi alle prestazioni eseguite, nei quali indicava l'attività Parte_6 svolta ed il compenso alla stessa spettante sulla base di quanto contrattualmente pattuito, e, una volta che ne aveva verificato la correttezza e approvato il contenuto (cfr. doc. n. 5 Parte_6 della parte convenuta), la dott.ssa provvedeva ad emettere le relative fatture (cfr.doc. n.6 Pt_1 della parte convenuta), il cui importo veniva poi pagato dalla contabile amministrativa di
[...]
mediante bonifico bancario (cfr. doc. n.7 della parte convenuta); CP_1 CP_25
- che, con riferimento alle prestazioni relative ai mesi da novembre 2020 a giugno 2021, la dott.ssa provvedeva ad inviare alla segretaria unicamente i report, i quali Pt_1 Parte_6 venivano corretti e approvati da quest'ultima ed anzi talvolta addirittura integrati con l'indicazione di ulteriori prestazioni eseguite dall'attrice e non conteggiate dalla stessa (cfr. doc. n.8 della parte convenuta), a conferma del rapporto di fiducia e di onestà creatosi tra le parti (cfr. doc. n.9 della parte convenuta);
- che con PEC del 17.05. 2021 (cfr. doc. n. 10 della parte convenuta) l'Amministratore Unico di riscontrava la comunicazione del 6.05.2021 inviata dalla dott.ssa Controparte_1 Pt_1 confermando, come da intese telefoniche, la correttezza dei conteggi allegati relativi alle prestazioni da ottobre 2020 e la modalità con cui procedere alla fatturazione (mensile anziché in un'unica fattura);
- che, tuttavia, la dott.ssa una volta ricevuta l'approvazione e la correzione dei suddetti Pt_1 report da parte di non provvedeva ad emettere le relative fatture, come invece Parte_6 previsto dal contratto e come da prassi consolidata fatta eccezione per la fattura n. 60 del 23.06.2021 relativa alle prestazioni di novembre 2020 pari ad Euro 4.821,60, la quale infatti venne pagata dalla convenuta con un acconto di Euro 556,40 il 29 settembre 2021 (cfr. doc. n.11 della parte convenuta);
- che nel mese di aprile 2021 il medico competente, dott. comunicava al Persona_3 di aver rilevato un centro medico, con conseguente intenzione di cessare a Controparte_1
pagina 27 di 46 partire da luglio 2021 il rapporto di lavoro con la convenuta (di fatto anticipato a maggio 2021); successivamente in data 10 giugno 2021 anche la segretaria, sig.ra , Parte_6 annunciava le sue dimissioni con effetto dal 14 luglio 2021 (cfr. doc. n.13 della parte convenuta), seguita anche dalla dott.ssa la quale, con email del 14.06.2021, comunicava alla Parte_1 segretaria di voler cessare il rapporto a partire dal 30 giugno 2021 (“Ciao Parte_6
, secondo gli ultimi movimenti io dovrei proprio cessare l'attività presso di voi il 30-6-2021. Parte_6
Finisco il mese perché già prenotate visite e non voglio lasciarti nella m. Mi spiace, ma solo pochi giorni fa ho avuto conferma delle pratiche che stava portando avanti il professionista a cui mi sono rivolta. Non odiarmi prima o poi ti spiegherò. Baci”). (cfr. doc. n. 14 della parte convenuta);
- che a partire dal mese di settembre 2021 la dott.ssa aveva iniziato un nuovo rapporto di Pt_1 lavoro insieme al dott. presso lo studio di quest'ultimo, sito in Torino, alla via Rodolfo Per_2
Renier n. 10 il cui spazio era condiviso con l'Avv. MARTURANO (doc. 15), nonché presso lo Studio di Medicina del Lavoro Dr. ANTONICA – Dr.ssa CIGLIATI SITO in Beinasco (TO) Via S. Giacomo
6 (doc. 16); in pari tempo la segretaria, sig.ra , era stata assunta come Parte_6 dipendente part time del dott. e della dott.ssa Per_2 Pt_1
- che successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dell'attrice con Controparte_1 quest'ultima, previa contatto telefonico, inviava nel mese di luglio 2021 a tutti i propri clienti di cui la dott.ssa era medico competente, comunicazione avente ad oggetto la nomina di nuovi Pt_1 medici competenti (cfr. doc. n. 17 della parte convenuta);
- che la parte convenuta iniziava a ricevere da una ventina di clienti storici lettere di recesso dal contratto di sorveglianza sanitaria aziendale o di revoca dell'incarico di medico competente (cfr. doc. n.
18 della parte convenuta);
- che i clienti storici di ,. dopo aver inviato lettera di disdetta, instauravano un Controparte_1 rapporto professionale con la dott.ssa personalmente o con professionista alla stessa Pt_1 collegato;
- che il appurava che in data 09.08.2022 la dott.ssa insieme al dott. CP_1 CP_1 Pt_1
, era altresì entrata a far parte - in qualità di socia con una quota di partecipazione del 5% - Per_2 della Ohs Italy s.r.l., società sita in Pinerolo, Via Francesco Giacomo Bona 15, che svolgeva attività nel campo della medicina del lavoro (cfr. doc. n. 27 della parte convenuta);
- che il 20.01.2023 (cfr. doc. n. 30 della parte convenuta) durante l'assemblea dei soci del CP_1
nel corso della quale erano presenti tutti i soci rappresentanti la maggioranza del capitale sociale
[...] fatta eccezione per la dott.ssa veniva deliberata l'esclusione del socio dott.ssa Pt_1 Parte_1 con effetto immediato, in ragione del fatto che quest'ultima risultava socia della Ohs Italy s.r.l.
[...]
pagina 28 di 46 con sede in Pinerolo, costituita il 30 maggio 2022 e avente come oggetto sociale lo svolgimento di attività nel campo della medicina del lavoro, nonché esercitare l'attività nel campo della medicina del lavoro presso lo Studio Medicina del Lavoro Dr. ANTONICA – Dr.ssa CIGLIATI sito in Beinasco in violazione dell'art. 11 dello statuto del cfr. doc. n. 28 della parte convenuta); Controparte_1
- che il 13.06.2023 veniva liquidata all'attrice la quota di partecipazione in cfr. Controparte_1 doc. n.doc. 32della parte convenuta) ed il 26.07.2023 veniva aggiornato l'elenco soci al registro imprese (cfr.doc. n. 33 della parte convenuta);
- che l'art.
7.1. del contratto stabilisce che “Qualora il Professionista receda dal presente contratto prima della scadenza senza giusta causa, arrecando così un danno alla Committente, il Professionista dovrà corrispondere alla Committente una somma pari a Euro 20.000,00 (ventimila/00) a titolo di penale, fatto salvo il maggior danno”;
- che al momento della cessazione del rapporto professionale con l'attrice, veva Controparte_1 provveduto a pagare tutte le fatture emesse da quest'ultima; ciò in quanto la convenuta non aveva mai ricevuto le fatture relative alle prestazioni rese nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021, non potendo quindi provvedere al pagamento delle stesse;
- che poiché la dott.ssa aveva esercitato il recesso prima della scadenza del contratto – Pt_1 prevista dall'art.
4.1 al 31 dicembre 2022 – senza l'esistenza di alcuna giusta causa, quest'ultima era tenuta a corrispondere a in forza di quanto previsto dall'art. 7 del contratto, una Controparte_1 somma pari ad Euro 20.000,00 a titolo di penale;
- che l'art. 9 del contratto stipulato tra le parti prevedeva l'impegno della dott.ssa Parte_1 che “per tutta la durata del presente contratto e per i dieci anni successivi alla cessazione del rapporto tra le parti ……a non instaurare alcun tipo di rapporto, personalmente od anche per interposta persona, con i clienti di , pena il “pagamento di una penale pari al fatturato Controparte_1 annuo de cliente moltiplicato per dieci”;
- che, nonostante l'espresso divieto sottoscritto, una volta cessato il rapporto di lavoro con
[...] la dott.ssa aveva contattato telefonicamente e/o via email i clienti CP_1 Parte_1 della società che conosceva personalmente da svariati anni in forza dell'attività prestata nei confronti degli stessi, utilizzando in maniera illegittima e non autorizzata i contatti salvati sul telefono aziendale
(mai restituito dopo la cessazione del rapporto) o sul gestionale clienti del software “Urano4Web”;
- che la condotta tenuta dalla dott.ssa integra la violazione del patto di non concorrenza di Pt_1 cui all'art. 9 del contratto in quanto l'attrice, nei cinque anni successivi alla cessazione del rapporto tra le parti (art. 2596 comma 2 c.c. “Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”), aveva contattato e/o pagina 29 di 46 comunque sviato e instaurato un rapporto con n. 18 clienti di i quali in Controparte_1 conseguenza di ciò avevano deciso di avvalersi della consulenza professionale dell'attrice o di professionista alla stessa collegato in luogo di quella della convenuta;
- che l'art.
9.2 del contratto prevede che in caso di violazione del patto di non concorrenza “il
Professionista sarà tenuto al pagamento di una penale pari al fatturato annuo del cliente moltiplicato per dieci”; al fine di calcolare il fatturato annuo dei suddetti clienti di è stato Controparte_1 preso in considerazione quello delle ultime tre annualità di ciascun cliente e pertanto dai documenti qui allegati che l'importo fatturato da negli anni 2018, 2019, 2020 è stato di euro 909.263,10 CP_1
(cfr. doc. 35 della parte convenuta); dovendo moltiplicare per dieci il fatturato annuo di ciascun cliente, come previsto dall'art.
9.1. del contratto, la penale complessiva che la dott.ssa è tenuta a Pt_1 corrispondere a ammonta ad Euro 909.263,10 oltre rivalutazione e interessi. CP_1
3.6. Tutto ciò chiarito, si deve innanzitutto osservare che il rapporto intercorso tra la dott.ssa Parte_1
e la società è inquadrabile in un contratto di prestazione d'opera
[...] Controparte_1 intellettuale ex artt. 2222 e 2229 ss. c.c..
Nel caso di specie, il rapporto è documentalmente provato dall'intervenuta sottoscrizione tra le parti del contratto di prestazione d'opera in data 17 dicembre 2019 (cfr. doc. 2 della parte attrice e doc. 4 della parte convenuta), in forza del quale, a fronte delle prestazioni di carattere medico rese dall'attrice, la stessa avrebbe avuto diritto ad un compenso da parte della società determinato Controparte_1 sulla base della tipologia e del numero di prestazioni eseguite.
Senonché, contrariamente a quanto pattuito, pur avendo la dott.ssa svolto Parte_1 nei mesi tra novembre 2020 a giugno 2021 tutte le attività alla medesima demandate (cfr. doc. 6 della parte attrice), non aveva ricevuto dalla società quanto pattuito a titolo di Controparte_1 compenso, pari a complessivi Euro 29.827,04; tale circostanza, oltre che documentalmente provata, è stata dedotta dalla parte attrice al capo 10 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e confermata dal teste impiegata contabile ed ex dipendente del dal 2018 a novembre 2021, CP_25 CP_1 la quale ha riferito quanto segue: “vero confermo il capo e l'importo ivi riportato di circa 30.000 euro posso dirlo perché mi occupavo di caricare gli importi sul file condiviso con la ” (cfr. verbale CP_2 udienza del 20.06.2024).
Del resto, la parte convenuta non ha negato o contestato il mancato pagamento delle prestazioni rese dalla dott.ssa e, anzi, confermandone la bontà e la correttezza, ha esclusivamente ritenuto il Pt_1 credito non esigibile, a fronte della mancata emissione di fatture da parte dell'attuale parte attrice;
la pagina 30 di 46 convenuta, infatti, sul punto ha affermato quanto segue (cfr. comparsa di costituzione e risposta al punto 2.6., pagine 18 e seguenti):
“
2.6. Quanto alle prestazioni relative ai mesi da dicembre 2020 a giugno 2021, la dott.ssa Pt_1 ha provveduto ad inviare alla segretaria unicamente i report, i quali erano Parte_6 stati corretti e approvati da quest'ultima ed anzi addirittura integrati con l'indicazione di ulteriori prestazioni eseguite dall'attrice e non conteggiate dalla stessa (doc. 8), a conferma del rapporto di fiducia e di onestà creatosi tra le parti (doc. 5 avversario). Onestà e correttezza nei pagamenti da parte di sono peraltro sempre state riconosciute dalla dott.ssa come si evince dal CP_1 Pt_1 contenuto del messaggio whatsapp inviato da quest'ultima all'Amministratore Unico di il CP_1
20 maggio 2020 (“Grazie per i soldi. Sempre corretta grazie” doc. 9).
2.7. Sulla base di tale sistema, dunque, al momento della cessazione del rapporto professionale con
l'attrice, aveva provveduto a pagare tutte le fatture emesse da quest'ultima. Ciò in quanto, CP_1 la convenuta non ha mai ricevuto le fatture relative alle prestazioni rese nei mesi da dicembre 2020 a giugno 2021, non potendo quindi provvedere al pagamento delle stesse. Non si comprende, pertanto, quali ulteriori indicazioni avrebbe atteso la dott.ssa “su come procedere per fatturare”, posto Pt_1 che aveva già visionato, corretto e approvato i relativi report (doc. 8), come Parte_6 riconosciuto anche da controparte (doc. 5 avversario). Spettava quindi soltanto alla dott.ssa Pt_1 emettere le fatture, circostanza non avvenuta, fatta eccezione unicamente per la fattura relativa alle prestazioni rese a novembre 2020, in parta saldata dalla convenuta (doc. 11)”.
Pertanto, appurato che la parte convenuta stessa ha confermato sia l'esistenza del credito vantato dalla dott.ssa sia la correttezza e l'entità delle prestazioni rese dalla stessa, Parte_1 occorre evidenziare come l'esigibilità di un credito e l'emissione di una fattura costituiscono profili tra loro slegati e non sovrapponibili;
un credito è immediatamente esigibile allorché le parti non abbiano previsto termini o condizioni, mentre l'emissione di una fattura si sostanzia in un adempimento meramente fiscale, e che non ha alcun rapporto con la sussistenza o meno di un credito, il quale trova la sua fonte esclusivamente nell'obbligazione.
Da ultimo, si evidenzia come la ricostruzione fattuale operata dalla parte convenuta con riferimento alle modalità di emissione delle fatture contrasti con quanto provato dalla parte attrice sia mediante la produzione documentale sia mediante la prova testimoniale, come meglio si dirà infra.
La dott.ssa svolgeva le mansioni di carattere medico-sanitario elencate Parte_1 all'art.
2.2 del contratto concluso con il il cui corrispettivo era individuato Controparte_1 mediante un compenso forfettariamente predeterminato per ogni tipologia di attività eseguita e calcolato sulla base delle prestazioni effettivamente svolte nel periodo oggetto di fatturazione (cfr. art. pagina 31 di 46 5 del contratto sottoscritto tra le parti, di cui al doc. 2 della parte attrice). Per prassi e secondo le intese raggiunte con la società la dott.ssa con cadenza mensile, Controparte_1 Parte_1 inviava a mezzo mail alla parte attrice i cosiddetti report/proforma nei quali indicava specificamente e dettagliatamente tutte le prestazioni svolte (comprensive di date, luogo e tipologia delle visite effettuate) e, di conseguenza, il compenso a lei spettante sulla base del tariffario contrattualmente pattuito (cfr. doc. 4 della parte attrice).
Tale modalità operativa, oltre ad essere documentalmente provata, è stata dedotta dalla parte attrice al capo 4 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. e confermata dalla teste la quale ha CP_25
Con riferito: “vero confermo, posso dirlo perché come ex impiegata di vedevo le mail inviate dalla dott.ssa e le risposte del a conferma o meno dei report ricevuti” (cfr. verbale Pt_1 CP_1 udienza del 20.06.2024), nonché dalla teste impiegata C/O OHS Italy ex Parte_6 dipendente del er circa 20 anni, la quale ha affermato: “posso solo dire che la Controparte_1 prassi prevedeva che mensilmente la dottoressa mandasse a me i report con le prestazioni effettuate nel mese, io li controllavo e poi li rimandavo alla signora che, presumo, li rimandasse CP_2 alla per l'emissione della fattura. ADR Preciso che i dopo aver controllato i report li Pt_1 rimandavo sempre alla sig.ra non direttamente alla capitava tuttavia che se CP_2 Pt_1 correggevo il numero delle prestazioni rendicontate mandassi anche una mail alla per Pt_1 avvertirla” (cfr. verbale udienza del 02.05.2024).
Peraltro, pur adempiendo puntualmente ogni mese all'invio dei report alla CP_1 per l'attività svolta, la dott.ssa veniva autorizzata a emettere fattura solo per
[...] Parte_1 prestazioni svolte diversi mesi prima. Tale ritardo nei pagamenti è dimostrato dallo scambio di messaggi whatsapp tra l'attuale parte attrice e la dott.ssa Amministratore Unico della CP_2 società ra il 2020 e il 2021, nei quali più volte la prima ricordava e sollecitava Controparte_1 alla seconda il pagamento delle proprie spettanze (cfr. doc. 11 della parte attrice), nonché dal teste il quale, sul capo 7 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. della parte attrice, Persona_3 ha confermato come la dott.ssa gli avesse riferito del ritardo dei pagamenti disposti in suo Pt_1 favore dal specificando, inoltre, che il medesimo ritardo aveva altresì connotato Controparte_1 il pagamento dei suoi compensi da parte della convenuta: “vero confermo il capo , posso dirlo perché il ritardo nei pagamenti mi veniva riferito dalla ADR Posso dire che il ritardo nei Pt_1 pagamenti è avvenuto anche per i miei compensi” (cfr. verbale udienza del 20.06.2024)
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale, sentita sul capo Parte_6
n. 7 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. ha riferito: “vero confermo il capo, posso dirlo perché mi veniva riferito dalla che mi chiamava per sapere le ragioni dei ritardi” (cfr. verbale udienza Pt_1
pagina 32 di 46 del 02.05.2024), nonché dal teste il quale sul medesimo capo ha riferito: “nella Testimone_1 documentazione che ho esaminato ho visto solleciti via email della per ricevere le sue Pt_1 spettanze con i report delle prestazioni sanitarie effettuate. Durante il lavoro svolto mi sono interfacciato con il commercialista del ( Dott. che conveniva con me circa la CP_1 Per_4 prassi contabile/normativa per cui la ben poteva emettere la fattura all'atto del pagamento, Pt_1 come tutti i professionisti, in quanto il suo regime fiscale è per cassa. Mentre il che ha CP_1 regime fiscale per competenza, avrebbe dovuto esporre il costo anche se presunto, cosa che dai bilanci approvati non risultava” (cfr. verbale udienza del 25.07.2025).
Da ultimo, non corrisponde al vero la circostanza dedotta dalla parte convenuta, secondo la quale i tempi dei pagamenti in favore della Dott.ssa sarebbero stati dettati e concordati sulla Pt_1 base di esigenze personali e fiscali della stessa;
viceversa. la parte attrice ha provato che i ritardi nei pagamenti erano da imputare alla situazione finanziaria del Controparte_1
Tale circostanza è stata confermata dal teste il quale, sul capo 7 della memoria Testimone_1 ex art. 171, n. 2., c.p.c. ha affermato: “vero confermo il capo, posso dirlo perché su incarico della dr.ssa avevo esaminato i bilanci del da cui era emerso un patrimonio netto Pt_1 CP_1 negativo che è espressione di uno stato d'insolvenza. Nella documentazione che ho esaminato ho visto solleciti via email della per ricevere le sue spettanze con i report delle prestazioni sanitarie Pt_1 effettuate”, e ancora, sul capo 8 ha aggiunto: “vero confermo che la aveva mandato mail di Pt_1 sollecito alla per avere i pagamenti perché ho visto sia mail che whatsapp ed io stesso ho CP_2 provveduto a fare ulteriori solleciti sia a che al il legale del Gruppo senza alcun successo” Per_4
(cfr. verbale udienza del 25.07.2024).
Tale circostanza fattuale è confermata dalla teste la quale ha riferito che la dott.ssa CP_25
“definiva le priorità nei pagamenti” disposti dal (cfr. capi 8 e 9, CP_2 Controparte_1 memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice) e ha altresì confermato che, in sua stessa presenza, la dott.ssa in più occasioni, aveva manifestato rimostranze a causa del ritardo nei Pt_1 pagamenti, interloquendo con l'allora segretaria di sig.ra Controparte_1 Parte_6
(cfr. capo 9 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice;
capo confermato anche
[...] specificatamente dalla stessa teste ). Parte_6
Il teste inoltre, ha aggiunto espressamente quanto segue: “vero, posso dirlo perché CP_25 come la vi erano altri fornitori che non erano pagati. Pt_1
ADR Posso dire che nei primi anni la emetteva la fattura ed io il 5 del mese provvedevo a Pt_1 far partire il pagamento su indicazione della , poi c'è stata la crisi ed i pagamenti da parte di CP_2
Con non erano più regolari. pagina 33 di 46 ADR Alcuni pagamenti non venivano fatti perché non c'era la fattura della altri non Pt_1 venivano fatti anche se c'era la fattura. Preciso che una volta approvato e corretto il report la segreteria avvisata la che poteva emettere la fattura in base al report approvato e veniva Pt_1 pagata. Per i casi in cui il report era stato approvato ma non arrivava la fattura in tempo inizialmente il bonifico veniva fatto comunque inserendo la competenza della fattura quando è iniziata la “crisi” il report anche se approvato non veniva pagato con o senza fattura” (cfr. verbale udienza del
20.06.2024).
Dalla ricostruzione fattuale prospettata dalla parte attrice emerge, inoltre, come nei mesi di giugno e luglio 2021 la dott.ssa ancora non autorizzata a emettere la fattura per l'operato Pt_1 svolto nei sei mesi precedenti, inviava alla segretaria del anche i report di Controparte_1 maggio e giugno 2021, chiedendone la correzione, e in data 4 giugno 2021 sollecitava ulteriormente le correzioni delle proforma (cfr. doc. 7 della parte attrice) per poter procedere alla fatturazione.
Solamente in data 8.06.2021 la società tramite la dott.ssa , autorizzava Controparte_1 CP_2
l'emissione di fattura, limitatamente al mese di novembre 2020, chiedendo di procedere a fatturazione mensile, in quanto la società non era in grado di corrispondere l'intero ammontare (cfr. doc. 11 della parte attrice: CIGLIATI: «Ciao per favore come da mail posso avere i tot corretti dei report delle mie prestazioni da novembre 2020 a maggio 2021? Così fatturo arretrati. Di nuovo grazie per riscontro»,
: «Ciao come accordi verbali ti chiedo di fare fattura mensile, perché la società non sarebbe CP_2 in grado di pagare tutto in una sola fattura. I conteggi di novembre sono corretti»).
Solamente in quel frangente la dott.ssa emetteva la fattura n. 60/2021 rimasta anch'essa Pt_1 impagata, come ammesso dalla parte convenuta, la quale parla di un mero “acconto” e come confermato dalla teste all'udienza del 20.06.2024 la quale, sentita sul capo n. 13 della Tes_2 memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice ha confermato che tale fattura non era stata pagata:
“posso dire che riconosco la fattura che mi viene mostrata come doc. 6 in cui è riportato l'importo indicato relativo a novembre 2020 e direi che non è stata pagata dato che da giugno 2020 in avanti i pagamenti sono stati ritardati per alcuni fornitori” (cfr. verbale udienza del 20.06.2024).
Pertanto, tenuto conto dei rilievi che precedono, in accoglimento della predetta domanda di merito proposta dalla parte attrice, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta società in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della Controparte_1 parte attrice dott.ssa per i titoli e i motivi tutti dedotti in motivazione, dell'importo Parte_1 complessivo di Euro 29.827,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.03.2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c. pagina 34 di 46 In favore della parte attrice non può, invece, riconoscersi anche la rivalutazione monetaria, trattandosi di un debito di valuta e non essendo stato dimostrato un maggior danno ex art. 1224, comma
2, c.c.
3.7. Come si è detto, la parte convenuta ha chiesto, in via riconvenzionale, di “accertare e dichiarare che la dott.ssa ha esercitato il recesso dal contratto di prestazione d'opera Parte_1 professionale del 17 dicembre 2019 in data 14 giugno 2021, prima della scadenza naturale del contratto (31 dicembre 2022) e senza giusta causa, e per l'effetto condannare la dott.ssa Pt_1 al pagamento della penale prevista dall'art.
7.1 del contratto nella misura di Euro
[...]
20.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora o nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia”.
La suddetta domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento, avendo la parte attrice provato documentalmente nonché mediante l'escussione dei testi, che il recesso era stato esercitato dalla dott.ssa in presenza di una evidente giusta causa. Parte_1
Come espressamente confermato dai testi escussi, infatti, la società nel Controparte_1 corso della collaborazione con la parte attrice, si era resa inadempiente alle proprie obbligazioni, non consentendo alla dott.ssa di emettere le fatture riferibili alle proprie prestazioni Parte_1 professionali e astenendosi dal relativo pagamento a causa delle condizioni finanziarie della società, che risultavano affette da criticità da diversi mesi e che avevano determinato il mancato pagamento dei corrispettivi relativi alle prestazioni professionali espletate dalla parte attrice.
Tale circostanza è stata confermata in sede di escussione testimoniale.
Infatti, con riferimento al capo n. 11 della memoria di parte attrice ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., secondo cui pur approvando i report per il periodo novembre 2020-giugno 2021 e Controparte_1 operando modifiche e aggiunte, si asteneva dal corrispondere i relativi compensi alla dott.ssa Con
, la teste ha riferito: “vero che la non pagava quelle Pt_1 Parte_6 prestazioni perché in difficoltà” (cfr. verbale udienza del 02.05.2024).
La circostanza è stata confermata anche dalla teste “vero, posso dirlo perché come la CP_25 vi erano altri fornitori che non erano pagati. ADR Posso dire che nei primi anni la Pt_1 emetteva la fattura ed io il 5 del mese provvedevo a far partire il pagamento su indicazione Pt_1
Con della , poi c'è stata la crisi ed i pagamenti da parte di non erano più regolari” (cfr. verbale CP_2 udienza del 20.06.2024).
pagina 35 di 46 Anche il teste ha confermato tale circostanza: “si posso dirlo perché ho visto gli Testimone_1 estratti conto della e non vi erano movimenti in entrata per le prestazioni rese per conto di Pt_1
Cont
” (cfr. verbale udienza del 25.07.2024).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente l'inadempimento contrattuale da parte della società a quale, omettendo il pagamento dei compensi spettanti alla parte attrice Controparte_1 per l'attività svolta dalla stessa tra il mese di novembre 2020 e il mese di giugno 2021, ha legittimato il recesso dal contratto d'opera operato dalla professionista per giusta causa.
Inoltre, con riferimento al comportamento della parte convenuta relativamente alla sussistenza di una giusta causa di recesso dal contratto da parte della Dott.ssa occorre anche Pt_1 considerare che in data 30.01.2023 la stessa era stata esclusa dalla società Controparte_1
Al momento dell'esclusione, l'attrice era titolare di una quota di partecipazione nella predetta società, pari al 5%, acquisita mediante la corresponsione di un importo complessivo di Euro 60.000,00.
Tuttavia, la dott.ssa non aveva mai ricevuto alcuna informativa riguardo all'approvazione Pt_1 dei bilanci societari né era stata mai convocata per le relative assemblee: i documenti n. 51, 52 e 53 allegati dalla parte convenuta e contenenti le presunte convocazioni a mezzo PEC sono privi di qualsivoglia ricevuta di accettazione e consegna delle relative comunicazioni e pertanto non sono idonee a dimostrare l'effettivo invio delle stesse.
Inoltre, il teste ha espressamente confermato la totale assenza di convocazioni Testimone_1 delle adunanze assembleari per l'approvazione del bilancio, oltre alla mancanza di riconoscimento in capo alla parte attrice di alcun utile societario.
Il teste, infatti, sentito su capo 30 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice, ha riferito quanto segue: “ho chiesto sia alla che al dott. i documenti atti a dimostrare la Pt_1 Per_4 convocazione della alle assemblee per l'approvazione dei bilanci ( come da Statuto) ma né Pt_1 la né il commercialista avevano tali convocazioni. In tale occasione mi riferì che Pt_1 Per_4 le convocazioni non erano state fatte perché le assemblee erano sulla carta ed i bilanci erano approvati fuori termine.”.
Il medesimo teste, sentito sul capo 31 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. di parte attrice, secondo cui “dal 2017 fino all'esclusione della dott.ssa dalla società, si è Pt_1 Controparte_1 sempre astenuta dal corrispondere alla medesima gli utili derivanti dalla partecipazione della dott.ssa alle quote sociali”, ha riferito quanto segue: “vero, posso dirlo perché avendo esaminato i Pt_1 bilanci dal 2017 in poi non risultava alcun rilascio di dividenti cosa che dai bilanci dovrebbe trasparire.”;
pagina 36 di 46 Infine, sempre il teste sentito sul capo 33 della medesima memoria, secondo cui Testimone_1
“la dott.ssa a seguito del mancato pagamento delle proprie spettanze, nonché della mancata Pt_1 distribuzione degli utili sociali, in data 14 giugno 2021 esercitava il recesso dal contratto di prestazione d'opera professionale”, ha dichiarato: “vero confermo posso dirlo perché è stato un mio suggerimento considerando che come socia non aveva mai ricevuto alcuna informativa, che il bilancio era negativo e non era stato elaborato nonostante la scadenza dei termini e anche perché permaneva una situazione in cui non le venivano corrisposte le somme dovute per le prestazioni rese. La ascoltò il mio Pt_1 consiglio ed esercitò il recesso” (cfr. verbale udienza del 25.07.2024).
In conclusione, sulla base delle suesposte argomentazioni, appare evidente come alla data del
14.06.2021, a fronte dell'inadempimento della società sussistessero tutti i Controparte_1 presupposti per il recesso per giusta causa esercitato dalla dott.ssa prima della Parte_1 naturale scadenza del termine contrattuale.
Pertanto, la predetta domanda riconvenzionale atta al riconoscimento in capo alla parte convenuta dell'importo di Euro 20.000,00 a titolo di penale per recesso anticipato, dev'essere rigettata.
3.8. La parte convenuta ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, l'accoglimento delle seguenti domande:
“3) accertare e dichiarare che lo sviamento e/o acquisizione della clientela di e in Controparte_1 particolare dei clienti Parte_3 Parte_4 Controparte_4 CP_4
CP_5 Controparte_3 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_18
CP_
(già per la cancellata il
[...] Controparte_9 CP_10 Controparte_11
05.02.2021), (già cancellata il 31.12.2020), New Controparte_12 Controparte_13
Europrogetti s.r.l., CP_14 Controparte_15 CP_16 Parte_2 CP_17
compiuto dalla dott.ssa direttamente e/o indirettamente, anche tramite
[...] Parte_1 professionisti a lei collegati, costituisce violazione del patto di non concorrenza contenuto all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 ed illecito generico ex art. 2043
c.c.;
4) inibire alla dott.ssa in via definitiva, la prosecuzione dell'inadempimento e Parte_1 dell'illecito di cui al punto precedente, imponendo una penale di Euro 1.000,00 per ogni atto compiuto in violazione dell'inibitoria in relazione a ciascun cliente di Controparte_1
5) condannare la dott.ssa al pagamento della penale prevista dall'art.
9.2 del Parte_1 contratto di prestazione d'opera professionale del 17 dicembre 2019 per la violazione del patto di non
pagina 37 di 46 concorrenza, nella misura di Euro 909.263,10, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di mora, o nella diversa misura che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia.”
Come si è anticipato, neppure le predette domande risultano fondate.
Invero, senza entrare nel merito della quantificazione della penale e dei parametri utilizzati per il calcolo della stessa, come correttamente eccepito dalla parte attrice occorre preliminarmente rilevare la nullità del patto di non concorrenza di cui all'art. 9 del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato tra le attuali parti in causa in data 17 dicembre 2019, per violazione dell'art. 2596 c.c.
Invero, tale patto era stato formulato testualmente come segue (cfr. doc 2 della parte attrice e doc. 4 della parte convenuta):
Ora, l'art. 2596 c.c., pacificamente applicabile ai rapporti di prestazione d'opera intellettuale, prevede testualmente quanto segue:
“Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto. Esso è valido se circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività, e non può eccedere la durata di cinque anni.
Se la durata del patto non è determinata o è stabilita per un periodo superiore a cinque anni, il patto è valido per la durata di un quinquennio”.
Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla parte attrice, il patto non indica chiaramente la zona o l'attività entro cui sarebbe stata circoscritta l'operatività, in palese contrasto con il citato art. 2596 c.c. che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, persegue l'intento di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica tutelando, seppure in misura modesta, anche il mercato nelle sue effettive strutture (cfr. Corte cost. n. 223/1982).
Del resto, non può ritenersi corretto ricavare una limitazione geografica implicita dal novero dei clienti non di una, ma di ben tre società ( , Controparte_1 Controparte_24 Controparte_24 ampiamente distribuiti nel territorio di operatività della dott.ssa la quale subirebbe Parte_1 così una restrizione eccessiva per l'esercizio della propria attività professionale. Deve, infatti, ritenersi nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza (proprio come quello dell'art. 9 in questione) diretto non già a limitare l'iniziativa pagina 38 di 46 economica privata altrui bensì a precludere sostanzialmente ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento, come anche chiarito dalla giurisprudenza prevalente (cfr. Tribunale Lecco, sez. IV, 01/10/2025, n. 455 in Guida al diritto 2025,
42: “In tema di patto di non concorrenza, l'intento perseguito dall'articolo 2596 del Cc è quello di impedire eccessive restrizioni alla libertà di iniziativa economica privata, prescrivendo, ai fini della validità dell'accordo, che lo stesso sia «circoscritto ad una determinata zona o ad una determinata attività» e che non ecceda la durata dei cinque anni. Pertanto, deve ritenersi nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale, il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”; cfr. Tribunale
Reggio Emilia, 18/10/2017 in Giur. annotata dir. ind. 2017, 1, 1165: “È nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (art. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto a una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento”; cfr. Cassazione civile sez. I, 12/11/2014, n.24159, in motivazione: “Per quanto riguarda invece l'individuazione della nullità del patto di non concorrenza in riferimento ad una determinata attività, questa Corte ha già chiarito che è nullo, in quanto contrastante con l'ordine pubblico costituzionale (artt. 4 e 35 Cost.), il patto di non concorrenza diretto, non già a limitare l'iniziativa economica privata altrui, ma a precludere in assoluto ad una parte la possibilità di impiegare la propria capacità professionale nel settore economico di riferimento. (Cass 16026/01)” ).
Inoltre, la domanda risarcitoria avanzata dalla parte convenuta ai sensi dell'art. 2043 c.c. risulta infondata, oltre che per l'insussistenza della responsabilità extracontrattuale invocata dalla parte convenuta, altresì per la genericità della stessa,
Per mera completezza, deve aggiungersi che la parte convenuta non ha comunque assolto all'onere probatorio su di lei gravante, relativo alla dimostrazione della sussistenza di un “disegno preordinato dalla dott.ssa con l'aiuto del dott. e della segretaria sig.ra Pt_1 Per_2
sviare la clientela di ” (cfr. punto 1.18 pag. 9 della comparsa di Parte_6 CP_1 costituzione e risposta), idoneo a giustificare l'applicazione della sopra citata penale. Precisamente, la parte convenuta ha riferito, in particolare, quanto segue (cfr. la comparsa di costituzione e risposta ai punti 1.21 e seguenti, pagine 11 e seguenti):
“
1.21. Il modus operandi della dott.ssa una volta cessato il rapporto di lavoro con Pt_1
fu il seguente: dopo aver contattato telefonicamente e/o via email i clienti che CP_1 conosceva personalmente da svariati anni - di cui aveva conservato i contatti nel telefono aziendale pagina 39 di 46 (mai restituito) o dei quali aveva recuperato i contatti mediante il trasferimento non autorizzato di tutti
i dati (anagrafici e sanitari) presenti sul software “Urano4Web” la cui licenza era intestata unicamente a (doc. 12) - comunicò agli stessi di aver cessato il rapporto di lavoro con CP_1 la convenuta, proponendo la continuazione del rapporto di consulenza unicamente con la stessa nel ruolo di medico competente.
“.22. La conferma del suddetto modus operandi si ricava dal contenuto della email del 21 luglio 2021
(doc. 8 avversario) inviata dall'attrice ad un altro cliente storico di GRUPPO SAL, ND BE (il quale, tuttavia, dopo il recesso esercitato dalla dott.ssa decise di proseguire il rapporto con Pt_1 altro medico competente della società convenuta) in cui si legge: “Buongiorno per Vostra conoscenza io sottoscritta Solange dott. dichiaro quanto segue: a far data dal 30/6/2021 ho reso Pt_1 effettive le dimissioni dall'incarico di medico collaboratore per la società Se ne Parte_7 evince pertanto che dal 1/7/21 io non rivesta più tale ruolo ma continuo ovviamente a rivestire
l'incarico di medico competente presso la vostra azienda, fintanto che non venga data disdetta da parte vostra oppure da parte mia con la nomina di un nuovo medico. Ho piacere, in nome del lungo rapporto di collaborazione e della stima reciproca, di chiarire con Voi che, contrariamente a voci che mi sono giunte di dismissione attività, io continuo ad esercitare la professione di medico specialista in medicina del lavoro come libera professionista. Rimango a disposizione per varie ed eventuali. Il mio nuovo recapito è 3420373599” (ndr. il 15 luglio 2021 la dott.ssa cambiò il numero di Pt_1 telefono, senza però restituire l'apparato a . CP_1
1.23. I clienti storici di di cui al paragrafo 1.19, dopo aver inviato lettera di disdetta, CP_1 instaurarono un rapporto professionale con la dott.ssa personalmente o con professionista Pt_1 alla stessa collegato...”.
In realtà, dalla documentazione allegata e, soprattutto, dalle deposizioni dei testi escussi non è emerso alcun elemento idoneo a provare che la dott.ssa avesse contattato i clienti che Parte_1 seguiva per la società proponendosi come figura professionale per la Controparte_1 prosecuzione del rapporto di lavoro.
Invero, la teste di parte convenuta, legale rappresentante di Testimone_3 Controparte_18 già cliente di sentita sul capo p) della memoria di parte convenuta ex art. 171 Controparte_1 ter, n.2, c.p.c., ha riferito quanto segue: “posso dire che il mi comunicò che la CP_1 Pt_1 non collaborava più con loro, poi di fatto non è la che si è proposta come medico Pt_1 competente ma io, per conto della mia azienda, le chiesi se c'era la possibilità di continuare il rapporto con lei per avere la continuità del medico competente. Lei ha accettato e il rapporto è proseguito” (cfr. verbale udienza del 20.06.2024). pagina 40 di 46 Parimenti il teste , amministratore delegato di sentito sul CP_15 Controparte_15 capo p) della memoria di parte convenuta ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., ha dichiarato quanto segue: “a me non risulta. Ricordo che dissi a d un mio dipendente che andava a fare la visita dalla Dott.sa di salutarmela ed a seguito di questo fatto veni a sapere che lei non collaborava più con il Pt_1 ecisi pertanto di contattarla privatamente perché ci conoscevamo e le chiesi di poter CP_1
Con continuare ad avere lei come medico competente. Diedi la disdetta alla il 27 settembre 2021 e la
è stata nominata come medico competente della il 1.01.2023” (cfr. verbale udienza Pt_1 CP_15 del 20.06.2024).
E ancora, sempre sul capo p) della medesima memoria di parte convenuta ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.:
- il teste dirigente di ha riferito: “posso dire che personalmente non Testimone_4 CP_5 sono mai stato contattato telefonicamente né via email dalla dott.ssa per la continuazione del Pt_1 rapporto come medico competente”;
- il teste imprenditore ed amministratore della che è stata Testimone_5 Parte_4 cliente del ha dichiarato: “Come sopra detto lo escludo posto che interrotti i Controparte_1
Cont rapporti con la mia azienda si è rivolta al Dott. che si era proposto come medico Per_2 competente al mio RSPP Quest'ultimo mi rappresentò tale opportunità , feci il colloquio con Per_5
e deciso di nominarlo. Io non ho mai visto la e dal 2022 non ho mai sentito il Per_2 Pt_1 nome della Non posso escludere che sia venuta tra i tanti medici mandati dal gruppo SAL Pt_1 in passato ma sicuramento non dopo il 2021.”
Inoltre, sul capo r) della memoria di parte convenuta ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c., il teste Tes_4
Cont ha riferito: “è stato l'ufficio acquisti della a ricontattare la dott.ssa per
[...] Pt_1 instaurare un nuovo rapporto di lavoro con lei dato che professionalmente l'azienda si trovava bene con lei”.
Da ultimo, appare significativa la testimonianza resa dal teste imprenditore ed Testimone_6 amministratore della che è stata cliente del il quale, sul capo a) Parte_8 Controparte_1 della memoria ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c. della parte convenuta ha riferito: “come amministratore della posso dire che la gestione del rapporto con il medico del lavoro è in capo alla Sig.ra Parte_8 Pt_9 da me delegata per la scorsa udienza ma che non è stata sentita per opposizione dei legali. Io come tutti i dipendenti della mia azienda ho visto la solo quando mi ha visitato ma non ho mai Pt_1 intrattenuto rapporti di lavoro con lei in quanto tale incombente era da me delegato alla La Pt_9 ad oggi è medico competente di Feba metal ma non so dire con certezza da quanto tempo lo Pt_1 sia sotto il cappello SAL o autonomamente. Posso dire che il rapporto iniziale era con il CP_1
poi un giorno la ha ricevuto una mail da che comunicava in maniera asciutta
[...] Pt_8 CP_1
pagina 41 di 46 il nome di un nuovo medico competente . Questa mail non è piaciuta a chi gestiva il problema della Cont sicurezza e si è deciso di continuare con la Così come non ci è piaciuto che la abbia Pt_1 creato dei problemi per darci le cartelle sanitarie dei nostri dipendenti” (cfr. verbale udienza del
25.07.2024)
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che la parte convenuta non ha provato che la dott.ssa avesse contattato i clienti che seguiva per proponendo la Parte_1 Controparte_1 prosecuzione del rapporto professionale esclusivamente con la stessa. Anzi, dalle prove testimoniali richiamate poc'anzi sono emerse circostanze diametralmente opposte, tali da non poter ravvisare lo sviamento della clientela secondo le modalità riferite dalla parte convenuta.
La parte convenuta ha anche riferito che la dott.ssa si sarebbe avvalsa nella Parte_1 propria attività di sviamento della clientela di dati sanitari e anagrafici presenti sul software
“Urano4Web” impiegato dalla società, del quale l'attuale parte attrice avrebbe ottenuto indebitamente il trasferimento (insieme al certificato della firma grafometrica), nonché del telefono aziendale, mai restituito alla società Controparte_1
Tali asserzioni appaiono del tutto infondate, atteso che l'attrice ha provato di non aver mai proceduto ad alcun indebito trasferimento di dati, essendo stato il software immediatamente bloccato su indicazione della stessa società impedendo così alla dott.ssa di Controparte_1 Pt_1 completare le cartelle delle società clienti sulla base delle ultime visite effettuate (cfr. doc. 13 della parte attrice), tant'è che la stessa aveva dovuto chiedere alla società di disporne lo sblocco così da ultimare il proprio lavoro e tale riapertura del gestionale aziendale era stata concessa per il tempo strettamente necessario a tali operazioni.
In realtà, la dott.ssa era stata autorizzata dalla società ad Parte_1 Controparte_1 inserire su “Urano4Web” anche i dati dei propri clienti (come ammesso dalla parte convenuta a pag. 35 della comparsa di risposta ed a pag. 30 della memoria integrativa ex art. 171 ter, n. 2, c.p.c.).
Sul punto, il teste , comune ad entrambe le parti, nella sua qualifica di tecnico Testimone_7 della piattaforma “Urano4Web”, ha confermato che l'attrice registrava in prima persona sul gestionale della società (“Urano4Web”) la propria clientela, la quale era contrassegnata dalla dicitura
(cfr. capo 36, memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c.). Pt_1
Inoltre, sul capo 36 della memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., secondo cui “la dott.ssa registrava in prima persona sul gestionale dell'azienda, Urano4Web, la propria Pt_1 clientela, la quale era contrassegnata dalla dicitura (come da docc. 16 e 17 che si mostrano Pt_1 al teste)”, il teste ha riferito: “vero confermo posso dirlo perché io come amministratore di sistema
pagina 42 di 46 Urano4web posso visionare il log dell'utente ed il tipo di operazione e l'ora in cui l'azione Pt_1 di registrazione era stata eseguita.”.
Sul capo 37 della memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., secondo cui “nella primavera del 2021, la dott.ssa chiedeva all'ing. tecnico della Pt_1 Controparte_26 piattaforma Urano4Web, un preventivo per l'acquisto della licenza del gestionale Urano4Web e, successivamente, procedeva all'acquisto”, il teste ha riferito: “vero lo confermo”.
Infine, sul capo 38 della memoria integrativa di parte attrice ex art. 171 ter, n. 3, c.p.c., secondo cui “a fine maggio 2021, la dott.ssa chiedeva all'ing. tecnico della Pt_1 Controparte_26 piattaforma Urano4Web, di trasferire sul proprio gestionale i dati sanitari dei propri clienti personali, inseriti nel gestionale di ma non rientranti nella clientela dell'azienda (come da doc. Controparte_1
17 che si mostra al teste)”, il teste ha riferito: “vero confermo il capo ed il doc 17 che mi viene mostrato ovvero l'elenco dei clienti contraddistinti con – che ho trasferito sul nuovo gestionale Pt_1 acquistato dalla ” Pt_1
Infine, appaiono prive di fondamento anche le circostanze dedotte dalla parte convenuta circa il mancato ritiro delle cartelle sanitarie da parte dei clienti asseritamente passati alla dott.ssa Parte_1
in quanto dal doc. 47 della parte convenuta si evince l'effettiva richiesta di ritiro presentata da
[...]
e e il mancato ottemperamento alla medesima da parte della società CP_5 CP_4
“Chiedo con la presente di concordare luogo, data e ora per il ritiro di quanto Controparte_1 in oggetto, in quanto un addetto passato questa mattina sia in corso Regina Margherita, sia in CP_4 via San Donato e non ha trovato nessuno” (cfr. doc. 47 della parte convenuta a pag. 5).
Per tutti i motivi sopra esposti anche le predette domande riconvenzionali devono essere rigettate.
3.9. In conclusione, tenuto conto di tutti i rilievi che precedono:
- in accoglimento della domanda di merito proposta dalla parte attrice, deve dichiararsi tenuta e condannarsi la parte convenuta società in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento, a favore della parte attrice dott.ssa per i titoli e i motivi Parte_1 tutti dedotti in motivazione, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.03.2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.;
- devono rigettarsi tutte le domande proposte dalla parte convenuta società Controparte_1
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3.10. Le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi superate, tenuto anche conto che, secondo il costante insegnamento della Cassazione, per assolvere l'obbligo motivazionale conforme al disposto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed
'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (sul punto, possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. III, 24 marzo 2016, n. 5882; Cass. civile sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289; Cass. civile sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 2498; Cass. civile sez. VI, 02 dicembre 2014 n. 25509; Cass. civile, sez. VI, 17 maggio 2013, n. 12123; Cass. civile, sez. I, 15 maggio 2013, n. 11699; Cass. civile, sez. I, sentenza 11 luglio 2012, n. 11645; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n. 8451; Cass. civile, sez. II, 20 febbraio
2012, n. 2412; Cass. civile, 24 novembre 2011, n. 24843; Cass. civile, sez. III, 27 settembre 2011, n.
19748; Cass. civile, sez. I, 15 aprile 2011, n. 8767; Cass. civile, sez. II, 12 aprile 2011, n. 8294; Cass. civile, sez. III, 28 ottobre 2009, n. 22801; Cass. civile, sez. III, 10 marzo 2009, n. 5762; Cass. civile, sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
Del resto, le ulteriori questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite anche in ossequio al c.d.
“criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un a o più ragioni, a carattere assorbente, che da sole sono idonee a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile,
Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243;
Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
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4. Sulle spese processuali del presente giudizio.
4.1. In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., la parte convenuta dev'essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare alla controparte le spese processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55.
4.2. Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. 10 marzo 2014 n. 55 (e, in particolare, delle caratteristiche e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà - quantità
e contenuto della corrispondenza intrattenuta- e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate), i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i seguenti valori di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 520.000,01” ad Euro
1.000.000,00” nonché con riferimento alla nota spese depositata dalla parte attrice:
Euro 4.607,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 3.039,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 13.534,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
Euro 8.013,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 29.193,00 oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
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P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
6510/2023 R.G. promossa dalla dott.ssa (parte attrice) contro la società Parte_1 [...] in persona dell'Amministratore Unico, dott.ssa (parte convenuta), nel CP_1 CP_2 contraddittorio delle parti, in accoglimento delle domande proposte dalla parte attrice:
1) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento, a favore della parte attrice dott.ssa per i Parte_1 titoli e i motivi tutti dedotti in motivazione, dell'importo complessivo di Euro 29.827,04, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale (21.03.2023) al saldo, calcolati con il saggio pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, c.c.
2) Rigetta tutte le domande proposte dalla parte convenuta società Controparte_1
3) Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta società in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte attrice dott.ssa le spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 29.193,00 Parte_1 per compensi ed in Euro 586,94 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Torino, in data 24 novembre 2025.
IL GIUDICE
Dott. OA DI CAPUA
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