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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 12/11/2025, n. 676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 676 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1842/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AV LM, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1842/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE), il 22/11/1974, residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, in Piazza Fontana Grande n. 6, presso lo studio degli avv.ti DR CA e
RC CA, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Opponente
contro
P. Iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Aldo Barbaro n.
15, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassia n. 831, presso lo studio dell'avv. Clara Fischetti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Simona Chiolo, giusta procura in atti
Opposta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2024 (R.G. Parte_1
n. 1403/2024), emesso in data 19.07.2024, con il quale la Controparte_1 gli ha intimato il pagamento dell'importo di € 26.176,00, oltre accessori, a titolo di
[...] debito asseritamente maturato in relazione al finanziamento n. 770796200, erogato in data
04.02.2003 da Deutsche Bank S.p.A. in favore di per la quale l'attore aveva Controparte_2 prestato fideiussione.
A fondamento dell'opposizione il , premesso che l'opposta non aveva avviato il tentativo di Pt_1 mediazione obbligatoria, in primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della in quanto non risulterebbero né le tre distinte Controparte_1 cessioni in forza delle quali quest'ultima ha acquistato il credito oggetto di giudizio, né l'inclusione del ridetto credito nelle cessioni stesse;
in secondo luogo, ha eccepito la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ragione, da un lato, della nullità della clausola di cui all'art. 18 del contratto di fideiussione, giacché vessatoria, sottoscritta unitamente e indistintamente ad altre clausole e di contenuto indecifrabile, peraltro identico a quello di cui all'art. 6 dello Schema ABI, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust europea dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005, dall'altro, dell'inerzia dell'opposta, che non avrebbe intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, CP_2 verificatasi in data 02.11.2004 a seguito della risoluzione anticipata del rapporto;
in terzo luogo, ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dall'opposta, in quanto la lettera di intimazione del 16.11.2015 non gli sarebbe stata recapitata e sarebbe comunque successiva allo spirare del termine di prescrizione;
in quarto luogo, ha contestato l'entità degli interessi quantificati dall'opposta nella misura di € 11.672,42 e ha posto in discussione la debenza degli ulteriori interessi asseritamente maturati.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, nonché dichiararsi non dovuto l'importo ivi portato.
2. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo, Controparte_1
« » o « ), instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 CP_3 ingiuntivo opposto, nonché chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento monitorio, ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo dovuto, oltre accessori sino al soddisfo, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
2 La ha rilevato, anzitutto, di aver avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con CP_1 esito negativo a causa dell'assenza dell'opponente al primo incontro, nonché di aver dimostrato mediante la documentazione prodotta già nella fase monitoria la propria legittimazione attiva, avendo provato le tre distinte cessioni del credito effettuate: in data 01.02.2012, da Deutsche Bank
S.p.A. a in data 03.08.2016, da questa a – Controparte_4 Parte_2 cessione in cui sarebbe indicato l'NDG 0311104406, asseritamente risultante anche dai certificati ex
50 TUB, riferito alla posizione della debitrice principale;
in data 13.01.2022, da
[...]
in proprio favore, cessioni tutte comunicate al debitore ceduto. Parte_2
L'opposta, in secondo luogo, ha ritenuto di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale anche nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 1310 c.c., in quanto il finanziamento è stato erogato in data 04.02.2003, con scadenza nel 2008, e ha inviato alla una lettera di messa in mora in data 31.05.2017, pervenutale in data 08.06.2017. CP_2
In terzo luogo, ha evidenziato che in realtà l'opponente non si era costituito fideiussore della bensì aveva assunto assieme a lei l'obbligazione del pagamento delle rate del CP_2 finanziamento, risultando quindi un coobbligato solidale, per cui non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Infine, ha ritenuto che la garanzia personale concessa dall'opponente non sarebbe una fideiussione
“omnibus”, bensì specifica, immune alla nullità lamentata dall'opponente, tenuto anche conto non solo della non perfetta coincidenza tra il contenuto dell'art. 18 del contratto e il testo dell'art. 6 dello schema ABI, ma anche che l'art. 1957 c.c. ben potrebbe essere derogato con pattuizione espressa, nonché da comportamenti concludenti del fideiussore.
3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è fondata.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, di ausilio per individuare anche tra varie questioni di merito quella di più pronta e agevole soluzione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale (Cass., SS.UU., n. 24172/2025; Cass., SS.UU., n.
26242 e n. 26243 del 2014), e in considerazione della natura comunque assorbente dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di carenza di titolarità dal lato attivo del rapporto
3 obbligatorio) rispetto alle altre eccezioni pure sollevate dall'opponente, queste ultime non saranno vagliate, neppure implicitamente.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente (debitore) assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass., n. 10712/2024;
Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass., n. 6091/2020; Cass., n. 14640/2018; Cass.,
n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, ossia non solo la relativa fonte, ma anche l'an e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente. Spetterà a quest'ultimo allegare l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
Colui che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare nel diritto di credito
(legittimazione attiva), quindi, deve dimostrare che vi sia stato effettivamente il trasferimento del credito azionato (titolarità attiva).
Infatti, la titolarità attiva integra una questione di merito, per cui incide sulla fondatezza della domanda;
quindi, deve essere provata da colui che si afferma titolare di un diritto (art. 2697 c.c.), salvo il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e fermo restando che la titolarità può essere esclusa, anche d'ufficio, qualora dagli atti di causa si evinca la sua mancanza (Cass., n. 15088/2025;
Cass., n. 30207/2024; Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
In particolare, la prova della titolarità di un diritto di credito ricompreso in un'operazione di cessione in blocco postula la dimostrazione non solo della cessione in sé, ma anche dell'inclusione del credito che si assume acquistato nella cessione stessa.
La dimostrazione della titolarità attiva non potrebbe ritenersi raggiunta mediante la sola pubblicazione dell'avviso della cessione stessa nella G.U., quale adempimento che esonera il cessionario dalla notificazione al debitore ceduto (in quanto l'art. 58 TUB, che disciplina la fattispecie, deroga sul punto solo al comma 2 dell'art. 1264 c.c.), ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa: una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019; Cass., n. 22268/2018).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità non solo riconosce che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti
4 oggetto della cessione (Cass., n. 17110/2019; Cass., n. 15884/2019; Cass., n. 31118/2017), ma ammette anche che la cessione in blocco e l'inclusione del credito vantato nella cessione stessa si considerano provate qualora il debitore le abbia esplicitamente o implicitamente riconosciute (Cass.,
n. 24798/2020; Cass., n. 4116/2016).
Invero, quando non sia contestata, [ovvero sia stata provata in giudizio, mediante la produzione del relativo documento oppure attraverso qualsiasi altro mezzo di prova,] l'esistenza del contratto [o dei plurimi contratti] di cessione in sé, ma [rimanga incerta] l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale [ovvero nel contratto o nei contratti di cessione stessi o nei relativi allegati], può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., n. 5478/2024; Cass., n. 9412/2023).
Ebbene, nel caso in scrutinio l'opposta ha dimostrato l'esistenza delle varie cessioni in blocco
(seppur errando nell'indicazione della data della prima, in quanto verificatasi in data 26.01.2012 e non in data 01.02.2012) da Deutsche Bank S.p.A. a da questa a Controparte_4 [...]
ed infine da quest'ultima in proprio favore (all.ti 3, 6 e 8 del fascicolo Parte_2 monitorio di parte opposta).
Per contro, nonostante la puntuale contestazione mossa dall'opponente nel proprio atto di opposizione e negli scritti successivi (prima e seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), l'opposta non ha provato l'inclusione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto nelle cessioni stesse.
Infatti, anzitutto, se il certificato ex art. 50 TUB ben può assurgere a prova scritta ai sensi degli artt.
633 e 634 c.p.c. per l'emissione di un provvedimento monitorio, non potrebbe certo, di per sé e singolarmente considerato, dimostrare la titolarità di un diritto di credito, trattandosi di un atto di formazione unilaterale, recante l'indicazione del rapporto da cui origina il credito, il relativo importo, nonché l'attestazione che il credito stesso è vero e liquido. In ogni caso, negli estratti ex Contr art. 50 TUB depositati dall'opposta non figura l' che la medesima vorrebbe riferire alla posizione della (all.ti 2 e 5 del fascicolo monitorio di parte opposta). CP_2
In secondo luogo, tutti i contratti di cessione depositati dalla recano una serie di “omissis” CP_1 che precludono la verifica anche rispetto all'ammontare dei singoli crediti ceduti, peraltro non identificati in alcun allegato ai contratti stessi.
In terzo luogo, la cessione eseguita in data 03.08.2016 reca quale oggetto “contratto 14.12.2015 –
Cessione ulteriore”, mentre il contratto del 13.01.2022 richiama l'acquisto in blocco, da parte di
5 di alcuni crediti, con due distinti contratti, uno del 14.12.2015 e uno del 03.08.2016. La CP_4 lettera “C” delle premesse del contratto del 03.08.2016 stabilisce espressamente che i “crediti ulteriori” che avrebbe dovuto cedere a al CP_4 Parte_2 verificarsi di determinati presupposti, sarebbero stati selezionati in base a dei criteri menzionati nel
“contratto di cui alla premessa A”, ossia il contratto del 14.12.2015, con cui la medesima CP_4 avrebbe in precedenza ceduto ad dei crediti compresi in un, Parte_2 non meglio identificato, “portafoglio”. Senonché, non solo il contratto del 14.12.2015, cui rinvia il contratto del 03.08.2016 (che peraltro prevede che il primo avrebbe dovuto esservi allegato, ma così non è) non consta in atti, ma l'opposta, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, non ha dedotto alcuna circostanza utile a ricostruirne il contenuto: anche a voler aderire alla giurisprudenza di merito che ritiene sufficiente, al fine di provare la titolarità del credito, la produzione di documenti dei quali nella disponibilità del cedente, non è men vero che, proprio per questo, non si comprende come mai l'opposta non abbia depositato anche il contratto del 14.12.2015, unitamente agli altri documenti. Peraltro, i contratti acquisiti agli atti sono, come anticipato, dei contratti di cessione in blocco di plurimi crediti, non già contratti di cessione di singoli crediti.
In quarto luogo, le comunicazioni di cessione del credito inviate alla contenenti il CP_2 riferimento all'NDG 0311104406, non consentono di ritenere il credito stesso effettivamente a lei riferibile, trattandosi comunque di atti di formazione unilaterale che, all'evidenza, non potrebbero
“costituire”, di per sé, il rapporto obbligatorio tra l'opponente e l'opposta, presupponendolo necessariamente;
così come non può valere in tal senso neppure l'“allegato A” del contratto di cessione del 13.01.2022 (all. 9 del fascicolo monitorio dell'opposta), trattandosi di documento di formazione unilaterale, privo di sottoscrizione e di data, peraltro potenzialmente relativo ad un diverso e ulteriore contratto di finanziamento o di conto corrente in essere con la CP_2
In quinto luogo, l'opposta non solo non ha prodotto l'eventuale avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, recante i criteri in base ai quali individuare senza incertezze i crediti ricompresi nelle cessioni in blocco, anche al fine di dare contezza delle eventuali ipotesi di esclusione, e non ha depositato eventuali dichiarazioni di cessione rilasciate dalle cedenti, ma non ha neppure indicato quale sia il proprio sito web dal quale poter verificare l'effettiva correlazione tra il codice “NDG” e l'esposizione debitoria della CP_2
Da ultimo, la ha tenuto in corso di giudizio un comportamento valutabile ai sensi dell'art. CP_3
116 c.p.c., in quanto non ha depositato le prime due memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., essendosi limitata al deposito della terza memoria ai sensi del medesimo articolo, peraltro contrapponendo delle deduzioni – in spregio alle preclusioni processuali - relative soltanto alla prescrizione della propria pretesa.
6 Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda proposta in via subordinata dalla , in quanto priva di titolarità attiva, per cui non ha diritto al pagamento CP_1 di alcuna somma da parte dell'opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate – con distrazione in favore degli avv.ti
DR CA e RC CA, dichiaratisi antistatari -come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “da € 26.001,00 a € 52.000,00”, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria di ¼, in considerazione della natura documentale della causa, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8
D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. AV LM, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. 1842/2024, vertente tra e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) Dichiara il difetto di titolarità attiva di e non Controparte_1 dovuto l'importo di € 26.176,00, oltre accessori, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
502/2024 (R.G. n. 1430/2024), emesso da questo Tribunale in data 19.07.2024;
2) Rigetta la domanda proposta in via subordinata da Controparte_1
[...]
3) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida nella somma di € 6.300,00, oltre accessori di legge, da Parte_1 distrarsi in favore degli avv.ti DR CA e RC CA.
Così deciso in Viterbo, il 12.11.2025
Il Giudice
Dott. AV LM
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. AV LM, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1842/2024 R.G. del Tribunale di Viterbo, trattenuta in decisione all'udienza del 12.11.2025 e promossa da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CE), il 22/11/1974, residente in [...], ivi elettivamente domiciliato, in Piazza Fontana Grande n. 6, presso lo studio degli avv.ti DR CA e
RC CA, che lo rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
Opponente
contro
P. Iva n. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Torino, Via Aldo Barbaro n.
15, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cassia n. 831, presso lo studio dell'avv. Clara Fischetti, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, con l'avv. Simona Chiolo, giusta procura in atti
Opposta
1 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 502/2024 (R.G. Parte_1
n. 1403/2024), emesso in data 19.07.2024, con il quale la Controparte_1 gli ha intimato il pagamento dell'importo di € 26.176,00, oltre accessori, a titolo di
[...] debito asseritamente maturato in relazione al finanziamento n. 770796200, erogato in data
04.02.2003 da Deutsche Bank S.p.A. in favore di per la quale l'attore aveva Controparte_2 prestato fideiussione.
A fondamento dell'opposizione il , premesso che l'opposta non aveva avviato il tentativo di Pt_1 mediazione obbligatoria, in primo luogo, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva della in quanto non risulterebbero né le tre distinte Controparte_1 cessioni in forza delle quali quest'ultima ha acquistato il credito oggetto di giudizio, né l'inclusione del ridetto credito nelle cessioni stesse;
in secondo luogo, ha eccepito la decadenza dell'opposta ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ragione, da un lato, della nullità della clausola di cui all'art. 18 del contratto di fideiussione, giacché vessatoria, sottoscritta unitamente e indistintamente ad altre clausole e di contenuto indecifrabile, peraltro identico a quello di cui all'art. 6 dello Schema ABI, dichiarato in contrasto con la normativa antitrust europea dalla Banca d'Italia con provvedimento n.
55/2005, dall'altro, dell'inerzia dell'opposta, che non avrebbe intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, CP_2 verificatasi in data 02.11.2004 a seguito della risoluzione anticipata del rapporto;
in terzo luogo, ha eccepito la prescrizione decennale del diritto di credito vantato dall'opposta, in quanto la lettera di intimazione del 16.11.2015 non gli sarebbe stata recapitata e sarebbe comunque successiva allo spirare del termine di prescrizione;
in quarto luogo, ha contestato l'entità degli interessi quantificati dall'opposta nella misura di € 11.672,42 e ha posto in discussione la debenza degli ulteriori interessi asseritamente maturati.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto, nonché dichiararsi non dovuto l'importo ivi portato.
2. Si è costituita in giudizio (nel prosieguo, Controparte_1
« » o « ), instando per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto CP_1 CP_3 ingiuntivo opposto, nonché chiedendo, in via principale, il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del provvedimento monitorio, ovvero, in via subordinata, condannarsi l'opponente al pagamento dell'importo dovuto, oltre accessori sino al soddisfo, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
2 La ha rilevato, anzitutto, di aver avviato il procedimento di mediazione, conclusosi con CP_1 esito negativo a causa dell'assenza dell'opponente al primo incontro, nonché di aver dimostrato mediante la documentazione prodotta già nella fase monitoria la propria legittimazione attiva, avendo provato le tre distinte cessioni del credito effettuate: in data 01.02.2012, da Deutsche Bank
S.p.A. a in data 03.08.2016, da questa a – Controparte_4 Parte_2 cessione in cui sarebbe indicato l'NDG 0311104406, asseritamente risultante anche dai certificati ex
50 TUB, riferito alla posizione della debitrice principale;
in data 13.01.2022, da
[...]
in proprio favore, cessioni tutte comunicate al debitore ceduto. Parte_2
L'opposta, in secondo luogo, ha ritenuto di aver tempestivamente interrotto il termine di prescrizione decennale anche nei confronti dell'opponente, ai sensi dell'art. 1310 c.c., in quanto il finanziamento è stato erogato in data 04.02.2003, con scadenza nel 2008, e ha inviato alla una lettera di messa in mora in data 31.05.2017, pervenutale in data 08.06.2017. CP_2
In terzo luogo, ha evidenziato che in realtà l'opponente non si era costituito fideiussore della bensì aveva assunto assieme a lei l'obbligazione del pagamento delle rate del CP_2 finanziamento, risultando quindi un coobbligato solidale, per cui non sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 1957 c.c.
Infine, ha ritenuto che la garanzia personale concessa dall'opponente non sarebbe una fideiussione
“omnibus”, bensì specifica, immune alla nullità lamentata dall'opponente, tenuto anche conto non solo della non perfetta coincidenza tra il contenuto dell'art. 18 del contratto e il testo dell'art. 6 dello schema ABI, ma anche che l'art. 1957 c.c. ben potrebbe essere derogato con pattuizione espressa, nonché da comportamenti concludenti del fideiussore.
3. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e scambiate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., con le note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. l'opponente ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
4. L'opposizione è fondata.
In applicazione del criterio della ragione più liquida, di ausilio per individuare anche tra varie questioni di merito quella di più pronta e agevole soluzione, in ossequio al principio di ragionevole durata del processo e di economia processuale (Cass., SS.UU., n. 24172/2025; Cass., SS.UU., n.
26242 e n. 26243 del 2014), e in considerazione della natura comunque assorbente dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva (rectius, di carenza di titolarità dal lato attivo del rapporto
3 obbligatorio) rispetto alle altre eccezioni pure sollevate dall'opponente, queste ultime non saranno vagliate, neppure implicitamente.
Occorre premettere che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, all'interno del quale l'opposto (creditore) assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente (debitore) assume la posizione sostanziale di convenuto (Cass., n. 10712/2024;
Cass., n. 5478/2024; Cass., SS.UU., n. 927/2022; Cass., n. 6091/2020; Cass., n. 14640/2018; Cass.,
n. 21466/2016; Cass., n. 5915/2011; Cass., n. 5071/2009; Cass., n. 17371/2003).
Pertanto, grava sull'opposto l'onere di dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto di credito, ossia non solo la relativa fonte, ma anche l'an e il quantum del diritto medesimo, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'opponente. Spetterà a quest'ultimo allegare l'inadempimento dell'opposto (art. 1460 c.c.) ovvero allegare e provare fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito (Cass., SS.UU., n. 13533/2001).
Colui che agisce in giudizio affermandosi successore a titolo particolare nel diritto di credito
(legittimazione attiva), quindi, deve dimostrare che vi sia stato effettivamente il trasferimento del credito azionato (titolarità attiva).
Infatti, la titolarità attiva integra una questione di merito, per cui incide sulla fondatezza della domanda;
quindi, deve essere provata da colui che si afferma titolare di un diritto (art. 2697 c.c.), salvo il principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) e fermo restando che la titolarità può essere esclusa, anche d'ufficio, qualora dagli atti di causa si evinca la sua mancanza (Cass., n. 15088/2025;
Cass., n. 30207/2024; Cass., SS.UU., n. 2951/2016).
In particolare, la prova della titolarità di un diritto di credito ricompreso in un'operazione di cessione in blocco postula la dimostrazione non solo della cessione in sé, ma anche dell'inclusione del credito che si assume acquistato nella cessione stessa.
La dimostrazione della titolarità attiva non potrebbe ritenersi raggiunta mediante la sola pubblicazione dell'avviso della cessione stessa nella G.U., quale adempimento che esonera il cessionario dalla notificazione al debitore ceduto (in quanto l'art. 58 TUB, che disciplina la fattispecie, deroga sul punto solo al comma 2 dell'art. 1264 c.c.), ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa: una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (Cass., n. 2780/2019; Cass., n. 22268/2018).
Inoltre, la giurisprudenza di legittimità non solo riconosce che è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti
4 oggetto della cessione (Cass., n. 17110/2019; Cass., n. 15884/2019; Cass., n. 31118/2017), ma ammette anche che la cessione in blocco e l'inclusione del credito vantato nella cessione stessa si considerano provate qualora il debitore le abbia esplicitamente o implicitamente riconosciute (Cass.,
n. 24798/2020; Cass., n. 4116/2016).
Invero, quando non sia contestata, [ovvero sia stata provata in giudizio, mediante la produzione del relativo documento oppure attraverso qualsiasi altro mezzo di prova,] l'esistenza del contratto [o dei plurimi contratti] di cessione in sé, ma [rimanga incerta] l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale [ovvero nel contratto o nei contratti di cessione stessi o nei relativi allegati], può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., n. 5478/2024; Cass., n. 9412/2023).
Ebbene, nel caso in scrutinio l'opposta ha dimostrato l'esistenza delle varie cessioni in blocco
(seppur errando nell'indicazione della data della prima, in quanto verificatasi in data 26.01.2012 e non in data 01.02.2012) da Deutsche Bank S.p.A. a da questa a Controparte_4 [...]
ed infine da quest'ultima in proprio favore (all.ti 3, 6 e 8 del fascicolo Parte_2 monitorio di parte opposta).
Per contro, nonostante la puntuale contestazione mossa dall'opponente nel proprio atto di opposizione e negli scritti successivi (prima e seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c.), l'opposta non ha provato l'inclusione del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto nelle cessioni stesse.
Infatti, anzitutto, se il certificato ex art. 50 TUB ben può assurgere a prova scritta ai sensi degli artt.
633 e 634 c.p.c. per l'emissione di un provvedimento monitorio, non potrebbe certo, di per sé e singolarmente considerato, dimostrare la titolarità di un diritto di credito, trattandosi di un atto di formazione unilaterale, recante l'indicazione del rapporto da cui origina il credito, il relativo importo, nonché l'attestazione che il credito stesso è vero e liquido. In ogni caso, negli estratti ex Contr art. 50 TUB depositati dall'opposta non figura l' che la medesima vorrebbe riferire alla posizione della (all.ti 2 e 5 del fascicolo monitorio di parte opposta). CP_2
In secondo luogo, tutti i contratti di cessione depositati dalla recano una serie di “omissis” CP_1 che precludono la verifica anche rispetto all'ammontare dei singoli crediti ceduti, peraltro non identificati in alcun allegato ai contratti stessi.
In terzo luogo, la cessione eseguita in data 03.08.2016 reca quale oggetto “contratto 14.12.2015 –
Cessione ulteriore”, mentre il contratto del 13.01.2022 richiama l'acquisto in blocco, da parte di
5 di alcuni crediti, con due distinti contratti, uno del 14.12.2015 e uno del 03.08.2016. La CP_4 lettera “C” delle premesse del contratto del 03.08.2016 stabilisce espressamente che i “crediti ulteriori” che avrebbe dovuto cedere a al CP_4 Parte_2 verificarsi di determinati presupposti, sarebbero stati selezionati in base a dei criteri menzionati nel
“contratto di cui alla premessa A”, ossia il contratto del 14.12.2015, con cui la medesima CP_4 avrebbe in precedenza ceduto ad dei crediti compresi in un, Parte_2 non meglio identificato, “portafoglio”. Senonché, non solo il contratto del 14.12.2015, cui rinvia il contratto del 03.08.2016 (che peraltro prevede che il primo avrebbe dovuto esservi allegato, ma così non è) non consta in atti, ma l'opposta, a fronte delle contestazioni mosse dall'opponente, non ha dedotto alcuna circostanza utile a ricostruirne il contenuto: anche a voler aderire alla giurisprudenza di merito che ritiene sufficiente, al fine di provare la titolarità del credito, la produzione di documenti dei quali nella disponibilità del cedente, non è men vero che, proprio per questo, non si comprende come mai l'opposta non abbia depositato anche il contratto del 14.12.2015, unitamente agli altri documenti. Peraltro, i contratti acquisiti agli atti sono, come anticipato, dei contratti di cessione in blocco di plurimi crediti, non già contratti di cessione di singoli crediti.
In quarto luogo, le comunicazioni di cessione del credito inviate alla contenenti il CP_2 riferimento all'NDG 0311104406, non consentono di ritenere il credito stesso effettivamente a lei riferibile, trattandosi comunque di atti di formazione unilaterale che, all'evidenza, non potrebbero
“costituire”, di per sé, il rapporto obbligatorio tra l'opponente e l'opposta, presupponendolo necessariamente;
così come non può valere in tal senso neppure l'“allegato A” del contratto di cessione del 13.01.2022 (all. 9 del fascicolo monitorio dell'opposta), trattandosi di documento di formazione unilaterale, privo di sottoscrizione e di data, peraltro potenzialmente relativo ad un diverso e ulteriore contratto di finanziamento o di conto corrente in essere con la CP_2
In quinto luogo, l'opposta non solo non ha prodotto l'eventuale avviso di cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, recante i criteri in base ai quali individuare senza incertezze i crediti ricompresi nelle cessioni in blocco, anche al fine di dare contezza delle eventuali ipotesi di esclusione, e non ha depositato eventuali dichiarazioni di cessione rilasciate dalle cedenti, ma non ha neppure indicato quale sia il proprio sito web dal quale poter verificare l'effettiva correlazione tra il codice “NDG” e l'esposizione debitoria della CP_2
Da ultimo, la ha tenuto in corso di giudizio un comportamento valutabile ai sensi dell'art. CP_3
116 c.p.c., in quanto non ha depositato le prime due memorie previste dall'art. 171 ter c.p.c., essendosi limitata al deposito della terza memoria ai sensi del medesimo articolo, peraltro contrapponendo delle deduzioni – in spregio alle preclusioni processuali - relative soltanto alla prescrizione della propria pretesa.
6 Ne discende la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché il rigetto della domanda proposta in via subordinata dalla , in quanto priva di titolarità attiva, per cui non ha diritto al pagamento CP_1 di alcuna somma da parte dell'opponente.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate – con distrazione in favore degli avv.ti
DR CA e RC CA, dichiaratisi antistatari -come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), ai valori medi e muovendo dallo scaglione di valore “da € 26.001,00 a € 52.000,00”, con riduzione dei compensi per la fase istruttoria di ¼, in considerazione della natura documentale della causa, con la precisazione che nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato (art. 8
D.M. 55/2014) e tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta dalle parti, della quantità/qualità delle questioni trattate, nonché della complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Viterbo, in persona del Giudice Dott. AV LM, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta all'R.G. 1842/2024, vertente tra e Parte_1
così provvede: Controparte_1
1) Dichiara il difetto di titolarità attiva di e non Controparte_1 dovuto l'importo di € 26.176,00, oltre accessori, e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
502/2024 (R.G. n. 1430/2024), emesso da questo Tribunale in data 19.07.2024;
2) Rigetta la domanda proposta in via subordinata da Controparte_1
[...]
3) Condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 [...]
delle spese di lite, che liquida nella somma di € 6.300,00, oltre accessori di legge, da Parte_1 distrarsi in favore degli avv.ti DR CA e RC CA.
Così deciso in Viterbo, il 12.11.2025
Il Giudice
Dott. AV LM
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