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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/12/2024, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. V.G. 2783/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2783/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CARNEVALI LAURA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CARNEVALI LAURA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) RAPPORTI PERSONALI
Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno.
Si precisa che da dicembre 2023 la Dott.ssa ha deciso di intraprendere un percorso Pt_2 formativo in Giappone presso l'istituto Toyo Language School e così facendo saltuariamente
(circa 1/2 volte l'anno) fa rientro in Italia.
Pertanto, fino a che la Dott.ssa non farà definitivamente e stabilmente rientro in Italia, Pt_2 le parti precisano che il Sig. potrà continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, Pt_1
sita in Jesi (AN), Via Roma n. 62, occupandosi, sia della gestione/amministrazione della madre di lei (Sig.ra ), come da procura generale già al medesimo conferita Parte_3
(doc.04), sia della cura e della salute degli animali domestici della coppia.
2) RAPPORTI PATRIMONIALI
- 1 - Per quanto riguarda la situazione economica – patrimoniale e reddituale dei Sig.ri e Pt_2
Pt_1
le parti sono entrambi economicamente autosufficienti.
Pertanto i ricorrenti, sin d'ora precisano che nessun mantenimento viene concordato tra i coniugi in favore dell'uno e a carico dell'altro, e che nessun assegno divorzile è dovuto ad una delle parti.
Per quanto riguarda la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, come preannunciato nel punto precedente, fino a quando la Dott.ssa non farà definitivamente e stabilmente Pt_2 rientro in Italia, il Sig. continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, senza Pt_1
corrispondere alcunché alla coniuge per il godimento della casa;
le parti precisano inoltre che tutte le spese per la manutenzione del predetto bene immobile nessuna esclusa, ed anche quelle di ordinaria amministrazione e derivanti dal mero uso, saranno da ripartire al 50 %.
In considerazione del fatto che le parti sono economicamente autosufficiente, che nessun mantenimento/assegno divorzile viene erogato in favore di una delle medesime e che nessun corrispettivo viene pattuito per il godimento della casa coniugale che viene disposto a favore di una sola delle parti, i Sig.ri intendono risolvere la crisi coniugale anche Parte_4
con riferimento alla proprietà dell'unità abitativa.
E, per l'effetto, i ricorrenti convengono che entro il termine di tre anni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chi tra i due coniugi riuscirà ad avere la liquidità necessaria, dovrà acquistare dall'altro la quota di 1/2 dell'abitazione coniugale, sita in Jesi (AN), Via
Roma n. 62, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi (AN), foglio 66, particella n.
232, p. T-1, Cat. A/4, classe 4, cons. 6 vani, rendita € 278,89, al corrispettivo che verrà concordato tra le parti e che sarà pari alla valutazione di mercato dell'immobile che risulterà dalla media dei valori OMI o dai siti dell'agenzia immobiliare;
ovvero, ed in via alternativa, e qualora non si trovasse un accordo sul valore di mercato del predetto immobile, al prezzo di stima che verrà indicato alle parti dal tecnico che verrà designato congiuntamente e che sarà scelto tra gli iscritto all'albo degli ingeneri e/o dei geometri della
Provincia di Ancona.
Pertanto, sin da ora, i coniugi chiedono che il sopra indicato trasferimento immobiliare della quota di 1/2, avvenga con le agevolazioni previste dall'art. 8 – lettera f) della Tariffa Allegato
A) al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, della Legge 10 maggio 1976 n. 260 e della Legge 6 marzo
1987 n. 74, come confermato dalle Circolari dell'Agenzia Entrate n. 2/E/2014 e n.
18/E/2013, trattandosi di attribuzione patrimoniale in attuazione del disposto di
- 2 - provvedimento giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio civile, che ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) DISPOSIZIONI FINALI
Gli odierni istanti precisano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Infine, per le spese e gli onorari del presente procedimento entrambi i coniugi hanno presentato disgiuntamente la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Jesi (AN) il 23/07/2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
- 3 - La pronuncia in ordine alle spese di lite ed alla liquidazione del compenso dell'avv. Laura
Carnevali (entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Jesi (AN) il 23/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 30, parte 1, dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2783/2024 promosso da:
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
CARNEVALI LAURA;
e nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
CARNEVALI LAURA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) RAPPORTI PERSONALI
Le parti vivranno separate con l'obbligo del reciproco rispetto fissando ciascuno la propria residenza ove riterrà più opportuno.
Si precisa che da dicembre 2023 la Dott.ssa ha deciso di intraprendere un percorso Pt_2 formativo in Giappone presso l'istituto Toyo Language School e così facendo saltuariamente
(circa 1/2 volte l'anno) fa rientro in Italia.
Pertanto, fino a che la Dott.ssa non farà definitivamente e stabilmente rientro in Italia, Pt_2 le parti precisano che il Sig. potrà continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, Pt_1
sita in Jesi (AN), Via Roma n. 62, occupandosi, sia della gestione/amministrazione della madre di lei (Sig.ra ), come da procura generale già al medesimo conferita Parte_3
(doc.04), sia della cura e della salute degli animali domestici della coppia.
2) RAPPORTI PATRIMONIALI
- 1 - Per quanto riguarda la situazione economica – patrimoniale e reddituale dei Sig.ri e Pt_2
Pt_1
le parti sono entrambi economicamente autosufficienti.
Pertanto i ricorrenti, sin d'ora precisano che nessun mantenimento viene concordato tra i coniugi in favore dell'uno e a carico dell'altro, e che nessun assegno divorzile è dovuto ad una delle parti.
Per quanto riguarda la casa coniugale, in comproprietà tra le parti, come preannunciato nel punto precedente, fino a quando la Dott.ssa non farà definitivamente e stabilmente Pt_2 rientro in Italia, il Sig. continuerà a vivere nell'abitazione coniugale, senza Pt_1
corrispondere alcunché alla coniuge per il godimento della casa;
le parti precisano inoltre che tutte le spese per la manutenzione del predetto bene immobile nessuna esclusa, ed anche quelle di ordinaria amministrazione e derivanti dal mero uso, saranno da ripartire al 50 %.
In considerazione del fatto che le parti sono economicamente autosufficiente, che nessun mantenimento/assegno divorzile viene erogato in favore di una delle medesime e che nessun corrispettivo viene pattuito per il godimento della casa coniugale che viene disposto a favore di una sola delle parti, i Sig.ri intendono risolvere la crisi coniugale anche Parte_4
con riferimento alla proprietà dell'unità abitativa.
E, per l'effetto, i ricorrenti convengono che entro il termine di tre anni dalla pronuncia di scioglimento del matrimonio, chi tra i due coniugi riuscirà ad avere la liquidità necessaria, dovrà acquistare dall'altro la quota di 1/2 dell'abitazione coniugale, sita in Jesi (AN), Via
Roma n. 62, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Jesi (AN), foglio 66, particella n.
232, p. T-1, Cat. A/4, classe 4, cons. 6 vani, rendita € 278,89, al corrispettivo che verrà concordato tra le parti e che sarà pari alla valutazione di mercato dell'immobile che risulterà dalla media dei valori OMI o dai siti dell'agenzia immobiliare;
ovvero, ed in via alternativa, e qualora non si trovasse un accordo sul valore di mercato del predetto immobile, al prezzo di stima che verrà indicato alle parti dal tecnico che verrà designato congiuntamente e che sarà scelto tra gli iscritto all'albo degli ingeneri e/o dei geometri della
Provincia di Ancona.
Pertanto, sin da ora, i coniugi chiedono che il sopra indicato trasferimento immobiliare della quota di 1/2, avvenga con le agevolazioni previste dall'art. 8 – lettera f) della Tariffa Allegato
A) al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, della Legge 10 maggio 1976 n. 260 e della Legge 6 marzo
1987 n. 74, come confermato dalle Circolari dell'Agenzia Entrate n. 2/E/2014 e n.
18/E/2013, trattandosi di attribuzione patrimoniale in attuazione del disposto di
- 2 - provvedimento giurisdizionale in materia di scioglimento del matrimonio civile, che ha costituito elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
3) DISPOSIZIONI FINALI
Gli odierni istanti precisano altresì che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.
Infine, per le spese e gli onorari del presente procedimento entrambi i coniugi hanno presentato disgiuntamente la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Jesi (AN) il 23/07/2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che non hanno avuto figli.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di scioglimento del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
- 3 - La pronuncia in ordine alle spese di lite ed alla liquidazione del compenso dell'avv. Laura
Carnevali (entrambe le parti sono state ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello
Stato) è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Parte_2
matrimonio a Jesi (AN) il 23/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Jesi (AN) al n. 30, parte 1, dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Jesi (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 4.12.2024.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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