Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 20/06/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro Composta dai magistrati: Dr. Flavio Baraschi Presidente, relatore Dr. Elisabetta Tarquini Consigliera Dr. Stefania Carlucci Consigliera nella causa iscritta al numero 475/2023 RG vertente tra
Parte_1 aradisi appellante nei confronti di CP_1
Avv. Andrea Marziale, TI IA
appellata, appellante in via incidentale e nei confronti di
CP_2 AT LA, LV IA, OL ON
appellato Avente ad oggetto: appello ed appello incidentale avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze, giudice del lavoro, n. 591 del 2022, resa in data 16.9.2022 e della sentenza definitiva dello stesso Tribunale, n. 70/2023, pubblicata in data 26.1.2023.
All'udienza del 8 maggio 2025, con separato dispositivo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
Con le se ellate il Tribunale di Firenz lto, in parte, il ricorso di nei confronti della società con il quale il Parte_1 CP_1 ricorrente aveva esposto:
- di avere lavorato alle dipendenze della convenuta dal 13.4.2016 sulla base di un unico rapporto di lavoro subordinato per quanto nel corso dello stesso siano stati sottoscritti due contratti di lavoro a tempo determinato,
- di avere svolto mansioni riconducibili al VII livello del CCNL PUBBLICI ESERCIZI dall'inizio del rapporto fino al luglio 2016, al VI livello dall'agosto 2016 fino al dicembre 2016 ed al IV livello dal gennaio 2017 in poi,
Su questi presupposti, ha chiesto al Tribunale di Firenze di accertare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro a tempo indeterminato e di condannare la convenuta a reintegrarlo nel posto di lavor risarcimento previsto dalla legge. Ha chiesto la condanna della società l pagamento CP_1 delle differenze retributive spettanti, quantificate in ,95, oltre al versamento dei dovuti contributi previdenziali (a tal fine il contraddittorio è stato esteso nei confronti dell' in primo grado). CP_2
Dopo la costituzione e la difesa della convenuta il Tribunale di Firenze CP_1 ha accolto parzialmente la sua domanda.
In particolare, il primo Giudice ha:
- Respinto l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta per quanto riguarda l'impugnativa del licenziamento (trattandosi, secondo la tesi del lavoratore, di licenziamento orale),
- Dichiarato la decadenza del ricorrente dalla impugnativa dei due contratti a termine,
- Ritenuta parzialmente fondata la domanda relativa al superiore inquadramento contrattuale,
- Respinto la domanda avente ad oggetto il licenziamento orale.
In definitiva, il Tribunale ha dichiarato l'esistenza tra e la di Parte_1 CP_1 due diversi rapporti di rapporto di lavoro subordinato, il primo sorto in data 1 agosto 2016 e cessato il 31 ottobre 2018, con diritto del ricorrente all'inquadramento nel VII liv. CCNL fino al 30 settembre 2016 e quindi al VI liv. CCNl Pubblici Esercizi ed orario lavorativo pari a 30 ore settimanali (5 ore giornaliere dal lunedi al sabato). Il secondo sorto il 28 febbraio 2019 e cessato il 31 marzo 2019 con diritto all'inquadramento al VI liv. CCNL Pubblici Esercizi, sempre con orario lavorativo pari a 30 ore settimanali.
Con la sentenza definitiva, dopo la CTU contabile, ha condannato la a CP_1 pagare al lavoratore la somma di € 10.995,74 a titolo di differenze retributive e TFR, oltre al versamento dei contributi previdenziali nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha compensato le spese di lite per 1/4 e condannato la società al pagamento dei restanti 3/4. Le spese di lite dell' sono state poste CP_2 interamente a carico della CP_1
Propone appello avverso la sentenza del Tribunale di Firenze il lavoratore Pt_1
sulla base dei seguenti motivi:
[...] 1) In primo luogo, la sentenza viene contestata per aver ritenuto intervenuta la decadenza dalla impugnativa dei due contratti a termine stipulati tra le parti. La domanda del ricorrente, infatti, aveva ad oggetto il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non l'illegittimità del termine finale apposto ai due contratti a tempo determinato. I contratti in questione erano, infatti, viziati sin dalla loro costituzione in quanto il rapporto di lavoro era sorto prima della loro sottoscrizione ed era proseguito anche nel periodo intercorrente tra un contratto e l'altro. Sotto questo aspetto viene censurata la valutazione delle prove effettuata dal primo Giudice.
2) Il secondo motivo riguarda la decorrenza del rapporto che il Tribunale ha fissato all'agosto 2016 mentre, alla luce dell'istruttoria espletata, risulta dimostrata la tesi del lavoratore secondo il quale il rapporto era iniziato il 13 aprile 2016, 3) Il terzo motivo riguarda le mansioni e l'orario: parte appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto provato che egli svolgesse mansioni di cameriere di sala ed effettuasse doppi turni di lavoro, almeno
3 volte alla settimana. Anche su tale aspetto viene censurata la valutazione delle prove effettuata dal Tribunale.
4) Con il quarto motivo l'appellante si duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto dimostrato il dedotto licenziamento orale che invece emerge dalla prova espletata.
5) Con l'ultimo motivo d'appello viene censurata la decisione del Tribunale fiorentino di compensare le spese di lite nella misura di 1/4 tra le parti.
La società si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello del CP_1 lavoratore fondato. Ribadisce che il rapporto tra le parti si è svolto solo nei periodi coperti dai due contratti a termine e sempre con orario part-time. Prima della sottoscrizione del primo contratto, l'appellante aveva reso solo delle prestazioni occasionali per le quali era stato regolarmente compensato. Anche per quanto riguarda le m ni, la società sostiene la correttezza dell'inquadramento operato (il operava come aiuto di cucina ed in sala si Pt_1 limitava a prendere le comande ed a portare i piatti).
Ha proposto appello incidentale per contestare la sentenza di primo grado laddove, diversamente da quanto dimostrato dalla prova orale e documentale, ha ritenuto che il rapporto di lavoro fosse sorto nel mese di agosto 2016 e non nel marzo 2017, ossia in coincidenza con la sottoscrizione del primo contratto a termine. Ha dunque chiesto la condanna delle
contro
-parti alla restituzione di quanto pagato in esecuzione della prima sentenza e non dovuto per effetto dell'appello incidentale (anche per spese di lite e contributi). L' si è costituito ed ha rinnovato le conclusioni già rese in primo grado: ove CP_2 tati, relativamente alla posizione del ricorrente signor
emolumenti e/o erogazioni soggetti per legge ad Parte_2 imp contributiva previdenziale – in accoglimento della domanda svolta dall' chiamato in causa in adesione a quella già formulata dalla ricorrente CP_3
- ac i contributi conseguentemente dovuti, nei limiti della prescrizione ex art. 3, co. 9 e 10, L n. 335/95, con le relative sanzioni civili maturate e maturande dovute per legge, e dichiarare obbligato e condannare il datore di lavoro, la società CP_1
Così riassunti i termini della controversia, secondo la Corte l'appello principale del lavoratore è parzialmente fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
I motivi di appello, principale ed incidentale, sono in larga parte connessi tra loro e possono essere esaminati congiuntamente.
Dal punto di vista documentale risultano sottoscritti tra le parti due contratti a tempo determinato, ris 15.3.2017 ed il 16.4.2018. Entrambi prevedono le mansioni di , l'inquadramento nel VI livello del CCNL Pt_3 Per_1 ed un orario part-time a 20 ore settimanali.
È vero che il , sin dal primo grado, ha sempre dedotto la sussistenza di un Pt_1 unico rappo avoro subordinato decorrente dall'aprile 2016 e mai risolto, vista l'inefficacia del licenziamento che assume intervenuto oralmente. Secondo il ricorrente i contratti a termine costituivano “il paravento dietro al quale le parti avevano inteso dare corso ad un rapporto dissimulato”.
Sotto questo aspetto, l'appello del lavoratore è fondato per quanto riguarda la decadenza che il Tribunale ha ritenuto maturata ai sensi dell'art 28 del DLvo 81/15, secondo il quale “L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centottanta giorni dalla cessazione del singolo contratto. Trova altresì applicazione il secondo comma del suddetto articolo 6”.
Secondo il Tribunale: La formula generica utilizzata dal legislatore
“L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire..” comporta che i termini decadenziali si applichino in tutti i casi in cui si contesti la validità e/o l'efficacia della clausola appositiva del termine, compresa l'ipotesi (contemplata nel ricorso all'esame del giudice) nella quale si assume la nullità della clausola in quanto pattuita nell'ambito di un contratto a tempo indeterminato già in essere tra le parti”. Nel caso in esame, come detto, il lavoratore non ha contestato “la validità e/o l'efficacia della clausola appositiva del termine” avendo piuttosto richiesto l'accertamento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro che si assume a tempo indeterminato.
In ogni caso, come si dirà a proposito della cessazione del rapporto, la questione della decadenza non appare rilevante in quanto, comunque, il rapporto deve intendersi cessato in coincidenza con il termine finale indicato nella sentenza di primo grado.
Tanto chiarito, in punto di fatto le questioni ancora controverse riguardano:
- La decorrenza del rapporto di lavoro e la sua continuità anche nel periodo tra il primo ed il secondo contratto a termine (sul primo aspetto verte anche l'appello incidentale della società),
- Le modalità di cessazione del rapporto,
- Le mansioni svolte dal ed il relativo inquadramento contrattuale, Pt_1
- L'orario di lavoro.
Orbene, la prova espletata in primo grado ha avuto esito non univoco per quanto riguarda decorrenza, continuità del rapporto e orario di lavoro:
Il teste dipendente della convenuta, riferisce che il Testimone_1 Pt_1 avrebbe iniziato a lavorare nel 2016, prima di ottobre, ma non precisa quando. Secondo questo testimone, i turni si svolgevano in orario: 11-14.30 e/o 18.00- 22.00. Questo testimone ha riferito che il rapporto del sarebbe finito nel Pt_1
2018.
ha lavorato nell'albergo fino al luglio 2019. Riferisce che il ha Parte_4 Pt_1
16 ma neppure questo teste precisa quando. Secondo il t e, il ha lavorato in modo continuativo fino al 2019 (salvo una assenza per Pt_1 in o) e svolgeva mansioni di cameriere di sala sin dal 2016. Solo nel primo periodo faceva il lavapiatti e l'aiuto di cucina. I turni erano 3: colazione dalle 6.00 a 1.30, pranzo dalle 10.00 alle 15.00-16.00, cena dalle 18.00 alle 23-24.00. Il lavorava di solito nel turno di pranzo o cena. Durante la stagione estiva Pt_1 si faceva anche il doppio o triplo turno.
è un amico e non lavorava nell'albergo. Ci andava a cena una volta Persona_2 al mese, in media. Nell'ultimo periodo lo accompagnava in macchina. Conferma la continuità del rapporto fino al 2019. ci lavora ancora come capo-ricevimento. Riferisce che il Testimone_2 Pt_1 are nel 2017 ed era uno stagionale. I turni erano 12.00- 19.00-21.30, per 6 giorni alla settimana. Come detto, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di due diversi rapporti di rapporto di lavoro subordinato, il primo sorto in data 1 agosto 2016 e cessato il 31 ottobre 2018 con diritto all'inquadramento al VII liv CCNL fino al 30 settembre 2016 e quindi al VI liv CCNL Pubblici Esercizi ed orario lavorativo pari a 30 ore settimanali ( 5 ore giornaliere dal lunedì al sabato) e il secondo sorto il 28 febbraio 2019 e cessato il 31 marzo 2019 con diritto all'inquadramento al VI liv CCNL Pubblici Esercizi ed orario lavorativo pari a 30 ore settimanali.
Sulla base di questi presupposti è stata disposta la CTU contabile.
Orbene, secondo la Corte la decorrenza del rapporto di lavoro individuata dal Tribunale deve essere confermata. Come si è visto, solo un teste riferisce che il rapporto sarebbe sorto nel 2017 mentre anche il teste indicato dalla Tes_1 società, fissa l'inizio del rapporto nel 2016, prima di ottobre. Sulla base di questi elementi di prova ritiene la Corte dimostrato l'inizio del rapporto nell'agosto del 2016, come accertato dal Tribunale di Firenze. Appello principale ed appello incidentale su questo aspetto sono, dunque, infondati.
Anche l'orario che il Tribunale individua in 30 ore settimanali è coerente con l'esito della prova, non univoco, come si è visto. Nei due contratti a termine è indicato un orario di 20 ore mensili ma, come già ritenuto dal Tribunale, le 30 ore costituiscono l'orario minimo che si può ritenere dimostrato sulla base della prova per testi sopra riportata. Come è noto, secondo la Corte di Cassazione, n. 6623 del 2001, i fatti costitutivi del diritto al compenso per lavoro straordinario devono essere provati dal lavoratore e non può farsi ricorso al criterio equitativo di cui all'art. 432 cod. civ.; peraltro, il giudice può legittimamente valutare gli elementi di prova raccolti, avvalendosi anche di presunzioni semplici, al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione "minimale" delle ore prestate in aggiunta all'orario normale.
Per quanto riguarda le mansioni, tutti i testi, anche quelli di parte convenuta, riferiscono che il svolgeva compiti di cameriere addetto al servizio ai tavoli. Pt_1
Teste Il Sig. , per quel che so, ha sempre svolto le mansioni di Tes_1 Pt_1 cameriere addetto al servizio dei tavoli. Teste Prato: All'inizio svolgeva le mansioni di lavapiatti ed era quindi di ausilio all'interno della cucina. Poi ha cominciato a svolgere le mansioni di cameriere addetto al servizio ai tavoli.
Un teste riferisce che nel primo periodo – comunque sempre nel 2016 – faceva il lavapiatti e aiuto di cucina. Anche sul punto la sentenza merita di essere confermata. IL rivendica il IV livello dal gennaio 2017 ma la prova, come Pt_1 dice il Tribunale, non conferma le mansioni superiori (nel IV livello è collocato lo chef de rang, e comunque, in generale, sono richieste conoscenze specialistiche).
Per quanto riguarda la cessazione del rapporto, il lavoratore sostiene di avere ripreso servizio, dopo un periodo di assenza per infortunio, il 28.2.2019. Da quel momento avrebbe lavorato fino al 10.4.2019 e poi sarebbe stato “verbalmente invitato ad allontanarsi dal posto di lavoro”.
Secondo il Tribunale, “quanto al periodo successivo, è pacifico in atti che il Pt_1 non abbia svolto alcuna attività a favore della ino al 28 febbraio 2019 ma CP_1 risulta comunque che successivamente a tale data ha lavorato per circa un mese (cfr testi e , nonché parziali ammissioni effettuate al punto 22 della Pt_4 Per_2 memoria di costituzione in assenza di contratto. Le allegazioni relative CP_1 al fatto che il nuovo rapporto instaurato di fatto sia cessato per esclusiva volontà datoriale sono rimaste prive di riscontro, non essendo utilizzabili le testimonianze de relato ex parte actoris rese sul punto dai testi e . Tale carenza di Pt_4 Per_2 prova vale a motivare il rigetto della domanda di impugnazione del recesso”.
Anche sotto questo aspetto la sentenza appellata non merita di essere riformata in quanto nessuno dei testimoni ha saputo riferire, per conoscenza diretta, le modalità di cessazione del rapporto né, tantomeno, confermare la sussistenza del dedotto licenziamento orale.
Giova ricordare che, secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore che impugni il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa;
nell'ipotesi in cui il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore e all'esito dell'istruttoria - da condurre anche tramite i poteri officiosi ex art. 421 c.p.c. - perduri l'incertezza probatoria, la domanda del lavoratore andrà respinta in applicazione della regola residuale desumibile dall'art. 2697 c.c.. (Cass. 3822 del 2019).
L'appello, secondo la Corte, merita invece accoglimento per quanto riguarda la continuità del rapporto che è stata confermata in modo abbastanza chiaro dalla prova espletata.
Teste Prato: E' rimasto in servizio in maniera continuativa fino al 2019, salvo un periodo in cui è stato assente (mi sembra fosse la fine del 2018) poiché aveva avuto un infortunio alla mano.
Teste : Se non sbaglio il mio amico ha iniziato a lavorare nell'albergo nel Per_2
2016, non ricordo il mese. Ha smesso di lavorare nel 2019.
Gli altri testimoni, invece, si sono limitati a riferire di avere certezza circa la continuità o meno del rapporto in questione.
Teste Per quel che ne so il era uno stagionale in quanto è prassi Tes_2 Pt_1 nella nostra azienda assumere in tale forma i camerieri.
Teste Non so dire se abbia lavorato con continuità o se vi siano state Tes_1 delle pause significative nella sua prestazione. Posso solo dire che la cosa non mi stupirebbe perché ci sono molti stagionali.
Del resto, la stessa società aveva ammesso, sin dal primo grado, che nel periodo intermedio tra il primo ed il secondo contratto a termine, così come dopo la scadenza di quest'ultimo, il aveva svolto alcune prestazioni di lavoro, sia Pt_1 pure in modo occasionale.
La Corte ha dunque disposto una integrazione della CTU del primo grado, modificando il quesito nel senso di richiedere il calcolo delle differenze retributive considerando un rapporto di lavoro unitario, dall'agosto 2016 al 31 marzo 2019, con detrazione delle somme eventualmente percepite durante il rapporto, per altra occupazione lavorativa.
Questo l'esito della CTU, non contestato in quanto i CTP non hanno fatto pervenire osservazioni:
€. 13.555,86 per differenze retributive €. 2.853,90 per trattamento di fine rapporto
€. 16.409,76 parziale
€. -13.097,29 a detrarre per acconto versato
€. 2.763,54 per rivalutazione monetaria
€. 946,08 per interessi legali
€. 7.022,09 in totale
L'appello, quindi, merita accoglimento entro questi limiti mentre l'appello incidentale della società deve essere respinto.
Per il resto la sentenza appellata deve essere confermata, anche per quanto riguarda il pagamento della contribuzione previdenziale sulle somme dovute a titolo di retribuzione, nei limiti della prescrizione quinquennale, e le sanzioni nei limiti di legge (come previsto dalla sentenza definitiva di primo grado).
La parziale riforma della sentenza appellata comporta una nuova regolazione delle spese di lite del doppio grado. Orbene, considerato l'esito complessivo del giudizio, le spese vanno compensate per avoratore e la società mentre, per la restante metà, sono a carico di secondo la norma della CP_1 soccombenza. Ai sensi del DM 147/2022, le spese si liquidano pe i minimi, in € 3.809,00 per il primo grado e € 3.473,00 per l'appello. è CP_1 tenuta a rifondere all' le spese di lite senza compensazione perché la CP_2 società è soccombent utto quanto ai contributi previdenziali (€ 852,00 per il primo grado, € 962,00 per l'appello).
Per il rigetto dell'appello incidentale, sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in parziale riforma delle sentenze appellate:
Dichiara che tra le parti è intercorso un unico rapporto di lavoro continuativo dal 1.8.2016 al 31.3.2019. Condanna a pagare all'appellante, in aggiunta rispetto a quella CP_1 liquidata in primo grado, la somma di € 7.022,09 a titolo di differenze retributive e TFR, somma già comprensiva di interessi e rivalutazione.
Conferma, per il resto, la sentenza appellata.
Dichiara le spese di lite rado compen isura della metà tra l'appellante e e condanna a rifondere CP_1 CP_1 all'appellante la restante metà, con distrazione. Liquida l'intero 0 oltre spese , IVA e CPA come per legge. Condanna a CP_1 rifondere all' le spese del doppio grado che liquida in c € CP_2
1.814,00 oltre spese al 15%, IVA e CPA se dovuti.
Pone a carico di le spese di CTU liquidate in separato decreto. CP_1
Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per l'obbligo dell'appellante incidentale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Firenze, 8 maggio 2025
Il Presidente estensore
Flavio Baraschi