Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/04/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4271/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice monocratico, Sezione Lavoro,
in persona della dott.ssa Maria Ida Scotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da , rappresentato e difeso dall'avv. Iside B. Parte_1
Storace, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
- Controparte_1
Sede di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti notaio rep. 93743, Persona_1
raccolta n. 6860, dall'avv. Giuseppe Zane, presso il quale è elettivamente domiciliato convenuto
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 co. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
1
Con ricorso depositato in data 4 ottobre 2024 il sig. conviene in Parte_1
giudizio l' in relazione all'infortunio occorsogli il 30 maggio 2020, per il quale CP_1
l' ha già riconosciuto un danno del 14% ed ha costituito una rendita per un CP_1
danno complessivo del 22%, conseguente a unificazione di postumi di altri eventi.
Il ricorrente, allegando un intervenuto aggravamento dei postumi, chiede la condanna dell' al riconoscimento di postumi permanenti nella maggior misura CP_1
dell'80%, previa unificazione con i postumi di altri infortuni, con conseguente adeguamento della rendita.
Il ricorrente formula pertanto le seguenti conclusioni:
I. “Piaccia al Giudice del Lavoro Ill.mo dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior danno conseguente all'infortunio sul lavoro del 30 maggio 2020 (n° 517458712) con valutazione del grado di menomazione nella misura del 75%, o percentuale meglio vista anche ai sensi dell'art. 149 Disp. Att. C.p.c.
II. Piaccia conseguentemente al Giudice del Lavoro, previa unificazione ex art.13 comma 5 D.M.
38/2000 con gli altri eventi infortunistici occorsi, condannare l' alla riliquidazione della CP_1
rendita vitalizia per l'indennizzo del danno biologico e delle conseguenze patrimoniali di cui all'art.13 del D.Lgs. 38/2000 commisurata ad un grado di menomazione complessivo pari all'80%, o percentuale meglio vista, nonché al pagamento delle differenze su tutti i ratei maturati e maturandi dalla data della domanda amministrativa, oltre interessi di legge.
Con vittoria di spese, anche di CT di parte, diritti ed onorari oltre spese generali, CPA ed IVA
nella misura di legge da distrarsi a favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di aver anticipato gli esborsi e non percepito compensi”.
L' , ritualmente costituito in giudizio, contesta la sussistenza di un nesso CP_1
causale tra la patologia neurodegenerativa da cui è affetto il ricorrente (malattia di
Alzheimer) e il trauma cranico da lui subito nell'infortunio del 30 maggio 2020 ed anzi sostiene che detta patologia sarebbe preesistente all'infortunio.
2 L' chiede pertanto la reiezione della domanda. CP_1
Espletata CTU medico legale, all'odierna udienza la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
La domanda è fondata nei termini e per le ragioni che seguono.
Deve premettersi che non è contestato in causa che il sinistro occorso al ricorrente in data 30 maggio 2020 sia da qualificarsi come infortunio sul lavoro (come tale essendo stato peraltro trattato dall' in via amministrativa, con il riconoscimento di CP_1
postumi e la costituzione di rendita).
Il contrasto tra le parti attiene esclusivamente all'aggravamento dei postumi che il ricorrente sostiene essere intervenuto.
Espletata CTU medico legale, la consulente, dopo aver esaminato e valutato approfonditamente tutte le risultanze di causa, nonché le considerazioni critiche svolte dalla consulente di parte convenuta, ha così condivisibilmente affermato:
“Il caso in esame riguarda un soggetto di sesso maschile, della età attuale di 66 anni,
portatore di Invalidità valutata dall' di grado 6%+ 2% + 7%. Tale valutazione, nella seduta CP_1
collegiale del 16 maggio 2024 su atti è stata elevata al 22% sulla base degli esiti di emorragia subaracnoidea risalente al maggio 2020, consistenti in presenza alla TC di ipodensità in sede frontale paramediana Ds e temporale anteriore Ds. Ritenendo la valutazione restrittiva il Sig.
ha presentato ricorso nanti il Tribunale di Genova. Pt_1
Clinicamente si tratta di un sessantaseienne che ha goduto buone condizioni di salute e completa autonomia sino al 30 maggio 2020 quando, mentre svolgeva attività lavorativa, è
caduto dall'alto riportando multiple fratture costali e trauma cranico (focolai lacero-contusivi ed emorragia subaracnoidea). Nei mesi successivi si è assistito a cambiamento del carattere, lievi deficit mnesici e complessivo rallentamento psico-motorio. Nel 2022 ha presentato ripetuti episodi di perdita di coscienza diagnosticati come di natura comiziale e regrediti dopo introduzione di terapia antiepilettica;
contestualmente è stata posta diagnosi di Disturbo Neurocognitivo sino alla diagnosi finale di Malattia di Alzheimer formulata nel 2023 a seguito di PET con tracciante
3 per Amiloide. Nello stesso anno si è assistito ad ulteriore aggravamento del quadro clinico con impatto sul grado di autonomia.
Come ipotizzato nel maggio 2023 dal neurologo curante che ha in cura il Periziando
presso ambulatorio ospedaliero, è verosimile esistere un nesso causale tra il trauma cranico occorso e lo sviluppo della malattia di Alzheimer. Ritengo sussistere analogo nesso causale per quanto concerne la sindrome comiziale (incidenza del 50% in pazienti con ematoma intracerebrale).
Che un singolo trauma cranico, di entità moderata o severa, possa aumentare il rischio di sviluppare forme di demenza degenerativa è un dato ormai acquisito in letteratura (riporto alcune voci bibliografiche). L'ipotesi risulta confermata da studi epidemiologici ed evidenze neuropatologiche.
Nel caso in oggetto, inoltre, non risultano dati anamnestici precedenti il trauma compatibili con deficit cognitivi e le prime TC eseguite nell'immediatezza del trauma non documentano alcun reperto patologico in tal senso (atrofia cerebrale o ampiamento dei ventricoli).
E' pertanto ipotizzabile e ritenere verosimile che il trauma cranico e le conseguenti lesioni cerebrali abbiano giocato ruolo importante nell'innescare non solo la sindrome comiziale, ma anche la malattia di Alzheimer di cui il Ricorrente è portatore.
Non è condivisibile pertanto la valutazione su atti da parte dell' del 16.05.2024 che CP_1
contempla come unici postumi le alterazioni presenti alla TC senza considerare in alcun modo l'obiettività clinica la cui severità è documentata nelle numerose valutazioni neurologiche, nei test somministrati e nelle indagini strumentali.
La patologia neurologica può quindi essere ascritta al cod.189 del DM 12.7.2000 con valutazione nella misura del 60% con valutazione complessiva tenuto conto delle altre patologie invalidanti nella misura del 70% (settanta per cento).
IL CT di Parte Attrice ha concordato con tali conclusioni, mentre il CT , Dott.ssa CP_1
esprime parere discorde. Persona_2
Riassumo il commento della collega in cinque punti:
4 • La visita neurologica eseguita in data 24.05.2023 non afferma un nesso causale tra il trauma subito e la malattia di Alzheimer, ma al contrario, descrive come il trauma subito sembra aver interferito accelerando il decorso della patologia neurologica …
• … altra visita neurologica descriveva: trauma cranico avvenuto in seguito a caduta per cause imprecisate (crisi generalizzata?). Già da prima dell'incidente la moglie riportava progressivo deficit mnesico e soprattutto ritiro sociale ed abulia …
• Dagli studi emerge come la demenza di Alzheimer risulti maggiormente correlata a traumi cranici di minore entità ripetuti nel tempo (ad esempio i pugili) oppure traumi cranici maggiori …. A seguito del trauma cranico subito, invece, il Sig. rimaneva Pt_1
unicamente ricoverato presso il reparto di Neurologia per 10 giorni… ed lla dimissione non era neanche indicata la ripetizione della TC encefalo come follow up …
Commento i vari punti:
• Nella visita neurologica del maggio 2023 il neurologo curante si limita ad ipotizzare un nesso che in effetti va considerato non strettamente causale ma quantomeno concausale efficiente.
• Non ho trascritto parte della visita neurologica del luglio 2023 poiché lo specialista in essa ha riportato quello che rappresenta in realtà il dubbio della famiglia, ovvero che una presunta crisi comiziale avesse causato la caduta, dubbio che la figlia ha espresso anche con me, data la nota cautela mostrata dal padre sul lavoro, ma di cui non esiste alcuna prova concreta documentale. Inoltre nel colloquio ho approfondito lo stato premorboso del Periziando. La
figlia ha negato qualsiasi eventuale preesistente deficit mnesico, insistendo sul fatto che il padre da sempre, dalla gioventù, viveva isolato dedicandosi alla lettura con limitati rapporti interpersonali anche in ambito familiare. Pertanto non si trattava di aspetti patologici, ma di tratti caratteriali.
• La disanima bibliografica eseguita appare viziata da un errore: quando la Parte Convenuta fa riferimento a demenza riconducibile a politraumi (come nella boxe), si tratta clinicamente di una patologia che si chiama Encefalopatia Post Traumatica e non Alzheimer. Il nesso trauma cranico/Alzheimer è da riferirsi al singolo trauma cranico maggiore. In proposito la Dott.ssa
5 nterpreta il trauma subito dal Periziando come di entità lieve, e questo non è a mio Per_2
avviso corretto. Nell'immediato, alla TC eseguita con urgenza, emergono strie iperdense in sede cortico – sottocorticale frontale, parietale e temporali Ds riferibili ad ESA (emorragia sub aracnoidea) con possibili petecchie ematiche. Gli esiti di tali lesioni vengono riferiti nella TC
del settembre 2021 (focolai lacero-contusivi fronto-basali bilateralmente e temporali Ds),
persistono nella TC del marzo 2022 (ipodensità in sede paramediano Ds e temporale anteriore
Ds), nella RM eseguita il mese successivo (focolai gliotico-malacici con prevalenza Ds
compatibili con gli esiti contusivo - emorragici con tracce di emoglobina ancora visibili) e nella
PET del settembre 2023 (Il coinvolgimento frontale è in parte attribuibile ai noti esiti malacici).
Pertanto, alla luce di questi dati documentali il trauma cranico in oggetto risulta severo.
CONCLUSIONI
In data odierna eseguite le necessarie indagini, esaminati atti e documenti, visitato il
Periziando, discusso il caso con il CTP di Parte Attrice, la sottoscritta CTU è in grado di assolvere l'incarico affidatole, rispondendo ai quesiti proposti.
Il Sig. è da considerare portatore di complesso morboso Parte_1
invalidante complessivamente nella misura del 70% (settanta per cento) dall'epoca della collegiale discorde del 16.5.2024”.
Le valutazioni e conclusioni del CTU meritano di essere condivise, in quanto fondate su accurati esami clinici e sorrette da corretta ed esauriente motivazione.
Il CTU nella propria relazione ha poi convincentemente ed efficacemente replicato anche ai rilievi formulati dal consulente di parte convenuta in riferimento alla bozza di relazione del CTU. A tali repliche si rinvia.
Richiamate e condivise le conclusioni del CTU, le domande devono pertanto essere accolte e l' deve essere condannato a corrispondere al ricorrente la rendita CP_1
nella misura di legge pari al 70% di danno a decorrere dall'aggravamento del 16 maggio
2024.
6 Quanto agli accessori, trova applicazione, nella fattispecie, la disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 co. 6° legge n. 412/91, con riferimento sia alla decorrenza degli interessi, sia al cumulo con gli interessi legali della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
(opportunamente diminuite in misura prossima ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell'art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate, e con un minimo aumento ex art. 4 co. 1
bis DM n. 55/2014 1 bis, avuto riguardo agli esigui collegamenti ipertestuali), con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione,
deduzione e conclusione:
- dichiara tenuto e conseguentemente condanna , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la rendita nella misura di legge pari al 70% a decorrere dall'aggravamento del 16 maggio 2024, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, con la decorrenza di legge e sino al saldo;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi euro 5.500,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Storace;
- pone definitivamente a carico del convenuto le spese di CTU.
Genova, 15 aprile 2025
Il Giudice
Maria Ida Scotto
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