Sentenza 21 febbraio 2023
Ordinanza collegiale 20 marzo 2025
Improcedibile
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/09/2025, n. 7297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7297 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07297/2025REG.PROV.COLL.
N. 04495/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4495 del 2023, proposto dalla ON IO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la RE TE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il IO (Sezione Quinta) n. 02948/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il consigliere Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di condanna della ON IO al risarcimento, in favore della RE TE s.r.l., dei danni patiti per effetto del protrattosi inadempimento della Amministrazione regionale rispetto all'obbligo di concludere il procedimento di V.I.A. quale discendente dal portato conformativo della decisione T.a.r. per il IO, Sez. Prima Ter, 23 luglio 2015, n. 10166.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
Nel dicembre 2012, la RE TE SR presentava presso i competenti uffici regionali domanda di verifica di assoggettabilità a V.I.A. del progetto di realizzazione di un impianto di produzione di ammendanti per l’agricoltura da frazione organica differenziata, da insediare su aree allo scopo acquisite in proprietà nel territorio del Comune di Piedimonte San Germano.
Con determina dirigenziale 11 luglio 2014, n. G10065, dopo approfondito esame di compatibilità ambientale, si concludeva il procedimento con la determinazione 11 luglio 2014 n. G10065, recante giudizio di compatibilità ambientale negativo.
La Società RE impugnava il provvedimento finale (negativo) di V.I.A. (ricorsi n. 6916/2013 e n. 13537/2014).
Con sentenza del 23 luglio 2015 n. 10166, il T.a.r. per il IO:
-riuniva i ricorsi;
-respingeva il ricorso n. 6916/2013 proposto avverso la decisione della ON di sottoporre il progetto a V.I.A.;
- accoglieva, invece, il ricorso n. 13537/2014 proposto avverso il provvedimento conclusivo del procedimento di V.I.A. relativo al progetto dell’impianto proposto dalla società RE, sul rilievo (puntualmente argomentato in fatto) che la ON IO “ ha concluso la V.I.A. con esito sfavorevole alla istante sulla base di presupposti erronei ed all'esito di un'attività istruttoria gravemente carente. Condividendo quanto assunto in ricorso, si può affermare che le presunte ragioni ostative alla realizzazione dell'impianto, opposte dalla ON IO nel provvedimento qui gravato, riprendono osservazioni endoprocedimentali presentate dai soggetti intervenuti, nonostante le stesse fossero state puntualmente destituite di fondamento dell'RE TE, nel corso dell'istruttoria, attraverso dettagliata e accurata documentazione prodotta, recante puntuali relazioni provenienti da soggetti qualificati”.
A seguito dell’annullamento del provvedimento negativo di V.i.a., RE sollecitava la ON, con nota del 6 agosto 2015, al riavvio del procedimento per il riesame del provvedimento.
Nel successivo mese di novembre 2015, la ON notificava l’atto di appello avverso la sentenza 23 luglio 2015 n. 10166 (ricorso n. 10410/2015).
RE TE, con ricorso n. 11166 del 2015, chiedeva nel frattempo l’esecuzione della sentenza del T.a.r. n. 10166/2015 (intanto appellata innanzi al Consiglio di Stato).
Con ordinanza n. 521 del 18 febbraio 2016, il Consiglio di Stato - Sez. IV, previa riunione dell’appello n. 10410 del 2015 proposto dalla ON IO con l’appello n. 10459 del 2015 proposto dal Comune di Piedimonte San Germano, pronunciandosi sulle rispettive domande cautelari di sospensione degli effetti della sentenza T.a.r. del 23 luglio 2015 n. 10166, così provvedeva: “ritenuto che le ragioni addotte … non possano essere condivise, dal momento che per effetto dell’annullamento pronunciato dal TAR la ON deve ancora rideterminarsi su un’istanza ormai molto risalente nel tempo e, inoltre, come sottolineato dalla società originaria ricorrente, deve ancora essere definito l’ulteriore procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale … respinge le istanze cautelari (ricorsi numero: 10410 e 10459/2015)”. L’appello verrà poi dichiarato estinto per perenzione con decreto n. 1628/2021.
Il processo di esecuzione innanzi al T.a.r. si concludeva, infine, con la sentenza 2 marzo 2016 n. 2744, con cui veniva impartito l’ordine "alla ON IO di concludere il nuovo procedimento di V.I.A., tenendo conto di quanto precisato nella sentenza di questo Tribunale n. 10166/2015, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa delle presente sentenza, con l'avvertenza che, in caso di mancata conclusione del procedimento nel termine anzidetto, sarà nominato un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni ambientali del Ministero dell'TE e della Tutela del Territorio e del Mare o suo delegato, che dovrà provvedere in sua vece entro i successivi 30 giorni”.
Spirato il termine di trenta giorni per l’esecuzione senza che la ON provvedesse sull’istanza, la società si rivolgeva al Commissario ad acta.
Con ordinanza 9 giugno 2016 n. 6664, il T.a.r. forniva al Commissario chiarimenti formali su richiesta del medesimo (in ordine alla sua nomina).
La suddetta ordinanza veniva preceduta (di tre giorni dalla sua pubblicazione) dalla comunicazione regionale 6 giugno 2016 con cui si dava notizia della intervenuta assunzione della determinazione dirigenziale 23 maggio 2016, n. G05746 (pubblicata sul BUR IO n. 43 del 31 maggio 2016) che, in ottemperanza alle sentenze 10166/2015 e 261744/2016, esprimeva giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto di RE TE SR.
3. Da qui il ricorso n. 8566/2016, con cui la società RE agiva innanzi al T.a.r. per il IO al fine di ottenere la condanna della ON IO al risarcimento del danno da ritardo nel provvedere.
La ricorrente, previa allegazione degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, lamentava:
- il decorso di tre anni dall’avvio della procedura ambientale perché potesse acquisire la certezza in ordine alla assentibilità del programmato intervento;
- la ON avrebbe provveduto a conformarsi all’ordine di giustizia a distanza di mesi dalla sentenza che aveva riconosciuto l’illegittimità della pronuncia di VIA negativa;
- la situazione di incertezza avrebbe gravemente inciso sul proprio interesse;
- i nove mesi di ritardo nel provvedere avrebbero causato una corrispondente, onerosa immobilizzazione del capitale (€ 1.414.508,59), il che si sarebbe tradotto in un danno quantificato in complessivi € 88.286,65.
A tale importo la Società perveniva applicando all’ammontare dell’investimento il tasso percentuale degli interessi moratori quale fissato in accordo alle disposizioni di cui alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (recepita dal legislatore interno con d. lgs. 9 ottobre 2002 n. 231) e vigente nel periodo del ritardo maturato (vale a dire dal 22 agosto 2015, data corrispondente allo spirare dell’ordinario termine di 30 giorni entro cui la ON avrebbe dovuto provvedere, sino al 31 maggio 2016, data di pubblicazione sul Bollettino regionale della determina di VIA) nella misura dello 8,05%.
3.1. Il T.a.r., con la sentenza n. 2948/2023, accoglieva il ricorso e, per l’effetto, condannava la ON IO al pagamento in favore della società RE TE a r.l. del danno da ritardo pari a euro 88.286,65, oltre interessi legali e aumenti corrispondenti alla rivalutazione monetaria da valutarsi al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 2.000,00, oltre agli accessori di legge.
4. Avverso la suindicata sentenza ha proposto appello la ON IO che censura la decisione con un unico, articolato motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 Cod. civ. Carenza di prova nell’ an della pretesa e del nesso di casualità. Carenza assoluta dei presupposti: il concreto ed effettivo svolgimento dei fatti, di cui l’appellante ne ripercorre le fasi, non consente di imputare il ritardo nella conclusione del procedimento di VIA ad un comportamento doloso e/o o colposo della ON IO, alla quale, pertanto, non è assolutamente imputabile “ alcun danno ingiusto ”, quale conseguenza del suo comportamento, per non esservi stato un colpevole comportamento dilatorio della stessa.
4.1. Nessuno si è costituito per controparte.
4.2. In data 23 gennaio 2025, RE TE SR ha depositato una “dichiarazione di rinunzia al credito degli importi di cui alla sentenza TAR IO, sez. V, 21 febbraio 2023 n. 2948” sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e del sig. Andrea Gigliuto, legale rappresentante della RE TE.
5. All’udienza del 6 marzo 2025, la Sezione, con ordinanza n. 2304/2025, rilevato che “La dichiarazione di rinuncia al credito risulta, tuttavia, firmata digitalmente soltanto dai difensori delle parti, mentre per quanto riguarda il legale rappresentate della Società appellante, non risulta apposta alcuna sottoscrizione autografa, né digitale né manuale, ha ravvisato la necessità di acquisire dalle parti la seguente documentazione:
“a) dichiarazione espressa da parte della ON IO relativa alla persistenza o meno dell’interesse alla definizione del presente ricorso;
b) dichiarazione di rinuncia al credito debitamente sottoscritta, nelle forme di legge, anche dal rappresentante legale della società RE;
c) atto con cui entrambe le parti chiariscano la propria rispettiva posizione in ordine alla sottoscrizione della rinuncia al credito e alla sua incidenza sul giudizio in corso.
5.1. In data 5 maggio 2025, la ON IO ha depositato nota con la quale riferisce che “ l’impianto di che trattasi è stato successivamente realizzato e collaudato ai fini della messa in esercizio nel 2024, di cui la scrivente ha preso atto con la Determinazione Regionale n. G08338 del 21/06/2024 dal titolo: “RE TE s.r.l. - Impianto di produzione di ammendanti per l'agricoltura da frazione organica differenziata - Comune di Piedimonte San Germano (FR) - Loc. Ruscito - Via Cesarelle, 16 - Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla di cui alla Determinazione Dirigenziale n. G08135 del 12/06/2017 e successiva Determinazione n. G05828 del 02/05/2023 e s.m.i. – Presa d'atto ai sensi della D.D. n. G05828/2023 e s.m.i. della realizzazione dell'impianto e del collaudo finalizzato alla messa in esercizio”. Come si può evincere l’impianto è dunque stato realizzato ed è in esercizio da giugno 2024 e, relativamente all’interesse pubblico dello stesso, si segnala che trattasi dell’unico impianto di compostaggio attualmente in esercizio autorizzato a trattare la frazione organica stabilizzata prodotta dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, presente nella Provincia di Frosinone (ATO Frosinone) e verrà inserito nell’aggiornamento del Piano Rifiuti di prossima emissione. Relativamente al punto a) dell’ordinanza n. 4495/2025 la dichiarazione di rinuncia al credito sottoscritta dalla società, motivo del contenzioso, fa automaticamente decadere l’interesse regionale alla definizione del ricorso in appello alla sentenza del TAR IO n. 02948/2023 ”.
5.2. In data 19 maggio 2025, la ON IO ha depositato, in adempimento all’ordinanza n. 2304/2025, la dichiarazione di rinuncia della Società RE TE SR., dal seguente tenore: “ al credito da essa vantato nei confronti della ON IO per l’importo e per la causale di cui alla sentenza TAR IO, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 2948/2023 resa in accoglimento del ricorso RG 8566/2016. Più in particolare, RE TE SR rinunzia al credito che, a titolo di risarcimento danni, il TAR ha determinato “in misura pari ad € 88.286,65 oltre interessi legali e aumenti corrispondenti alla rivalutazione monetaria da valutarsi al saldo” (sentenza, p. 4), nonché alla rifusione “delle spese processuali liquidate in € 2.000,00 (duemila) oltre accessori di legge”, come stabilito nella motivazione. In ragione di ciò, e in quanto occorra, RE TE SR dichiara che non avvierà azione alcuna di esecuzione e che non si costituirà avanti il Consiglio di Stato per resistere al ricorso RG n. 4495/2023 di appello della predetta sentenza. La dichiarazione è resa dalla Società anche per i propri successori e aventi causa a qualsiasi titolo. A validazione della dichiarazione da noi resa, la presente è sottoscritta anche dal Signor Andrea Gigliuto attuale legale rappresentante di RE TE SR, la cui qualità è comprovata dalla certificazione camerale, qui unita in uno al documento comprovante la identità di tale sottoscrittore. La nostra sottoscrizione vale ad un tempo quale dichiarazione di rinunzia a rivalersi nei confronti della ON per qualsivoglia credito che, in dipendenza del contenzioso cui inerisce la richiamata sentenza TAR IO, dovesse poter essere da noi reclamato nei confronti di RE TE SR ”.
La dichiarazione di rinuncia al credito è stata debitamente sottoscritta con forma digitale anche dal legale rappresentante della società, signor Andrea Gigliuto.
5.3. In data 20 maggio 2025, la ON IO ha depositato memoria.
5.4. All’udienza del 22 maggio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. La Società RE lamenta di avere subito danni al proprio investimento di capitali a causa del ritardo (nove mesi: agosto 2015 istanza di sollecito/maggio 2016 adozione della determinazione conclusiva), con la quale la ON IO avrebbe definito (positivamente) il procedimento di V.i.a.
Il ritardo è stato dalla stessa computato in 9 mesi, decorrenti dal 22 agosto 2015 (data corrispondente allo spirare dell’ordinario termine di 30 giorni entro cui la ON avrebbe dovuto provvedere) sino al 31 maggio 2016 (data di pubblicazione sul Bollettino regionale della determina di VIA).
La ON IO (odierna appellante) ritiene, invece, insussistenti i presupposti stessi del ritardo e della imputazione a sé del medesimo.
7. Il ricorso di primo grado, all’esito dell’esame delle suddette dichiarazioni, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Aes TE SR ha depositato in giudizio, a seguito della suddetta ordinanza istruttoria di questa Sezione, la documentazione, sopra riportata, comprovante la “dichiarazione di rinunzia al credito degli importi di cui alla sentenza TAR IO, sez. V, 21 febbraio 2023 n. 2948” digitalmente sottoscritta dai legali rappresentanti delle parti e del sig. Andrea Gigliuto, legale rappresentante della RE TE.
9. La ON IO, in adempimento all’incombente istruttorio disposto con ordinanza n. 2304/2025, ha depositato in giudizio la medesima documentazione nonché memoria con la quale “evidenzia la sopraggiunta carenza di interesse al ricorso in appello a seguito dell’intervenuta dichiarazione di rinunzia al credito che la società RE TE a r.l. vantava nei confronti della ON IO, come da sentenza Tar IO, sez. V, 21 febbraio 2023 n.2948”.
10. Alla luce della acquisita documentazione e delle dichiarazioni versate in atti, il Collegio ritiene che, a seguito della rinuncia al credito e, insieme a questa, agli effetti della sentenza di primo grado, si sia realizzata una circostanza di fatto e di diritto sopravvenuta che incide retroattivamente sulla posizione soggettiva posseduta e azionata da RE nel giudizio di primo grado, privandola dell’interesse stesso alla coltivazione del ricorso introduttivo.
11. Consegue a tanto che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio mentre il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
L’appello proposto dalla ON IO va, per l’effetto, dichiarato anch’esso improcedibile.
12. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
- annulla senza rinvio la sentenza impugnata n. 2948/2023;
- dichiara il ricorso n. 8566/2016, avanzato in primo grado, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nei sensi di cui in motivazione;
- dichiara improcedibile l’appello n. 4495/2023.
Compensa fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Emanuela Loria, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO