Art. 17.
I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'art. 12.
Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'art. 13.
I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'art. 12.
Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'art. 13.