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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/10/2025, n. 5762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5762 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1112/2025
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
dott.ssa IA RO Presidente
dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere
dott.ssa IA RI CI Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1635 del ruolo generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], C.F. , assistito Parte_1 C.F._1
dall'avv. Elide DI PUMPO con studio in Roma, Corso Trieste n. 140, che lo rappresenta e difende giusto mandato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato nel suo Studio
Appellante -
contro contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso sentenza ex art. 281 terdecies C.P.C. emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, R.G. 22189/2024, del
25/02/2025 e notificata il 25/02/2025, di rigetto dell'impugnazione avverso il diniego per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del figlio nato Persona_1
a Cumilla (Bangladesh) il 31/12/2004 divenuto nelle more del procedimento maggiorenne.
Conclusioni
: « insiste e confida nel totale accoglimento delle conclusioni e delle richieste Parte_1
formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ovvero annullare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, dott.
FR RE, R.G. 22189/2024 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione
competente di annullare il provvedimento emesso in data 29/11/2023 ed a procedere al rilascio del nulla osta al giovane .”. Persona_1
Il sig. ha impugnato il decreto dello Sportello unico dell'immigrazione presso Parte_2
la Prefettura di Roma del 29.11.2023 di rigetto per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del figlio nato a [...] il [...] Persona_1
divenuto nelle more del procedimento maggiorenne.
Il provvedimento di rigetto del 29/11/2023 motiva il diniego del rilascio sulla base della mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 co. 3 lett. a) e b) del T.U. sull'immigrazione, vale a dire la disponibilità di un titolo giuridicamente rilevante riguardante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché l'idoneità alloggiativa accertata dai competenti uffici comunali e il possesso di un redito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere poiché non allegati. Inoltre,
l'amministrazione rigettante ha pure sottolineato il mancato deposito di documentazione integrativa successivamente al preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990
nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'atto, cioè il 29/05/2023. Il Giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente dimostrato il requisito reddituale, avuto riguardo alla documentazione depositata, ma ha ritenuto di non poter annullare il provvedimento stante la carenza di quello alloggiativo. In particolare, in detto provvedimento è
stato ritenuto che la regolamentazione del contratto di locazione allegato non consentisse la disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente e anzi la sua stessa presenza, pur in conformità
al certificato anagrafico depositato, fosse in contrasto con il contratto: nel contratto di locazione, di cui è titolare la sig.ra , madre della compagna del ricorrente, all'art. 2 Persona_2
si legge: “Il conduttore deve adibire l'intera unità locata ad uso esclusivo di abitazione. All'uopo dichiara che il nucleo familiare che vi risiederà è composto da: Persona_2 [...]
, . Le dette persone sono le uniche conviventi con il conduttore e solo Parte_3 Parte_4
esse avranno diritto a succedere nel presente contratto di locazione ex art. 6 della Legge n.
392/78”. All'art. 3 del medesimo contratto è inoltre previsto il divieto “di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto”.
Nella sentenza oggetto di gravame si legge: “Tale regolazione contrattuale è ostativa alla
dimostrazione della disponibilità di un immobile in cui dimorare da parte del ricorrente e nei
confronti del familiare da ricongiungere. Infatti, non essendo il ricorrente ricompreso
nell'elenco degli aventi diritto a godere su base giuridica dell'appartamento, egli non ha la
disponibilità giuridica di quest'ultimo e non è in grado di garantirla al figlio con cui intende
ricongiungersi”.
Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata che non ha correttamente valutato la documentazione depositata che dava piena prova della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, oltre che evidenziare la grave violazione concretizzatasi dei diritti fondamentali dell'appellante, quali quello all'unione e alla tutela del nucleo familiare,
riconosciuto dall'art. 8 e 12 della CEDU, l'art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, nonché l'art. 29 della Costituzione. Si lamentavano, infine, i numerosi vizi della procedura amministrativa e dunque del provvedimento, quali il notevole ritardo rispetto al termine indicato in 90 giorni per la conclusione del procedimento e la mancata considerazione della integrazione documentale depositata all'esito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 l. n. 241/1990.
Ebbene, preso atto che il requisito reddituale risultava documentalmente accertato già nella sentenza di primo grado, occorre verificare la correttezza della valutazione del Giudice di prime cure con riferimento a quello alloggiativo.
Si prende atto che la difesa del ricorrente ha depositato certificato dello stato di famiglia dal quale risulta che presso l'abitazione sita in Roma, via Badoero n. 61, scala a paino terzo, interno
9 vivono , figlia della sig.ra nel frattempo deceduta, Controparte_2 Persona_2 [...]
, figlio maggiore di , contratto di locazione di detto immobile Parte_1 Persona_3 Parte_1
stipulato da , quale conduttrice e la cassa nazionale di assistenza forense con Persona_2
ricevuta di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di subentro nel contratto di locazione nell'anno 2022 da parte della La compagna more uxorio del ricorrente, risulta Pt_3 Pt_3
dunque essere la titolare del contratto di locazione dell'immobile e, in tale veste, aveva sottoscritto dichiarazione di disponibilità ad accogliere anche l'ulteriore figlio del suo compagno;
in ogni caso, è stata depositata la mail di conferma della sussistenza del requisito alloggiativo in capo al richiedente da parte di preposto del Municipio VIII del Comune di Roma.
Anche il requisito alloggiativo deve dunque ritenersi sussistente.
Si impone l'accoglimento dell'appello spiegato con riforma della sentenza impugnata e annullamento del decreto per cui è causa.
Le spese di lite vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio per resistere alla domanda del ricorrente e la circostanza che non era stato posto in evidenza il subentro nel contratto di locazione e difatti lo stesso Giudice di primo grado era incorso in errore con riguardo al requisito alloggiativo,
valutato l'articolato del contratto di locazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Diritti della Persona ed Immigrazione, R.G. 22189/2024, depositata in data 25.02.2025;
2) per l'effetto, annulla il decreto dello Sportello unico dell'immigrazione presso la Prefettura
di Roma del 29.11.2023 di rigetto del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del figlio nato a [...] il [...] e ordina Persona_1
all'Amministrazione resistente di provvedere al rilascio di detto nulla osta.
3) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA RI CI IA RO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Composta dai magistrati:
dott.ssa IA RO Presidente
dott. ssa Francesca Romana Salvatori Consigliere
dott.ssa IA RI CI Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di secondo grado iscritta al n. 1635 del ruolo generale dell'anno 2025 trattenuta in decisione all'udienza del 9.10.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], C.F. , assistito Parte_1 C.F._1
dall'avv. Elide DI PUMPO con studio in Roma, Corso Trieste n. 140, che lo rappresenta e difende giusto mandato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato nel suo Studio
Appellante -
contro contumace Controparte_1
e con l'intervento del Procuratore Generale OGGETTO: appello avverso sentenza ex art. 281 terdecies C.P.C. emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma - Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, R.G. 22189/2024, del
25/02/2025 e notificata il 25/02/2025, di rigetto dell'impugnazione avverso il diniego per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del figlio nato Persona_1
a Cumilla (Bangladesh) il 31/12/2004 divenuto nelle more del procedimento maggiorenne.
Conclusioni
: « insiste e confida nel totale accoglimento delle conclusioni e delle richieste Parte_1
formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio, ovvero annullare l'impugnata ordinanza emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Diritti della Persona ed Immigrazione, dott.
FR RE, R.G. 22189/2024 e, per l'effetto, ordinare all'Amministrazione
competente di annullare il provvedimento emesso in data 29/11/2023 ed a procedere al rilascio del nulla osta al giovane .”. Persona_1
Il sig. ha impugnato il decreto dello Sportello unico dell'immigrazione presso Parte_2
la Prefettura di Roma del 29.11.2023 di rigetto per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del figlio nato a [...] il [...] Persona_1
divenuto nelle more del procedimento maggiorenne.
Il provvedimento di rigetto del 29/11/2023 motiva il diniego del rilascio sulla base della mancata dimostrazione dei requisiti previsti dall'art. 29 co. 3 lett. a) e b) del T.U. sull'immigrazione, vale a dire la disponibilità di un titolo giuridicamente rilevante riguardante un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché l'idoneità alloggiativa accertata dai competenti uffici comunali e il possesso di un redito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere poiché non allegati. Inoltre,
l'amministrazione rigettante ha pure sottolineato il mancato deposito di documentazione integrativa successivamente al preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. 241/1990
nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento dell'atto, cioè il 29/05/2023. Il Giudice di prime cure ha ritenuto documentalmente dimostrato il requisito reddituale, avuto riguardo alla documentazione depositata, ma ha ritenuto di non poter annullare il provvedimento stante la carenza di quello alloggiativo. In particolare, in detto provvedimento è
stato ritenuto che la regolamentazione del contratto di locazione allegato non consentisse la disponibilità dell'immobile in capo al ricorrente e anzi la sua stessa presenza, pur in conformità
al certificato anagrafico depositato, fosse in contrasto con il contratto: nel contratto di locazione, di cui è titolare la sig.ra , madre della compagna del ricorrente, all'art. 2 Persona_2
si legge: “Il conduttore deve adibire l'intera unità locata ad uso esclusivo di abitazione. All'uopo dichiara che il nucleo familiare che vi risiederà è composto da: Persona_2 [...]
, . Le dette persone sono le uniche conviventi con il conduttore e solo Parte_3 Parte_4
esse avranno diritto a succedere nel presente contratto di locazione ex art. 6 della Legge n.
392/78”. All'art. 3 del medesimo contratto è inoltre previsto il divieto “di sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto”.
Nella sentenza oggetto di gravame si legge: “Tale regolazione contrattuale è ostativa alla
dimostrazione della disponibilità di un immobile in cui dimorare da parte del ricorrente e nei
confronti del familiare da ricongiungere. Infatti, non essendo il ricorrente ricompreso
nell'elenco degli aventi diritto a godere su base giuridica dell'appartamento, egli non ha la
disponibilità giuridica di quest'ultimo e non è in grado di garantirla al figlio con cui intende
ricongiungersi”.
Il ricorrente lamenta l'erroneità della decisione impugnata che non ha correttamente valutato la documentazione depositata che dava piena prova della sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda, oltre che evidenziare la grave violazione concretizzatasi dei diritti fondamentali dell'appellante, quali quello all'unione e alla tutela del nucleo familiare,
riconosciuto dall'art. 8 e 12 della CEDU, l'art. 23 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966, nonché l'art. 29 della Costituzione. Si lamentavano, infine, i numerosi vizi della procedura amministrativa e dunque del provvedimento, quali il notevole ritardo rispetto al termine indicato in 90 giorni per la conclusione del procedimento e la mancata considerazione della integrazione documentale depositata all'esito della comunicazione di preavviso di rigetto ex art. 10 l. n. 241/1990.
Ebbene, preso atto che il requisito reddituale risultava documentalmente accertato già nella sentenza di primo grado, occorre verificare la correttezza della valutazione del Giudice di prime cure con riferimento a quello alloggiativo.
Si prende atto che la difesa del ricorrente ha depositato certificato dello stato di famiglia dal quale risulta che presso l'abitazione sita in Roma, via Badoero n. 61, scala a paino terzo, interno
9 vivono , figlia della sig.ra nel frattempo deceduta, Controparte_2 Persona_2 [...]
, figlio maggiore di , contratto di locazione di detto immobile Parte_1 Persona_3 Parte_1
stipulato da , quale conduttrice e la cassa nazionale di assistenza forense con Persona_2
ricevuta di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di subentro nel contratto di locazione nell'anno 2022 da parte della La compagna more uxorio del ricorrente, risulta Pt_3 Pt_3
dunque essere la titolare del contratto di locazione dell'immobile e, in tale veste, aveva sottoscritto dichiarazione di disponibilità ad accogliere anche l'ulteriore figlio del suo compagno;
in ogni caso, è stata depositata la mail di conferma della sussistenza del requisito alloggiativo in capo al richiedente da parte di preposto del Municipio VIII del Comune di Roma.
Anche il requisito alloggiativo deve dunque ritenersi sussistente.
Si impone l'accoglimento dell'appello spiegato con riforma della sentenza impugnata e annullamento del decreto per cui è causa.
Le spese di lite vengono compensate per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto che l'Amministrazione non si è costituita in giudizio per resistere alla domanda del ricorrente e la circostanza che non era stato posto in evidenza il subentro nel contratto di locazione e difatti lo stesso Giudice di primo grado era incorso in errore con riguardo al requisito alloggiativo,
valutato l'articolato del contratto di locazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sezione
Diritti della Persona ed Immigrazione, R.G. 22189/2024, depositata in data 25.02.2025;
2) per l'effetto, annulla il decreto dello Sportello unico dell'immigrazione presso la Prefettura
di Roma del 29.11.2023 di rigetto del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare a beneficio del figlio nato a [...] il [...] e ordina Persona_1
all'Amministrazione resistente di provvedere al rilascio di detto nulla osta.
3) compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Roma, 10 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
IA RI CI IA RO