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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 20.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3783 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Mancino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Briga e Tenda n. 6;
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.7.2024 , premesso che in data Parte_1
25.5.2024 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 100 2024
90079374 69 000, cui erano sottesi, tra gli altri atti impositivi, gli avvisi di addebito n. 400 2018 00100048 10 000, n. 400 2022 00037180 35 000, n.
400 2022 00048317 12 000 e n. 400 2022 00086956 56 000, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell , che, tuttavia, non gli CP_1
erano stati mai notificati (o, comunque erano stati irritualmente notificati), adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir “dichiarare insussistente la pretesa creditoria portata dalle cartelle richiamate per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del diritto sotteso alla stessa e reclamato dall'ente impositore”, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 12.7.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Osserva in via preliminare il decidente che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
23397 del 17 novembre 2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2021, n. 14690; 31 marzo
2 2021, n. 8960; Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826), la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che, dal 1° CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_1
con modif., dalla legge n. 122 del 2010.
Nella vicenda in esame, è desumibile ex actis che, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, gli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione di pagamento sono stati ritualmente notificati tra il gennaio del 2019 e il gennaio del 2023 (cfr., al riguardo, le ricevute di accettazione e consegna allegate al fascicolo telematico dell ). CP_1
È di tutta evidenza che, allorquando è stata notificata al l'intimazione Pt_1
per cui è causa (25.5.2024), la prescrizione dei crediti vantati dall non era CP_1
ancora maturata.
A tale conclusione può pervenirsi – avuto specifico riguardo all'avviso di addebito contraddistinto dal n. 400 2018 00100048 10 000 – tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni di legge emanate per far fronte all'emergenza da Covid 19.
3 La prima sospensione, infatti, è stata disposta dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (cfr. l'art. 37 del d.l. n. 18/2020).
La seconda ha riguardato, poi, l'arco temporale compreso tra il 31.12.2020 e il
30.6.2021, per complessivi 182 giorni (v. l'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020).
Computando, quindi, il complessivo periodo di sospensione, pari a 311 giorni, deve ritenersi che, all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento de qua, il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al novellato art. 92, capoverso, cod. proc. civ., le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3783 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 4.638,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 20.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 20.3.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 3783 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 e vertente
T R A
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Cosimo Mancino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Battipaglia, alla via Briga e Tenda n. 6;
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Opposizione avverso intimazione di pagamento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10.7.2024 , premesso che in data Parte_1
25.5.2024 gli era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 100 2024
90079374 69 000, cui erano sottesi, tra gli altri atti impositivi, gli avvisi di addebito n. 400 2018 00100048 10 000, n. 400 2022 00037180 35 000, n.
400 2022 00048317 12 000 e n. 400 2022 00086956 56 000, aventi ad oggetto omissioni contributive nei confronti dell , che, tuttavia, non gli CP_1
erano stati mai notificati (o, comunque erano stati irritualmente notificati), adiva il giudice del lavoro del Tribunale di Salerno al fine di sentir “dichiarare insussistente la pretesa creditoria portata dalle cartelle richiamate per intervenuta decadenza dal diritto alla riscossione e/o prescrizione del diritto sotteso alla stessa e reclamato dall'ente impositore”, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 12.7.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, l si costituiva in giudizio ed CP_1
evidenziava l'infondatezza dell'avversa pretesa, della quale invocavano il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
Indi, il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da è infondato e va, pertanto, rigettato. Parte_1
Osserva in via preliminare il decidente che, alla luce del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n.
23397 del 17 novembre 2016 (cui hanno fatto seguito altre di identico tenore: cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. Lav., 26 maggio 2021, n. 14690; 31 marzo
2 2021, n. 8960; Sez. VI, 17 marzo 2020, n. 7409; 27 gennaio 2020, n. 1826), la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve
(quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
Tale ultima disposizione – hanno sottolineato i giudici di legittimità – si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.
Altrettanto è a dirsi con riferimento all'avviso di addebito dell' , che, dal 1° CP_1
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto , ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_1
con modif., dalla legge n. 122 del 2010.
Nella vicenda in esame, è desumibile ex actis che, contrariamente a quanto asserito dall'opponente, gli avvisi di addebito sottesi all'impugnata intimazione di pagamento sono stati ritualmente notificati tra il gennaio del 2019 e il gennaio del 2023 (cfr., al riguardo, le ricevute di accettazione e consegna allegate al fascicolo telematico dell ). CP_1
È di tutta evidenza che, allorquando è stata notificata al l'intimazione Pt_1
per cui è causa (25.5.2024), la prescrizione dei crediti vantati dall non era CP_1
ancora maturata.
A tale conclusione può pervenirsi – avuto specifico riguardo all'avviso di addebito contraddistinto dal n. 400 2018 00100048 10 000 – tenendo conto dei periodi di sospensione della prescrizione previsti dalle disposizioni di legge emanate per far fronte all'emergenza da Covid 19.
3 La prima sospensione, infatti, è stata disposta dal 23.2.2020 al 30.6.2020, per un periodo pari a 129 giorni (cfr. l'art. 37 del d.l. n. 18/2020).
La seconda ha riguardato, poi, l'arco temporale compreso tra il 31.12.2020 e il
30.6.2021, per complessivi 182 giorni (v. l'art. 11, comma 9, del d.l. n.
183/2020).
Computando, quindi, il complessivo periodo di sospensione, pari a 311 giorni, deve ritenersi che, all'atto della notifica dell'intimazione di pagamento de qua, il termine prescrizionale quinquennale non era affatto decorso.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui svolte diviene, quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
Non ricorrendo alcuna delle ipotesi di cui al novellato art. 92, capoverso, cod. proc. civ., le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 3783 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, promosso da contro l' Parte_1 Controparte_1
-, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' , delle spese del CP_1
giudizio, che liquida in € 4.638,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge.
Salerno, 20.3.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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