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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/09/2024, n. 955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 955 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
n. 1348/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1348/2020 promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina piazza F. Trombetta n.1 nello studio dell'Avv. Carolina Favazzi CF
che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
ATTORE
contro
TUTTI GLI EREDI DI , Controparte_1 Per_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, Pt_1
conveniva in giudizio tutti gli eredi di fu
[...] Controparte_1
pagina 1 di 6 al fine di ottenere pronuncia dichiarativa dell'intervenuta Per_1
usucapione del diritto di proprietà sui terreni siti in Capo d'DO (ME)
e censiti al Catasto foglio 5, particella 40, qualità agrumeto, classe 4,
superficie are 08 e ca 00, reddito dominicale € 21,48, reddito agrario €
12,19; foglio 5, particella 41, qualità uliveto, classe 2, superficie are 01 e ca 20, reddito dominicale € 0,99, reddito agrario € 0,46; foglio 5,
particella 43, qualità uliveto, classe 2, superficie are 04 e ca 40, reddito dominicale € 3,64, reddito agrario € 1,70. Il tutto con trascrizione dell'emananda sentenza, munita della clausola di provvisoria esecuzione, nonché con vittoria di spese e compensi di lite.
L'attore esponeva di aver avuto sui predetti fondi il possesso ininterrotto,
pacifico, indisturbato ed esercitato con animo domini per circa vent'anni e, comunque, dal 1998 e ciò senza che nessuno abbia mai avanzato pretese possessorie nei suoi confronti.
Prodotta da parte attrice la documentazione ipocatastale ed escussi i testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, il giudizio veniva di poi introitato a sentenza in data 4.6.2024 con
[...]
i termini di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e, nel merito, va rilevato quanto segue.
L'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene per venti anni.
pagina 2 di 6 Il possesso ad usucapionem consta di un elemento materiale, il corpus,
integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché di un elemento soggettivo, l'animus rem sibi habendi,
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(Cass., n. 15446/07).
Acquisite le necessarie integrazioni documentali ai fini della decisione, la prova testimoniale ha confermato in modo univoco la tesi attorea del possesso ultraventennale, pacifico ed incontrastato sui beni per cui è
causa.
Il teste , confinante del , ha riferito, tra l'altro, Testimone_1 Pt_1
che quest'ultimo “possiede ed utilizza da oltre vent'anni in modo esclusivo, indisturbato e pacifico i terreni…si occupa della coltivazione del fondo…e so che dal 1998 il Sig. si occupa di Parte_1
questi terreni ininterrottamente…non ho mai visto persone sul fondo del
Sig. ...” Pt_1
In senso conforme il teste , che abita vicino ai luoghi Testimone_2
di causa e li frequenta anche perché vicino vi abitano i propri genitori,
ha confermato che “il Sig. ha provveduto Parte_1
dall'agosto 1998 alla cura dei terreni e a mantenerlo pulito aggiungendo di non aver “mai visto sul luogo nessuna persona tranne il pagina 3 di 6 Sig. ”. Pt_1
Analogamente il teste , che ha aiutato l'attore per la Testimone_3
pulizia dei fondi, ha confermato il possesso attoreo ultraventennale,
pacifico, ininterrotto ed incontrastato su detti terreni come la teste che raggiunge spesso sui luoghi il da quando lo Tes_4 Pt_1
conosce ovvero dal 1998.
Le prove orali sono attendibili, non essendo emersi elementi per ritenere che i testi fossero interessati ad accreditare una versione dei fatti non veritiera.
La prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del possesso ventennale, continuato e pacifico, è stata raggiunta.
Con riferimento all'animus, questo “può essere desunto in via presuntiva
dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio
del diritto di proprietà, sicché allora è il convenuto a dover dimostrare il
contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita
dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto
personale” (Cass., n. 4332/13).
In tema di possesso, l'animus possidendi che, ai sensi dall'art.1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'elemento soggettivo consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante pagina 4 di 6 l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale,
indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass., n. 7757/11).
Inoltre “la prova degli estremi integrativi di un possesso "ad
usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna
limitazione delle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad
substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per
testimoni” (Cass., n. 2326/81).
Ciò posto, alla luce delle risultanze documentali nonché della prova orale, non può che dichiararsi l'intervenuta usucapione da parte dell'attore della proprietà dei terreni siti in Capo Parte_1
d'DO (ME) e censiti al Catasto foglio 5, particella 40, qualità
agrumeto, classe 4, superficie are 08 e ca 00, reddito dominicale €
21,48, reddito agrario € 12,19; foglio 5, particella 41, qualità uliveto,
classe 2, superficie are 01 e ca 20, reddito dominicale € 0,99, reddito agrario € 0,46; foglio 5, particella 43, qualità uliveto, classe 2, superficie are 04 e ca 40, reddito dominicale € 3,64, reddito agrario € 1,70.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinata al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza.
Le spese di lite, stante la soccombenza della parte convenuta,
ancorché contumace, vanno poste a suo carico e liquidate in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1348/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti convenute;
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , della proprietà dei Parte_1
terreni siti in Capo d'DO (ME) e censiti al Catasto foglio 5, particella
40, qualità agrumeto, classe 4, superficie are 08 e ca 00, reddito dominicale € 21,48, reddito agrario € 12,19; foglio 5, particella 41,
qualità uliveto, classe 2, superficie are 01 e ca 20, reddito dominicale €
0,99, reddito agrario € 0,46; foglio 5, particella 43, qualità uliveto, classe
2, superficie are 04 e ca 40, reddito dominicale € 3,64, reddito agrario €
1,70.
3. condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di €
270,oo per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Patti, 13.9.202
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Patti
sezione prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosalia Russo Femminella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1348/2020 promossa da:
elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Messina piazza F. Trombetta n.1 nello studio dell'Avv. Carolina Favazzi CF
che lo rappresenta e difende per procura in atti C.F._2
ATTORE
contro
TUTTI GLI EREDI DI , Controparte_1 Per_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: usucapione.
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami, Pt_1
conveniva in giudizio tutti gli eredi di fu
[...] Controparte_1
pagina 1 di 6 al fine di ottenere pronuncia dichiarativa dell'intervenuta Per_1
usucapione del diritto di proprietà sui terreni siti in Capo d'DO (ME)
e censiti al Catasto foglio 5, particella 40, qualità agrumeto, classe 4,
superficie are 08 e ca 00, reddito dominicale € 21,48, reddito agrario €
12,19; foglio 5, particella 41, qualità uliveto, classe 2, superficie are 01 e ca 20, reddito dominicale € 0,99, reddito agrario € 0,46; foglio 5,
particella 43, qualità uliveto, classe 2, superficie are 04 e ca 40, reddito dominicale € 3,64, reddito agrario € 1,70. Il tutto con trascrizione dell'emananda sentenza, munita della clausola di provvisoria esecuzione, nonché con vittoria di spese e compensi di lite.
L'attore esponeva di aver avuto sui predetti fondi il possesso ininterrotto,
pacifico, indisturbato ed esercitato con animo domini per circa vent'anni e, comunque, dal 1998 e ciò senza che nessuno abbia mai avanzato pretese possessorie nei suoi confronti.
Prodotta da parte attrice la documentazione ipocatastale ed escussi i testi , , e Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Tes_4
, il giudizio veniva di poi introitato a sentenza in data 4.6.2024 con
[...]
i termini di giorni 60 per il deposito di comparsa conclusionale.
Tanto premesso, va preliminarmente dichiarata la contumacia di tutti i convenuti e, nel merito, va rilevato quanto segue.
L'acquisto del diritto di proprietà su beni immobili a titolo originario per usucapione avviene, ai sensi dell'art. 1158 c.c., mediante il possesso del bene per venti anni.
pagina 2 di 6 Il possesso ad usucapionem consta di un elemento materiale, il corpus,
integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché di un elemento soggettivo, l'animus rem sibi habendi,
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(Cass., n. 15446/07).
Acquisite le necessarie integrazioni documentali ai fini della decisione, la prova testimoniale ha confermato in modo univoco la tesi attorea del possesso ultraventennale, pacifico ed incontrastato sui beni per cui è
causa.
Il teste , confinante del , ha riferito, tra l'altro, Testimone_1 Pt_1
che quest'ultimo “possiede ed utilizza da oltre vent'anni in modo esclusivo, indisturbato e pacifico i terreni…si occupa della coltivazione del fondo…e so che dal 1998 il Sig. si occupa di Parte_1
questi terreni ininterrottamente…non ho mai visto persone sul fondo del
Sig. ...” Pt_1
In senso conforme il teste , che abita vicino ai luoghi Testimone_2
di causa e li frequenta anche perché vicino vi abitano i propri genitori,
ha confermato che “il Sig. ha provveduto Parte_1
dall'agosto 1998 alla cura dei terreni e a mantenerlo pulito aggiungendo di non aver “mai visto sul luogo nessuna persona tranne il pagina 3 di 6 Sig. ”. Pt_1
Analogamente il teste , che ha aiutato l'attore per la Testimone_3
pulizia dei fondi, ha confermato il possesso attoreo ultraventennale,
pacifico, ininterrotto ed incontrastato su detti terreni come la teste che raggiunge spesso sui luoghi il da quando lo Tes_4 Pt_1
conosce ovvero dal 1998.
Le prove orali sono attendibili, non essendo emersi elementi per ritenere che i testi fossero interessati ad accreditare una versione dei fatti non veritiera.
La prova in ordine alla sussistenza dell'elemento materiale del possesso ventennale, continuato e pacifico, è stata raggiunta.
Con riferimento all'animus, questo “può essere desunto in via presuntiva
dal primo, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio
del diritto di proprietà, sicché allora è il convenuto a dover dimostrare il
contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita
dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto soltanto
personale” (Cass., n. 4332/13).
In tema di possesso, l'animus possidendi che, ai sensi dall'art.1141 c.c., si presume in colui che esercita il potere di fatto sulla cosa corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o altro diritto reale, non è escluso dalla consapevolezza nel possessore di non avere alcun valido titolo che legittimi il potere, posto che l'elemento soggettivo consiste unicamente nell'intento di tenere la cosa come propria mediante pagina 4 di 6 l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale,
indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui (Cass., n. 7757/11).
Inoltre “la prova degli estremi integrativi di un possesso "ad
usucapionem", vertendo su una situazione di fatto, non incontra alcuna
limitazione delle norme concernenti gli atti soggetti a forma scritta, "ad
substantiam" o "ad probationem", e, pertanto, può essere fornita per
testimoni” (Cass., n. 2326/81).
Ciò posto, alla luce delle risultanze documentali nonché della prova orale, non può che dichiararsi l'intervenuta usucapione da parte dell'attore della proprietà dei terreni siti in Capo Parte_1
d'DO (ME) e censiti al Catasto foglio 5, particella 40, qualità
agrumeto, classe 4, superficie are 08 e ca 00, reddito dominicale €
21,48, reddito agrario € 12,19; foglio 5, particella 41, qualità uliveto,
classe 2, superficie are 01 e ca 20, reddito dominicale € 0,99, reddito agrario € 0,46; foglio 5, particella 43, qualità uliveto, classe 2, superficie are 04 e ca 40, reddito dominicale € 3,64, reddito agrario € 1,70.
Ai sensi dell'art. 2651 c.c., va ordinata al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza.
Le spese di lite, stante la soccombenza della parte convenuta,
ancorché contumace, vanno poste a suo carico e liquidate in dispositivo.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 1348/2020 R.G., disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara la contumacia delle parti convenute;
2. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'intervenuto acquisto per usucapione, da parte di , della proprietà dei Parte_1
terreni siti in Capo d'DO (ME) e censiti al Catasto foglio 5, particella
40, qualità agrumeto, classe 4, superficie are 08 e ca 00, reddito dominicale € 21,48, reddito agrario € 12,19; foglio 5, particella 41,
qualità uliveto, classe 2, superficie are 01 e ca 20, reddito dominicale €
0,99, reddito agrario € 0,46; foglio 5, particella 43, qualità uliveto, classe
2, superficie are 04 e ca 40, reddito dominicale € 3,64, reddito agrario €
1,70.
3. condanna i convenuti al pagamento, in favore di parte attrice, di €
270,oo per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
4. ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità.
Patti, 13.9.202
Il Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella
pagina 6 di 6