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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
dr. Cristina Midulla Consigliere
dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 196/2022 R.G., promossa in questo grado
DA
Parte_1
in persona dell'Assessorato pro tempore, rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo
APPELLANTE
CONTRO
(fall. n. 175/2015), in persona del Curatore Controparte_1
Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. Claudia Maria Li Vecchi CP_2
APPELLATO
e nei confronti di nata a [...] il [...] ed elettivamente domiciliata in Siracusa, via CP_3
Unione Sovietica n. 4, presso lo studio dell'avv. Salvatore Fontana
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 5 dicembre 2018, il Curatore del (Fall. n. Parte_2
175/2015) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Palermo, la sig.ra e CP_3
l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti della procedura concorsuale, del pagamento eseguito – tramite – dall'Assessorato in favore della predetta . Controparte_4 CP_3
A fondamento della domanda, la Curatela esponeva che aveva intrapreso un'azione CP_3 esecutiva mobiliare nei confronti dello (all'epoca ancora in bonis) e dell , CP_1 Parte_1 quale terzo pignorato, culminata in un'ordinanza del 16 luglio 2015 con la quale il giudice dell'esecuzione assegnava alla creditrice le somme pignorate, ai sensi dell'art. 549 c.p.c.
Non essendo l'assegnazione stata eseguita, la avviava una nuova procedura esecutiva, CP_3 aggredendo le disponibilità liquide dell' , depositate presso tesoriere Parte_1 Controparte_4 regionale. In tale ambito, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 14 marzo 2016, disponeva una nuova assegnazione in favore della creditrice per un importo netto di € 6.646,93, effettivamente corrisposto in data 5 aprile 2016.
Secondo la prospettazione della Curatela, tale pagamento era inefficace ai sensi dell'art. 44 L.F., trattandosi dell'estinzione di un debito della fallita da parte di un terzo (l ), CP_1 Parte_1 mediante utilizzo di proprie risorse e al di fuori della procedura concorsuale, con conseguente obbligo restitutorio in capo alla . La Curatela sottolineava inoltre che l'Assessorato era stato CP_3 formalmente diffidato, con PEC del 23 dicembre 2015, dal procedere a qualunque pagamento in favore di terzi, anche se disposto con provvedimenti giudiziali. A ciò si aggiungeva la violazione del principio della par condicio creditorum, ex art. 67, comma 1, n. 2 L.F., derivante da un pagamento preferenziale.
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le domande attoree e chiedendo, CP_3 in via subordinata, di essere manlevata dall'Amministrazione regionale in caso di accoglimento della domanda. Anche l'Assessorato si costituiva, resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto, rilevando che il pagamento contestato era stato eseguito non volontariamente, ma in esecuzione di un ordine del giudice dell'esecuzione.
All'esito della precisazione delle conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2 Con sentenza n. 86/2022, il Tribunale di Palermo accoglieva integralmente la domanda del
Curatore, dichiarando l'inefficacia e/o l'inopponibilità, nei confronti della massa fallimentare, del pagamento effettuato in favore della . CP_3
Il giudice di primo grado accertava che il pagamento delle somme, sebbene effettuato formalmente dall per il tramite del suo tesoriere, era diretto a soddisfare un debito riconducibile alla Parte_1 fallita . La corresponsione della somma in favore di un singolo creditore costituiva CP_1 dunque una violazione del principio della par condicio creditorum, configurandosi come un atto solutorio preferenziale in danno della massa.
Veniva esclusa altresì la rilevanza delle ordinanze di assegnazione, che – pur se formalmente efficaci
– non producevano effetti satisfattivi fino all'effettivo pagamento, e comunque recavano la clausola
"salvo buon fine". Veniva rigettata la domanda di manleva proposta dalla nei confronti CP_3 dell' . Parte_1
Con atto di appello, l lamenta, in primo motivo, l'erroneità della sentenza nella parte in Parte_1 cui lo ritiene passivamente legittimato all'azione ex art. 44 L.F., sostenendo che la legittimazione spetterebbe unicamente al creditore che ha ricevuto il pagamento (la ), e non al terzo CP_3 esecutore del pagamento, peraltro vincolato da un ordine giudiziale. Deduce, inoltre, che l'effetto traslativo del credito si era già perfezionato con l'ordinanza del 16 luglio 2015, anteriore al fallimento, e che la seconda ordinanza aveva carattere meramente confermativo.
Il motivo è infondato.
È pacifico che ha percepito le somme in questione in data 5 aprile 2016, cioè dopo la CP_3 dichiarazione di fallimento intervenuta il 21 dicembre 2015. Anche a volere considerare la prima ordinanza di assegnazione, rimasta però inadempiuta, il soddisfacimento del credito si realizza solo al momento della riscossione effettiva, non all'emissione dell'ordinanza. Come chiarito dalla giurisprudenza (ex plurimis, Cass. 10826/2020), ai sensi dell'art. 2928 c.c., il credito dell'assegnatario si estingue solo con la riscossione, e non prima.
Pertanto, il pagamento effettuato successivamente alla dichiarazione di fallimento viola l'art. 44
L.F., determinando la sua inefficacia sia nei confronti del creditore che lo ha ricevuto (comma 1), sia del soggetto che ha eseguito il pagamento (comma 2), non essendo più questi legittimato ad adempiere nei confronti del fallito. L'unico legittimato attivo dopo il fallimento è, infatti, il
Curatore.
Non è fondata la tesi secondo cui l'Assessorato si sarebbe limitato a dare esecuzione a un
3 provvedimento giudiziale: l'ordinanza di assegnazione non comporta l'automatico effetto satisfattivo, che si realizza solo con il pagamento materiale. Alla data del pagamento, le somme appartenevano alla massa fallimentare, e il Curatore era l'unico soggetto abilitato a riceverle.
Il pagamento è dunque inefficace nei confronti sia del creditore ), tenuto alla restituzione, CP_3 sia del terzo ), che ha eseguito un pagamento in violazione del vincolo concorsuale. Parte_1
Né rileva che l'ordinanza fosse titolo esecutivo: l'intervenuto fallimento è un fatto sopravvenuto che il terzo pignorato avrebbe potuto far valere mediante opposizione all'esecuzione ex art. 615
c.p.c., come confermato da Cass. 20310/2012.
Il secondo motivo di appello, relativo alla condanna alle spese, deve essere anch'esso rigettato, in quanto le spese seguono la soccombenza e sono state correttamente liquidate secondo i parametri del
D.M. 55/2014.
L'appello principale è, dunque, infondato.
Con appello incidentale, censura la sentenza nella parte in cui è stata rigettata la sua CP_3 domanda di manleva nei confronti dell'Assessorato, sostenendo che l'inadempimento dell'Assessorato all'ordinanza del 16 luglio 2015 ha determinato la necessità di avviare un nuovo procedimento esecutivo.
L'appello incidentale è infondato.
Non sussiste alcun rapporto giuridico tra la creditrice e il terzo pignorato che possa fondare un obbligo di garanzia o manleva. La responsabilità dell'Assessorato, in quanto terzo pignorato, è di natura giudiziale e, in caso di inadempimento, avrebbe potuto essere fatta valere con rimedi tipici.
Tuttavia, la restituzione oggi richiesta alla non discende da tale inadempimento, bensì da CP_3 una inefficacia oggettiva ex lege, prevista dall'art. 44 L.F., che prescinde dalla colpa o dal comportamento del terzo.
In ogni caso, la conserva il diritto di insinuarsi al passivo fallimentare, a tutela della propria CP_3 pretesa.
Pertanto, l'appello incidentale deve essere respinto, confermandosi la statuizione di primo grado anche in relazione al diniego della manleva.
In definitiva, vanno rigettati, in quanto infondati in fatto e in diritto, sia l'appello principale proposto dall , sia l'appello incidentale di . Parte_1 CP_3
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in € 1.923,00 oltre spese generali del 15%, CPA e
IVA come per legge, a carico dell Parte_1
4 Regione Siciliana e della sig. . CP_3
Ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002, entrambi i soggetti appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Rigetta l'appello principale proposto dall'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione
Professionale della Regione Siciliana;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_3
3. Condanna entrambi gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come sopra liquidate;
4. Dichiara dovuto da parte di entrambi gli appellanti l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, co.
1-quater, D.P.R. 115/2002.
Palermo, 31.10.2024
Il Cons. relatore Il Presidente
Alida Marinuzzi Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 dicembre 2009, n. 193, conv. Con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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