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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 10/12/2025, n. 583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 583 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1790 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CELESTE C.F._1
AR IS, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDITTO C.F._2
CATERINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e , Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/09/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 537, Parte 2,
Serie A;
- che dall'unione era nata, in data 26/12/2012, la figlia
[...]
Pt_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 12/2024 pubbl. il 06/03/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) La figlia ancora minorenne, rimane affidata a entrambi i Pt_2
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita a Pers Messina in via Contesse n. 53 Cpl. “ ; Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza ed eserciteranno la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza. I genitori si comunicheranno reciprocamente eventuali
2 spostamenti fuori sede insieme alla figlia e si concederanno reciprocamente l'autorizzazione per l'eventuale espatrio con la stessa. b) La figlia Pt_2
salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che terranno conto del preminente interesse della figlia, trascorrerà con il padre: - due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 13:00 alle ore
19:00; - i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste
Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
- durante l'estate nei mesi da giugno a settembre una settimana continuativa, da concordare tra i genitori;
- il compleanno della figlia (26 dicembre) alternativamente il pranzo o la cena, e, comunque, il tempo di permanenza della minore con il padre e con la madre potrà essere modificato d'accordo tra le parti, sia per esigenze della minore, che per eventuali problemi lavorativi dell'uno o dell'altro genitore (previa tempestiva comunicazione tra le parti); c) Il Signor verserà CP_1
alla Signora , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
d) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno poste a Pt_2
carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
e) L'assegno unico universale verrà diviso tra le parti in ragione del 50%; f) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 12/2024 pubbl. il 06/03/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 10/09/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 537, Parte 2, Serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
il 23/02/1979, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. 1790 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. CELESTE C.F._1
AR IS, come da procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F.: CP_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. PEDITTO C.F._2
CATERINA, come da procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Divorzio congiunto – Cessazione effetti civili del matrimonio.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 c.p.c. depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data 28/05/2025 i coniugi Pt_1
1 , nata a [...] il [...], e , Pt_1 CP_1
nato a [...] il [...], premesso:
- di avere contratto matrimonio nel Comune di Messina il 10/09/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 537, Parte 2,
Serie A;
- che dall'unione era nata, in data 26/12/2012, la figlia
[...]
Pt_2
- che tra le parti era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 12/2024 pubbl. il 06/03/2024;
- che la separazione si era protratta ininterrottamente fin dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento;
- che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi era definitivamente cessata;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“a) La figlia ancora minorenne, rimane affidata a entrambi i Pt_2
genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso l'abitazione di proprietà della madre, sita a Pers Messina in via Contesse n. 53 Cpl. “ ; Le decisioni più importanti nell'interesse della figlia minore, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della ragazza ed eserciteranno la responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza. I genitori si comunicheranno reciprocamente eventuali
2 spostamenti fuori sede insieme alla figlia e si concederanno reciprocamente l'autorizzazione per l'eventuale espatrio con la stessa. b) La figlia Pt_2
salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i genitori, che terranno conto del preminente interesse della figlia, trascorrerà con il padre: - due pomeriggi a settimana, il mercoledì e il venerdì, dalle ore 13:00 alle ore
19:00; - i fine settimana alternati, dal sabato pomeriggio alla domenica sera;
- durante le feste natalizie/primo dell'anno, alternativamente con il padre e con la madre il giorno di Natale e il giorno di Capodanno;
- durante le feste
Pasquali, alternativamente con il padre e la madre, la Domenica di Pasqua e il Lunedì di Pasquetta;
- durante l'estate nei mesi da giugno a settembre una settimana continuativa, da concordare tra i genitori;
- il compleanno della figlia (26 dicembre) alternativamente il pranzo o la cena, e, comunque, il tempo di permanenza della minore con il padre e con la madre potrà essere modificato d'accordo tra le parti, sia per esigenze della minore, che per eventuali problemi lavorativi dell'uno o dell'altro genitore (previa tempestiva comunicazione tra le parti); c) Il Signor verserà CP_1
alla Signora , a titolo di concorso nel mantenimento della Parte_1
figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 (€ duecentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
d) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno poste a Pt_2
carico delle parti nella misura del 50% ciascuno;
e) L'assegno unico universale verrà diviso tra le parti in ragione del 50%; f) I ricorrenti, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano, altresì, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione personale delle parti con il deposito di note sintetiche di trattazione scritta”.
A seguito del deposito del ricorso il Giudice designato fissava l'udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice relatore e
3 disponeva la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero che esprimeva il proprio parere in data 21 luglio 2025.
Alla suddetta udienza del 03/12/2025, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c. secondo quanto previsto dall'art. 473 bis .51 comma 2 c.p.c., le parti rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare ed il
Giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che vi siano tutti i presupposti per l'emissione della chiesta pronuncia di divorzio.
È documentalmente provato, infatti, che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Messina con sentenza n. 12/2024 pubbl. il 06/03/2024, e che dall'udienza di comparizione dei coniugi in quel procedimento alla data di deposito del ricorso per divorzio è trascorso il periodo minimo per l'ammissibilità dell'azione.
Tenuto conto, poi, del lungo periodo di separazione e della persistente volontà dei coniugi di non riprendere più la convivenza è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra gli stessi sia definitivamente cessata.
Le condizioni di divorzio contenute nel ricorso regolano compiutamente i rapporti tra i coniugi, quelli tra questi ultimi e la prole, e non appaiono contrarie a norme imperative o pregiudizievoli per la prole.
Ricorrono, quindi, tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b)
e art. 4 n. 13 della legge 1.12.1970 n. 898 e successive modifiche per farsi luogo alla pronuncia di divorzio mediante sentenza in camera di consiglio con ogni conseguenziale statuizione.
P.Q.M.
4 Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 28/05/2025, provvede come segue:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Messina il 10/09/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 537, Parte 2, Serie A, tra , Parte_1
nata a [...] il [...], e , nato a [...] CP_1
il 23/02/1979, alle condizioni concordate dalle parti nel ricorso congiunto e trascritte in parte motiva;
2) ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 04/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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