Sentenza breve 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza breve 12/06/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 00965/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00911/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 911 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Manzini e Simona Grossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del Comune di -OMISSIS-, previa istanza di sospensione del provvedimento impugnato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Martina Arduino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato il 22.04.2025 la ricorrente ha impugnato l’ordinanza n.-OMISSIS-, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di -OMISSIS- ha: i) negato la sanatoria tramite S.C.I.A. (che era stata presentata in data 23.12.2021 dalla ricorrente) delle opere abusive realizzate dalla ricorrente nell’immobile di Via -OMISSIS-, ii) dichiarato inefficace la predetta S.C.I.A, iii) dichiarato inagibile il suddetto fabbricato a fini abitativi/residenziali, iv) disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e della destinazione originaria, previa demolizione delle opere abusive già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-.
2. Preliminarmente in fatto, in data 6.11.2006, il Comune di -OMISSIS- aveva rilasciato alla sig.ra -OMISSIS- il permesso di costruire n. -OMISSIS- per la ristrutturazione del citato fabbricato ad uso deposito e magazzino, ubicato in area agricola (attualmente in zona classificata dal P.R.G. come ‘Tessuti edilizi saturi-art. 3.2.2. delle NTA), in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico.
2.1 Stante la mancata comunicazione di inizio lavori, il permesso di costruire perdeva automaticamente efficacia dal 5.11.2007; la sig.ra -OMISSIS- afferma di aver iniziato i lavori di ristrutturazione in data 7.1.2007 (poi terminati in data 8.08.2007), ignara della predetta mancata comunicazione.
2.2. In data 8.4.2021, il Comune effettuava un sopralluogo al fine di accertare lo stato dei luoghi sulla proprietà della ricorrente, riscontrando, sul manufatto ad uso deposito agricolo per cui è causa, la realizzazione di una ristrutturazione edilizia “di tipo B”, con modifiche della sagoma e dei volumi e mutamento della relativa destinazione d’uso (da deposito rurale a edifico di civile abitazione), in assenza di permesso di costruire.
2.2.1. Al riscontro dell’abuso faceva seguito l’adozione di un’ordinanza di demolizione (n.-OMISSIS-, non impugnata) delle opere abusive realizzate (in quanto eseguite in virtù del permesso di costruire n. -OMISSIS-, decaduto, nonché in difformità dallo stesso titolo edilizio), con l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi (con particolare riferimento all’originaria destinazione d’uso del manufatto a deposito) entro il termine di novanta giorni dalla notifica dell’ordinanza.
2.3. Il Comune, accogliendo l’istanza della ricorrente, prorogava i termini di ulteriori novanta giorni per ottemperare all’ordinanza di demolizione.
2.4. In data 23.12.2021, la deducente depositava S.C.I.A. in sanatoria, con la quale chiedeva - ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001- l’accertamento della doppia conformità delle opere realizzate “... al fine di poter sanare le opere seguite in assenza di titolo abilitativo”.
2.4.1. In data 26.01.2022, l’intimata Amministrazione, nell’ambito dell’istruttoria della S.C.I.A. in sanatoria, richiedeva alla ricorrente la trasmissione di documentazione integrativa, che la stessa presentava.
2.5. L’Ente Locale – dopo aver verificato, nel corso dei sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale in data -OMISSIS-e -OMISSIS-, che l’originaria destinazione d’uso dell’immobile a deposito non era stata ripristinata, continuando l’immobile ad essere abitato dalla famiglia della ricorrente in zona con pericolosità di dissesto idrogeologico - ha adottato l’ordinanza n. -OMISSIS-, con la quale: ha negato la sanatoria delle opere oggetto della S.C.I.A., constatando che le opere abusive oggetto di tale segnalazione certificata (i.e. ristrutturazione edilizia pesante con modifica di sagoma, volume e destinazione d’uso in area sottoposta a vincolo paesaggistico ed idrogeologico) “... non sono suscettibili di essere regolarizzazione mediante procedimento di sanatoria ai sensi dell’art. 37 c. 4 del TU 380/2001”; ha dichiarato l’inefficacia della S.C.I.A.; ha dichiarato l’inagibilità dell’immobile agli usi abitativi-residenziali e, infine, ha disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e della destinazione originaria dell’immobile, previa demolizione delle opere e degli impianti incompatibili con la destinazione d’uso originaria, oltre che degli interventi abusivi, già oggetto dell’Ordinanza n. -OMISSIS-.
2.5.1. In data 07.12.2023, il Comune ha notificato alla ricorrente la connessa ordinanza contingibile e urgente n. -OMISSIS-, diretta a intimarle l’immediata cessazione dell’utilizzo dell’immobile a fini abitativi.
2.5.2. Le predette ordinanze sono state impugnate davanti a questo Tribunale, che ha accolto l’istanza cautelare, riconoscendo il difetto di contraddittorio ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 sulla mancata sanatoria delle opere richiesta dalla ricorrente.
2.5.3. Il Comune, in ottemperanza al citato provvedimento cautelare, ha provveduto con le ordinanze comunali n.-OMISSIS- all’annullamento in autotutela dei provvedimenti n. -OMISSIS- di diniego della sanatoria delle opere oggetto della S.C.I.A. e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi e n. -OMISSIS-, dispondente in via contingibile e urgente l’immediata cessazione di qualsiasi utilizzo dell’immobile.
2.6. Con successiva nota, n. -OMISSIS-, emessa ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, l’Amministrazione ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di accertamento di conformità delle opere abusive, presentata mediante S.C.I.A. in sanatoria, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001, assegnando un termine di dieci giorni dalla notifica della comunicazione per la presentazione di eventuali osservazioni.
2.7. In data 27.2.2025, il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune, dopo aver esaminato le osservazioni procedimentali depositate dai legali di parte privata, ha adottato la qui impugnata determinazione n. -OMISSIS-, con la quale ha negato la sanatoria delle opere oggetto della S.C.I.A. depositata il 23.12.2021, dichiarato l’inefficacia della suddetta S.C.I.A. depositata in data 23.12.2021, dichiarato l’inagibilità dell’immobile agli usi abitativi-residenziali e, infine, disposto la rimessione in pristino dello stato dei luoghi e della destinazione originaria dell’immobile di Via -OMISSIS-, previa demolizione delle opere e degli impianti incompatibili con la destinazione d’uso originaria, oltre che di tutti gli interventi abusivi già oggetto dell’Ordinanza n. -OMISSIS- (consistenti in: sopraelevazione del corpo principale, formazione del nuovo tetto a falda, modifica strutturale della destinazione d’uso con opere, demolizione scala e creazione di volume e superficie, delimitazione dell’andito mediante recinzione, formazione della tettoia in legno).
3. I motivi di diritto dedotti dalla ricorrente a sostegno dell’illegittimità dell’ordinanza n. -OMISSIS- sono i seguenti:
1) Illogicità e ingiustizia manifesta in quanto l’impugnata ordinanza appare in contrasto con le precedenti determinazioni relative alla presentazione della S.C.I.A. in sanatoria. Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della medesima Amministrazione.
2) Eccesso di potere per disparità di trattamento tra situazioni identiche.
3) Eccesso di potere per travisamento dei fatti.
4) Eccesso di potere per travisamento dei fatti (sotto altro profilo).
4. Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, comunque, ne ha sostenuto l’infondatezza.
5. Nella camera di consiglio del 29 maggio 2025, previo avviso alle parti della possibilità di definizione del giudizio attraverso una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata posta in decisione.
6. Il Collegio prescinde dall’eccezione di inammissibilità formulata dal Comune resistente, stante l’infondatezza nel merito del ricorso.
7. Con il primo motivo di censura la ricorrente denuncia la contraddittorietà del comportamento assunto dal Comune resistente che, dapprima (nel 2021), ha prospettato alla ricorrente la possibilità della sanatoria delle opere eseguite senza titolo attraverso una S.C.I.A. (dalla stessa presentata in data 23.12.2021), ha richiesto, nel corso del procedimento di sanatoria, documentazione integrativa (dalla stessa fornita), ha determinato, sebbene in forma orale, gli oneri da corrispondere per il perfezionamento della sanatoria (con il pagamento da parte della ricorrente di quanto richiesto, nel luglio del 2022) e, solo successivamente, in data 22.11.2023, ha adottato ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi (ordinanza n. -OMISSIS-, dal medesimo contenuto dispositivo dell’ordinanza qui impugnata, n. -OMISSIS-). Sebbene non sia stato adottato un provvedimento espresso e motivato di sanatoria, la determinazione e la comunicazione orale degli oneri sanzionatori, corrisposti dalla ricorrente, configurerebbero un accoglimento dell’istanza di sanatoria.
Il motivo non può essere accolto.
Il provvedimento amministrativo adottato dal Comune (e impugnato nel presente giudizio) ha negato la sanatoria delle opere oggetto della S.C.I.A. depositata il 23.12.2021, rappresentandone l’impossibilità di regolarizzazione mediante il procedimento di cui all’art. 37, comma 4 del d.P.R. n. 380/2001.
La S.C.I.A. in sanatoria, prevista per la regolarizzazione di abusi edilizi “minori” rispetto a quelli che richiedono l’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, presuppone il requisito della doppia conformità alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della presentazione della dichiarazione che a quello di realizzazione dell’abuso. L’iter procedimentale delineato dall’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 prevede l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Comune che, in esito all’istruttoria, quantifichi la sanzione pecuniaria e gli oneri di urbanizzazione da corrispondere per il perfezionamento della sanatoria. Nel caso sottoposto all’esame del Collegio siffatto provvedimento non è stato adottato, ne consegue l’impossibilità di considerare il procedimento in discorso concluso. In questi termini si è espressa anche la giurisprudenza amministrativa che, con indirizzo maggioritario e, comunque, maggiormente aderente al dettato normativo, ha riconosciuto che nel procedimento conseguente alla presentazione di una S.C.I.A in sanatoria ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, “ il procedimento può ritenersi favorevolmente concluso per il privato solo allorquando vi sia un provvedimento espresso dell'amministrazione procedente, pena la sussistenza di un'ipotesi di silenzio inadempimento ” (T.A.R. Campania Salerno Sez. III, 14-10-2022, n. 2673; TAR Salerno, Sez. II, 23.8.2019, n.1480; TAR Napoli, Sez. III, 23.5.2019, n. 2755). Ancora, il Consiglio di Stato, sez. II, 20.02.2023, n. 1708 ha statuito che: “ … l'art. 37 non prevede esplicitamente un'ipotesi di silenzio significativo, a differenza dell'art. 36 del medesimo D.P.R. n. 380 del 2001, ma al contrario stabilisce che il procedimento si chiuda con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento. Dalla lettura della norma emerge che la definizione della procedura di sanatoria non può prescindere dall'intervento del responsabile del procedimento competente a determinare, in caso di esito favorevole, il quantum della somma dovuta sulla base della valutazione dell'aumento di valore dell'immobile compiuta dall'Agenzia del Territorio (T.A.R. Campania Salerno Sez. III, 14-10-2022, n. 2673; T.A.R. Roma, Sez. II quater, 9.4.2020, n. 3851)”.
Alla luce delle esposte considerazioni la mancata conclusione della sanatoria di cui all’art. 37, comma 4, del d.P.R. n. 380/2001 da parte del Comune resistente rende legittima la determina qui impugnata; quest’ultimo atto, infatti, considerate le osservazioni della ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ha correttamente negato la sanatoria delle opere abusive realizzate sul manufatto di proprietà, stante l’acclarata impossibilità che le stesse siano regolarizzate mediante S.C.I.A. in quanto eccedenti gli interventi assentibili con tale modulo procedimentale ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha infatti precisato che, laddove le modifiche consistano in un intervento di ristrutturazione c.d. pesante su un immobile in area assoggettata a tutela paesaggistica e comportino, come in specie, un mutamento della destinazione d’uso originaria comportante un maggior carico urbanistico, deve ricorrersi all’accertamento di conformità e al rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 del D.P.R. n. 380/2001. L’Ente Locale, rilevato il regime urbanistico e vincolistico proprio dell’area in questione, nonché le ulteriori carenze documentali della segnalazione certificata, tra le quali l’assenza del certificato di collaudo statico, ha quindi coerentemente adottato i conseguenti provvedimenti a tutela dell’incolumità degli occupanti, disponendo altresì la demolizione degli interventi effettuati in assenza del richiesto permesso di costruire e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, peraltro già oggetto della non impugnata ordinanza n. -OMISSIS-.
Invero, l’ipotetica contraddittorietà del comportamento dell’Amministrazione, che secondo la ricorrente, avrebbe ingenerato nella stessa il legittimo affidamento in ordine all’accoglimento dell’istanza di sanatoria, può al più e ricorrendone i presupposti, rilevare sul piano della responsabilità del Comune, senza tuttavia intaccare la legittimità del provvedimento di diniego di sanatoria. Infatti, il comportamento dell’ente locale, ancorché in ipotesi contraddittorio, non è passibile di sostituirsi a un provvedimento espresso, pena la violazione del principio di legalità che connota l’agire amministrativo, improntato ad esigenze di certezza che contraddistinguono i rapporti fra cittadini ed amministrazione; né il comportamento comunale, anche se non perfettamente lineare, può essere elevato a vizio di illegittimità di un provvedimento conforme alla disciplina legislativa di riferimento. Del resto, come visto, il Comune, con il provvedimento impugnato, all’esito di un’approfondita istruttoria e nel rispetto del contraddittorio con la parte privata, ha motivato il diniego di sanatoria anzitutto sull’impossibilità di regolarizzare tramite S.C.I.A. gli interventi di ristrutturazione “pesante” con mutamento della destinazione d’uso realizzati dalla ricorrente.
8. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia il vizio di eccesso di potere, per disparità di trattamento, rispetto alla positiva definizione delle istanze presentate da altri privati proprietari di beni immobili situati sulla medesima area ove insiste il manufatto di proprietà della ricorrente e, pertanto, tutti collocati in classe IIIB3 per quanto attiene al rischio idrogeologico.
Il motivo è infondato.
Il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento può sussistere esclusivamente rispetto all’esercizio di poteri pubblici discrezionali, nell’ambito dei quali l’amministrazione procedente è chiamata ad effettuare una scelta e solo per situazioni fattuali assolutamente identiche, con conseguente irragionevolezza della diversità di trattamento (cfr Consiglio di Stato, sez. V, 8.01.2024, n. 256).
L’ordinanza di demolizione di opere abusive è un provvedimento amministrativo vincolato e dovuto al riscontro di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo. Nel caso di specie, infatti, il Comune, riscontrata l’intervenuta ristrutturazione del manufatto di proprietà della ricorrente, con mutamento della destinazione d’uso, in assenza di titolo abilitativo, ha ingiunto la demolizione degli interventi effettuati (cfr ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. -OMISSIS-, provvedimento non impugnato). Del pari, il procedimento iniziato con la presentazione della S.C.I.A. in sanatoria, dopo l’istruttoria del Comune, si è concluso con il provvedimento di diniego impugnato, che è un atto dovuto, constatata l’impossibilità di procedere a sanatoria delle opere di ristrutturazione realizzate dalla ricorrente attraverso la S.C.I.A. di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per le ragioni sopra sunteggiate in sede di rigetto della prima doglianza.
Fermo quanto sin qui argomentato ai fini del rigetto del presente motivo di ricorso, la ricorrente comunque non dimostra neppure l’identità delle situazioni fattuali che connoterebbero le vicende relative agli immobili citati nel motivo di censura, anzi prospetta una pretesa disparità di trattamento in relazione a procedimenti diretti a ottenere titoli abilitativi per interventi diversi nel tipo da quello per cui è causa. Ciò depone ulteriormente per l’infondatezza della censura.
9. Con il terzo e il quarto motivo la ricorrente denuncia sotto diversi e connessi profili il vizio di eccesso di potere del provvedimento impugnato derivante dal travisamento della situazione fattuale da parte del Comune: l’immobile non avrebbe subito variazioni sostanziali di sagoma e volume, la tettoia in legno adiacente all’immobile sarebbe conforme alle previsioni delle N.T.A, il certificato di idoneità statica dell’immobile sarebbe stato allegato alla S.C.I.A. e, infine, l’originaria destinazione d’uso (deposito) non sarebbe stata mutata, non risultando fissata nel predetto immobile la residenza della famiglia.
Il terzo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato mentre il quarto è infondato.
Le censure afferenti le opere abusive accertate dal Comune: ristrutturazione edilizia “di tipo B”, in violazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, siccome esplicitate nell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, adottata all’esisto delle risultanze emerse nel sopralluogo dell’-OMISSIS-, non possono essere rimesse in discussione in questa sede, stante la mancata impugnazione del provvedimento di demolizione da parte della ricorrente entro il termine decadenziale di cui all’art. 41 c.p.a.. L’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- costituisce, perciò, provvedimento inoppugnabile, che non è stato superato dalla successiva attività provvedimentale del Comune, stante la conferma della stessa nei successivi provvedimenti (ordinanza n. -OMISSIS-, poi annullata in autotutela dall’ente locale e ordinanza n. -OMISSIS-, ora impugnata). Da ciò ne consegue l’impossibilità per questo Collegio di pronunciare sulle caratteristiche delle opere abusive, per come descritte nella stessa ordinanza di demolizione del -OMISSIS-. Quanto alla lamentata erroneità del diniego di sanatoria per omessa considerazione della documentazione allegata all’integrazione della segnalazione certificata (docc. nn. 28 e 29 ricorrente), la stessa risulta complessivamente smentita dalla qualificazione dell’intervento operata dal Comune nel provvedimento gravato, dalla non sanabilità del medesimo con il procedimento amministrativo scelto dalla ricorrente e, infine, dalla profusa analisi comunale dei profili di contrasto tra le opere rilevate e la vigente disciplina urbanistica e vincolistica applicabile all’area in questione. Al cospetto di tali assorbenti rilievi amministrativi, frontalmente ostativi alla sanatoria dell’intervento, risulta pertanto irrilevante il lamentato profilo di omesso esame del certificato di idoneità statica in tesi prodotto in sede procedimentale, poiché, anche ritenendo che l’elaborato fornito dalla ricorrente possa qualificarsi in tali termini, lo stesso non avrebbe potuto in alcun modo incidere sull’esito del procedimento. In ogni caso, trattandosi di atto plurimotivato, lo stesso può essere annullato solo qualora vengano demoliti tutti i relativi pilastri motivazioni, circostanza non pertinente al caso qui scrutinato.
Muovendo al quarto motivo di ricorso, il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile (da deposito agricolo a residenza), oltre ad essere stato contestato alla ricorrente con l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, è stato oggetto di successivi accertamenti amministrativi: i) da parte della Polizia municipale, in data -OMISSIS- (cfr doc.ti. 29 e 31 depositati in giudizio dal Comune resistente), ii) da parte dei Carabinieri (cfr doc. 30 depositato in giudizio dal Comune), che hanno accertato elementi fattuali dimostrativi dell’uso residenziale del manufatto (dotato di cancello con campanello, stendino con panni tesi, finestre con tende, gioco da bambini all’esterno, sirena di allarme, condizionatore). Sicché, in presenza di elementi di fatto - come accertati dai verbali formati dai pubblici ufficiali, facenti piena prova fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c. (cfr Consiglio di Stato, sez. II, 20.01.2021, n. 633, “ secondo consolidato orientamento di questo Consiglio, infatti, il verbale redatto da pubblici funzionari costituisce atto pubblico, così acquisendo portata “fidefaciente fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., delle circostanze di fatto in esse accertate sia relativamente allo stato di fatto e sia rispetto allo status quo ante ( ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 5262 del 2016; n. 467 del 2018; n. 28-OMISSIS- del 2019 ”) , dimostrativi del mutamento di destinazione d’uso occorso sul manufatto di proprietà della ricorrente, è infondato il motivo diretto alla mera contestazione del travisamento dei pertinenti fatti da parte del Comune.
10. Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere rigettato.
11. Il riparto fra le parti delle spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, è effettato seguendo il principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a corrispondere al Comune resistente la somma complessiva di euro 3.000 (tremila), oltre accessori di legge, a titolo di spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Costa, Presidente FF
Martina Arduino, Referendario, Estensore
Alessandro Fardello, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Martina Arduino | Marco Costa |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.