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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/05/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3465/2023
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3465/2023
Oggi 26 maggio 2025, alle ore 12.51, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. VINCENZO TUCCITTO il quale discute la causa Controparte_1
come in atti e insiste in tutte le proprie deduzioni, eccezioni, difese e domande;
- per l'avv. GIANCARLO TRIGILIO il quale insiste in Controparte_2
tutte le proprie difese ed eccezioni, anche preliminari e, in primis, in quella di prescrizione;
precisa le conclusioni riportandosi al “Piaccia” della comparsa di risposta e agli atti successivi;
discute la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate e tempestivamente depositate;
Il Giudice,
Si ritira in camera di camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 8 N. R.G. 3465/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3465/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Vincenzo Tuccitto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Giancarlo Trigilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_2
deducendo la stipula di un contratto di assicurazione a copertura del rischio furto
[...]
per un veicolo Audi A7 immatricolato in nel marzo 2016, e lamentando l'illecito CP_2
rifiuto della convenuta di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo a seguito di regolare denuncia di furto presentata il 23.05.2016.
Ha, quindi, formulato domanda di condanna della controparte a titolo: a) contrattuale, per il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di polizza, per la somma di €
37.620,00 al netto di franchigia, ridotta ad € 35.000,00 “per rientrare nello scaglione, o quella diversa somma che sarà accertata dal Giudice con interessi e rivalutazione monetaria”; b) extracontrattuale, per il risarcimento del danno morale, biologico e all'immagine derivante dalla proposizione della querela da parte dell'assicurazione, oltre al rimborso delle spese legali sostenute in sede penale.
2. - La si è costituita eccependo: a) in via preliminare, la Controparte_2
prescrizione biennale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c.; b) nel merito, l'infondatezza delle domande, rilevando che il veicolo oggetto di polizza era stato in precedenza totalmente distrutto da incendio e ritenuto tecnicamente irrecuperabile, come da perizia e documentazione fotografica, e che la querela era stata presentata in buona fede, sulla base di fondati elementi di sospetto.
3. - All'udienza del 26.05.2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c., come da verbale in atti.
4. - L'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. è fondata e va accolta.
4.1. - Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto all'indennizzo si prescrive, quindi, nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il rischio garantito.
Pag. 3 di 8 Il termine prescrizionale può essere interrotto dalla notifica dell'atto giudiziario, dalla denuncia del sinistro, ovvero dalla comunicazione scritta da parte dell'assicurato alla
Compagnia, dalla quale si evinca la volontà di ottenere l'indennizzo. L'interruzione fa decorrere ab initio un nuovo periodo di prescrizione.
4.2. - Il sinistro oggetto di causa (furto dell'autovettura) è stato denunciato il
23.05.2016. L'ultimo atto potenzialmente interruttivo del termine prescrizionale è rappresentato dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del
20.02.2017, cui ha fatto seguito un periodo di totale inerzia superiore a cinque anni, fino alla diffida del 10.07.2022 e all'istanza di mediazione del 16.03.2023.
Tale lasso temporale risulta superiore al termine biennale previsto dalla legge, con conseguente maturazione della prescrizione del diritto all'indennizzo.
4.3. - È infondata la tesi attorea secondo cui la pendenza del procedimento penale avrebbe sospeso il decorso della prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pendenza di un procedimento penale per reati connessi al sinistro assicurato non costituisce impedimento giuridico ex art. 2935 c.c. all'esercizio del diritto all'indennizzo. Come affermato da Cass. n. 5322/2003, infatti, “la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell'assicurato) non ha, di per sé, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo predetto, nel qual caso l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato stesso, con conseguente impedimento “medio tempore” del decorso della relativa prescrizione” (Cass. n.
5322/2003).
Pag. 4 di 8 4.4. - La medesima giurisprudenza ha escluso che la costituzione di parte civile della
Compagnia assicurativa interrompa la prescrizione del diritto dell'assicurato. La Corte, in particolare, ha chiarito che: “Tale costituzione è [...] causa di interruzione della prescrizione solo a favore dei danneggiati che si siano costituiti e non già contro gli stessi e a favore dell'imputato o del responsabile civile. [...]. Opera invero, con la costituzione di parte civile nel processo penale [...] l'effetto interruttivo permanente a favore del danneggiato dal reato [...] e contro l'autore del medesimo [...], fino alla sentenza irrevocabile del giudice penale e relativamente, s'intende, all'oggetto dell'azione civile accessoria, ossia alla pretesa risarcitoria del danno conseguente all'illecito penale;
ma davvero non è facile capire su quali basi giuridiche vorrebbe il ricorrente che da tale costituzione la [Compagnia assicurativa, n.d.r.] risentisse, al tempo stesso, anche un effetto a sé sfavorevole, come la sospensione del corso della prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo”.
4.5. - Alla luce di tali condivisibili principi di diritto (dai quali non v'è motivo di discostarsi, specie alla luce delle generiche argomentazioni attoree sul punto), deve ritenersi che la partecipazione processuale attiva della compagnia nel giudizio penale non valga a sospendere il decorso del termine, né configuri un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto ex art. 2935 c.c.
4.6. - Pertanto, la domanda contrattuale va rigettata per intervenuta prescrizione, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua eventuale fondatezza.
5. - La domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2049 c.c., fondata sull'assunta illegittimità della querela sporta dalla compagnia assicurativa convenuta e sfociata nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'attore, è infondata e va integralmente rigettata.
La questione impone una ricostruzione sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità del querelante per le spese e i danni eventualmente derivanti all'imputato in caso di proscioglimento e assoluzione.
5.1. - L'art. 427 c.p.p. (proscioglimento), espressamente richiamato dall'art. 542 c.p.p.
(assoluzione), prevede che: “
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto
Pag. 5 di 8 non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda”.
Ne consegue che: a) la rifusione delle spese è subordinata a richiesta di parte e può essere compensata per giusti motivi (comma 2); b) il risarcimento del danno richiede la colpa grave del querelante e una domanda specifica dell'imputato o del responsabile civile (comma 3).
5.2. - Con sentenza n. 423/1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 427, comma 1, c.p.p. nella parte in cui imponeva automaticamente la condanna del querelante alle spese anche in assenza di colpa.
La Corte ha escluso forme di “responsabilità obiettiva del querelante fondata sul mero dato della causalità materiale”, chiarendo che l'esercizio del diritto di querela può essere sanzionato solo quando connotato da “colpa, leggerezza o temerarietà”.
Tale principio si estende alla valutazione della colpa grave quale presupposto del risarcimento. Come ribadito da Cass. Pen., Sez. II, n. 3099 del 23 novembre 2022: “In caso di proscioglimento dell'imputato con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è corretta la decisione del giudice che disponga la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e il querelante, non essendo prospettabile un comportamento colposo di quest'ultimo”.
5.3. - Venendo al caso in esame, l'attore è stato assolto dal Tribunale penale di Siracusa con sentenza n. 1913/2022, pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p., sulla base di un quadro probatorio ritenuto “lacunoso, poco nitido, offuscato da una coltre di nubi”.
La sentenza penale ha escluso qualsiasi falsità nelle dichiarazioni dell'investigatore incaricato dalla Compagnia, rilevando che questi ha “valutato le informazioni ottenute
Pag. 6 di 8 […] seguendo un ragionamento presuntivo e arrivando a delle conclusioni, probabilmente affrettate, basandosi su precedenti esperienze similari”.
A ciò aggiungasi che, al momento della proposizione della querela, sussistevano numerosi elementi tali da far dubitare gravemente circa la genuinità della richiesta risarcitoria dell'attore: a) l'autovettura in questione era risultata completamente distrutta da un incendio;
b) la compagnia estera aveva liquidato il valore del veicolo come perdita totale;
c) l'immatricolazione in era avvenuta con documentazione sospetta CP_2
e, comunque, in assenza di prova delle riparazioni.
Agli atti è stata acquisita documentazione fotografica del veicolo incendiato attestante uno stato di totale devastazione della carrozzeria, degli interni e della componentistica meccanica. Tale elemento oggettivo rende seriamente discutibile la ricostruzione secondo cui il relitto sarebbe stato ripristinato a regola d'arte e rivenduto per €
35.000,00.
Alla luce degli elementi sopra esposti, la querela presentata dalla compagnia assicurativa: a) si basava su circostanze oggettivamente sospette;
b) era supportata da documentazione tecnica (perizia, fotografie); c) rappresentava l'esercizio ragionevole del diritto di querela;
d) non poteva, pertanto, reputarsi temeraria o, quantomeno, caratterizzata da colpa grave.
5.4. - L'azione risarcitoria è quindi priva dei presupposti richiesti dall'art. 427, comma
3, c.p.p. e dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
5.5. - A valle delle superiori considerazioni, merita un accenno finale l'eccessiva genericità della domanda risarcitoria quanto alla natura e all'entità dei pregiudizi lamentati. L'atto introduttivo del giudizio risulta, infatti, privo di qualsiasi descrizione dei fatti specifici idonei a configurare un effettivo danno all'immagine, morale o biologico riconducibile causalmente alla proposizione della querela, né risultano individuati profili soggettivi di incidenza personale del procedimento penale sull'equilibrio psicofisico o sulla reputazione dell'attore.
Tale carenza argomentativa si traduce in una ulteriore e distinta ragione di rigetto della domanda risarcitoria.
Pag. 7 di 8 6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia (scaglione sino ad € 52.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, si ritiene equo riconoscere un aumento del 20% del compenso base, avuto riguardo all'impiego di tecniche redazionali idonee ad agevolare la consultazione e la navigazione dell'atto depositato telematicamente, mediante l'uso di collegamenti ipertestuali e struttura interna navigabile, come risulta dagli scritti difensivi del procuratore della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3465/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
CP_2
2) Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.139,20 per compensi professionali (già applicato, sul compenso base di € 7.616,00, l'aumento del
20% disposto in motivazione), oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al
4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 8 di 8
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3465/2023
Oggi 26 maggio 2025, alle ore 12.51, innanzi al dott. Alfredo Spitaleri, sono comparsi:
- per l'avv. VINCENZO TUCCITTO il quale discute la causa Controparte_1
come in atti e insiste in tutte le proprie deduzioni, eccezioni, difese e domande;
- per l'avv. GIANCARLO TRIGILIO il quale insiste in Controparte_2
tutte le proprie difese ed eccezioni, anche preliminari e, in primis, in quella di prescrizione;
precisa le conclusioni riportandosi al “Piaccia” della comparsa di risposta e agli atti successivi;
discute la causa riportandosi alle note conclusive autorizzate e tempestivamente depositate;
Il Giudice,
Si ritira in camera di camera di consiglio. Quindi, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza, dandone lettura in udienza a norma dell'art. 281-sexies c.p.c.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 1 di 8 N. R.G. 3465/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3465/2023
PROMOSSA DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
Vincenzo Tuccitto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_2 P.IVA_1
Giancarlo Trigilio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 26.05.2025, all'esito della discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c.
Pag. 2 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - ha convenuto in giudizio la compagnia assicurativa Controparte_1 Controparte_2
deducendo la stipula di un contratto di assicurazione a copertura del rischio furto
[...]
per un veicolo Audi A7 immatricolato in nel marzo 2016, e lamentando l'illecito CP_2
rifiuto della convenuta di provvedere alla liquidazione dell'indennizzo a seguito di regolare denuncia di furto presentata il 23.05.2016.
Ha, quindi, formulato domanda di condanna della controparte a titolo: a) contrattuale, per il pagamento dell'indennizzo dovuto in forza di polizza, per la somma di €
37.620,00 al netto di franchigia, ridotta ad € 35.000,00 “per rientrare nello scaglione, o quella diversa somma che sarà accertata dal Giudice con interessi e rivalutazione monetaria”; b) extracontrattuale, per il risarcimento del danno morale, biologico e all'immagine derivante dalla proposizione della querela da parte dell'assicurazione, oltre al rimborso delle spese legali sostenute in sede penale.
2. - La si è costituita eccependo: a) in via preliminare, la Controparte_2
prescrizione biennale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c.; b) nel merito, l'infondatezza delle domande, rilevando che il veicolo oggetto di polizza era stato in precedenza totalmente distrutto da incendio e ritenuto tecnicamente irrecuperabile, come da perizia e documentazione fotografica, e che la querela era stata presentata in buona fede, sulla base di fondati elementi di sospetto.
3. - All'udienza del 26.05.2025, le parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni e discusso oralmente la causa ex art. 281-sexies c.p.c., come da verbale in atti.
4. - L'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952, comma 2, c.c. è fondata e va accolta.
4.1. - Ai sensi dell'art. 2952, comma 2, c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi dal diritto al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto all'indennizzo si prescrive, quindi, nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il rischio garantito.
Pag. 3 di 8 Il termine prescrizionale può essere interrotto dalla notifica dell'atto giudiziario, dalla denuncia del sinistro, ovvero dalla comunicazione scritta da parte dell'assicurato alla
Compagnia, dalla quale si evinca la volontà di ottenere l'indennizzo. L'interruzione fa decorrere ab initio un nuovo periodo di prescrizione.
4.2. - Il sinistro oggetto di causa (furto dell'autovettura) è stato denunciato il
23.05.2016. L'ultimo atto potenzialmente interruttivo del termine prescrizionale è rappresentato dall'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita del
20.02.2017, cui ha fatto seguito un periodo di totale inerzia superiore a cinque anni, fino alla diffida del 10.07.2022 e all'istanza di mediazione del 16.03.2023.
Tale lasso temporale risulta superiore al termine biennale previsto dalla legge, con conseguente maturazione della prescrizione del diritto all'indennizzo.
4.3. - È infondata la tesi attorea secondo cui la pendenza del procedimento penale avrebbe sospeso il decorso della prescrizione.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pendenza di un procedimento penale per reati connessi al sinistro assicurato non costituisce impedimento giuridico ex art. 2935 c.c. all'esercizio del diritto all'indennizzo. Come affermato da Cass. n. 5322/2003, infatti, “la pendenza di un procedimento penale sui fatti che integrino gli estremi dell'evento assicurato o su fatti che porterebbero ad escludere l'effettiva sussistenza del sinistro o la sua indennizzabilità (nella specie, procedimento penale per simulazione di reato e tentata truffa a carico dell'assicurato) non ha, di per sé, alcuna incidenza sul decorso del termine di prescrizione del diritto all'indennizzo, che non resta, perciò, sospeso (stante la tassatività delle cause di sospensione della prescrizione di cui agli artt. 2941 e 2942 cod. civ.), salvo che le parti, nella libera esplicazione della propria autonomia contrattuale, non abbiano espressamente elevato tale circostanza a condizione sospensiva del diritto all'indennizzo predetto, nel qual caso l'avveramento della condizione (e, cioè, l'instaurazione del procedimento penale) è di ostacolo all'esercizio del diritto spettante all'assicurato (ex art. 2935 cod. civ.) fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento dell'assicurato stesso, con conseguente impedimento “medio tempore” del decorso della relativa prescrizione” (Cass. n.
5322/2003).
Pag. 4 di 8 4.4. - La medesima giurisprudenza ha escluso che la costituzione di parte civile della
Compagnia assicurativa interrompa la prescrizione del diritto dell'assicurato. La Corte, in particolare, ha chiarito che: “Tale costituzione è [...] causa di interruzione della prescrizione solo a favore dei danneggiati che si siano costituiti e non già contro gli stessi e a favore dell'imputato o del responsabile civile. [...]. Opera invero, con la costituzione di parte civile nel processo penale [...] l'effetto interruttivo permanente a favore del danneggiato dal reato [...] e contro l'autore del medesimo [...], fino alla sentenza irrevocabile del giudice penale e relativamente, s'intende, all'oggetto dell'azione civile accessoria, ossia alla pretesa risarcitoria del danno conseguente all'illecito penale;
ma davvero non è facile capire su quali basi giuridiche vorrebbe il ricorrente che da tale costituzione la [Compagnia assicurativa, n.d.r.] risentisse, al tempo stesso, anche un effetto a sé sfavorevole, come la sospensione del corso della prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennizzo”.
4.5. - Alla luce di tali condivisibili principi di diritto (dai quali non v'è motivo di discostarsi, specie alla luce delle generiche argomentazioni attoree sul punto), deve ritenersi che la partecipazione processuale attiva della compagnia nel giudizio penale non valga a sospendere il decorso del termine, né configuri un ostacolo giuridico all'esercizio del diritto ex art. 2935 c.c.
4.6. - Pertanto, la domanda contrattuale va rigettata per intervenuta prescrizione, indipendentemente da ogni valutazione sulla sua eventuale fondatezza.
5. - La domanda risarcitoria ex artt. 2043 e 2049 c.c., fondata sull'assunta illegittimità della querela sporta dalla compagnia assicurativa convenuta e sfociata nel procedimento penale conclusosi con l'assoluzione dell'attore, è infondata e va integralmente rigettata.
La questione impone una ricostruzione sistematica del quadro normativo e giurisprudenziale in tema di responsabilità del querelante per le spese e i danni eventualmente derivanti all'imputato in caso di proscioglimento e assoluzione.
5.1. - L'art. 427 c.p.p. (proscioglimento), espressamente richiamato dall'art. 542 c.p.p.
(assoluzione), prevede che: “
1. Quando si tratta di reato per il quale si procede a querela della persona offesa, con la sentenza di non luogo a procedere perché il fatto
Pag. 5 di 8 non sussiste o l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile, anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato o intervenuto. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte.
3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda”.
Ne consegue che: a) la rifusione delle spese è subordinata a richiesta di parte e può essere compensata per giusti motivi (comma 2); b) il risarcimento del danno richiede la colpa grave del querelante e una domanda specifica dell'imputato o del responsabile civile (comma 3).
5.2. - Con sentenza n. 423/1993, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 427, comma 1, c.p.p. nella parte in cui imponeva automaticamente la condanna del querelante alle spese anche in assenza di colpa.
La Corte ha escluso forme di “responsabilità obiettiva del querelante fondata sul mero dato della causalità materiale”, chiarendo che l'esercizio del diritto di querela può essere sanzionato solo quando connotato da “colpa, leggerezza o temerarietà”.
Tale principio si estende alla valutazione della colpa grave quale presupposto del risarcimento. Come ribadito da Cass. Pen., Sez. II, n. 3099 del 23 novembre 2022: “In caso di proscioglimento dell'imputato con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è corretta la decisione del giudice che disponga la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e il querelante, non essendo prospettabile un comportamento colposo di quest'ultimo”.
5.3. - Venendo al caso in esame, l'attore è stato assolto dal Tribunale penale di Siracusa con sentenza n. 1913/2022, pronunciata ex art. 530, comma 2, c.p.p., sulla base di un quadro probatorio ritenuto “lacunoso, poco nitido, offuscato da una coltre di nubi”.
La sentenza penale ha escluso qualsiasi falsità nelle dichiarazioni dell'investigatore incaricato dalla Compagnia, rilevando che questi ha “valutato le informazioni ottenute
Pag. 6 di 8 […] seguendo un ragionamento presuntivo e arrivando a delle conclusioni, probabilmente affrettate, basandosi su precedenti esperienze similari”.
A ciò aggiungasi che, al momento della proposizione della querela, sussistevano numerosi elementi tali da far dubitare gravemente circa la genuinità della richiesta risarcitoria dell'attore: a) l'autovettura in questione era risultata completamente distrutta da un incendio;
b) la compagnia estera aveva liquidato il valore del veicolo come perdita totale;
c) l'immatricolazione in era avvenuta con documentazione sospetta CP_2
e, comunque, in assenza di prova delle riparazioni.
Agli atti è stata acquisita documentazione fotografica del veicolo incendiato attestante uno stato di totale devastazione della carrozzeria, degli interni e della componentistica meccanica. Tale elemento oggettivo rende seriamente discutibile la ricostruzione secondo cui il relitto sarebbe stato ripristinato a regola d'arte e rivenduto per €
35.000,00.
Alla luce degli elementi sopra esposti, la querela presentata dalla compagnia assicurativa: a) si basava su circostanze oggettivamente sospette;
b) era supportata da documentazione tecnica (perizia, fotografie); c) rappresentava l'esercizio ragionevole del diritto di querela;
d) non poteva, pertanto, reputarsi temeraria o, quantomeno, caratterizzata da colpa grave.
5.4. - L'azione risarcitoria è quindi priva dei presupposti richiesti dall'art. 427, comma
3, c.p.p. e dalla consolidata giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
5.5. - A valle delle superiori considerazioni, merita un accenno finale l'eccessiva genericità della domanda risarcitoria quanto alla natura e all'entità dei pregiudizi lamentati. L'atto introduttivo del giudizio risulta, infatti, privo di qualsiasi descrizione dei fatti specifici idonei a configurare un effettivo danno all'immagine, morale o biologico riconducibile causalmente alla proposizione della querela, né risultano individuati profili soggettivi di incidenza personale del procedimento penale sull'equilibrio psicofisico o sulla reputazione dell'attore.
Tale carenza argomentativa si traduce in una ulteriore e distinta ragione di rigetto della domanda risarcitoria.
Pag. 7 di 8 6. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, avuto riguardo all'attività processuale espletata nel corso del giudizio e allo scaglione di riferimento individuato in conformità ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati con D.M. n. 147/2022, secondo il valore della controversia (scaglione sino ad € 52.000,00), vanno liquidate come da dispositivo per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale ai valori medi.
Ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del D.M. 55/2014, si ritiene equo riconoscere un aumento del 20% del compenso base, avuto riguardo all'impiego di tecniche redazionali idonee ad agevolare la consultazione e la navigazione dell'atto depositato telematicamente, mediante l'uso di collegamenti ipertestuali e struttura interna navigabile, come risulta dagli scritti difensivi del procuratore della convenuta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, nella persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3465/2023 r.g., così dispone:
1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
CP_2
2) Condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Controparte_2
delle spese di lite che liquida in complessivi € 9.139,20 per compensi professionali (già applicato, sul compenso base di € 7.616,00, l'aumento del
20% disposto in motivazione), oltre rimborso forfettario spese al 15%, CPA al
4% e IVA al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 26 maggio 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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