TRIB
Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/10/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2059/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2059/2023, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza del 3/10/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO LP (c.f: ), del Foro di Pescara, con studio in Nocciano C.F._2
(PE), alla C.da Prato San Lorenzo n.22, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del difensore: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CA SC, elettivamente domiciliato in Pescara presso la sede comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il giudizio al seguente indirizzo Pec:
Email_2 appellato
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso sentenza n.1343/2022 emessa dal Giudice di Pace di Pescara nel giudizio n. RG 1648/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello proposto avverso la sentenza n.1343/2022 resa dal Giudice di Pace di Pescara nel giudizio n. RG 1642022, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dall'attuale appellante avverso il verbale di contestazione di violazione del Codice della
Strada n.V/198121T/2022 .
Rileva l'appellante quanto segue
1) Erronea attribuzione del valore di atto pubblico al rilevamento fotografico su cui è stato effettuato l'accertamento della presunta violazione. Il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, ha ritenuto il terzo motivo di opposizione ininfluente sulla validità o meno del verbale opposto poichè “l'avvenuta infrazione è attestata nel verbale di accertamento, assistito da fede pubblica in ordine a quanto il pubblico ufficiale attesti essere stato da lui stesso verificato” (cfr. pag. 2 sentenza). Il Giudice di Pace, in due righe di motivazione, afferma e smentisce contemporaneamente lo stesso principio di cui all'art. 2700 c.c. Rammenta in proposito l'appellante che “Il verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale né alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali” (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009, n.
17355). La sentenza ricalca quanto già deciso in passato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n.
2.734 del 2002, aveva chiarito come le circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito. E' pacifico, pertanto, che nelle violazioni documentate mediante apparecchiatura eletttronica senza la pagina 2 di 7 presenza di agente accertatore e di contestazione immediata, il verbale non ha fede privilegiata rispetto alla presunta infrazione stradale contestata
2) Erronea e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 201 CdS ed all'art. 383 del regolamento di esecuzione del CdS, inesistenza della prova della violazione e violazione del diritto di difesa dell'appellante; omessa applicazione dell'art. 7 D. Lgs.
1.9.2011 n.150 Sempre in relazione al terzo motivo di opposizione, il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso in primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto provata l'infrazione contestata perchè descritta nel verbale, sebbene la prova del fatto fosse assente in quanto il documento fotografico che avrebbe dovuto rappresentarla è completamente scuro, qualità, quest'ultima ammessa anche in sentenza. Come già dedotto in primo grado, la ricorrente, nell'accedere al sito istituzionale della Polizia Municipale di Pescara non è stata messa in condizione di verificare la sussistenza o meno della violazione assunta realizzata dal conducente la sua autovettura;
infatti, dall'apposita sezione del predetto sito istituzionale si è vista una serie fotografica tutta nera dalla quale si vede soltanto la targa dell'autovettura senza possibilità di verificare alcun elemento oggettivo che aiuti ad identificare il luogo in cui si assume realizzata la violazione e se questo sia effettivamente gravato dal divieto di ingresso. La prova dell'avvenuta violazione è preciso onere dell'autorità di Polizia e, nel contempo, è pieno diritto dell'utente, ed in particolare del soggetto coobbligato, avere piena conoscenza del fatto illecito per esercitare il suo diritto alla difesa e, l'eventuale, diritto di regresso nei confronti dell'effettivo responsabile della violazione.
L'appellato ha contrastato la fondatezza della domanda come di seguito.
Il comma 1-quater dell'art. 201 recita: “ In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo pagina 3 di 7 sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico” (comma inserito dall'art. 36, comma
1, lett. e L. 29.7.2010 n. 120). Ne consegue che ciò che fa fede, ex art. 2700 c.c., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è il verbale n. V19812IT ove si accerta la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada, tramite il dispositivo omologato. La doglianza circa la visibilità o meno della foto, riproduttiva dell'accesso non consentito, non ha oggettivamente rilievo, in quanto non richiesto dalla normativa per la fidefacienza del verbale. Sul punto calzante appare la parte motiva di una recente sentenza della Corte di Cassazione, ove, decidendosi su analoga questione, afferma: “Non è fondata la questione della idoneità della riproduzione fotografica prodotta dal a costituire CP_1 la base della contestata violazione. Il Tribunale ha evidenziato correttamente che, trattandosi di accesso in zone a traffico limitato, il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento della violazione. La rilevazione con sistema automatico, infatti, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell'apparecchio rilevatore, nonchè il giorno e l'ora del transito..”. (Cassazione civile sez. II - 28/03/2018, n. 7671).
Sulla presunta violazione dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011 deve, invece, obiettarsi che il vizio non sussiste giacchè il verbale impugnato - per come accertato e descritto - in perfetta linea con le norme del Codice in materia, costituiva di per sé atto fidefaciente, ex art. 2700 c.c., dunque alcun altro onere poteva ritenersi esigile in capo alla p.a. convenuta. Il verbale, quindi, era pienamente fidefaciente fino a prova contraria, superabile solo mediante querela di falso.
Ebbene, ai fini della decisione reputa dirimente il giudicante rilevare quanto segue.
Occorre richiamare alcuni principi recepiti in materia dalla giurisprudenza.
Secondo il giudice di legittimità la fidefacenza di un verbale redatto dagli organi di polizia va intesa nel senso dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ.- in dipendenza della sua natura di atto pubblico quanto pagina 4 di 7 alla provenienza dello stesso, alle eventuali dichiarazioni rese dalle parti, e relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Essa non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento. come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria.
Nello specifico ( Cassazione n. 30129 del 22/11/2024 ) in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento. (Nella specie, in materia di rilevazione di velocità tramite autovelox, la
S.C. ha escluso che fosse assistita da fede privilegiata l'indicazione, contenuta nel verbale, circa la buona visibilità dell'apparecchiatura, affermando la non necessità della querela di falso).
Ebbene il asserisce che la doglianza circa la visibilità o meno della foto, CP_1 riproduttiva dell'accesso non consentito, non ha oggettivamente rilievo, in quanto non richiesto dalla normativa per la fidefacienza del verbale. Sul punto richiama la parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Non è fondata la questione della idoneità della riproduzione fotografica prodotta dal a costituire la base della CP_1 contestata violazione. Il Tribunale ha evidenziato correttamente che, trattandosi di accesso in zone a traffico limitato, il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento della violazione. La rilevazione con sistema automatico, infatti, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell'apparecchio rilevatore, nonchè il giorno e l'ora del transito..”.
pagina 5 di 7 Reputa il giudicante la non pertinenza del principio di fidefacenza al caso che ci occupa, anche tenuto conto che secondo la Corte di Cassazione ( sentenza n. 14514/2019 ) una rilevazione con mezzi elettronici è valida solo se il dispositivo consente una registrazione fotografica completa dell'evento. La registrazione è completa quando il rilievo fotografico copre tutto lo spazio controllato dall'autovelox, tutor o telelaser, e non solo la targa del veicolo.
Deve allora ritenersi che le doglianze dell'opponente il quale ha rilevato, senza che il punto specifico fosse oggetto di contestazione, che dalle foto messe a disposizione degli organi di polizia si vedeva la sola targa e null'altro, valgono ad inficiare il verbale.
Invero, senza voler in alcun modo mettere in dubbio quanto rilevato dalla a seguito CP_2 dell'accertamento tramite autovelox rimane la considerazione della insufficienza delle immagini a comprovare la sussistenza della specifica violazione, poiché siamo in sostanza in presenza dl solo fotogramma dei dati di identificazione del veicolo
Dunque, a prescindere dalla corretta attivazione del dispositivo la visione delle immagini presenta elementi quanto meno di dubbio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con annullamento della contestazione in accoglimento dell'opposizione.
Attesa la natura anche interpretativa della questione a base della decisione, appare congruo compensare per metà le spese del primo e del secondo grado con condanna della parte soccombente al pagamento dell'ulteriore metà.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione annullando l'ordinanza ingiunzione.
Compensa per metà le spese per ciascun grado del giudizio, condannando il al CP_1 pagamento di metà delle stesse in favore della opponente;
spese che si liquidano complessivamente per l'intero quelle del primo grado in euro 180,00 per compensi, euro
43,00 per esborsi, oltre accessori, quelle del secondo grado in euro 340,00 per compensi, euro 64,50 per esborsi oltre accessori.
Motivazione nei 60 giorni
IL GIUDICE
dott. Rossana Villani
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rossana Villani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2059/2023, definita con dispositivo pronunciato all'esito dell'udienza del 3/10/2025 promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO LP (c.f: ), del Foro di Pescara, con studio in Nocciano C.F._2
(PE), alla C.da Prato San Lorenzo n.22, elettivamente domiciliata presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del difensore: Email_1
appellante contro
(C.F. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Avv. Controparte_1 P.IVA_1
CA SC, elettivamente domiciliato in Pescara presso la sede comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Lorena Petaccia dell'Avvocatura Comunale, la quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il giudizio al seguente indirizzo Pec:
Email_2 appellato
pagina 1 di 7 Oggetto: appello avverso sentenza n.1343/2022 emessa dal Giudice di Pace di Pescara nel giudizio n. RG 1648/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si discute dell'appello proposto avverso la sentenza n.1343/2022 resa dal Giudice di Pace di Pescara nel giudizio n. RG 1642022, con la quale veniva rigettato il ricorso proposto dall'attuale appellante avverso il verbale di contestazione di violazione del Codice della
Strada n.V/198121T/2022 .
Rileva l'appellante quanto segue
1) Erronea attribuzione del valore di atto pubblico al rilevamento fotografico su cui è stato effettuato l'accertamento della presunta violazione. Il Giudice di Pace, nella sentenza appellata, ha ritenuto il terzo motivo di opposizione ininfluente sulla validità o meno del verbale opposto poichè “l'avvenuta infrazione è attestata nel verbale di accertamento, assistito da fede pubblica in ordine a quanto il pubblico ufficiale attesti essere stato da lui stesso verificato” (cfr. pag. 2 sentenza). Il Giudice di Pace, in due righe di motivazione, afferma e smentisce contemporaneamente lo stesso principio di cui all'art. 2700 c.c. Rammenta in proposito l'appellante che “Il verbale di accertamento delle infrazioni al codice della strada, in quanto atto pubblico, fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha redatto nonché delle dichiarazioni rese dalle parti e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Tale efficacia probatoria non può estendersi alle valutazioni espresse dal pubblico ufficiale né alla menzione di fatti avvenuti in sua presenza che possono risolversi in apprezzamenti personali” (Cassazione civile, sez. un., 24/07/2009, n.
17355). La sentenza ricalca quanto già deciso in passato dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n.
2.734 del 2002, aveva chiarito come le circostanze di fatto che il pubblico ufficiale ha appreso a seguito di ispezione di documenti non attribuiscono al verbale alcun valore probatorio precostituito. E' pacifico, pertanto, che nelle violazioni documentate mediante apparecchiatura eletttronica senza la pagina 2 di 7 presenza di agente accertatore e di contestazione immediata, il verbale non ha fede privilegiata rispetto alla presunta infrazione stradale contestata
2) Erronea e falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. in relazione all'art. 201 CdS ed all'art. 383 del regolamento di esecuzione del CdS, inesistenza della prova della violazione e violazione del diritto di difesa dell'appellante; omessa applicazione dell'art. 7 D. Lgs.
1.9.2011 n.150 Sempre in relazione al terzo motivo di opposizione, il Giudice di Pace, nel rigettare il ricorso in primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto provata l'infrazione contestata perchè descritta nel verbale, sebbene la prova del fatto fosse assente in quanto il documento fotografico che avrebbe dovuto rappresentarla è completamente scuro, qualità, quest'ultima ammessa anche in sentenza. Come già dedotto in primo grado, la ricorrente, nell'accedere al sito istituzionale della Polizia Municipale di Pescara non è stata messa in condizione di verificare la sussistenza o meno della violazione assunta realizzata dal conducente la sua autovettura;
infatti, dall'apposita sezione del predetto sito istituzionale si è vista una serie fotografica tutta nera dalla quale si vede soltanto la targa dell'autovettura senza possibilità di verificare alcun elemento oggettivo che aiuti ad identificare il luogo in cui si assume realizzata la violazione e se questo sia effettivamente gravato dal divieto di ingresso. La prova dell'avvenuta violazione è preciso onere dell'autorità di Polizia e, nel contempo, è pieno diritto dell'utente, ed in particolare del soggetto coobbligato, avere piena conoscenza del fatto illecito per esercitare il suo diritto alla difesa e, l'eventuale, diritto di regresso nei confronti dell'effettivo responsabile della violazione.
L'appellato ha contrastato la fondatezza della domanda come di seguito.
Il comma 1-quater dell'art. 201 recita: “ In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico.
Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri abitati possono essere installati ed utilizzati solo pagina 3 di 7 sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I tratti di strada di cui al periodo precedente sono individuati tenendo conto del tasso di incidentalita' e delle condizioni strutturali, planoaltimetriche e di traffico” (comma inserito dall'art. 36, comma
1, lett. e L. 29.7.2010 n. 120). Ne consegue che ciò che fa fede, ex art. 2700 c.c., contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, è il verbale n. V19812IT ove si accerta la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del Codice della Strada, tramite il dispositivo omologato. La doglianza circa la visibilità o meno della foto, riproduttiva dell'accesso non consentito, non ha oggettivamente rilievo, in quanto non richiesto dalla normativa per la fidefacienza del verbale. Sul punto calzante appare la parte motiva di una recente sentenza della Corte di Cassazione, ove, decidendosi su analoga questione, afferma: “Non è fondata la questione della idoneità della riproduzione fotografica prodotta dal a costituire CP_1 la base della contestata violazione. Il Tribunale ha evidenziato correttamente che, trattandosi di accesso in zone a traffico limitato, il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento della violazione. La rilevazione con sistema automatico, infatti, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell'apparecchio rilevatore, nonchè il giorno e l'ora del transito..”. (Cassazione civile sez. II - 28/03/2018, n. 7671).
Sulla presunta violazione dell'art. 7 del D.lgs. 150/2011 deve, invece, obiettarsi che il vizio non sussiste giacchè il verbale impugnato - per come accertato e descritto - in perfetta linea con le norme del Codice in materia, costituiva di per sé atto fidefaciente, ex art. 2700 c.c., dunque alcun altro onere poteva ritenersi esigile in capo alla p.a. convenuta. Il verbale, quindi, era pienamente fidefaciente fino a prova contraria, superabile solo mediante querela di falso.
Ebbene, ai fini della decisione reputa dirimente il giudicante rilevare quanto segue.
Occorre richiamare alcuni principi recepiti in materia dalla giurisprudenza.
Secondo il giudice di legittimità la fidefacenza di un verbale redatto dagli organi di polizia va intesa nel senso dell'efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi - ex art. 2700 cod. civ.- in dipendenza della sua natura di atto pubblico quanto pagina 4 di 7 alla provenienza dello stesso, alle eventuali dichiarazioni rese dalle parti, e relativamente agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo redige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Essa non sussiste nè con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, nè con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento. come nell'ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna l'indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante. E, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria.
Nello specifico ( Cassazione n. 30129 del 22/11/2024 ) in tema di opposizione a sanzioni amministrative, nel relativo giudizio il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento. (Nella specie, in materia di rilevazione di velocità tramite autovelox, la
S.C. ha escluso che fosse assistita da fede privilegiata l'indicazione, contenuta nel verbale, circa la buona visibilità dell'apparecchiatura, affermando la non necessità della querela di falso).
Ebbene il asserisce che la doglianza circa la visibilità o meno della foto, CP_1 riproduttiva dell'accesso non consentito, non ha oggettivamente rilievo, in quanto non richiesto dalla normativa per la fidefacienza del verbale. Sul punto richiama la parte motiva della sentenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Non è fondata la questione della idoneità della riproduzione fotografica prodotta dal a costituire la base della CP_1 contestata violazione. Il Tribunale ha evidenziato correttamente che, trattandosi di accesso in zone a traffico limitato, il verbale di contestazione dava conto di tutti gli elementi necessari ai fini dell'accertamento della violazione. La rilevazione con sistema automatico, infatti, aveva consentito nella specie di individuare il luogo del transito non autorizzato, tenuto conto del posizionamento dell'apparecchio rilevatore, nonchè il giorno e l'ora del transito..”.
pagina 5 di 7 Reputa il giudicante la non pertinenza del principio di fidefacenza al caso che ci occupa, anche tenuto conto che secondo la Corte di Cassazione ( sentenza n. 14514/2019 ) una rilevazione con mezzi elettronici è valida solo se il dispositivo consente una registrazione fotografica completa dell'evento. La registrazione è completa quando il rilievo fotografico copre tutto lo spazio controllato dall'autovelox, tutor o telelaser, e non solo la targa del veicolo.
Deve allora ritenersi che le doglianze dell'opponente il quale ha rilevato, senza che il punto specifico fosse oggetto di contestazione, che dalle foto messe a disposizione degli organi di polizia si vedeva la sola targa e null'altro, valgono ad inficiare il verbale.
Invero, senza voler in alcun modo mettere in dubbio quanto rilevato dalla a seguito CP_2 dell'accertamento tramite autovelox rimane la considerazione della insufficienza delle immagini a comprovare la sussistenza della specifica violazione, poiché siamo in sostanza in presenza dl solo fotogramma dei dati di identificazione del veicolo
Dunque, a prescindere dalla corretta attivazione del dispositivo la visione delle immagini presenta elementi quanto meno di dubbio.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve essere riformata, con annullamento della contestazione in accoglimento dell'opposizione.
Attesa la natura anche interpretativa della questione a base della decisione, appare congruo compensare per metà le spese del primo e del secondo grado con condanna della parte soccombente al pagamento dell'ulteriore metà.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'opposizione annullando l'ordinanza ingiunzione.
Compensa per metà le spese per ciascun grado del giudizio, condannando il al CP_1 pagamento di metà delle stesse in favore della opponente;
spese che si liquidano complessivamente per l'intero quelle del primo grado in euro 180,00 per compensi, euro
43,00 per esborsi, oltre accessori, quelle del secondo grado in euro 340,00 per compensi, euro 64,50 per esborsi oltre accessori.
Motivazione nei 60 giorni
IL GIUDICE
dott. Rossana Villani
pagina 7 di 7