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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/03/2025, n. 3683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3683 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 38907 /2023
Verbale d'udienza del 10.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Riccardo Panci che si riporta al ricorso ed alle note depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. E' presente per il Collegio l'Avvocatura
Generale dello Stato, nella persona del Procuratore dello stato che si riporta ai propri CP_1
scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate chiede integrale accoglimento. Sono presenti ai fini della fratica i dott.ri e . Persona_1 Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 legge 689/81 e art 429 c.p.c. alle ore 17,32 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di n. 29375 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, decisa ai sensi
dell'art. 23, comma 8 della legge 689/81 e 429 c.p.c. all'udienza del 10.03.2025, e vertente TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Panci ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma alla Via Orvinio n. 12/a, per procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione all' ingiunzione Parte_1
notificata il 14.10.2015 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la corte d'Appello di Roma, con oggetto il pagamento della sanzione amministrativa di € 25.823,00, per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 della L. 515/93, per omessa presentazione rendicontazione delle spese elettorali, nei 15 gg dalla notifica della diffida ad adempiere, sostenute in occasione delle elezioni Comunali di Tivoli del 25.05.2014.
A sostegno dell'opposizione ha invocato: - la nullità e/o annullabilità della sanzione amministrativa irrogata per irrituale/irregolarità della notifica della diffida, di cui all'art. 15 co. 8 della L. n.
515/1993. quale atto richiamato nell'atto ingiuntivo;
- prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, ai sensi dell'art. 28 Legge 689/81 per il decorso del termine quinquennale che va quindi individuato nel momento della presunta violazione delle disposizioni di legge alle quali sia collegata l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Costituitosi in giudizio il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte di Appello di
Roma, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedeva il rigetto. 2 - Il motivo di opposizione si fonda essenzialmente sul difetto di notifica della diffida eseguita dall'Ufficiale giudiziario UNEP, su richiesta dell'amministrazione, sensi dell'art. 143 c.p.c., con esito negativo.
Il procedimento sanzionatorio, infatti, in tema di mancata rendicontazione delle spese elettorali inizia con la notifica della diffida ad adempiere di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10.12.1993, n. 515
in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
La diffida assolve, quindi, il duplice compito di consentire al trasgressore di sanare l'illecito e allo stesso tempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio.
La notifica, secondo un principio costante, deve essere eseguita presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica ( Cass. ord. N. 20850/2018; Cass. n.
11550/2013; Cass. n. 26985/2009).
Il difetto di notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto ingiuntivo consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento sanzionatorio
è assicurata dal rispetto di determinati atti, i quali consentono di garantire l'adempimento normativo indicato da parte del candidato.
Nel caso in esame, dalla produzione documentale in atti, è emerso che : - l'atto della diffida è stato inviato per la notificazione, tramite ufficiale giudiziario, in data 11.07.2018 ( doc. 2 fascicolo resistente) con esito negativo all'indirizzo di via G. Libertucci, 7 con attestazione sulla relata “ anzi,
non ho potuto notificare l'atto che precede, non avendo rinvenuto al domicilio di cui in atti il destinatario, non avendo al momento la possibilità di assumere informazioni al riguardo, al fine del buon esito della notifica, mi riservo di accedere nuovamente” ; segue, senza indicazione di data dell'
“eventuale” secondo accesso “ dalle successive informazioni, la signora risulterebbe trasferita”.
L'iter presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in carenza di presupposti, non risultando il ricorrente irreperibile presso l'indirizzo di via G. Libertucci n. 7 come da certificato di residenza prodotto unitamente con la relata di notifica. Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato.
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto.
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la
notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte
del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del
destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario
stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non
sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente
con l'ordinaria diligenza.”;
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione di
cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica,
ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e
che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent. n. 35022/2022).
Con riferimento al caso in esame, non può ritenersi sufficiente l'acquisizione della sola informazione dell'avvenuto “trasferimento” del destinatario sul luogo. Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall'Ufficiale
Giudiziario, rivelandosi generica ed imprecisa, né risultava che fossero state effettuate ulteriori attività di ricerca del destinatario, così impedendo di verificare il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c.
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della legge
689/81, costituisce un vizio del procedimento sanzionatorio, che ha determinato il tempestivo adempimento alle disposizioni dettate dall'art. 7, commi 6 e 7 della Legge 515/93 sulla rendicontazione delle spese elettorali.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto del motivo esaminato, ai sensi dell'art. 92, 2° comma c.p.c. come rivisitato dalla Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie l'opposizione;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 10.03.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano
Seconda Sezione Civile
R.G. n. 38907 /2023
Verbale d'udienza del 10.03.2025 ore 11,30
E' presente per parte ricorrente l'avv. Riccardo Panci che si riporta al ricorso ed alle note depositate ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate. E' presente per il Collegio l'Avvocatura
Generale dello Stato, nella persona del Procuratore dello stato che si riporta ai propri CP_1
scritti difensivi ed alle conclusioni rassegnate chiede integrale accoglimento. Sono presenti ai fini della fratica i dott.ri e . Persona_1 Persona_2
Il Giudice
Visto l'art. 23, comma 8 legge 689/81 e art 429 c.p.c. alle ore 17,32 pronuncia la seguente sentenza, contenente il dispositivo e concisa motivazione, con l'esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di n. 29375 del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, decisa ai sensi
dell'art. 23, comma 8 della legge 689/81 e 429 c.p.c. all'udienza del 10.03.2025, e vertente TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Panci ed elettivamente domiciliata in Parte_1
Roma alla Via Orvinio n. 12/a, per procura in atti;
-RICORRENTE-
E
, in persona del Presidente pro Controparte_2
tempore, elettivamente domiciliato in Roma via dei Portoghesi, 12 presso gli uffici dall'Avvocatura
Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;
-RESISTENTE-
OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione ex art. 22 l. 689/1981
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 10.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con ricorso ritualmente depositato ha proposto opposizione all' ingiunzione Parte_1
notificata il 14.10.2015 emessa dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la corte d'Appello di Roma, con oggetto il pagamento della sanzione amministrativa di € 25.823,00, per la violazione dell'art. 7 commi 6 e 7 della L. 515/93, per omessa presentazione rendicontazione delle spese elettorali, nei 15 gg dalla notifica della diffida ad adempiere, sostenute in occasione delle elezioni Comunali di Tivoli del 25.05.2014.
A sostegno dell'opposizione ha invocato: - la nullità e/o annullabilità della sanzione amministrativa irrogata per irrituale/irregolarità della notifica della diffida, di cui all'art. 15 co. 8 della L. n.
515/1993. quale atto richiamato nell'atto ingiuntivo;
- prescrizione del diritto alla riscossione delle somme, ai sensi dell'art. 28 Legge 689/81 per il decorso del termine quinquennale che va quindi individuato nel momento della presunta violazione delle disposizioni di legge alle quali sia collegata l'applicazione di una sanzione amministrativa.
Costituitosi in giudizio il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, presso la Corte di Appello di
Roma, contestava la fondatezza dei motivi di opposizione e chiedeva il rigetto. 2 - Il motivo di opposizione si fonda essenzialmente sul difetto di notifica della diffida eseguita dall'Ufficiale giudiziario UNEP, su richiesta dell'amministrazione, sensi dell'art. 143 c.p.c., con esito negativo.
Il procedimento sanzionatorio, infatti, in tema di mancata rendicontazione delle spese elettorali inizia con la notifica della diffida ad adempiere di cui all'art. 15, comma 8, della legge 10.12.1993, n. 515
in base alla quale il Collegio regionale di garanzia elettorale invita il candidato che l'abbia omessa a presentare, nel termine di quindici giorni, la dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale.
La diffida assolve, quindi, il duplice compito di consentire al trasgressore di sanare l'illecito e allo stesso tempo di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio.
La notifica, secondo un principio costante, deve essere eseguita presso il luogo di residenza effettiva del notificando, quale che sia la sua residenza anagrafica ( Cass. ord. N. 20850/2018; Cass. n.
11550/2013; Cass. n. 26985/2009).
Il difetto di notifica dell'atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto ingiuntivo consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento sanzionatorio
è assicurata dal rispetto di determinati atti, i quali consentono di garantire l'adempimento normativo indicato da parte del candidato.
Nel caso in esame, dalla produzione documentale in atti, è emerso che : - l'atto della diffida è stato inviato per la notificazione, tramite ufficiale giudiziario, in data 11.07.2018 ( doc. 2 fascicolo resistente) con esito negativo all'indirizzo di via G. Libertucci, 7 con attestazione sulla relata “ anzi,
non ho potuto notificare l'atto che precede, non avendo rinvenuto al domicilio di cui in atti il destinatario, non avendo al momento la possibilità di assumere informazioni al riguardo, al fine del buon esito della notifica, mi riservo di accedere nuovamente” ; segue, senza indicazione di data dell'
“eventuale” secondo accesso “ dalle successive informazioni, la signora risulterebbe trasferita”.
L'iter presuppone che la notifica dell'atto sia stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in carenza di presupposti, non risultando il ricorrente irreperibile presso l'indirizzo di via G. Libertucci n. 7 come da certificato di residenza prodotto unitamente con la relata di notifica. Il procedimento di notifica ex l'art. 143 c.p.c., opera nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di identificare il luogo effettivo di domicilio o residenza, incorrendo qualora non risulti dalla relata l'esperimento di tali indagini, nella c.d. ignoranza colpevole. Inoltre, il destinatario della notifica non può essere dichiarato “irreperibile” nelle ipotesi di assenza di altri soggetti legittimati a ricevere l'atto notificato.
I requisiti oggettivi e soggettivi che giustificano la notificazione ex art. 143 c.p.c. devono essere concreti: sul piano soggettivo necessita uno stato d'ignoranza incolpevole circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto; sul piano oggettivo devono essere provate le indagini compiute all'atto della notifica, basate non solo sui dati anagrafici, ma estese anche al reperimento d' informazioni ( verifica nominativi indicati sul citofono, sulla cassetta postale) sul destinatario dell'atto.
La notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c., per irreperibilità del destinatario necessita secondo quanto disposto della Cassazione Ord. n. 15626 del 14.06.2018 “che i presupposti, legittimanti la
notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte
del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del
destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario
stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non
sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente
con l'ordinaria diligenza.”;
Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 2224 del 25.01.2022, ha chiarito che “la notificazione di
cui all'art. 143 c.p.c. non può essere affidata alle mere risultanze di una certificazione anagrafica,
ma presuppone sempre che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e
che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto”.( anche Cass. sent. n. 35022/2022).
Con riferimento al caso in esame, non può ritenersi sufficiente l'acquisizione della sola informazione dell'avvenuto “trasferimento” del destinatario sul luogo. Espressioni di questo tipo, infatti, non permettono di determinare quali attività sono state effettivamente compiute in concreto dall'Ufficiale
Giudiziario, rivelandosi generica ed imprecisa, né risultava che fossero state effettuate ulteriori attività di ricerca del destinatario, così impedendo di verificare il raggiungimento dello scopo dell'atto ai sensi dell'art. 156, co. 2 c.p.c.
La mancata notificazione dell'atto presupposto all'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi della legge
689/81, costituisce un vizio del procedimento sanzionatorio, che ha determinato il tempestivo adempimento alle disposizioni dettate dall'art. 7, commi 6 e 7 della Legge 515/93 sulla rendicontazione delle spese elettorali.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, tenuto conto del motivo esaminato, ai sensi dell'art. 92, 2° comma c.p.c. come rivisitato dalla Corte Cost. n. 77 del 19.4.2018,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
a) Accoglie l'opposizione;
b) Compensa tra le parti le spese di lite;
Roma, 10.03.2025
IL GIUDICE
Eleonora Montesano