Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 15/04/2025, n. 7462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7462 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07462/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13148/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13148 del 2023, proposto da
VA ON TR, rappresentato e difeso dall’avv. Manlio Formica, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito sull’istanza presentata dal ricorrente il 23.1.2023, prot. n. 25648, nonché della fondatezza della pretesa, disponendo per l’effetto, ai sensi degli artt. 31, co. 3, e 34, co. 1, lett. c) , c.p.a., l’immediato riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito all’estero;
in via subordinata,
per ordinare al Ministero resistente di definire il procedimento, con nomina di un commissario ad acta nel caso di perdurante inerzia dell’amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio dell’8 aprile 2025 il cons. M.A. di Nezza;
Rilevato :
- che con ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. notificato il 7.10.2023 (dep. in pari data) l’istante in epigrafe, nel premettere di aver presentato in data 23.1.2023 ai sensi del d.lgs. n. 206/2007 istanza di riconoscimento della qualifica professionale di insegnante di sostegno conseguita in Romania e che l’amministrazione intimata non ha provveduto nel termine previsto dall’art. 16 d.lgs. cit., ha formulato le domande (parimenti riportate) in epigrafe;
- che l’amministrazione si è costituita in resistenza con comparsa di stile;
- che all’odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato :
- che il ricorso è fondato per quanto di ragione (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV, la sent. 27.1.2025, n. 1784);
- che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per l’adozione del provvedimento;
- che nel caso in esame:
a) sussiste l’obbligo dell’amministrazione resistente (cfr. art. 2, co. 1, d.l. n. 1/2020, conv. con modif. dalla l. n. 12/2020) di provvedere entro il termine previsto dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007, ai sensi del quale: co. 2: “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”; co. 6: “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato”;
b) l’anzidetto termine risulta infruttuosamente decorso, non avendo l’amministrazione adottato il provvedimento conclusivo;
- che pertanto si deve ordinare al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, nei termini (stabiliti avendo riguardo all’epoca di avvio del procedimento; 2023) e con le modalità indicate in dispositivo;
- che la domanda ex art. 31, co. 3, c.p.a. è infondata, residuando nella specie “sia poteri istruttori sia un margine di discrezionalità, soprattutto tecnica, in sede di comparazione dei percorsi formativi e di eventuale imposizione di misure compensative” (v. ex plur. di questo Tribunale, sez. IV- bis , le sentt. 11.2.2025, n. 3059, e 3.6.2022, n. 7224);
- che le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la (prevalente) soccombenza;
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. V^ ter , definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, accoglie il ricorso in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere sull’istanza di parte ricorrente nel termine di 40 giorni dalla comunicazione in via amministrativa (ovvero, se anteriore, dalla notificazione a iniziativa di parte) della presente sentenza;
- nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’istruzione e del merito, o suo delegato, il quale, in caso di perdurante inerzia e a richiesta dell’istante, provvederà entro ulteriori 90 giorni (dalla richiesta di parte);
- condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 750,00, oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Manlio Formica, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mario Alberto di Nezza, Presidente, Estensore
Annalisa Tricarico, Referendario
Pierluigi Tonnara, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Mario Alberto di Nezza |
IL SEGRETARIO