Sentenza 23 novembre 2022
Massime • 1
In caso di proscioglimento dell'imputato con la formula di cui all'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., è corretta la decisione del giudice che disponga la compensazione delle spese processuali tra l'imputato e il querelante, non essendo prospettabile un comportamento colposo di quest'ultimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/11/2022, n. 3099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3099 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2022 |
Testo completo
03099-23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: 2611 Presidente - SERGIO BELTRANI Sent. n. sez. UP 23/11/2022 Relatore IGNAZIO PARDO -- R.G.N. 36877/2021 GIUSEPPE AR IN TI SA RECCHIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR RA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/03/2021 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di FOGGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni della parte civile Sara assicurazioni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 23 marzo 2021, il G.U.P. presso il Tribunale di Foggia assolveva NO AN dal reato di truffa ad assicurazione allo stesso contestato perché il fatto non sussiste ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc.pen.; con la stessa pronuncia, il giudice di primo grado, dichiarava compensate le spese tra l'imputato e la querelante Sara Assicurazioni.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del NO lamentando, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla mancata condanna della querelante al pagamento delle spese processuali pur a seguito di assoluzione e benchè nella condotta dell'imputato non fosse presente alcun elemento di colpa. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto. Gli artt. 427 e 542 del codice di procedura penale stabiliscono che in caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso il giudice condanna il querelante, se vi è specifica domanda, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato; interpretando dette norme la Corte costituzionale ha escluso però qualsiasi automatismo della condanna alle spese ricollegando la suddetta condanna del querelante ad un atteggiamento colposo nella proposizione della querela. In particolare, con una prima pronuncia, la n. 180 del 21 aprile 1993, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 427 cod.proc.pen., richiamato dall'art. 542 cod. proc.pen., nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non avere commesso il fatto che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivile a colpa dell'imputato. Con la successiva pronuncia n. 423 del 1993 la stessa Corte costituzionale ha stabilito analogo regime anche nel caso in cui non sussista alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 427, primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela. In motivazione tale ultima pronuncia precisa che:" Questa Corte ha più volte esaminato (sia in riferimento al codice previgente che a quello attuale) la disciplina sulla responsabilità del querelante in ordine alle spese del procedimento anticipate dallo Stato in caso di proscioglimento dell'imputato, escludendo chiaramente ogni ipotesi di responsabilità obiettiva del querelante fondata sul mero dato della causalità materiale (per cui le spese ricadono sulla parte che ad esse ha dato causa), anche in assenza di qualsiasi colpa, leggerezza o temerarietà rimproverabile a chi abbia esercitato il diritto di querela. Sulla base di tale principio è stata dichiarata l'illegittimità delle norme che imponevano in ogni caso la condanna del querelante nell'ipotesi di proscioglimento dell'imputato conseguente a querela contro ignoti per un reato realmente verificatosi (sent. n. 165 del 1974), o di proscioglimento per incapacità d'intendere e di volere (sent. n. 52 del 1975), o perchè il fatto non costituisce reato (sent. n. 29 del 1992), ed infine, anche nel caso di proscioglimento per non aver commesso il fatto (quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia in alcun modo ascrivibile a colpa del querelante: sent. n. 180 del 1993). É di intuitiva evidenza che anche nell'ipotesi in esame, di assoluzione conseguente ad una situazione di dubbio probatorio esprimibile solo nella motivazione ma non nel dispositivo, può emergere in fatto una situazione nella quale, analogamente alle altre ipotesi considerate, non sia ravvisabile alcuna colpa del querelante in termini di temerarietà o avventatezza della querela. Anche in tale caso, quindi, il querelante può trovarsi nella medesima sostanziale posizione di coloro per i quali non è prevista una responsabilità in ordine alle spese ma ciò nonostante subisce un trattamento ingiustamente differenziato". E sulla base di tale considerazioni si affermava poi:" l'illegittimità intrinseca del criterio di automaticità che il legislatore ha mantenuto, pur avendo circoscritto il regime della responsabilità del querelante alle sole ipotesi di proscioglimento dell'imputato per non aver 2 commesso il fatto o perchè il fatto non sussiste. Illegittimità che, in applicazione dei principi espressi da questa Corte nelle ricordate pronunce, va pertanto dichiarata anche in ordine alle ipotesi di proscioglimento dell'imputato con formula piena, quando risulti l'assenza di qualsiasi colpa ascrivibile al querelante".
2.2 Proprio sulla base di tale interpretazione da parte del giudice delle leggi questa Corte di cassazione ha affermato come la condanna del querelante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'imputato, assolto per non aver commesso il fatto, deve essere preceduta da un motivato giudizio positivo sull'esistenza dell'elemento della colpa nell'esercizio del diritto di querela (Sez. 2, n. 56929 del 03/10/2017, Rv. 271697 01 ed anche Sez. 6, n. 27494 del - 27/03/2009, Rv. 244524-01). Orbene, proprio l'applicazione dei sopra esposti principi, deve fare ritenere infondata la doglianza avanzata dalla difesa dell'imputato avente ad oggetto la richiesta di annullamento della sentenza di primo grado che ha disposto la compensazione delle spese processuali a fronte dell'assoluzione dell'imputato pronunciata ai sensi del capoverso dell'art. 530 cod. proc.pen.. Ed invero, a fronte di un proscioglimento motivato sul dubbio probatorio ai sensi dell'art. 530 cpv cod.proc.pen. la condanna del querelante al pagamento delle spese sostenute dall'imputato, appare non compatibile con i principi affermati dalla Corte costituzionale nella misura in cui l'atteggiamento colposo della persona offesa appare non compatibile con tale formula assolutoria che prevede, pur sempre, la sussistenza di un quadro insufficiente, contraddittorio o incerto e, pertanto, idoneo quantomeno a prospettare una possibilità di colpevolezza che è condizione a fronte della quale l'esercizio del diritto di querela non può ritenersi ingiustificato e, tantomeno, esercitato con profili colposi. Orbene, nel caso in esame il giudice di merito con valutazione fondata su precise circostanze di fatto e non sindacabile nella presente sede di legittimità, ha motivato il rigetto della domanda di condanna alle spese del querelante proprio sulla base della formula assolutoria pronunciata ai sensi del capoverso di cui all'art. 530 cod. proc.pen.; e tale conclusione in quanto fondata sull'accertamento di dati non congruenti nella richiesta risarcitoria presentata alla compagnia assicurativa appare logicamente motivata ed esente dai lamentati vizi. Deve pertanto essere affermato che in caso di proscioglimento con la formula del capoverso di cui all'art. 530 cod. proc.pen. è corretta la decisione del giudice di merito che compensi le spese processuali tra l'imputato ed il querelante posto che in tale caso non è prospettabile un comportamento colposo del secondo. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell'art. 606 comma terzo cod. proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sara Assicurazioni s.p.a. in persona del legale rappresentante p.t. che 3 liquida in € 3700,00 oltre accessori di legge. Roma, 23 novembre 2022 IL CONSIGLIERE EST. Ignazio Pardo + IL PRESIDENTE Sergio Beltrani DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 25 GEN. 2023 IL FUNZIONARY GUDIZIARIO Claudia Pianetti E T S A E Z I O N R O C