Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro TT. Roberto Pellecchia all'udienza del 16-06-2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 5908 dell'anno 2024
OGGETTO
Impugnativa recesso
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Guido Stendardo, che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico.
Ricorrente
E in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa CP_1 dall'Avv. Daniela Lumaca, (C.F. ) e dall'Avv Marina Ragozzino C.F._2
(CF , giusta procura alle liti in atti, elett.te dom.ta presso la sede C.F._3 legale dell'Ente.
Resistente
CONCLUSIONI Cont Per il ricorrente: come da ricorso introduttivo. Per l come da memoria difensiva.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 05.08.2024, il ricorrente in
Cont epigrafe indicato conveniva in giudizio l esponendo: di aver effettuato prestazioni Cont lavorative per l' in qualità di operatore socio sanitario (matricola n. 201) in virtù di contratto di lavoro autonomo, ex art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001, sottoscritto in data
Cont 25.11.2015 e prorogato sino al 31.12.2024 giusta delibera CE n. 1256 del
21.12.2023; di aver prestato servizio presso varie dipendenze della Parte_2
; che in data 03.04.2024 veniva disposto il trasferimento ad horas, dalla
[...]
REMS di Calvi Risorta all'articolazione Tutela Salute Mentale in Carcere;
che allo
1
m_dg.DAPPR11.13/07/2022.0043621.U del Dipartimento
[...]
confermata Controparte_2 dall'amministrazione Penitenziaria di S.M.C.V il 05.04.2024; che veniva collocato in stato di ingiustificata quiescenza lavorativa senza retribuzione a far data dal 03.04.2024 Cont e che, in data 15.05.2024, l' gli aveva notificato il recesso anticipato ad nutum per giusta causa ai sensi dell'art. 8 del contratto di collaborazione prot. 85901/ASL Pt_3
del 25.11.2015, adottato con deliberazione del direttore generale n. 779 in CP_1
data 06.05.2024; che il recesso era stato impugnato il 19.05.2024 assumendo l'inadempienza della committente che non aveva collocato il lavoratore presso altre sedi disponibili;
che la fattispecie è identificabile nella prestazione di un'opera continuativa, di cui all'art. 409, co. 3 c.p.c.
Tanto premesso, l'istante concludeva per la nullità e declaratoria di inefficacia del recesso posto in essere dalla con la deliberazione n. 779/2024, con condanna CP_1
Cont dell' al ripristino del rapporto contrattuale ed al pagamento ed alla corresponsione
“delle somme stabilite come corrispettivo dalla illegittima interruzione pari ad € 9.987,84 nonché alle ulteriori maturande sino al ripristino del rapporto di collaborazione”; chiedeva, in caso di accertata illegittimità del recesso, condannarsi la resistente al pagamento del corrispettivo “dalla data del recesso (15.05.2024) fino alla scadenza del Cont contratto (31.12.2024)” e la condanna in via equitativa dell' al pagamento di una somma “per gli effetti psicosomatici causati dall'ingiusto recesso”, con vittoria di spese con attribuzione. Cont
Si costituiva in giudizio l con memoria depositata in data 04.04.2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità della azione per violazione del ne bis in idem sostanziale, per essere stato già adito questo Tribunale sia con ricorso in via di urgenza sia con successivo reclamo, il quale aveva respinto le doglianze del ricorrente.
Nel merito rilevava comunque l'infondatezza della domanda e la legittimità del recesso Cont dell' dal contratto di lavoro per “inidoneità/impossibilità del/per il soggetto lavoratore a/di svolgere le specifiche prestazioni lavorative di cui al medesimo contratto di lavoro autonomo”. Invocava, in via gradata, il difetto di contraddittorio per non essere stato chiamato in giudizio il Controparte_2
e, comunque, l'infondatezza delle richieste risarcitorie, genericamente
[...]
formulate in assenza di alcun parametro oggettivo.
Concludeva per l'inammissibilità o il rigetto della domanda, con vittoria di
2 spese.
Disposto in corso di causa lo scardinamento del giudizio dal ruolo della
TT.sa , in astensione per maternità, e la riassegnazione allo scrivente Per_1
Magistrato, rinviata la causa per la discussione, con concessione del termine per il deposito di note ex art.429 cpc – nelle quali parte ricorrente chiedeva la condanna Cont dell' convenuta, o di chi di dovere al pagamento di €.9.987,84 quale corrispettivo dell'illegittima interruzione nonché alle ulteriori maturate somme per € 6.494,59 derivanti dal monte ore mensili come da calendario erogato dalle strutture per i mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, per numero 144 ore da lavorare mensili e dicembre 2024 per numero ore mensili 150 - all'udienza odierna, all'esito della discussione questo Giudice pronunciava sentenza provvedendo contestualmente al suo deposito nel fascicolo telematico.
In via preliminare va respinta l'eccezione di inammissibilità dell'azione
Cont dall' per violazione del ne bis in idem.
Il divieto del ne bis in idem, che processualmente affonda le proprie origini nel nostro ordinamento nell'art. 649 c.p.p. e, nell'ordinamento europeo, nell'art. 50 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), nonché nell'art.
4. Prot. 7 della
CEDU, si sostanzia nel divieto di riproporre una domanda giudiziale che abbia già trovato soluzione in una sentenza passata in giudicato. Il ne bis in idem sostanziale attiene ai rapporti che si presentano all'interno del processo tra le varie fattispecie apparentemente riferibili a uno stesso fatto concreto.
Nel caso di specie la resistente ritiene sussistente la violazione del suddetto principio per essersi il Tribunale già pronunciato al riguardo nell'ambito di un procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Ebbene, com'è noto, il procedimento cautelare serve a garantire, ove necessario,
l'effettività della tutela giurisdizionale nelle more della decisione di merito.
L'autonomia tra procedimento cautelare e successiva fase di merito trova conferma nella giurisprudenza di legittimità (Cass. 31-08-2018 n. 21491; Cass. 10-04-2015, n. 7260), la quale precisa costantemente che il procedimento cautelare termina con l'ordinanza di accoglimento o rigetto del giudice monocratico, o del collegio in caso di reclamo, mentre il successivo processo di cognizione è del tutto autonomo da questo, con struttura e funzioni del tutto differenti rispetto al procedimento cautelare, del quale non può ritenersi costituire una parte, né una fase, e richiede un'autonoma domanda di merito.
Non a caso l'inciso finale del comma 6 dell'art. 669-octies cod. proc. civ. prevede che
3 ciascuna parte possa iniziare il giudizio di merito: segno che quest'ultimo non è una fase ulteriore del procedimento cautelare, ma è un giudizio che – proprio perché eventuale e non necessitato per la conservazione della misura – non differisce funzionalmente e strutturalmente da un comune processo dichiarativo. La stabilità della cautela anticipatoria costringe la parte colpita dalla misura, che intenda rimuoverne gli effetti, ad instaurare il giudizio di merito, non sottoposto a termini o condizioni;
ma si tratta, appunto, di un'utilità ulteriore, che rientra nella funzione dichiarativa propria d'ogni processo di cognizione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18535 del 08-06-2022; Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 1519 del 26-01-2006).
Infatti, deve condividersi l'orientamento della S. C. secondo il quale “Il giudizio di merito susseguente a un procedimento cautelare ante causam è, rispetto a questo, del tutto autonomo, e come tale non è in nessuna misura dipendente da esso, dal suo esito
e dal rispetto delle relative forme. Una cosa, infatti, è il processo dichiarativo, che mette capo ad una decisione che accerta un diritto e pronuncia, se richiesto, una condanna, altra, invece, è il procedimento cautelare, che dà luogo a un provvedimento non decisorio il quale, per sua stessa definizione, non accerta, non condanna e, quindi, tecnicamente "non giudica", ma si limita a emettere le misure necessarie a conservare
l'utilità del futuro giudizio dichiarativo” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, Ordinanza
11/1/2024, n. 1120).
Dalle considerazioni che precedono consegue che alcuna violazione del ne bis in idem sostanziale sia stata perpetrata, trattandosi di due giudizi autonomi, con differenti presupposti e rispondenti a diverse finalità.
Nel merito, la domanda è infondata per le ragioni di seguito indicate.
Il ricorrente, invero, lamenta l'inefficacia del recesso ad nutum operato
Cont dall' con delibera del 06.05.2024, in relazione al contratto di lavoro prot. n.
85901/ASL, sottoscritto in data 25.11.2015, prodotto in atti.
Come si evince dal medesimo contratto, lo è stato assunto presso l' Pt_1 [...]
con la qualifica di operatore sociosanitario “al fine di Controparte_3 assicurare l'assistenza sanitaria in favore delle persone detenute ed internate presso le strutture penitenziarie” (art.1).
Dunque, il rapporto di lavoro è indiscutibilmente legato allo svolgimento della prestazione lavorativa nell'ambito delle strutture penitenziarie.
L'art. 2 prevede altresì che il collaboratore è tenuto a: “…dare la propria disponibilità ad effettuare prestazioni professionali all'esterno dell'istituto penitenziario laddove se
4 ne sia ravvisata la necessità dai competenti organismi dirigenziali dell' CP_3
”, subordinando, quindi, la scelta di collocare altrove il dipendente Parte_4
alle esigenze dettate dagli organi competenti.
Cont Ebbene, nel caso di specie, con la delibera de qua l' rilevando che al dipendente,
“assegnabile esclusivamente all'interno di strutture penitenziarie” venivano mosse le contestazioni riepilogate nella nota del Direttore del DSM prot. 01122857 del
30.04.2024, motiva il recesso per giusta causa con l'incompatibilità ambientale dello con le strutture carcerarie, che di fatto ha impedito allo stesso l'accesso alle Pt_1
strutture penitenziarie, come si dirà a breve, facendo venir meno il presupposto giuridico di cui al contratto del 25.11.2015.
Nello specifico, sono state sollevate e provate documentalmente numerose contestazioni alla condotta dello (cfr. copiosa documentazione depositata dalla difesa della Pt_1
resistente), dalle quali emergono episodi critici che hanno coinvolto la persona del ricorrente (a titolo di esempio, episodio del 13.03.2024 presso la REMS di Calvi Risorta con verificazione di una colluttazione tra ed un operatore del portierato, sig. Pt_1
episodio di febbraio 2024, con due tentativi di aggressione fisica tra Per_2
ed il sig. ). In relazione a queste circostanze, lo nulla ha Pt_1 Controparte_4 Pt_1
dedotto specificamente, limitandosi, con le comunicazioni del proprio legale, a sollecitare una assegnazione in diversa struttura;
pertanto, in virtù del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., si ritiene provato il fatto dedotto da parte resistente e non contestato (ex multis Cass., 5 marzo 2009, n. 5356; Cass. sez. un., 23 gennaio 2002 n. 761).
Peraltro, già con nota prot. 43621 del 13.07.2022 (in atti) del Ministero della Giustizia
- Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, l'Ente, facendo seguito alla nota del
Direttore dell'Istituto del 8.07.2022 (prot. 16199/21, dalla CP_2 Parte_5 quale emergeva che lo mostrava “chiara insofferenza alle regole Pt_1 penitenziarie”) ed a seguito di una condotta istruttoria, certificava l'esistenza di motivi ostativi per la prosecuzione del lavoro del sig. all'interno degli istituti Pt_1
penitenziari.
Cont Ancora, con nota del 14.12.2023, prot. n. 0292236, l' in persona della responsabile
F.F., evidenziava l'inibitoria al personale di permanenza nei locali di portineria (in risposta ad una segnalazione del legale del dipendente nella quale emergeva l'ingresso dello – al di fuori dell'orario lavorativo – nei locali di guardia), nonché con nota Pt_1
del 04.01.2024 (seguente la dichiarazioni del 30.11.2023 del personale infermieristico
5 della Rems di Calvi Risorta) emergeva il mancato rispetto delle disposizioni in ordine all'inibitoria di permanenza nei locali di portineria. Elementi, dunque, che mettono in luce una condotta non conforme alle regole imposte dalla struttura.
Da ultimo, con nota del 05.04.2024 prot. n. 22901/2024 (in atti) il Direttore del
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria della Casa Circondariale di , CP_5
comunicava che “non è possibile concedere l'autorizzazione all'ingresso in Parte_6
.”
[...]
Cont Alla luce di tutti gli episodi, l' dunque, richiesti i pareri degli organi competenti, concludeva con la delibera del 06.05.2024, per il recesso anticipato del contratto ai sensi dell'art. 8 del medesimo contratto di lavoro.
La citata disposizione testualmente prevede: “L'azienda ed il professionista possono recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso per giusta causa senza formalità alcuna, salvo la comunicazione scritta con 30 giorni di preavviso. Sono inoltre cause di immediato scioglimento senza preavviso il mancato puntuale adempimento delle prestazioni ovvero il mutuo consenso”.
L'ipotesi del recesso per giusta causa, codificata nell'art. 2119 c.p.c., viene identificata in quella “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”.
Sul punto la Cassazione ha statuito che “La "giusta causa" di licenziamento ex art. 2119
c.c. integra una clausola generale che l'interprete deve concretizzare tramite fattori esterni relativi alla coscienza generale e principi tacitamente richiamati dalla norma e, quindi, mediante specificazioni di natura giuridica, la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi integranti il parametro normativo costituisce un giudizio di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici” (cfr. Cass., Sez. Lavoro, ordinanza n. 7029 del 9 marzo 2023).
Spetta, dunque, al Giudice, la valutazione di gravità del fatto e della sua proporzionalità rispetto alla sanzione irrogata dal datore di lavoro, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie (cfr., altresì, Cass., Sez. Lavoro, n.
33811 del 12 novembre 2021).
Nel caso di specie, pur non vertendosi in materia di impugnazione di licenziamento ma di cessazione di un rapporto di collaborazione, possono applicarsi i medesimi principi sicchè questo Giudice ritiene di poter ricomprendere nell'alveo del recesso per giusta causa la condotta tenuta dal dipendente, la sua incompatibilità ambientale con i diversi
6 luoghi di lavoro cui è stato adibito (contestata per iscritto e che ha portato più volte al suo trasferimento presso altre strutture) e l'impossibilità di collocarlo altrove vista la interdizione all'accesso alle strutture penitenziarie proveniente dal Provveditorato;
condizioni tutte che legittimano il recesso da parte del datore di lavoro.
Invero, secondo la Suprema Corte “…il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche, quale obbligo accessorio, a non porre in essere… comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso;
tali condotte, ove connotate da caratteri di gravità, possono anche determinare l'irrogazione della sanzione espulsiva”
(cfr. Cass. Sez. Lavoro ordinanza n. 28368 del 15 ottobre 2021).
Nel caso di specie la resistente ha ampiamente documentato che la condotta tenuta in
Cont più occasioni dallo ha spinto l' ad operare differenti scelte (trasferimenti Pt_1
vari) fino alla interdizione alle strutture penitenziarie (cfr. nota Prot. n. Pt_3
0085583/DIP Salute Mentale del 26-03-2024 con cui veniva richiesto il trasferimento per incompatibilità ambientale tra e la REMS di Calvi Risorta prospettata dalla Pt_1
Responsabile della Struttura con varie missive;
prot. n. 0292236/REMS del 14.12.2023;
n. 0003847/REMS del 04.01.2024 e con prot. 0085243/REMS del 26.03.2024; nota prot. n. 0089975/DIP S.M. del 03-04-2024; nota prot. n. Pt_3
0022901/2024/Segreteria Direttiva, acquisita al prot. n. 0094323/REMS del 08.04.2024, con cui veniva negata l'autorizzazione all'ingresso nella Casa Circondariale di;
CP_5
missiva del 04/04/2024, acquisita al prot. 0091353/Dip. S.M, in riferimento alla nota prot. 0089981/REMS; nota Prot. n. 0099639/DIP S.M. del 12-04-2024; nota Pt_3
0104222/DIP S.M. 18.04.2024; nota prot. con nota Prot. n. 0105960/DIP S.M. Pt_3
del 19-04.2024; nota prot. n. 0110188/SAN.PEN del 26.04.2024 in cui il Pt_3
Direttore precisava che il Provveditorato Regionale Parte_2
Amministrazione Penitenziaria (PRAP) aveva rilevato motivi ostativi per il proseguimento dell'attività lavorativa dello all'interno degli istituti penitenziari, Pt_1
anche tenendo conto di quanto segnalato dal Direttore della . Parte_7
In presenza degli elementi descritti non si ritiene condivisibile la prospettazione operata da parte ricorrente per cui “esistono anche altre sedi di competenza e dipendenza del
Dipartimento di Salute Mentale della , poste al di fuori delle strutture CP_1
penitenziarie, REMS (residenze per esecuzione misure di sicurezza) di Mondragone, reparto penitenziario presso Ospedale Melorio di S. Maria C.V. e SPDC (servizio psichiatrico di diagnosi e cura) di SS NC (CE) che si occupano della salute
7 mentale di soggetti in stato di detenzione o semidetenzione”, trattandosi comunque di fattispecie afferenti l'ambito della sanità penitenziaria. Cont Del resto, tanto emerge anche dalla nota prot. 0110188/San.Pen. del 26.04.2024 in atti, laddove precisa che è possibile assegnare tale figura professionale “a tutti quei servizi collegati a vario titolo con la Sanità Penitenziaria”.
Invero, l'art. 2 del contratto intercorso tra le parti prevede la mera disponibilità del lavoratore ad “effettuare prestazioni professionali all'esterno degli istituti penitenziari” laddove sussista la necessità; non si tratta di una adibizione tout court del dipendente all'esterno delle strutture penitenziarie, ma della possibilità di eseguire la propria prestazione lavorativa all'esterno laddove emerga la necessità, subordinata ad esigenze dell' . Controparte_3
Nel caso di specie, osta ad un qualsivoglia trasferimento e/o assegnazione del dipendente la revoca dell'autorizzazione all'accesso alle strutture penitenziare, e dunque alla sanità penitenziaria nel suo complesso (sulla scorta di quanto riconducibile all'art. 1 del contratto intercorso tra le parti), ascrivibile esclusivamente alla condotta tenuta dal dipendente.
In definitiva, trattandosi di un caso di impossibilità dell'adempimento della prestazione
Cont ascrivibile al lavoratore, in relazione al quale l' datrice di lavoro nulla poteva fare per eliminare il fattore impeditivo (negato accesso alle strutture in cui deve essere esplicata l'attività lavorativa), il sinallagma contrattuale è stato validamente interrotto, non potendo essere resa la relativa prestazione.
Infine, con riguardo al capo di domanda di condanna al pagamento di una somma “per gli effetti psicosomatici causati dall'ingiusto recesso”, esso – in disparte la considerazione della sua generica formulazione non essendo dato sapere quali effetti psicosomatici il recesso abbia causato nel ricorrente - è da ritenersi infondato avendo Cont ritenuto questo giudicante la piena legittimità della condotta dell' e del recesso intimato al lavoratore.
Ne consegue il complessivo rigetto della domanda.
Va, infine, precisato che non sussiste un difetto di contraddittorio, posto che la domanda
è volta unicamente all'accertamento della nullità del recesso ed al rispristino del vincolo
Cont contrattuale nei confronti della sola datrice di lavoro: gli elementi che fondano il recesso sono stati provati documentalmente, e non risulta necessario evocare in giudizio il Provveditorato della Regione Campania.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da
8 dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
Cont nei confronti dell con ricorso depositato in data 05.08.2024, così provvede:
[...]
• Rigetta la domanda;
• Condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in Parte_1 complessivi €.1.500,00.
Santa Maria Capua Vetere, 16-06-2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Roberto Pellecchia)
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