CGT1
Sentenza 17 gennaio 2026
Sentenza 17 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 17/01/2026, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 246/2026
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3750/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500000723 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6374/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di San Marzano sul Sannio con pec del 20.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 16.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 202500000723, notificata il 16.6.2025, con la quale
è stata richiesta la somma di euro 2.649,83 per IMU 2013, 2014, 2016 e 2017 in forza delle due ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento esecutivo in essa indicati.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica dei presupposti atti, nonché la prescrizione dell'IMU richiesta con tale intimazione.
Con controdeduzioni 28.11.2025, il Comune di San Marzano deduce la inammissibilità ed infondatezza del proposto ricorso, in quanto l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica delle ingiunzioni in essa richiamate, come provato con la documentazione che deposita.
In data 18.12.2025, il ricorrente deposita documentazione concernente il pagamento dell'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la pretesa oggetto di intimazione è riferita all'IMU 2013 e 2014 oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 0065237219000000713 ed all'IMU 2016, oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 0065237223000000563000, in quanto nessuna somma viene intimata per IMU 2017, in forza dell'avviso di accertamento esecutivo n. 20177504, pure richiamato in intimazione, per come è dato rilevare dall'importo di “ 0,00” euro riportato nella colonna del totale avviso.
Il resistente Comune nell'emettere l'intimata intimazione ha tenuto conto, quindi, del pagamento dell'IMU
2017 effettuato dal ricorrente in data 13.12.2024, a cui è riferita la quietanza pagoPA tardivamente depositata
(cfr. art. 32 D.Lgs. 546/1992) in giudizio il 18.12.2025.
Pertanto, la fondatezza dei motivi di ricorso, con cui è stata eccepita l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dell'IMU di cui è stato intimato il pagamento, va valutata con riferimento alle due ingiunzioni sopra indicate e richiamate in intimazione.
Ebbene, quanto alla notifica, il resistente Comune di San Marzano ha depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali da cui risulta che l'ingiunzione di pagamento n. 0065237219000000713 (IMU
2013 e 2014), spedita con raccomandata n. 78740944522-7, è stata consegnata al destinatario il 10.1.2020
e che l'ingiunzione di pagamento n. 0065237223000000563000 (IMU 2016), spedita con raccomandata n.
78740956274-1, è stata consegnata al destinatario il 21.9.2023.
Non sussiste, quindi, l'eccepita illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti
Ugualmente insussistente è l'eccepita prescrizione dell'IMU oggetto di intimazione.
Ed infatti, è di tutta evidenza che tra la notifica in data 21.9.2023 dell'ingiunzione n.
0065237223000000563000 e la notifica in data 16.6.2025 dell'impugnata intimazione non sono trascorsi cinque anni, ovvero il prescritto termine di prescrizione dell'IMU.
Per quanto riguarda, poi, l'ingiunzione n. 0065237219000000713 (IMU 2013 e 2014), notificata al ricorrente il 10.1.2020, va ricordato che tale ingiunzione rientra nella previsione dell'art. 68, comma 2 del D.L. 18/2020
e nella proroga dei termini di 542 giorni disposta per l'emergenza sanitaria COVID 19.
Il ricorso va, pertanto, rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti
Depositata il 17/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
MOLINARO BRUNELLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3750/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marzano Sul Sarno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 202500000723 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6374/2025 depositato il
22/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato al Comune di San Marzano sul Sannio con pec del 20.6.2025, depositato nella Segreteria di questa CGT il 16.7.2025, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 202500000723, notificata il 16.6.2025, con la quale
è stata richiesta la somma di euro 2.649,83 per IMU 2013, 2014, 2016 e 2017 in forza delle due ingiunzioni di pagamento e dell'avviso di accertamento esecutivo in essa indicati.
Il ricorrente eccepisce la illegittimità dell'impugnata intimazione per omessa notifica dei presupposti atti, nonché la prescrizione dell'IMU richiesta con tale intimazione.
Con controdeduzioni 28.11.2025, il Comune di San Marzano deduce la inammissibilità ed infondatezza del proposto ricorso, in quanto l'impugnata intimazione è stata preceduta dalla notifica delle ingiunzioni in essa richiamate, come provato con la documentazione che deposita.
In data 18.12.2025, il ricorrente deposita documentazione concernente il pagamento dell'IMU.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che la pretesa oggetto di intimazione è riferita all'IMU 2013 e 2014 oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 0065237219000000713 ed all'IMU 2016, oggetto dell'ingiunzione di pagamento n. 0065237223000000563000, in quanto nessuna somma viene intimata per IMU 2017, in forza dell'avviso di accertamento esecutivo n. 20177504, pure richiamato in intimazione, per come è dato rilevare dall'importo di “ 0,00” euro riportato nella colonna del totale avviso.
Il resistente Comune nell'emettere l'intimata intimazione ha tenuto conto, quindi, del pagamento dell'IMU
2017 effettuato dal ricorrente in data 13.12.2024, a cui è riferita la quietanza pagoPA tardivamente depositata
(cfr. art. 32 D.Lgs. 546/1992) in giudizio il 18.12.2025.
Pertanto, la fondatezza dei motivi di ricorso, con cui è stata eccepita l'illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dell'IMU di cui è stato intimato il pagamento, va valutata con riferimento alle due ingiunzioni sopra indicate e richiamate in intimazione.
Ebbene, quanto alla notifica, il resistente Comune di San Marzano ha depositato gli avvisi di ricevimento delle raccomandate postali da cui risulta che l'ingiunzione di pagamento n. 0065237219000000713 (IMU
2013 e 2014), spedita con raccomandata n. 78740944522-7, è stata consegnata al destinatario il 10.1.2020
e che l'ingiunzione di pagamento n. 0065237223000000563000 (IMU 2016), spedita con raccomandata n.
78740956274-1, è stata consegnata al destinatario il 21.9.2023.
Non sussiste, quindi, l'eccepita illegittimità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti
Ugualmente insussistente è l'eccepita prescrizione dell'IMU oggetto di intimazione.
Ed infatti, è di tutta evidenza che tra la notifica in data 21.9.2023 dell'ingiunzione n.
0065237223000000563000 e la notifica in data 16.6.2025 dell'impugnata intimazione non sono trascorsi cinque anni, ovvero il prescritto termine di prescrizione dell'IMU.
Per quanto riguarda, poi, l'ingiunzione n. 0065237219000000713 (IMU 2013 e 2014), notificata al ricorrente il 10.1.2020, va ricordato che tale ingiunzione rientra nella previsione dell'art. 68, comma 2 del D.L. 18/2020
e nella proroga dei termini di 542 giorni disposta per l'emergenza sanitaria COVID 19.
Il ricorso va, pertanto, rigettato
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di giudizio, che liquida in euro 400,00, oltre accessori, se dovuti